Tutela della salute e della sicurezza Clausole campione

Tutela della salute e della sicurezza. Gli studenti, nello svolgimento delle attività di tirocinio o pratiche, ai fini ed agli effetti delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, sono assimilati ai lavoratori. Sono pertanto destinatari delle medesime misure di tutela e responsabilità e sono quindi tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro, radioprotezione e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall’Ente Ospitante avente le medesime finalità. L’Università ha formalizzato e centralizzato una serie di attività, strettamente correlate al profilo di rischio espositivo del singolo percorso di studi, finalizzate all’attuazione dei disposti di legge. Pertanto, in sintesi, lo studente, secondo le indicazioni specifiche per ogni Corso di Studio, è tenuto a: • partecipare alle iniziative informative e formative in materia, iniziali e inserite nel calendario delle attività didattiche, organizzate al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08 “Informazione e Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” e dal D.Lgs. 101/2020 in materia di radioprotezione; • sottoporsi alle attività di Sorveglianza sanitaria, iniziale e periodica, al fine del rilascio del giudizio di idoneità preliminare all’inizio delle attività pratiche esponenti a rischio; • utilizzare i dispositivi di protezione collettiva ed individuale resi disponibili in conformità alle indicazioni e alla formazione ricevute; • rispettare le misure di sicurezza generali e specifiche di sicurezza di volta in volta definite e rese disponibili. Le attività curricolari e le attività extracurricolari esponenti a rischio specifico non potranno pertanto essere autorizzate ad iniziare se non dopo l’attuazione delle attività preliminari disposte a tutela della sicurezza salute del singolo studente. Il reiterato mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra comporterà la sospensione delle attività esponenti a rischio specifico, fino all’assolvimento degli obblighi di legge.
Tutela della salute e della sicurezza. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, gli studenti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono intesi come “lavoratori equiparati” durante lo svolgimento di attività pratiche. Pertanto sono destinatari delle medesime misure di tutela destinate ai dipendenti e sono tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall’ente ospitante avente le medesime finalità. Pertanto l’Università ha formalizzato e centralizzato una serie di attività finalizzate all’attuazione dei disposti di legge, anche connessi al rispetto del D.Lgs. 230/1995 in materia di Radioprotezione; tali adempimenti sono strettamente connessi al profilo di rischio espositivo del singolo percorso di studi. Pertanto lo studente è tenuto, secondo le indicazioni fornite, a: - partecipare alle iniziative informative e formative in materia, iniziali e inserite nel calendario delle attività didattiche, organizzate al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 “Informazione e Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”; - sottoporsi alle attività di Sorveglianza sanitaria, iniziale e periodica, al fine del rilascio del giudizio di idoneità alle attività pratiche esponenti a rischio; - utilizzare i dispositivi di protezione collettiva ed individuale resi disponibili in conformità alle indicazioni e alla formazione ricevute. Le attività curricolari e le attività extracurricolari esponenti a rischio specifico (presso laboratori e/o reparti ospedalieri) non potranno iniziare se non dopo lo svolgimento del corso sicurezza e la sorveglianza sanitaria. Il reiterato mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra comporterà la sospensione delle attività che espongono a rischio specifico, fino all’assolvimento degli obblighi di legge.
Tutela della salute e della sicurezza. Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico dell’appaltatore, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizioni di sicurezza ottimali. In particolare deve porre in essere nei confronti del proprio personale, anche volontario, e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale ed a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. L’appaltatore deve pertanto, per tutta la durata del contratto, garantire le condizioni di sicurezza in ottemperanza alle vigenti normative di legge, con specifico riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici (D.M. 37/2008 e smi), alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs.81/2008 e smi ), alla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo (D.M.24/08/1996 e smi) e alle norme antincendio (D.P.R. 151/2011e smi). L’appaltatore ottempera altresì alla corretta applicazione di tutte le normative emanate e riguardanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. Lo stesso redige e mantiene costantemente aggiornato il proprio protocollo di gestione dell’emergenza COVID-19 a garanzia del rispetto delle prescrizioni sanitarie sia quanto al personale impiegato sia con riguardo all’accesso agli impianti da parte del pubblico.
Tutela della salute e della sicurezza. Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., sono a carico del Gestore, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare, deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti e le azioni dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Dovrà imporre, inoltre, al proprio personale e ai soggetti interessati il rispetto della normativa sulla sicurezza nonché verificare che i preposti controllino tale 9 rispetto. Il Gestore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle proprie strutture: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi. Considerato che lo svolgimento del servizio avviene in una struttura di proprietà del Gestore che non prevede la presenza di personale comunale né interventi di diversa natura presso tale struttura da parte dell’Ente, non sono possibili attività interferenti per cui gli oneri sulla sicurezza, trattandosi di fattispecie esentative del DUVRI, sono pari a zero.
Tutela della salute e della sicurezza. Le Parti si danno reciprocamente atto che in funzione delle specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento dell’incarico saranno assolti gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Il Collaboratore dichiara di aver ricevuto dal Committente tutta la documentazione, previa illustrazione dei contenuti e delle avvertenze relative, utile per l’uso della strumentazione aziendale che eventualmente gli sarà messa a disposizione, con particolare attenzione alle misure per la tutela della salute e della sicurezza dal Committente adottate.
Tutela della salute e della sicurezza. Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del concessionario, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizioni di sicurezza ottimali. In particolare deve porre in essere, nei confronti del proprio personale, anche volontario, e di tutti i soggetti terzi interessati tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale ed a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. Il Concessionario deve pertanto, per tutta la durata del contratto garantire le condizioni di sicurezza in ottemperanza alle vigenti normative di legge, con specifico riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici, alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e smi) e alle norme antincendio (D.P.R. 151/2011 e smi). Il concessionario indicherà, nei modi e nei termini previsti dalla legge una persona fisica che assumerà il ruolo di datore di lavoro ai sensi del D.lgs.81/2008 nei confronti del personale operante nell’impianto e negli spazi complementari, nonché nei confronti dei soggetti equiparati quali il pubblico ed eventuali visitatori. Fino a tale indicazione il ruolo di datore di lavoro è assunto dal legale rappresentante del concessionario Sono a carico del concessionario le verifiche agli impianti elettrici che dovranno essere redatte da un tecnico/soggetto qualificato ed eseguite secondo le scadenze previste dalla normativa vigente; inoltre dovrà essere trasmesso in copia al Comune il verbale di verifica positiva di messa a terra degli impianti elettrici (verifiche di legge ai sensi del DPR 462/01).
Tutela della salute e della sicurezza. Costa Edutainment S.p.A. nella conduzione della propria attività d’impresa attribuisce valore rilevante alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori e a tal fine si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. I principi e i criteri che Costa Edutainment S.p.A. si impegna ad rispettare sono i seguenti:
Tutela della salute e della sicurezza.  Obblighi ripartiti tra somministratore e utilizzatore POTERI DEL DATORE DI LAVORO SCISSIONE:
Tutela della salute e della sicurezza. Gli iscritti al Corso di Studi sono tenuti a ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza.
Tutela della salute e della sicurezza. CoSta Edutainment S.p.A. nella conduzione della propria attività d’impreSa attribuiSce valore rilevante alla protezione della Sicurezza e della Salute dei lavoratori e a tal fine Si impegna a geStire le proprie attività nel pieno riSpetto della normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori. I principi e i criteri che CoSta Edutainment S.p.A. Si impegna ad riSpettare Sono i Seguenti: