Inquinamento accidentale Clausole campione

Inquinamento accidentale. Ferma l’esclusione dell’Art. 6.1.3 - Esclu- sioni - punti 13) e 16), i danni conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo sono compresi nell’assicurazione esclusivamente se derivanti da fatto im- provviso ed accidentale. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per annualità assicurata con scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 250,00 per sinistro. Sono anche assicurate, nell’ambito del mas- simale predetto e col limite del 10% dello stesso, le spese per la bonifica.
Inquinamento accidentale l'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimite garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.
Inquinamento accidentale. L’assicurazione delimitata in questa polizza comprende i danni da inquinamento dell'ambiente derivante dalle attività indicate in questa polizza, purché causato unicamente da fatto improvviso, subitaneo e accidentale. L’espressione "danni da inquinamento dell'ambiente" sta a significare quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente, ad opera di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite da installazioni o complessi di installazioni che la Contraente utilizza per l’esercizio delle attività indicate in questa polizza.
Inquinamento accidentale. L'Assicurazione comprende i danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali di impianti e condutture. A riguardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza del Contraente. Sono esclusi i danni di cui l’Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi dell’articolo 311 D.L. 135/2009 e successive modificazioni ed integrazioni. La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Inquinamento accidentale. Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi del Contraente. Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da qualsiasi causa accidentale e/o agente originati, da parte di sostanze di qualunque natura (comprese onde elettromagnetiche) emessi, scaricati, dispersi, deposti o comunque fuoriuscite. La garanzia comprende i danni derivanti dall’esecuzione di lavori di installazione, collaudo e/o manutenzione anche all’esterno ed anche se in presenza di traffico. Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l’assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 Codice Penale.
Inquinamento accidentale. La Società si obbliga a tenere indenne l ’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,quale civilmente responsabile ai sensi di legge,a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell’ ambiente causato dalla fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dai veicoli assicurati e necessarie al loro funzionamento, qualora i medesimi non si trovino in circolazione. L ’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni. La presente estensione di garanzia non vale:
Inquinamento accidentale. A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONI, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'assicurato stesso. L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sotto limite di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso alla Società. L'assicurazione non comprende i danni: ✓ derivanti da alterazioni di carattere genetico; ✓ dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato, in qualità di committente e/o proprietario, per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, uso di cassonetti, campane e contenitori in genere – comunque esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori – pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con veicoli attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche, con esclusione dei danni da inquinamento non accidentale. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. anche per involontaria violazione o inosservanza delle disposizioni inerenti. A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONI e dell’articolo SPETTACOLI – MANIFESTAZIONI – CONVEGNI Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.
Inquinamento accidentale. A parziale deroga di quanto previsto al punto 2.3 Esclusioni lettera c), la Garanzia RCT è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e apparecchiature, fino a € In caso di Sinistro, la Società applica uno Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500.
Inquinamento accidentale. A parziale deroga dell’art. 20.3 lettera h) rAssicurazione s’intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagio- nati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente dovuto a fatto acciden- tale connesso all’esercizio dell’attività descritta in Polizza. Per “danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si deter- minano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabili- menti dell’Assicurato.
Inquinamento accidentale. Xxxxx restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione e fatto salvo quanto indicato al punto 4) dell’art. 3 Esclusioni ma a parziale deroga dello stesso, la copertura assicurativa si intende operante anche per i danni da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, esclusivamente nei casi in cui derivino da eventi repentini, ac- cidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall’Assicurato.