TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI Clausole campione

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI. Il Committente resterà estraneo a qualunque rapporto fra l’Aggiudicatario e il personale da esso dipendente o socio o altrimenti impiegato nelle prestazioni oggetto dell’appalto. L’aggiudicatario si impegna a disporre di personale assunto secondo il vigente Contratto Nazionale di Lavoro di Settore e al rispetto della normativa vigente relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo. L’Aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci ed è tenuto ad assicurarli ai fini previdenziali, assistenziali e antinfortunistici in conformità alle disposizioni di legge in materia. In particolare, l’Aggiudicatario deve aver provveduto all’iscrizione all’INPS e all’INAIL di tutti i suoi addetti. L’Aggiudicatario si obbliga inoltre ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri addetti, dipendenti e soci e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione dell’Aggiudicatario e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dal Committente o ad esso segnalata dall'ispettorato del lavoro, il Committente medesimo comunicherà all’Aggiudicatario e anche all'ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria attenersi a quanto disposto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e a tutta la ulteriore legislazione applicabile in materia, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata nel corso dell’appalto. La Committenza è quindi esplicitamente esonerata relativamente ad eventuali inadempimenti della ditta affidataria in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Si ricorda in particolare che la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi connessi ai contratti di appalto di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La stessa ha inoltre l’obbligo di redigere nei modi previsti dagli artt. 17 e ...
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI a) Dichiarazione delle parti Le Parti dichiarano congiuntamente che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro costituisce un principio impre- scindibile del comune impegno negoziale e un criterio caratterizzante la qualità delle attività aziendali. Le Parti riconoscono la necessità di contribuire, con il proprio operato congiunto, a recuperare il clima di fiducia dei cittadini consumatori verso la salubrità dei prodotti di allevamento in Italia e delle Istituzioni verso i corretti comportamenti degli operatori e l’utilità funzionale delle attività del settore. Le Parti intendono realizzare un percorso di relazioni e procedure, a supporto del sistema dell’allevamento, caratterizzato da iniziative volon- tarie atte a favorire la formazione degli operatori di tali aziende utenti, al fine di garantire azioni operative con effetti di: • prevenzione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; • tutela della salute e del benessere animale; • riduzione dell’impatto ambientale dell’allevamento sul territorio. zione delle buone pratiche di cui al comma precedente.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI. L'Impresa Appaltatrice è tenuta all’adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche relativamente ad eventuali aggiornamenti emanati nel corso del contratto. L’UTdA è quindi esplicitamente esonerata in merito a eventuali inadempimenti dell'Impresa appaltatrice, in qualsiasi modo ricollegabili - direttamente o indirettamente - a quanto previsto dal decreto legislativo sopra citato. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e tutela dell’ambiente, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto. Si precisa che non si procede alla redazione del Duvri, trattandosi di gestione integrale di servizi svolti in particolari cantieri, pertanto escludendosi l’esistenza di rischi da interferenza. Qualora circostanze differenti dovessero evidenziare tale necessità, l’UTdA promuoverà tutte le iniziative per la cooperazione ed il coordinamento ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore è tenuto all’adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, in particolare per quanto concerne gli obblighi connessi ai contratti di appalto di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante la vigenza contrattuale. L’Unione è quindi esplicitamente esonerato rispetto ad eventuali inadempimenti della Ditta in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii. In particolare la Ditta deve: ⇒ redigere nei modi previsti dagli artt. n. 17 e n. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e far pervenire all’Unione entro 60 giorni dall’inizio del servizio il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta. Il suddetto documento non dovrà essere redatto in forma generica, ma relativo al presente appalto. Il concessionario si impegna inoltre a trasmettere entro 30 giorni all’Unione qualsiasi revisione del suddetto Documento; ⇒ far osservare le norme antinfortunistiche, effettuare la sorveglianza sanitaria, qualora se ne evidenzi la necessità nel Documento di Valutazione dei rischi, assicurare il personale addetto contro gli infortuni e dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, compresi gli eventuali DPI, qualora richiesti in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro e/o previsti nel proprio DVR e di ogni altra disposizione normativa che dovesse intervenire in vigenza di contratto; ⇒ provvedere all’adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. n. 36 e n. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii. e dell’accordo Stato Regioni del 21.11.2011. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi (medio rischio con aggiornamento) ed al primo soccorso con aggiornamento, comprovata da appositi attestati, ed alla formazione dei preposti (art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008). L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente di cui al presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto. Si precisa infine che non si è proceduto alla redazione del DUVRI né alla stima d...
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI. 13 Art. 19 – Rischi da interferenza 14
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI. Il Gestore è tenuto all’adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, in particolare per quanto concerne gli obblighi connessi ai contratti di appalto di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante la vigenza contrattuale. Le tre Unioni sono quindi esplicitamente esonerate rispetto ad eventuali inadempimenti del Gestore in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. Il Gestore si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche, è tenuto alla sorveglianza sanitaria, qualora se ne evidenzi la necessità nel Documento di Valutazione dei rischi, è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, compresi gli eventuali DPI, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente di cui al presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI. L’Utilizzatore, nelle fasi di allestimento, svolgimento e disallestimento deve rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI. Il soggetto attuatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il Soggetto attuatore è tenuto all’adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche relativamente ad eventuali aggiornamenti emanati nel corso del contratto. Il Comune di Argenta è quindi esplicitamente esonerato in merito a eventuali inadempimenti del Soggetto attuatore, in qualsiasi modo ricollegabili - direttamente o indirettamente - a quanto previsto dal decreto legislativo sopra citato. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e tutela dell’ambiente, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto. Si precisa che non si procede alla redazione del Duvri, trattandosi di gestione integrale di servizi svolti in particolari cantieri, pertanto escludendosi l’esistenza di rischi da interferenza. Conseguentemente alla mancanza di misure da adottare per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, i costi per la sicurezza sono pari a zero. Tuttavia tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta del soggetto attuatore, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il soggetto attuatore è tenuto ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. Il soggetto attuatore deve inoltre provvedere ad adeguare il servizio in conformità alle norme finalizzate al contenimento del contagio Covid19 e/o a quelle specifiche emanate per il contenimento del contagio nell’ambito dei servizi sociali, vigenti e sopravvenute in corso di gara e/ o di esecuzione del contratto di appalto. Resta a carico del Soggetto attuatore la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI a) Dichiarazione delle Parti. Le Parti dichiarano congiuntamente che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro costituisce un principio imprescindibile del comune impegno negoziale e un criterio caratterizzante la qualità delle attività aziendali. Le Parti riconoscono la necessità di contribuire, con il proprio operato congiunto, a recuperare il clima di fiducia dei cittadini consumatori verso la salubrità dei prodotti di allevamento in Italia e delle Istituzioni verso i corretti comportamenti degli operatori e l'utilità funzionale delle attività del settore. Le Parti intendono realizzare un percorso di relazioni e procedure, a supporto del sistema dell'allevamento, caratterizzato da iniziative volontarie atte a favorire la formazione degli operatori di tali aziende utenti, al fine di garantire azioni operative con effetti di: - prevenzione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; - tutela della salute e del benessere animale; - riduzione dell'impatto ambientale dell'allevamento sul territorio. Ciò premesso, le Parti, oltre ad assumere a riferimento le norme legislative vigenti e ad applicarne i contenuti, si impegnano a sviluppare buone pratiche volontarie di miglioramento ai fini della tutela dell'ambiente territoriale, della sicurezza sul lavoro e della sicurezza alimentare. Le Parti consulteranno l'ISPESL, l'INAIL ed altri eventuali enti di certificazione e/o di consulenza, al fine di definire le modalità e le finalità di eventuali linee guida, congiuntamente elaborate, di ausilio alla realizzazione delle buone pratiche di cui al comma precedente.