Responsabilità dell’Impresa Clausole campione

Responsabilità dell’Impresa. L'impresa sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a persone, cose, animali che dovessero derivare anche a titolo indiretto da negligenza, imperizia e/o imprudenza nella gestione dei lavori di manutenzione o dalla violazione degli obblighi previsti nel presente capitolato e di ogni altro obbligo previsto dalla norme in materia vigenti. In particolare, l'impresa è tenuta all'osservanza delle leggi, dei decreti e regolamenti in vigore e di quelle altre disposizioni e norme che saranno emanate durante il corso dell'accordo quadro. Qualora l’Amministrazione dovesse essere chiamata in causa da terzi quale responsabile di danni e/o sinistri, determinati dall’impresa o dai suoi collaboratori, l’impresa si obbliga ad intervenire nel giudizio ed a manlevare l’amministrazione in caso di condanna. Con la firma del contratto si intende che l'appaltatore abbia dichiarato di conoscere tutte le attuali condizioni del sottosuolo e soprassuolo e di obbligarsi a prendere conoscenza, a tutta sua cura, di qualsiasi successivo impianto o variazione, non appena se ne verifichi la esistenza. Pertanto, egli diviene responsabile sia di fronte al Comune, sia verso i terzi dei danni diretti ed indiretti, che, in dipendenza della esecuzione dei lavori o dell'impiego, manovra o passaggi di macchinari o mezzi di opera, possano derivare alle canalizzazioni, manufatti ed opere comunque collocate nel corpo stradale, nonché alle persone, agli stabili ed alle cose in genere. L'appaltatore avrà, inoltre, l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi di tutti i danni che a costoro potessero derivare da cattiva o irregolare esecuzione dei lavori, da mancata o difettosa manutenzione ed in genere da qualunque altro fatto costituente omissione, negligenza o colpa dell'appaltatore, dei suoi operai e dipendenti e di assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che, per le ragioni su esposte, potessero essere promosse contro il Comune dai terzi danneggiati.
Responsabilità dell’Impresa. Con la firma del contrato l’Impresa solleva gli Enti dalle responsabilità relative agli eventuali danni a persone e a cose derivanti dall’esecuzione del servizio, generati da opere in corso di esecuzione, da opere provvisionali, da incuria, da mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera. Il risarcimento degli eventuali danni materiali che dovessero derivare da negligenza dell’Impresa e le spese dirette e indirette derivanti dai danni, saranno a totale carico dell’Impresa. A tal fine, l’Impresa dovrà produrre idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile per i danni a persone, animali o cose arrecati durante l'esecuzione del contratto o comunque per fatti riconducibili al materiale fornito, per un massimale di € 5.000.000,00 per responsabilità civile. Si precisa che tale polizza dovrà avere durata pari al periodo di efficacia dei contratti.
Responsabilità dell’Impresa. È a carico dell’Impresa la responsabilità penale e civile conseguente all'esecuzione del servizio oggetto del contratto. Con la firma per accettazione del presente contratto, l’Impresa solleva l’Azienda dalle responsabilità relative agli eventuali danni a persone e a cose derivanti dall’esecuzione del servizio, da incuria, da mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa o incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera. Il risarcimento degli eventuali danni materiali che dovessero derivare da negligenza dell’Impresa e le spese dirette e indirette derivanti dai danni indicati saranno a totale carico dell’Impresa. A tal fine, l’Impresa dovrà produrre idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile per i danni a persone, animali o cose arrecati durante l'esecuzione del contratto o comunque per fatti riconducibili al servizio prestato, per un massimale di € 5.000.000,00 per sinistro a persone e per danni a cose. Si precisa che con l'espressione “persone” si intendono i bambini, i degenti, i dipendenti dell’Azienda e i terzi in genere, mentre con l’espressione “cose” s’intende ogni bene mobile e immobile di proprietà dell’Azienda ovvero degli altri soggetti sopra indicati. Si precisa che tale polizza dovrà avere durata pari al periodo di efficacia del contratto e sarà richiesta dopo l’aggiudicazione.
Responsabilità dell’Impresa. A) Sicurezza e igiene sul lavoro - piani e emergenza
Responsabilità dell’Impresa. 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
Responsabilità dell’Impresa. L'Impresa risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi. Sarà pure a carico dell'Impresa la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima. L’Impresa non potrà rifiutare di ritirare contenitori collocati all’interno di proprietà private se, ad insindacabile valutazione del Comune, l’esposizione dei contenitori stessi, come norma delle raccolte domiciliari, non sia resa possibile per ragioni di sicurezza stradale o altra motivazione oggettiva. E' fatto obbligo all'Impresa di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (con estensione nel novero dei terzi della stazione appaltante) e verso i prestatori di lavoro, relativamente ai servizi svolti per conto del Comune, tenendo quindi conto delle specificità del servizio offerto, ed alle assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno un milione di Euro per ciascun automezzo. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del C.C., l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO/RCA anche per le attività delle mandanti e delle Consorziate. Tutte le polizze, prive di franchigia, dovranno essere preventivamente accettate dall’Amministrazione Comunale e consegnate prima della stipula del contratto o della consegna del servizio, fermo restando che ciò non costituisce esonero dalle responsabilità incombenti all’Appaltatore. Le coperture assicurative dovranno avere validità per tutta la durata contrattuale compreso il periodo fino all’emissione del Certificato di regolare esecuzione. In caso di Consorzio stabile, Consorzio tra Cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra Imprese Artigiane, le polizze assicurative dovranno essere consegnate dalle Imprese Consorziate esecutrici. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’Appaltatore dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO/RCA del subappaltatore. Nel caso in cui il servizio sia consegnato sotto le riserve di legge (nelle more della stipula del contratto), la documentazione sopra elencata dovrà essere trasmessa all’Ufficio di Direzione di Esecuzione...
Responsabilità dell’Impresa. 1. L’Impresa è responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l’esecuzione dei lavori.
Responsabilità dell’Impresa. 1. L’Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell’art. 2049 del Codice Civile nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81. E’ obbligata, quindi, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla richiamata normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.
Responsabilità dell’Impresa. L’impresa appaltatrice è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni e prescrizioni comprese nel presente Capitolato e relativo conseguente contratto e suoi allegati. Essa sarà tenuta in ogni caso a rimborsare gli eventuali danni risentiti dalla Committente o da terzi, in dipendenza dell’esecuzione della fornitura. L’impresa dovrà pertanto, prima della firma del contratto e comunque prima di effettuare l’intervento di fornitura, esibire copia della specifica polizza di assicurazione per R.C.T. ed R.C.O., stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione in dipendenza dell’esecuzione delle proprie prestazioni. Le polizze R.T.C. ed R.C.O. dovranno avere massimali non inferiori ai seguenti: La Committente resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l’impresa e la compagnia di assicurazioni, in quanto la stipula del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l’impresa stessa dalle sue responsabilità nei confronti della Committente, anche e soprattutto in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni o persone in relazione all’esecuzione delle prestazioni.
Responsabilità dell’Impresa. 1. L’Impresa è sempre responsabile, sia nei confronti dell’Amministrazione che nei confronti dei terzi, di tutti i servizi assunti e del loro buon andamento, nonché della disciplina, dell’operato e del contegno dei suoi dipendenti. Detti servizi che assumono la qualifica di servizi i pubblico interesse - non potranno subire interruzioni da parte dell’Impresa, se non per cause di forza maggiore debitamente dimostrate. In caso contrario, l’Impresa sarà chiamata a rispondere di interruzione di pubblico servizio.