RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA Clausole campione

RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. L’INVALSI resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall’Aggiudicatario, il quale manleva l’Ente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone, di conseguenza, l’INVALSI. L’Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’INVALSI, salvo l'intervento in favore della Ditta Appaltatrice da parte della Società Assicuratrice. La Ditta provvede alla copertura assicurativa dei propri dipendenti. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. L’appaltatore si obbliga a stipulare a favore degli operatori idonee assicurazioni, per eventuale responsabilità civile verso terzi, al fine di coprire i rischi da infortuni e/o danni provocati durante l’esercizio delle prestazioni oggetto del presente capitolato con un massimale di almeno Sarà in ogni caso obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Ogni e qualsiasi responsabilità ricadrà sull’appaltatore, restando salvo da ogni responsabilità e onere la stazione appaltante, nonché il personale preposto al coordinamento ed alla vigilanza. L’appaltatore sarà responsabile verso la stazione appaltante del buon andamento del servizio. Eventuali risarcimenti saranno a completo ed esclusivo carico dell’appaltatore. Si impegna altresì ad osservare tutte le disposizione di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio e libera sin d’ora la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che possa derivare dall’espletamento del servizio. Ha l’obbligo di osservare oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore emanate in corso d’opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l’infortunistica, i contratti di lavoro, le norme sanitarie e le norme sulla sicurezza del lavoro. Trattandosi di un servizio di pubblico interesse l’appaltatore garantisce l’erogazione delle prestazioni di cui al presente capitolato sempre ed in ogni caso anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista dagli eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali. L’appaltatore si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati agli utenti ed eventualmente all’Amministrazione comunale, in dipendenza di manchevolezze e /o trascuratezze commesse durante l’esecuzione della prestazione contrattuale ed è sempre responsabile sia verso il comune sia verso terzi della qualità del servizio fornito.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. 1. Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura al Comune o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, ecc.), la Società ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri risarcitori.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. Gli aggiudicatari assumono in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. E’ richiesto in capo all’aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del Contratto. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. L’Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Si assume altresì ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all’Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti, o collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l’Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità o richiesta. L’Impresa:  è responsabile del buon andamento del servizio e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall’Azienda in conseguenza dell’inosservanza di obblighi previsti dalla normativa vigente o dal contratto;  assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e risponde pienamente dei danni e infortuni causati a chiunque, nell’espletamento del servizio in oggetto, da negligenza, imprudenza ed imperizia o inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure derivanti da violazione di norme impartite dall’Azienda e imputabili all’Impresa aggiudicataria, ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga;  è tenuta al risarcimento di tutti i danni citati, senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, oltre all’obbligo di risarcire le penali e di subire l’eventuale risoluzione del contratto. In ogni caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali, s’intendono assunti dall’Impresa che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l’Azienda. A tal fine l'impresa, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà fornire la prova di aver stipulato, con primaria Compagnia di Assicurazioni, apposita polizza assicurativa, espressamente riferita all’attività oggetto del presente contratto e vincolata a favore dell’Azienda per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d’opera (RCO) nei confronti dell’Azienda, dei terzi e dei prestatori d’opera, e professionale, derivante dall’esecuzione del contratto per un massimale annuo non inferiore a € 2.000.000,00 e con massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00, con validità dalla data del contratto e per tutta la sua durata, comprensiva di eventuali proroghe. Il massimale unico della polizza assicurativa non rapp...
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. La Fondazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o terzi in conseguenza di quanto previsto dalla presente convenzione, comprese tutte le operazioni e attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. La Fondazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che la Fondazione stessa dovesse instaurare per l'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione. La Fondazione dovrà pertanto presentare le necessarie polizze assicurative come meglio precisato nell'Allegato A.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. La Fondazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o terzi in conseguenza di quanto previsto dalla presente convenzione, comprese tutte le operazioni e attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. La Fondazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che la Fondazione stessa dovesse instaurare per l'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione. La Fondazione si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi eventuali rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, per: Tale RCT dovrà prevedere un massimale minimo di euro 2.000.000,00 e le specifiche estensioni a: • conduzione dei locali, strutture, beni, attrezzature, impianti, spazi pubblici e aree consegnate al concessionario, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi; • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • committenza di lavori e servizi; • danni da incendioinquinamento accidentale • interruzioni o sospensioni di attività di terzi: industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio; • danni a cose di terzi di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del C.C. • Danni arrecati a terzi da dipendenti, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Fondazione – che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità civile personale.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. 1. Con la stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, l’Impresa Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. L'impresa si obbliga a sollevare e manlevare ATAP S.p.A. da ogni responsabilità derivante da eventuali danni, diretti o indiretti, a persone, sia propri dipendenti che terzi, compreso il personale ATAP S.p.A., o a cose in relazione all'appalto di cui trattasi. L'impresa dovrà stipulare, qualora ne sia sprovvista, una polizza assicurativa RCT/O per la copertura della responsabilità civile verso terzi, compreso il personale di ATAP S.p.A., e verso i propri dipendenti, comprensiva della copertura degli eventuali danni da incendio, con un massimale di risarcimento per danni a persone e cose pari almeno a 800.000,00 (ottocentomila//00) euro, di cui farà pervenire copia ad ATAP S.p.A. prima della stipula del contratto. L’impresa è comunque responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, della condotta dei propri dipendenti o ausiliari. L'impresa si impegna, altresì, all'immediato risarcimento dei danni eventualmente arrecati a dipendenti e a beni mobili ed immobili di ATAP S.p.A.. Trascorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla richiesta di ATAP S.p.A., questa potrà senz'altro rivalersi dei danni subiti sull'importo cauzionale, o trattenendo in compensazione finanziaria il corrispondente importo dai debiti maturati nei confronti dell'impresa, salva la risarcibilità del danno ulteriore.
RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA. ART. 9 – PENALI‌