Esecuzione della fornitura Clausole campione

Esecuzione della fornitura. 4.1 Il Fornitore si assume l’intera responsabilità tecnica e finanziaria della fornitura aggiudicata di cui all’articolo 2, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e nazionale.
Esecuzione della fornitura. La prestazione deve essere eseguita mediante consegna nei locali dei vari settori della Procura Generale di Napoli siti nel Nuovo Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxx X, xxxxx 0-00. Al momento della consegna la ditta dovrà rilasciare al committente regolare documento di trasporto (D.D.T.), sul quale deve essere obbligatoriamente indicato: - numero e data dell’ordine; - quantità e tipologia di merce; - luogo di consegna della merce. Copia del D.D.T. dovrà essere firmata dal Responsabile del procedimento, fermo restando che tale sottoscrizione non vincola l’Amministrazione nei casi in cui non è possibile controllare le merci al momento della consegna. I prodotti dovranno essere forniti in imballi riportanti all’esterno in modo chiaro e facilmente leggibile le seguenti indicazioni: marca, tipo di prodotto, numero e codice di produzione. Dovranno essere consegnati prodotti aventi le caratteristiche tecniche descritte nel presente capitolato. Qualora i prodotti forniti non abbiano i requisiti richiesti, saranno respinti e il fornitore sarà tenuto a ritirarli a proprie spese e a provvedere all’immediata sostituzione.
Esecuzione della fornitura. Tutte le forniture di libri saranno effettuate in conto vendita con relativo diritto di reso. In concreto, ciascuna fornitura avverrà secondo l’iter di seguito disciplinato.
Esecuzione della fornitura. La consegna avverrà a cura e spese dell’aggiudicatario entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto. I quantitativi del radiofarmaco dovranno essere ripartiti in più consegne annuali, secondo il confezionamento proposto dalla Xxxxx e secondo accordi operativi con l’U.O.C. di Medicina Nucleare e il Servizio Farmacia. La consegna dei materiali di consumo dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta; inoltre la scadenza del materiale non dovrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di arrivo. L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle proprie obbligazioni in ordine ai difetti ed imperfezioni, ai vizi apparenti ed occulti delle merci consegnate, non potuti rilevare all’atto della consegna ma accertati in seguito, in qualsiasi momento. La merce contestata sarà messa a disposizione del fornitore per il ritiro e dovrà essere sostituita nel termine di 4 giorni dalla comunicazione. La Ditta potrà proporre la sostituzione del materiale con altri nuovi che eventualmente ponga in commercio durante la vigenza del contratto e che presenti migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità rispetto a quelli aggiudicati, ferme restando tutte le rimanenti condizioni precedentemente stabilite dalla gara. Sarà inoltre possibile, per esigenze di servizio, disattivare, modificare le quantità e qualità d’alcuni parametri richiesti, o inserire ulteriori parametri non indicati nella programmazione o immessi sul mercato successivamente all’aggiudicazione; tutto ciò, previa autorizzazione dell’Amministrazione, e conferma o miglioramento per l’Azienda delle condizioni di gara (uguale o maggiore percentuale di sconto rispetto a quella applicata in sede di gara).
Esecuzione della fornitura. TITOLO I
Esecuzione della fornitura. I contenuti prestazionali verso i quali l’Operatore Economico si obbliga al momento della sottoscrizione della presente Accordo Quadro sono determinati dalla lettere di invito/disciplinare, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, come detto nel precedente art. 1. L’Operatore Economico si obbliga altresì, irrevocabilmente, nei confronti del Comune di Firenze ad eseguire la fornitura alle condizioni indicate nell’art. 6 della lettera di invito/disciplinare e sottoscritte in sede di gara nell’offerta economica e nelle dichiarazioni allegate e conservate agli atti dell’ Agenzia Formativa. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui al D. Lgs n. 81/2008, art. 26, c. 3 non è stato redatto in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza.
Esecuzione della fornitura. Il noleggio delle lavatrici ed asciugatrici s’intende comprensivo di tutti i servizi di cui al capitolo 2 e di quanto indicato nell’OdF. I termini di consegna indicati si intendono inderogabili, fatte salve le eventuali proroghe che possono essere concesse dall’Amministrazione per cause di forza maggiore o comunque per eventi in alcun modo imputabili al Fornitore. Il Fornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’eventuale presenza di impedimenti e criticità che possano ostacolare la fornitura entro i termini indicati di cui al precedente paragrafo 4.1. Le tempistiche di consegna delle lavatrici e asciugatrici sono dettagliate, comunque entro i termini massimi previsti al paragrafo 4.1, nell’apposito cronoprogramma di cui al paragrafo 4.3 che il Fornitore avrà redatto per ciascuna area assegnata. Per il rispetto dei termini temporali indicati nel cronoprogramma, è possibile svolgere le attività inerenti la fornitura anche nei giorni festivi e con lavorazioni da svolgersi h 24 organizzate anche su più turni, senza oneri aggiuntivi. Le lavorazioni su tre turni devono essere comunicate al Responsabile Unico del Procedimento per la Fornitura. Eventuali slittamenti dei tempi di consegna dovuti alla temporanea indisponibilità dei campi saranno tempestivamente comunicati dall’Amministrazione al Fornitore. Quest’ultimo dovrà comunque avvisare l’Amministrazione almeno 24 ore prima dell’imminente consegna della fornitura. Qualora le forniture riguardino campi dislocati in aree diverse, la consegna dovrà avvenire nei punti indicati dall’Amministrazione per ciascun campo. Inoltre, se i campi container non fossero disponibili e pronti per l’allestimento contemporaneamente, la consegna potrà essere frazionata in momenti diversi secondo le indicazioni che saranno previamente fornite dall’Amministrazione. Qualora l’evento emergenziale si verificasse in concomitanza all’emergenza sanitaria legata al Covid-19, il Fornitore deve agire sempre nel rispetto delle apposite misure igienico-sanitarie imposte dagli organi competenti, a tutela della salute e della sicurezza pubblica.
Esecuzione della fornitura. L’Azienda fornitrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, alle opere degli edifici in cui avverrà il servizio.
Esecuzione della fornitura. L’Assuntore potrà sviluppare la fornitura nel modo che riterrà più opportuno, la loro esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio al Committente in relazione al tipo ed entità degli interventi. Nell’esecuzione della fornitura l’Assuntore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte ed impiegare materiale di ottima qualità ed appropriato agli impieghi. La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza del Committente – presenza che potrà essere anche saltuaria – non esonera minimamente l’Assuntore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione della fornitura ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce infatti che l’onere dell’Assuntore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità. Il Committente si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini e, ove occorra, di provvedere a sanzioni, in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione dei servizi. Art. 28 - Conduzione dei cantieri Nell’ambito dell’appalto l’esecuzione delle forniture programmate, la cui consistenza e delimitazione è preventivamente definita dai progetti esecutivi può dar luogo alla individuazione di veri e propri “cantieri” per la cui conduzione si fa riferimento alla legislazione sui Lavori Pubblici. Per ogni intervento che a insindacabile giudizio del Direttore per l’esecuzione del contratto assume il carattere di “cantiere” si dovranno pertanto predisporre e tenere i prescritti documenti contabili e di direzione (giornale dei lavori, libretto delle misure, liste in economia, registro di contabilità, verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione, etc.) nella forma e con gli schemi che saranno definiti tra l’Assuntore e il Committente. Tutta la documentazione dovrà essere elaborata e redatta utilizzando il sistema informatizzato dell’intero servizio. I tempi di esecuzione saranno stabiliti dal Direttore per l’esecuzione del contratto in contraddittorio con il Capo Commessa, o loro delegati, secondo l’impostazione dettata dal Capitolato Speciale di Appalto e dalla Documentazione tecnico amministrativa.
Esecuzione della fornitura. La fornitura dei Prodotti dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto in ordine, nonché ai disegni, alle specifiche tecniche e/o contrattuali e ad ogni altra documentazione che ne forma parte integrante. Ogni deroga a quanto stabilito sarà valida solo se convenuta per iscritto e successivamente confermata per iscritto.