Definizione di Dichiarazione congiunta

Dichiarazione congiunta le parti ritengono particolarmente importante e qualificante una efficace applicazione nel settore della legge 53/00 sui congedi parentali e L.151/01 testo unico dalle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno maternità e paternità.
Dichiarazione congiunta. Con riferimento agli strumenti bilaterali di cui al presente articolo, le parti firmatarie si impegnano per definire entro e non oltre il 30 giugno 2013, statuti e regolamenti funzionali degli enti, organismi e commissioni in parola.
Dichiarazione congiunta le Parti, in sede di integrativo, potranno anche definire accordi volti ad attivare un sistema di welfare contrattuale al fine di incrementare il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie.

Examples of Dichiarazione congiunta in a sentence

  • Le Parti ritengono necessario che le Aziende conformino i propri comportamenti ai principi contenuti nella Dichiarazione congiunta delle Parti sociali europee del settore bancario sulla formazione continua, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto.

  • Il personale assunto presso l'azienda subentrante, potrà essere impiegato anche in differente servizio Dichiarazione congiunta: le parti si impegnano ad intervenire presso i committenti al fine di assicurare l’applicazione delle norme del presente CCNL.

  • Avuto riguardo ai principi contenuti nella Dichiarazione congiunta delle Parti sociali europee del settore bancario sulla formazione continua - il cui testo si riporta in appendice n.

  • TITOLO VIII TRATTAMENTO ECONOMICO Capo I Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari Capo II Fondi Capo III Indennità TITOLO IX ISTITUTI NORMO-ECONOMICI 100 TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI 103 Tabella A 105 Tabella B 106 Tabella C 107 Tabella D 108 Dichiarazione congiunta n.

  • Dichiarazione congiunta - Le parti convengono di affidare alla commissione paritetica nazionale per le pari opportunità di cui all’art.


More Definitions of Dichiarazione congiunta

Dichiarazione congiunta. Con riferimento all’iniziativa di modifica del Regolamento concernente l’at- tuazione dell’art. 2 comma 3 punto e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, co- sì come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, tesa, fra l’al- tro ad estendere l’applicazione della fattispecie dell’Apprendistato Professio- nalizzante all’esercizio del praticantato di Agente Immobiliare, le parti firma- tarie si impegnano ad incontrarsi per convenire una pronta ed esaustiva rego- lazione contrattuale per l’applicazione dell’istituto dell’Apprendistato Profes- sionalizzante per lo svolgimento della pratica di Agente Immobiliare.
Dichiarazione congiunta. Le Parti, relativamente all'ulteriore adeguamento dell'indennità di disponibilità si danno reciprocamente atto della volontà di incontrarsi, decorsi 12 mesi di vigenza contrattuale, al fine di valutarne la fattibilità anche in relazione all'andamento complessivo del settore.
Dichiarazione congiunta le parti ritengono particolarmente importante e qualificante una efficace applicazione nel settore della legge 53/00 sui congedi parentali
Dichiarazione congiunta. FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVIE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITA’ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E INDENNITA’ PROFESSIONALE SPECIFICA
Dichiarazione congiunta. Sistema unitario di Casse edili Dichiarazione in tema di Casse edili Protocollo sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni
Dichiarazione congiunta. Le parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di snellire le procedure burocratiche attualmente in vigore relative al rilascio della autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro per l'avviamento dell'apprendista, valorizzando il ruolo degli Enti bilaterali." ---------- N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
Dichiarazione congiunta. Le parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di snellire le procedure burocratiche attualmente in vigore relative al rilascio della autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro per l'avviamento dell'apprendista, valorizzando il ruolo degli Enti bilaterali." L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 24, Parte seconda, sono comprese nell'orario di lavoro. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all'art. 31 e seguenti, Parte seconda, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all'art. 28 ter, Parte seconda, e le durate di cui agli artt. 28, 29 e 30 quinquies, Parte seconda. Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente accordo. Le retribuzioni degli apprendisti risultano costituite dalle seguenti componenti: