PREMESSA
REG_INVALSI (P) 13/06/2018 0006721 - Allegato Utente 10 (A10)
Capitolato per la fornitura di PC Workstation, PC Notebook e accessori hardware
PREMESSA
ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA
ART. 2 –LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART. 3 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
ART. 4 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO DELL’AGGIUDICATARIO CON XXXXX
ART. 5 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO ART. 6 – OBBLIGHI DELL’INVALSI
ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 8 – RESPONSABILITÀ’ E COPERTURA ASSICURATIVA ART. 9 – PENALI
ART. 10 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ ART. 11 - RISOLUZIONE
ART. 12 - RECESSO
ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 14 - FORO COMPETENTE
ART. 15 - CODICE ETICO
ART. 16 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 17 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 18 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA ART. 19 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE
ART. 20 - DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE ART. 21 - CLAUSOLA FINALE
Allegato A
PREMESSA
L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (di seguito INVALSI o Istituto), in vista dell’ampliamento della propria dotazione organica, ha la necessità di affidare la fornitura di PC Workstation, PC Notebook, accessori hardware e materiale hardware destinato alla Biblioteca INVALSI al fine di consentire l’ordinario svolgimento delle attività istituzionali.
ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA
L’oggetto della gara consiste nella fornitura di PC Workstation, monitor, PC Notebook, materiale accessorio e materiale hardware destinato alla Biblioteca INVALSI secondo le modalità elencate di seguito.
1.1 La fornitura consta dei seguenti 4 lotti:
Lotto1 - PC Workstation | Tipo | Q.tà |
WI7 | 56 | |
WI5 | 43 | |
M | 99 | |
Lotto2 - PC Notebook | Tipo | Q.tà |
N1s | 17 | |
N2s | 7 | |
N1m | 9 | |
Lotto3 - Accessori | Tipo | Q.tà |
A1 | 4 | |
A2 | 12 | |
A3 | 1 | |
A4 | 2 | |
A5 | 2 | |
A6 | 3 | |
A7 | 1 | |
A8 | 1 | |
A9 | 1 | |
Lotto4 – Hardware Biblioteca | Tipo | Q.tà |
Sp1 | 1 | |
Sp2 | 1 | |
Sp3 | 1 | |
Sp4 | 1 |
Le specifiche tecniche di ogni singolo TIPO per ogni singolo lotto sono riportate nell’Allegato A al presente capitolato tecnico.
Nel caso in cui al momento della consegna della fornitura aggiudicata non fossero disponibili le componenti hardware specificate per ogni singolo lotto, l’Aggiudicatario si impegna a fornire a questa stazione appaltante componenti hardware di medesima marca con prestazioni analoghe o superiori pena la decadenza dall’aggiudicazione.
ART. 2 –LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura specificata all’art. 1 dovrà essere consegnata presso l’INVALSI xxx Xxxxxxxx Xxxxx 00 00000 Xxxx.
ART. 3 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti dall’INVALSI, da Amministrazioni o da altri soggetti coinvolti nell’espletamento della fornitura. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad osservare eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso INVALSI ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune.
In caso di inadempienza, l’INVALSI si avvarrà degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida (art. 6 DPR 20.08.2001, n° 384), fatto salvo il ricorso all’Autorità giudiziaria ove ricorrano i presupposti previsti dall’art. 622 del Codice Penale.
ART. 4 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO DELL’AGGIUDICATARIO CON XXXXX
L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’INVALSI, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo della ditta nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante potrà intervenire - anche in corso di esecuzione del contratto -, con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore.
ART. 5 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario si impegna a rispettare la tempistica prevista, senza ritardi, in maniera tale da assicurare il regolare svolgimento delle attività.
Nel caso in cui al momento della consegna della fornitura aggiudicata non fossero disponibili le componenti hardware specificate per ogni singolo lotto, l’Aggiudicatario si impegna a fornire a questa stazione appaltante componenti hardware di medesima marca con prestazioni analoghe o superiori pena la decadenza dall’aggiudicazione.
I problemi derivanti da errori inerenti la realizzazione della fornitura, imputabili all’Aggiudicatario, dovranno essere risolti, con la massima urgenza e tempestività dall’Aggiudicatario stesso, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico dell’INVALSI, in maniera tale da non pregiudicare il corretto svolgimento delle operazioni da eseguire nei tempi previsti. Tali attività rientrano, pertanto, nel contratto.
ART. 6 – OBBLIGHI DELL’INVALSI
L’INVALSI si impegna a mettere a disposizione dell’Aggiudicatario tutta la documentazione necessaria per la realizzazione della fornitura.
L’INVALSI si impegna, nella fase di esecuzione del contratto, a fornire all’Aggiudicatario tutta la collaborazione necessaria per la realizzazione della fornitura.
ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti dell’INVALSI con la stipula del contratto l’Aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia definitiva secondo quanto disposto dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2018.
La garanzia a copertura dell’esecuzione del contratto, rilasciata in favore dell’INVALSI, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione del contratto.
In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’INVALSI ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell’esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte dell’INVALSI verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell’INVALSI.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’INVALSI ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro e, del pari, il Contratto di fornitura derivante dall’affidamento dell’Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.
Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata del contratto, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, l’INVALSI procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate.
ART. 8 – RESPONSABILITÀ’ E COPERTURA ASSICURATIVA
L’INVALSI resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall’Aggiudicatario, il quale manleva l’Ente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone, di conseguenza, l’INVALSI.
L’Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’INVALSI, salvo l'intervento in favore della Ditta Appaltatrice da parte della Società Assicuratrice.
La Ditta provvede alla copertura assicurativa dei propri dipendenti.
Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi.
ART. 9 – PENALI
L’obiettivo della stazione appaltante è quello di consentire, nei tempi e con le modalità indicate, il corretto svolgimento delle attività istituzionali.
A tal fine l’Aggiudicatario dovrà rispettare, nei minimi dettagli, le specifiche fornite e dovrà curare che:
- il prodotto finale sia tale da garantire il corretto svolgimento delle attività citate;
- la consegna del prodotto avvenga nel termine indicato. Al riguardo si sottolinea che un ritardo sia pur minimo nella consegna potrebbe comportare il mancato o non corretto svolgimento delle attività istituzionali.
Il ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini contrattuali darà luogo all’applicazione di una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al primo.
L’eventuale applicazione delle penali previste dal presente capitolato non può comunque eccedere la misura del 10% del valore dell’importo contrattuale complessivo, ai sensi della normativa vigente, e non esclude l’esercizio del diritto al risarcimento del danno ulteriore da parte dell’Invalsi ex art. 1382 Cod. Civ.
Per quanto sopra espresso, qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto con le modalità e nei termini sopra indicati, l’INVALSI potrà avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida (art. 6 D.P.R. 20.08.2001, n. 384).
L’ammontare delle eventuali penali previste dal presente atto sarà detratto, da parte dell’INVALSI, dagli importi della fattura, previa emissione da parte dell’Aggiudicatario di apposita nota di credito.
L’Aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto dell’INVALSI a richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
ART. 10 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ
Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Tale termine potrà essere ridotto in presenza di estrema urgenza. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’INVALSI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, l’INVALSI provvederà a recuperare l’importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
ART. 11 - RISOLUZIONE
L’INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
d) qualora il Fornitore, in esecuzione del contratto, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione del contratto;
e) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI;
f) nei casi di cui agli articoli 14 (Divieto di cessione del contratto), 17 (Codice Etico), 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 21 (Danni, responsabilità civile);
g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita;
h) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
i) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
L’INVALSI deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA.
In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dal contratto, l’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del Contratto di fornitura risolto. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.
ART. 12 - RECESSO
Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l’INVALSI ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
• in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente
contratto.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’INVALSI delle prestazioni eseguite relative al contratto, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
L’INVALSI potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, anche senza motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando il Fornitore espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
ART. 14 - FORO COMPETENTE
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’INVALSI inerenti il presente affidamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ART. 15 - CODICE ETICO
Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet dell'INVALSI e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore a tali obblighi, l'INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
ART. 16 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali comunicati mediante la presente procedura, si comunica quanto segue:
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è “l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – INVALSI” (di seguito indicato anche come "INVALSI” o “Titolare”) con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 XXXX - Tel.: 06/941851 - Fax: 06/00000000.
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO)
Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, reperibile ai seguenti recapiti e-mail xxx@xxxxxxx.xx.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato per le sole finalità connesse all’espletamento della procedura e della eventuale successiva fase di gestione del contratto.
Il trattamento è altresì effettuato altresì per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione delle misure precontrattuali, ed eventualmente contrattuali, di cui il partecipante è parte.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
La mancata comunicazione dei dati personali impedisce l’ammissione alla procedura. Conservazione dei dati
I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo di durata della procedura, e successivamente per l’eventuale durata del contratto, o per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.
Comunicazione e Diffusione dei dati
I dati sono soggetti a comunicazione all’ANAC. L’eventuale diffusione dei dati avverrà solo ove ne ricorrano i presupposti di legge (D.lgs. 50/ 2016, X.x.xx 33/2013) in ogni caso con bilanciamento tra obblighi di trasparenza e normativa sulla protezione dei dati personali).
Profilazione e Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati rientrano quelli di:
o chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
o richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati –di ricevere i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
o opporsi in qualsiasi momento al trattamento al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
o revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
I predetti diritti possono essere esercitati con richiesta da inviare al seguente indirizzo email: xxxx@xxxxxxx.xx La risposta verrà fornita entro 30 giorni dalla richiesta.
o ove ne ricorrano i presupposti proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Eventuale assunzione del Ruolo di Responsabile del trattamento
Ove l’oggetto del contratto della presente procedura implichi un trattamento dei dati personali di cui INVALSI è Titolare, con l’aggiudicazione della presente procedura, l’aggiudicatario assumerà la qualifica di “Responsabile del trattamento dei dati” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 2016/679, alla cui nomina INVASLI procederà con specifico atto giuridico separato. In veste di Responsabile del Trattamento l’aggiudicatario si impegna ad adottare misure tecniche ed organizzative adeguate come previsto dall’art. 32 del Regolamento EU 2016/679, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.
ART. 17 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l’INVALSI, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
In ogni caso, si conviene che l’INVALSI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
ART. 18 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.
ART. 19 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Il pagamento avverrà, dietro presentazione di fattura, in un unico canone di un importo pari al prezzo risultante dall’offerta economica per l’esecuzione dell’intera fornitura per ciascun lotto e sarà corrisposto a seguito della verifica con esito positivo da parte della stazione appaltante della conformità (in termini quantitativi e qualitativi) della fornitura per singolo lotto.
Il pagamento della fattura avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto.
Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge.
Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva.
Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
- Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI);
- Codice fiscale: 92000450582
- Codice Univoco: UF9XRE;
- numero di protocollo e data del contratto;
- tipologia di servizio;
- CIG;
- CUP.
Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’INVALSI, non produrrà alcun interesse. L’INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l’INVALSI applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel precedente art. 18 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).
L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamento.
ART. 20 - DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da dipendenti o da parte di terzi.
ART. 21 - CLAUSOLA FINALE
Il presente contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto di Fornitura (o di parte di esso) da parte dell’INVALSI non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.