Responsabilità civile personale Clausole campione

Responsabilità civile personale. L’assicurazione si estende alla responsabilità civile personale derivante ai tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive, ricreative e culturali, comprese le attività di allenamento, di corsi, di gare organizzate dalla Contraente e dai Comitati Centrali e Periferici, dalle Società Sportive affiliate ed aggregate, per danni involontariamente cagionati a terzi ai sensi di legge. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi, e, ove sia operante, di R.C.O. per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei soggetti sopra menzionati con l'Assicurato o fra di loro.
Responsabilità civile personale. La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale degli Assicurati e dei partecipanti a corsi organizzati dall’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati. Il Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.
Responsabilità civile personale. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile per- sonale di ciascun “prestatore di lavoro” (compresi qua- dri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: • alle persone considerate “terzi” (escluso l’Assicura- to/Contraente) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del Massimale R.C.T.; • agli altri “Prestatori di lavoro”, limitatamente alle le- sioni corporali dagli stessi subite in occasione di la- voro o di servizio entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O.. Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventual- mente previsti ai sensi della normativa vigente, la pre- sente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale dei “Prestatori di lavoro” nella loro qualità di Responsabili del servizio di prevenzione e protezione o addetti al servizio di prevenzione e prote- zione di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.
Responsabilità civile personale. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun Prestatore di lavoro (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’Assicurato per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:
Responsabilità civile personale. La società risponde, per danni a cose e/o persone, della responsabilità civile personale dei sotto indicati soggetti, i quali sono considerati terzi tra loro:
Responsabilità civile personale. La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e del personale non dipendente mentre opera per conto dell'Assicurato e si trova nelle ubicazioni ove si svolge l'attività. Relativamente al D.L. N. 626 del 19/09/1994, in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale solo nel caso in cui il preposto al servizio di prevenzione e protezione, sia un dipendente.
Responsabilità civile personale a) Rc personale dei prestatori di lavoro
Responsabilità civile personale. La società risponde della:
Responsabilità civile personale. La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale del Sindaco, del Segretario Comunale/Generale, dei Consiglieri comunali, degli Assessori, dei dirigenti e comunque degli Amministratori in genere, nonché di ciascun dipendente e/o collaboratore del Contraente/Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:
Responsabilità civile personale. L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun “prestatore di lavoro” (compresi quadri e dirigenti), titolare, famigliare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: