Common use of PREMESSA Clause in Contracts

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.

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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo

PREMESSA. Le parti stipulanti Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, con il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziaProtocollo sottoscritto il 7 dicembre 2021 è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) con la tempistica delle procedure elettorali, nonché alle caratteristiche il termine per le adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i. Le elezioni delle imprese commerciali RSU sono indette contestualmente nella generalità delle Amministrazioni in indirizzo nei giorni 5, 6 e dei servizi7 aprile 2022. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse La concreta esperienza di gestione delle passate elezioni ha reso necessario da parte dell’A.Ra.N. la formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo del 7 dicembre 2021 hanno convenuto sull’opportunità di riassumerle, a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciomero titolo riepilogativo, in un mercato distributivo reso ancora testo che unifica e sostituisce tutte le note inviate in occasione delle elezioni svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali fare riferimento. Nella presente nota è elencata tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, della quale si raccomanda una attenta lettura. Si chiede, inoltre, alle Amministrazioni articolate sul territorio di consegnare alle proprie Amministrazioni/sedi “periferiche”, alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e professionalialle Commissioni Elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoSi precisa, infine, che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per tutto il periodo della sua validità deve quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e suc. mod. ed integrazioni). Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiletrasmessi all’A.Ra.N. esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciosito istituzionale dell’Agenzia, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce presente un’Area Riservata alle Amministrazioni Pubbliche attraverso la quale queste ultime dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all’Agenzia. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell’Ente (RLE) o del collegio (RLC). Sotto tale profilo, ogni Amministrazione ed assorbe ogni sede periferica di elezione RSU, individuata nelle mappature di cui all’art. 2 del Protocollo del 7 dicembre 2021, dovrà provvedere, a meno che non vi abbia già provveduto, ad accreditare il proprio RLE o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx. All’interno dell’Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni è stato predisposto un applicativo denominato “VERBALI RSU”. Per accedere a tale applicativo il RLE potrà designare un Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. L’RLE rimane in ogni effetto le norme caso responsabile, insieme all’RP, di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantidati immessi nel sistema mediante l’utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del Tali dati sono equiparati all’invio cartaceo sottoscritto con firma autografa. Si fa, infine, presente Accordo Economico Collettivoche nel proseguo della presente nota con il termine "Amministrazione" sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanticomunque denominate, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni istituzioni scolastiche ed educative, mentre la dizione "comparti di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicontrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "comparti”.

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Samples: www.icgiovannipaolosecondo.edu.it, www.ao-siena.toscana.it, arcs.sanita.fvg.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Accordo Economico Collettivocapitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, intendono realizzare o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità adeguata riduzione del rapporto prezzo dell’elenco. La Direzione lavori ha la facoltà di agenziarichiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, nonché e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti opere anche per loro caratteristiche funzionali e professionaliquanto può dipendere dai materiali stessi. Le parti si danno atto opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il presente Accordo Economico Collettivorendimento della produzione lavorativa. L’utilizzo, che per tutto da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il periodo della sua validità materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiledichiarata alla Direzione lavori. Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicioppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

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Samples: www.comune.laloggia.to.it, comune.acquiterme.al.it, www.provincia.benevento.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti Parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivocontratto nazionale di rinnovo del ccnl 11 luglio 1999, viene stipulato al termine di un articolato e complesso iter negoziale che ha visto la definizione delle seguenti intese: - Verbale di accordo 4 aprile 2002, di rinnovo della parte economica del contratto per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario biennio 2002-2003. - Verbale di riunione 16 ottobre 2002 di interpretazione congiunta di talune questioni applicative relative alla prestazione lavorativa dei quadri direttivi ed alla banca delle ore per il personale delle aree professionali. - Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e inscindibilecompatibile del sistema bancario, nel realizzare maggiori benefici in premessa al quale ci si è dati atto che in adempimento del Protocollo d’intesa del 4 giugno 1997 sul settore bancario “sono stati stipulati l’accordo quadro 28 febbraio 1998 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, attraverso i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors europei ed, in particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, ai processi di concentrazione nei gruppi bancari e di privatizzazione degli assetti proprietari, alle innovazioni dei processi produttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il contenimento dei costi, l’introduzione di nuove flessibilità normative, la modernizzazione delle relazioni sindacali e l’individuazione di strumenti idonei per gli agenti e rappresentanti di commerciola gestione delle risorse umane da parte delle imprese ed il governo, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le in condizioni di miglior favore previste equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di solidarietà di settore” (in appendice n. 8). - Protocollo 13 gennaio 2005 sul “Fondo Nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà” (in appendice n. 7). * * * Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali (dalla Legge 1ª alla 3ª) – che costituisce una normazione unitaria e dalla contrattazione integrativainscindibile – è strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti Le imprese cui si applica il presente Accordo Economico Collettivocontratto sono quelle indicate nell’elenco allegato (all. n. 1). L’ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l’elenco aggiornato delle imprese destinatarie del contratto stesso, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisuccessive variazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

PREMESSA. Le parti stipulanti Il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale dell’edilizia a Roma, è per le Parti sociali non solo un momento naturale di contrattazione economica, politica e sociale ma è anche il presente Accordo Economico Collettivomomento per una verifica dello stato di salute del settore e rappresenta l’occasione per svolgere approfondite riflessioni in materia di politiche produttive ed occupazionali che possano costituire motivo di costruttivi interventi di concertazione e di più avanzate relazioni industriali. Nella politica di programmazione economica degli enti locali sono presenti importanti capitoli di programmazione ed attuazione della spesa che, intendono realizzare opportunamente gestiti, possono dare quella auspicata continuità alle costruzioni, sia sotto il profilo produttivo che occupazionale. Basti pensare al numero e agli importi globali delle delibere per appalti pubblici avviati; all’inizio dei lavori di grandi infrastrutture per la città di Roma tra cui la realizzazione delle reti metropolitane B1 e C; alla riqualificazione dei mercati generali; al completamento dei lavori, all’ampliamento della Galleria d’Arte moderna, alla nuova stazione Tiburtina; al completamento dei lavori al Palazzo delle Esposizioni, al completamento della terza corsia del GRA; alla proroga degli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni. Infine, ma di particolare importanza e rilievo, lo sblocco operativo dei programmi di recupero urbano (i noti interventi ex art.11) all’interno del nuovo Piano Regolatore, con riferimento al problema della riqualificazione urbana. Tali prospettive aprono nel settore delle opere sia pubbliche che private buone opportunità occupazionali di cui le Parti ne recepiscono le potenzialità nella stesura definitiva del C.I.P.L., permettendo il mantenimento dell’erogazione di una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto ampia gamma di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e assistenze straordinarie a favore dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalilavoratori dipendenti da queste occupati. Le parti si danno atto sociali intendono riaffermare il loro impegno di combattere ed eliminare, attraverso strumenti adeguati, i gravissimi effetti devianti del lavoro nero, economicamente svantaggiosi per le imprese regolari nonché negativi per quanto concerne l’esercizio e la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza personale. A tale riguardo acquista particolare significato e valenza politica l’attuazione dello strumento operativo del DURC nazionale – Documento Unico di Regolarità Contributiva – che è entrato in vigore il presente Accordo Economico Collettivo1° gennaio del 2006. E’ di tutta evidenza, infatti, che per tutto il periodo al fenomeno da lavoro nero si accompagna una quasi inesistente attenzione alla gestione della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario sicurezza e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le delle più elementari norme di prevenzione nei luoghi di lavoro, con la conseguenza di una maggiore incidenza dell’andamento infortunistico. Le parti intendono, inoltre, continuare la fattiva collaborazione al fine di individuare soluzioni che aiutino sia le imprese sia i lavoratori a non disperdere il patrimonio di mestiere, professionalità e conoscenza acquisito. A tale scopo le Parti decidono una doppia azione congiunta contro questi fenomeni degenerativi, sia utilizzando e rilanciando l’utilizzo del sistema degli Enti Paritetici in materia di formazione, riqualificazione professionale, formazione continua, implementazione dell’attività di progettualità formativa, sicurezza e monitoraggio della situazione lavori e dell’occupazione, sia attraverso l’utilizzo del predetto DURC . In tale contesto si ribadisce l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare in azienda, in tutti i precedenti Accordi Collettivi cantieri e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque in ciascuna unità lavorativa i vigenti C.C.N.L. e C.I.P.L. A tal fine l’ACER si impegna per l’osservanza da parte delle clausole del presente Accordo Economico Collettivoimprese, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le delle condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con pattuite così come le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivoprovinciali si impegnano ad essere coerenti con quanto sottoscritto. Tutto ciò visto e premesso che costituisce parte integrante e sostanziale dell’accordo di rinnovo del CCPL di Roma e provincia, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisi concorda quanto segue.

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Samples: Accordo Di Rinnovo Del Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro Integrativo Del CCNL Del 20 Maggio 2004 Per I Dipendenti Delle Imprese Edili E Affini,, Verbale Di Accordo Sulla Mutualizzazione Prevedi

PREMESSA. Le parti stipulanti il La presente Accordo Economico Collettivoiniziativa di gara ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di organizzazione di una serie di eventi di rilevanza internazionale promossi dal Dipartimento di Scienze Economiche - DSE dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L’acquisto si pone nel contesto dell’iniziativa “Dipartimenti di Eccellenza MIUR”, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziafinanziata dallo stesso MIUR e orientata ad "incentivare l'attività dei Dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle caratteristiche delle imprese commerciali finalità di ricerca di «Industria 4.0»”, che vede altresì una quota di cofinanziamento da parte del Dipartimento. Al momento della presentazione del suddetto progetto, approvato in via generale dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche nella seduta del 29 settembre 2017, non era ancora stato definito con esattezza il quadro degli eventi che sarebbero stati ospitati dal Dipartimento. Ad oggi è certo che il Dipartimento dovrà curare l’organizzazione dei seguenti tre eventi: - Conferenza XXXX 2020 - Conferenza EARIE 2020 - Conferenza THRED 2021 Per altri eventi (EAERE ed ESA) il Dipartimento è prossimo a presentare la candidatura, ma solo tra giugno e dei serviziagosto di quest’anno sarà reso noto se sarà sede ospitante degli eventi. Sotto questo profilo manifestano Per la Rassegna di incontri GTPE “I Grandi Temi della Politica Economica: Posizioni a confronto” il comune Dipartimento ha avviato un confronto con alcuni enti, operanti in ambito di ricerca economica e culturale, che hanno manifestato interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali collaborare alla realizzazione della rassegna al fine di promuovere un’efficace e contrattualiqualificata azione aggregativa, consapevoli dell’importanza promozionale e di valorizzazione anche tra i network imprenditoriali ed economici del ruolo svolto dagli agenti territorio. Tali accordi dovrebbero essere definiti entro settembre 2019. Ad oggi è pertanto incerto vengano organizzati e rappresentanti ospitati quelli indicati di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo seguito: - Rassegna “I Grandi Temi della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali Politica Economica: Posizioni a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.confronto”- GTPE 2019-2020 - Conferenza EAERE 0000 - Xxxxxxxxxx XXX 2022

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Samples: Progetto Per L’affidamento in Concessione Del Servizio Di Organizzazione E Gestione Di Convegni Scientifici Internazionali Promossi Dal Dipartimento Di Scienze Economiche – Dse Dell’alma Mater Studiorum Università Di Bologna, Progetto Per L’affidamento in Concessione Del Servizio Di Organizzazione E Gestione Di Convegni Scientifici Internazionali Promossi Dal Dipartimento Di Scienze Economiche – Dse Dell’alma Mater Studiorum Università Di Bologna

PREMESSA. Le parti stipulanti convengono di dare maggiore impulso al sistema delle relazioni industriali e di sviluppare il sistema di informazioni di cui all'articolo 7 del presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità c.c.n.l. allo scopo di: - rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto soprattutto nel sistema del rapporto trasporto di agenzia, nonché alle caratteristiche persone svolto mediante noleggio auto e locazione automezzi; - salvaguardare l'efficienza e la competitività aziendale ed assicurare la salvaguardia delle imprese commerciali professionalità e dei livelli occupazionali; - costituire e consolidare un più avanzato e organico quadro di regole capaci di governare i processi di cambiamento e di organizzazione del ciclo produttivo aziendale; - definire e sperimentare forme più avanzate di governo di tali processi attraverso un sistematico confronto fra le parti, anche al fine di perseguire l'obiettivo di privilegiare la qualità e la sicurezza dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a ; - stabilire un quadro di confronto costante sull'evoluzione degli assetti dell'organizzazione del lavoro; - individuare parametri di massima su cui si può sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti la contrattazione di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti secondo livello sul premio di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalirisultato. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo Economico Collettivocondizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto, che le parti si impegnano in nome proprio e per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto conto degli Organismi territoriali collegati a far rispettare le norme del c.c.n.l. e la loro coerente applicazione a livello aziendale alle imprese che comunque svolgono le attività di tutti i precedenti Accordi Collettivi cui al campo di applicazione. In tale ottica un ruolo fondamentale viene riconosciuto alle R.S.A. o alle R.S.U. ove costituite, alle quali sono demandate le funzioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole 8 del presente Accordo Economico Collettivoc.c.n.l., non comporterà nonché il compito di prevenire le controversie aziendali attraverso l'azione di informazione preventiva sulle vicende aziendali. A tal fine le parti si impegnano, nell'ambito dei compiti previsti ed assegnati all'Ente Bilaterale, a verificare la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve regolarità delle relazioni sindacali, la corretta applicazione del c.c.n.l., l'adozione degli interventi per ripristinare le condizioni di miglior favore agibilità, la vigilanza sulle pari opportunità, discriminazioni e molestie sessuali e tutte le altre tutele già previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni c.c.n.l. (artt. 66, 68, 69, 70, 72 e 73). Fermo restando quanto precisato nella premessa del presente c.c.n.l. circa la possibilità ed opportunità di Legge vigenti in materiaestendere il c.c.n.l. La Parti rappresentanti le aziende mandantia nuove attività, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivocontratto si applica alle imprese esercenti, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive anche se gestite in forma cooperativistica, separatamente o promiscuamente, attività di autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, servizi turistici, posteggio e/o custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico, ingrassaggio automezzi e prevalentemente attività di autofficina, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le situazioni attività direttamente collegate, servizi di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicinoleggio autoambulanza con conducente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. La Federazione Italiana, la Fai-Cisl, la Flai- Cgil e la Uila-Uil, si riconoscono reciprocamente quali soggetti maggiormente rappresentativi delle attività di panificazione e dei lavoratori da esse dipendenti. Conseguentemente le Parti soprarichiamate si impegnano a riconoscere il vigente CCNL- Panificazione come unico ed esclusivo testo ufficiale della disciplina dei rapporti di lavoro nel comparto della panificazione artigianale, industriale e attività affini, nell'ambito delle rappresentanze datoriali del commercio, turismo e servizi. Dichiarano altresì ad ogni effetto, l 'impegno ad astenersi dalla stipula con altre Parti di patti e/o accordi diretti ed indiretti, modificati del presente CCNL e/o dal riconoscimento e/o istituzione di Enti bilaterali diversi da quelli previsti dal presente CCNL. Qualora altre organizzazioni datoriali dei settori soprarichiamati siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori dipendenti uniformandosi alla disciplina stabilita dal presente contratto, lo potranno recepire unicamente nella sua interezza, ivi compresi gli Enti bilaterali dallo stesso previsti. La presente dichiarazione a verbale, costituendo elemento essenziale dell'intesa che ha condotto alla stipula del CCNL, potrà essere modificata esclusivamente con il consenso unanime delle Parti firmatarie. Le parti stipulanti Parti concordano che, salvo diversa espressa previsione per specifici istituti, il presente Contratto ha efficacia per il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali Rinnovo. Il presente Accordo di Rinnovo ha vigenza dal 1°gennaio 2019 e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano scadrà il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali31/12/2022. Le parti si danno reciprocamente atto che la piattaforma per il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto prossimo rinnovo contrattuale verrà spedita entro il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici31 luglio 2022.

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Samples: Accordo Di Rinnovo, Accordo Di Rinnovo

PREMESSA. Le Nel passato, le piattaforme del settore sono state presentate dai sindacati all’Ascotributi in concomitanza con quelle consegnate all’Abi o, precedentemente, all’Acri e all’Assicredito per i rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali del credito. Questo rinnovo contrattuale, che avrebbe dovuto seguire un analoga tempistica, non ha mai avuto avvio, perché Ascotributi ha originariamente escluso la possibilità di considerare ancora il settore della riscossione vicino al comparto creditizio. Il settore scontava anche, rispetto al credito, l’assenza di un preliminare accordo quadro, definito dalle parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo28 febbraio 1998, intendono realizzare conseguente al protocollo d’intesa del 4 giugno 1997 siglato da ABI, Governo e Sindacati. Come si ricorderà, ì lavoratori hanno iniziato una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità stagione di lotte, sfociata nella manifestazione di gennaio c.a., chiedendo un tavolo di confronto che vedesse, oltre alla presenza di Ascotributi, anche la partecipazione del rapporto Governo e di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei serviziAbi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioIn luglio, in sede Ascotributi, il Presidente della commissione sindacale datoriale, ha finalmente riconosciuto la contiguità tra il comparto esattoriale e il sistema bancario ed ha consegnato alle Organizzazioni Sindacali una bozza di piattaforma che ricalca in massima parte il testo del CCNL del credito stipulato l’11 luglio 1999. Una lettura attenta e dettagliata, pur riscontrando tra le due stesure una corrispondenza formale, ha evidenziato però tre grandi E sostanziali differenze: sugli inquadramenti; SUlla contrattazione aziendale e sull’area contrattuale. Il diritto all’attribuzione dei gradi, negli sportelli e negli uffici di sede, secondo la bozza Ascotributi, differiscono dal contratto del credito, scattando solamente con un mercato distributivo reso ancora numero elevato di subordinati tale da renderne inefficace la previsione. Inoltre, nel caso di contratti di lavoro particolari, come il lavoro in affitto, le percentuali indicate in piattaforma erano più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalielevate di quelle presenti nell’accordo bancario. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoIl CCNL del credito del 1994, introdusse, in concomitanza alla legge 223/1991, che per tutto riguarda i licenziamenti collettivi, una specifica procedura. Tale procedura stabilisce anche il periodo coinvolgimento dell’azienda capogruppo, preventivamente alle fasi attuative previste dalla suddetta legge. Nel settore della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileriscossione, nel realizzare maggiori benefici stante la stabilità d’impiego garantita dal DPR 43/88, non si ritenne, allora, di introdurre analoghe previsioni. Venuta meno la garanzia del mantenimento del posto di lavoro per gli agenti e rappresentanti effetti del Decreto legislativo 112/1999, risulta ora indispensabile introdurre anche nel settore della riscossione una specifica procedura per affrontare problemi di commerciotensioni occupazionali prima di attivare la 223/91 che Ascotributi, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivoinvece, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativaintenderebbe applicare immediatamente. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni riguarda l’area contrattuale, Ascotributi intenderebbe comprendere mansioni e specificità del settore, nelle attività che richiedono specifiche regolamentazioni (flessibilità di Legge vigenti orario e di inquadramento) o in materiaquelle cui applicare contratti complementari (riduzione di salario). La Parti rappresentanti piattaforma di richieste per il rinnovo del CCNL di settore, non poteva che riaffermare, in modo completo, l’appartenenza del sistema di riscossione alla galassia credito, in quanto: le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta concessioni sono al 97% di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato proprietà bancaria; sono transitate al credito molte delle lavorazioni che prima erano monopolio del settore esattoriale; altre lavorazioni appaltabili, come il back-office, la meccanizzazione, le sue prospettive nonché lavorazioni accentrate, sono frequentemente esternalizzate verso società satellite del gruppo bancario di riferimento; le situazioni scelte politiche, commerciali e gestionali, sono determinate da precise volontà della proprietà; le esposizioni sostenute dai concessionari hanno sempre usufruito di mercato anche copertura finanziaria dalle banche proprietarie, le quali hanno, in questo caso, il monopolio della clientela; Considerato infine che nel settore del credito si è già siglato l’accordo per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economicheil rinnovo del CCNL da oltre un anno, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta nel settore della riscossione può essere possibile solamente la presentazione di una delle parti tali incontri potranno avvenire piattaforma che non si discosti, né in meglio né in peggio, da tale accordo: riaffermando i contenuti numerici ivi contenuti; introducendo un percorso di relazioni sindacali che coinvolga anche per singoli settori merceologicila proprietà bancaria; riassegnando alle specificità ed alla professionalità degli addetti il ruolo di centralità, quale espressione di autentica identità di settore.

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Samples: Contratto Nazionale, www.fabivt.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza ai fini della valutazione dei rischi standard da interferenze nell’ambito dell’ACCORDO QUADRO (AQ) per l’affidamento avente ad oggetto i Servizi integrati di Facility Management da eseguirsi sugli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni del territorio della regione Liguria, adibiti prevalentemente ad uso ufficio e/o ad attività scolastiche - Appalto verde. Il presente documento, è redatto in rev.0 dalla Città Metropolitana di Genova (CMGe) in qualità Stazione Appaltante ovvero di soggetto che affida il contratto (AQ) ai sensi dell’art. 26 comma ter del Dlgs 81/2008 e s.m. e i. Il presente Accordo Economico Collettivodocumento, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità a seguito di affidamento definitivo dell’AQ al Soggetto Aggiudicatario (Appaltatore), dovrà essere, a cura di quest’ultimo, revisionato e integrato fornendo dettagliate informazioni sui diversi e/o specifici rischi introdotti dalla propria attività manutentiva negli ambienti in cui andrà ad operare, fornendo il documento in rev.1. Il documento aggiornato in rev.1, controfirmato dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore, costituirà il documento di riferimento per i successivi approfondimenti dei documenti unici di valutazione dei rischi da interferenze, sviluppati in coordinamento tra le singole Amministrazioni Contraenti (AC) -soggetti committenti per i singoli Contratti Derivati (CD)- e l’Appaltatore, nelle modalità descritte all’art. 5.4-SICUREZZA delle Condizioni generali che regolano l’AQ. Si richiamano i seguenti riferimenti normativi principali:  acquisizione del rapporto certificato di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;  acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivomateria di documentazione amministrativa, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiledi cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.n. 445;

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Avente Ad Oggetto I Servizi Integrati Di Facility Management Da Eseguirsi Sugli Immobili in Uso a Qualsiasi Titolo Alle Pubbliche Amministrazioni Del Territorio Della Regione Liguria, Adibiti Prevalentemente Ad Uso Ufficio E/O Ad Attività Scolastiche – Appalto Verde (Dm 11 Ottobre 2017; Dm 07 Marzo 2012; Dm 10 Marzo 2020), Accordo Quadro Per L’affidamento Avente Ad Oggetto I Servizi Integrati Di Facility Management Da Eseguirsi Sugli Immobili in Uso a Qualsiasi Titolo Alle Pubbliche Amministrazioni Del Territorio Della Regione Liguria, Adibiti Prevalentemente Ad Uso Ufficio E/O Ad Attività Scolastiche – Appalto Verde (Dm 11 Ottobre 2017; Dm 07 Marzo 2012; Dm 10 Marzo 2020)

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoGli attuali processi evolutivi sia per le caratteristiche competitive del mercato sia per i modelli di organizzazione del lavoro delle imprese, intendono realizzare richiedono una integrale revisione della disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto dell’inquadramento, che garantisca un’adeguata flessibilità nell’ordinaria gestione dei rapporti di agenzialavoro, nonché alle caratteristiche nel rispetto delle imprese commerciali esperienze e competenze acquisite. Tale revisione è stata già portata a definizione su due specifiche aree, secondo le modalità di seguito indicate: – per quanto riguarda l’Area professionale Quadri, con la nuova declaratoria riguar- xxxxx i Funzionari diretta a rafforzare la centralità degli stessi all’interno delle orga- nizzazioni aziendali e a consentire una piena fungibilità delle figure e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioruoli agli stessi attribuiti, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti coerenza con contesti operativi sempre meno caratterizzati da distinzioni di tipo gerarchico; – per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che quanto riguarda il presente Accordo Economico Collettivopersonale del contact center con l’introduzione all’interno della Disciplina Speciale, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità Parte Prima di una qualunque delle clausole Sezione Terza contenente la declaratoria del personale addetto alle attività di contact center sinistri, di contact center vendita, di back office e di assistenza. Ciò premesso, in occasione della sottoscrizione del presente Accordo Economico Collettivodi rinnovo con- trattuale, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni Parti hanno altresì convenuto sull’opportunità di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti procedere – attraverso l’esame dell’evoluzione dei profili professionali in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni rapporto al continuo mutamento dei con- testi di mercato anche alla luce della predisposizione del Manuale di Certificazione delle Qualifiche delle Compagnie Assicurative secondo i principi dell’European Qualifications Framework (EQF) – ad una prossima rivisitazione dell’inquadramento anche del personale amministrativo di cui alla presente Sezione Prima della Disciplina Speciale, Parte Prima, secondo le modalità operative di cui all’Allegato n. 9 al presente CCNL.Come indicato nelle premesse del presente CCNL, i relativi incontri di studio saranno avviati a partire dal 2018 e saranno finalizzati alla predisposizione di opportuni adeguamenti contrattuali che potranno costituire un’utile base di riferimento in sede di rinnovo del CCNL medesimo. L’Area professionale B riunisce in un’unica declaratoria i profili professionali esem - plificativi identificati nell’art. 89 e riferiti al 6° liv. (con esclusione del 6° liv. Quadro) al 5° liv. e al 4° liv., e distribuiti su tre posizioni organizzative. Le Parti ritengono che la conseguente fungibilità delle mansioni rientranti nell’Area professionale B favorisca lo sviluppo e la crescita professionale attraverso un suo corretto utilizzo. Le Parti convengono che nell’ambito della suddetta Area professionale, il personale potrà essere adibito, in via promiscua e non, a qualsiasi compito tra quelli previsti nelle posizioni organizzative in essa rientranti, fermo restando il trattamento economico e nor- mativo acquisito. In caso di affidamento temporaneo di mansioni inerenti a posizione organizzativa superiore, nel periodo di affidamento spetterà al lavoratore il trattamento economico della corrispondente posizione organizzativa superiore. Qualora al lavoratore siano affidate mansioni inerenti una posizione organizzativa superiore in via continuativa e – ancorché non prevalente – qualitativamente e quantita- tivamente significativa, il lavoratore passerà a tutti gli effetti nella posizione organizzativa superiore trascorsi 90 giorni di adibizione alle suddette mansioni. I passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore rispetto a quella di inquadramento si limiteranno a passaggi fra posizioni organizzative contigue; in ogni caso il numero dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore rispetto a quella di inquadramento non supererà, momento per momento, il 10% degli addetti rientranti nell’Area professionale B. Ovviamente, in caso di ridu- zione della base di calcolo successiva all’effettuazione dei passaggi, l’eventuale “sfora- mento” della percentuale che dovesse derivarne non costituirà violazione di tale impe- gno e comporterà soltanto il blocco di nuovi passaggi fino al rientro nella percentuale stessa. Il superamento di tale limite rientra nelle fattispecie di cui alla lett. b) dell’art. 15 del CCNL. Sarà data comunicazione scritta ai singoli lavoratori interessati dal mutamento di mansioni. Allo scopo di consentire una verifica sui processi e sulle dinamiche professionali all’in- terno dell’Area professionale B è previsto che l’impresa debba fornire, con cadenza seme- strale, un’informativa sul numero dei passaggi a mansioni inerenti una posizione orga- nizzativa inferiore a quella di inquadramento. Le Parti ritengono che, salvo i riflessi casi di cui all’art. 15 del CCNL, il numero dei pas- saggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore sarà equilibrato con quello dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa superiore. Al riguardo l’impresa fornirà un’apposita informativa annuale sui casi di mobilità avvenuti specificando il numero, i servizi interessati e la tipologia dei passaggi da una mansione all’altra. La classificazione del personale risulta dall’art. 89. L’appartenenza alle Aree professionali previste dall’art. 89 è determinata, in relazione alle mansioni affidate, dalle declaratorie generali e dai profili professionali che possono determinarsi sulle condizioni economichedi queste rappresentano l’esplicitazione. L’elencazione dei profili è puramente esemplificativa. Per ciascun profilo si sono individuati, sociali onde realizzare la massima possibile unifor- mità, i compiti e le mansioni più tipici e caratterizzanti, per cui le relative indicazioni pos- sono non esaurire il contenuto del profilo stesso in relazione alla specifica situazione orga- nizzativa delle varie imprese. Le declaratorie consentono l’inquadramento nelle Aree professionali degli agentie nelle posizioni organizzative previste anche di mansioni non definite o non interamente riconducibili ai profili professionali definiti, nonché di nuovi profili derivanti dall’introduzione di innova- zioni sia tecnologiche che organizzative. Su richiesta Qualora dovessero sorgere controversie di una applicazione nonostante il ricorso al crite- rio dell’analogia con i profili esemplificativi definiti, dette controversie verranno risolte in sede aziendale dalla direzione con gli organismi sindacali aziendali. Ove dette controversie non dovessero trovare composizione si darà luogo ad un ulte- riore incontro in sede aziendale tra la direzione e gli organismi sindacali aziendali con la partecipazione dell’ANIA e delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciXX.XX. firmatarie del presente contratto. Nel caso in cui nonostante il ricorso al criterio dell’analogia non si rendesse possibile l’inquadramento di nuove eventuali mansioni, le Parti firmatarie del presente contratto avranno a riferimento le risultanze dei lavori dell’apposita Commissione nazionale di cui all’Allegato 9, con il compito di studiare le soluzioni necessarie ed apportare le eventuali integrazioni alle disposizioni di cui all’art. 89.

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Samples: www.consap.it, www.ania.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente Documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Banco BPM4 per rappresentare il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto piano di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivocompensi (Piano), che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità prevede la valorizzazione di una qualunque parte dell’incentivo del PPR del Gruppo Banco BPM mediante l’assegnazione di azioni ordinarie Banco BPM. Esso è proposto nell’ambito della Policy adottata dal Gruppo in relazione al piano Short Term Incentive (STI) 2023. Il presente Documento – redatto in conformità con quanto previsto dallo Schema 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti – è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il 20 aprile 2023 (in unica convocazione) per quanto riguarda l’informativa al pubblico dei criteri e delle clausole condizioni stabilite per il Piano. Fornisce, inoltre, un’informativa relativamente all’attuazione dei piani compensi già approvati dalle precedenti Assemblee dei Soci di Banco BPM (7 aprile 2022, 15 aprile 2021, 4 aprile 2020, 6 aprile 2019, 7 aprile 2018 e 8 aprile 2017). Il Documento illustra i criteri cui il Consiglio di Amministrazione, e per esso i suoi delegati, deve attenersi nella successiva fase di attuazione del presente Accordo Economico CollettivoPiano. Il Piano, non comporterà avuto riguardo ai destinatari del medesimo, si qualifica quale “piano rilevante”5. Il Documento è messo a disposizione del pubblico presso la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni sede legale di miglior favore previste dalla Legge Banco BPM, Piazza X. Xxxx n. 4, Milano, e dalla contrattazione integrativapresso Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicato sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx e dello stesso Banco BPM xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xx (Sezione Corporate Governance – Politiche di Remunerazione). Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti riportato in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantiquesta sede, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisi rinvia alla Policy 2023.

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Samples: gruppo.bancobpm.it, www.emarketstorage.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoL’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ha introdotto la possibilità di concedere la cassa integrazione in deroga ai datori di lavoro del settore privato, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziaivi inclusi quelli agricoli, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese della pesca e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ed esclusi i datori di commerciolavoro domestico, che hanno dovuto ridurre o sospendere l’attività lavorativa in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliconseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivopresenti Linee Guida disciplinano i criteri, che la modalità di presentazione e di istruttoria delle istanze relative alla suddetta misura per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilele unità produttive ubicate in Toscana, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti rispetto di quanto disposto dalla Circolare INPS 47/2020. Possono richiedere il trattamento di cassa integrazione in deroga (CIG in deroga o CIGD) di cui all’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e rappresentanti secondo le modalità di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme cui al presente documento i datori di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le sue prospettive nonché tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto sono esclusi i datori di lavoro per i quali trovano applicazione la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), il Fondo di Integrazione Salariale, i Fondi di Solidarietà Bilaterali e Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D.lgs. 148/2015. Come previsto dalla circolare INPS 47/2020, ai fini dell’accesso all’assegno ordinario non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al fondo. I datori di lavoro per i quali trova applicazione esclusivamente la disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e che non possono accedere alla CIGO o all’assegno ordinario dei predetti fondi, possono richiedere il trattamento di CIG in deroga. Con riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale per il personale del settore dei servizi ambientali e al Fondo di solidarietà bilaterale per le situazioni attività professionali la circolare INPS 47/2020 ha chiarito che tali fondi non sono operativi. Di conseguenza i datori di mercato lavoro interessati dai suddetti fondi e che occupano più di 5 dipendenti potranno continuare ad accedere al FIS, mentre quelli che occupano fino a 5 dipendenti potranno accedere alla CIG in deroga. I datori di lavoro del settore agricolo che rientrano nel campo di applicazione della CISOA devono utilizzare tale ammortizzatore, e solo qualora l’azienda abbia già fatto ricorso al numero massimo annuale di giornate fruibili, sarà possibile chiedere la tutela della CIG in deroga con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Sarà possibile il ricorso alla CIG in deroga anche per i riflessi lavoratori a tempo indeterminato che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una non hanno maturato il requisito delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici181 giornate lavorative presso la stessa azienda.

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Samples: bancadati.anpalservizi.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Accordo Economico Collettivocapitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, intendono realizzare o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità adeguata riduzione del rapporto prezzo dell’elenco. La Direzione lavori ha la facoltà di agenziarichiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, nonché e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle imprese commerciali e dei serviziopere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. Sotto questo profilo manifestano Qualora un campione non soddisfacesse a una delle prove sopra descritte, la prova stessa deve essere ripetuta su un numero doppio di tubazioni prelevate dalla stessa fornitura. L’esito negativo di una di queste prove giustifica il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti rifiuto di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalitutta la fornitura. Le parti si danno atto opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il presente Accordo Economico Collettivorendimento della produzione lavorativa. L’utilizzo, che per tutto da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il periodo della sua validità materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiledichiarata alla Direzione lavori. Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicioppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Il Fondo è un soggetto di diritto privato non tenuto all’applicazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, né dai Regolamenti e/o Linee Guida connesse e/o richiamate. Ciò premesso, al fine di garantire il presente Accordo Economico Collettivomassimo rispetto dei principi di trasparenza, intendono realizzare pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, il Fondo intende avviare una disciplina procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento del service amministrativo e contabile (di seguito, il “Servizio”), alla quale potranno partecipare le imprese interessate, presentando la propria migliore offerta secondo le modalità e i termini indicati nella documentazione di gara, disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito web xxx.xxxxxxxxxx.xx. Fon.Te. intende esternalizzare le attività relative al Servizio, in conformità alla normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto contenuta nel D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e, in particolare, nell’articolo 5 septies. Come meglio precisato nel Capitolato Tecnico, il Servizio deve essere eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia e della regolamentazione adottata dalle Autorità di agenziaVigilanza (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: COVIP, Banca d’Italia, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), nonché alle caratteristiche secondo le condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche indicate nella documentazione di Gara. Si precisa che le condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli del Servizio, contenuti nel Capitolato Tecnico, devono considerarsi a tutti gli effetti quali requisiti minimi di esecuzione ed obblighi essenziali che devono essere rispettati dai concorrenti in sede di partecipazione alla Gara, a pena di esclusione, nonché in sede di esecuzione del Contratto, pena l’applicazione delle relative penali e/o la risoluzione del Contratto medesimo. Le richieste di chiarimenti da parte delle imprese commerciali dovranno pervenire al Fondo esclusivamente via PEC (xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx), entro il giorno 01/07/2019, avendo cura di inserire nell’oggetto “Quesito Bando Service 2019”, e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti le risposte saranno fornite attraverso pubblicazione sul sito istituzionale di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciFon.Te.

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PREMESSA. Il Ccnl 5 dicembre 2012, salvo quanto previsto con riferimento a specifici istituti, decorre dal 1° gennaio 2013 e scade il 31 dicembre 2015. In sede di stesura del testo contrattuale le parti si sono impegnate ad armonizzare ed integrare i testi di cui alla Premessa e alla Sezione terza del Ccnl alla luce delle modifiche ed integrazioni definite dagli Accordi interconfederali del 28 giugno 2011 e del 21 novembre 2012 (in particolare, la semplificazione dell’articolato riguardante le intese modificative del Ccnl trattandosi negli altri casi di un semplice adeguamento formale). Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivoparti, intendono realizzare inoltre, effettueranno una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto ricognizione degli Accordi interconfederali in materia di agenzia, nonché alle caratteristiche rappresentanza anche alla luce di quanto emergerà dal confronto attualmente in corso tra le Confederazioni. Al fine di rafforzare l’”esigibilità” delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e disposizioni contrattuali, consapevoli dell’importanza con particolare riferimento alle innovazioni riguardanti gli strumenti di flessibilità a disposizione delle aziende, le parti hanno proceduto ad implementare la clausola di inscindibilità contenuta nell’art. 1, Sezione Terza, ribadendo espressamente che le previsioni riguardanti l’orario plurisettimanale ed il lavoro straordinario costituiscono parte essenziale dello scambio realizzato nel Ccnl ed impegnano tutti i soggetti coinvolti al loro rispetto. Sempre in relazione al medesimo fine si è provveduto a rafforzare la natura non negoziale della procedura di “previo esame” fissando una 00000 Xxxx Piazzale X. Xxxxxx, 14 Telefono 00 0000000 Fax 00 0000000 xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx xxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx Codice Fiscale 80192830588 durata certa dello stesso ed è stata assegnata al livello aziendale la possibilità di definire, quale criterio di attribuzione individuale del ruolo svolto P.d.R., l’effettivo svolgimento delle prestazioni richieste connesse ai sistemi di flessibilità previsti dal Ccnl o dagli agenti accordi aziendali. Le parti, anche valorizzando quanto previsto nelle “Linee programmatiche per la crescita della produttività e rappresentanti della competitività in Italia” sottoscritte il 16 novembre 2012, hanno introdotto un importante strumento di commercio nell’economia del Paese flessibilizzazione degli aumenti economici definiti dal rinnovo contrattuale stabilendo la possibilità di posticipare la decorrenza della seconda e del ruolo svolto dagli agenti della terza tranche di aumenti, rispettivamente, fino a 12 mesi (la seconda tranche dal 1° gennaio 2014 fino al 1° gennaio 2015 e rappresentanti la terza tranche dal 1° gennaio 2015 fino al 1° gennaio 2016). Al termine di commerciociascun periodo di differimento, la seconda e terza tranche di aumenti diventeranno, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti ogni caso, parte integrante dei minimi per loro caratteristiche funzionali tutti i lavoratori. La possibilità di posticipare la decorrenza dei suddetti aumenti è demandata alla contrattazione con la RSU nelle singole aziende1; tra le diverse finalità del differimento c’è anche quella di favorire accordi di produttività mediante forme di variabilità salariale che consentano eventualmente di accedere ai benefici fiscali e professionalicontributivi previsti per il salario variabile contrattato in azienda. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoSul punto ci riserviamo di tornare con un’apposita circolare esplicativa anche in relazione agli approfondimenti tecnici da svolgere in merito ai contenuti del DPCM 22 gennaio 2013. Il Ccnl 5 dicembre 2012 contiene altre ed importanti innovazioni normative, in particolare in materia di orario di lavoro e trattamento economico di malattia, che per tutto il periodo costituiscono oggetto di illustrazione ed analisi della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicircolare.

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Samples: Accordo Di Rinnovo 5 Dicembre 2012 Nota Illustrativa

PREMESSA. Le parti stipulanti Il Comune attraverso appositi regolamenti garantisce da un lato l’accesso il presente Accordo Economico Collettivopiù ampio possibile ai documenti amministrativi e dall’altro la tutela dei dati personali e sensibili, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, riconoscendo in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalital modo diritti entrambi costituzionalmente fondati. Le parti si danno atto specifiche procedure sono definite nei documenti di seguito indicati: - Regolamento sul diritto di accesso dei cittadini agli atti e ai documenti amministrativi, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 29/09/2010; - Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Comune, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 28/12/2005. Al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità legale ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69, il Comune ha attivato un sistema di gestione dell’Albo on-line integrato nel sistema di protocollo e gestione documentale SICRAWEB conforme ai requisiti previsti. In adempimento alla recente normativa in tema di trasparenza e accesso civico (Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013) il Comune ha costituito apposita sezione di “Amministrazione trasparente” nel sito istituzionale, nella quale sono pubblicati dati, informazioni e documenti che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario riguardano l’organizzazione e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantiattività dell’amministrazione. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore Nelle forme previste dalla Legge normativa pubblica (art. 10 del citato D. lgs. 33/2013) pubblica ed aggiorna annualmente il Programma triennale per la trasparenza e dalla contrattazione integratival'integrità ed il relativo stato di attuazione. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono Infine si precisa che “… Le problematiche connesse all’accesso e alla tutela della riservatezza riguardano tutte e tre le disposizioni fasi di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.vita dei documenti…” L’accesso/consultazione dei documenti si può così suddividere:

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

PREMESSA. Le parti stipulanti La presente sezione fornisce una sintetica descrizione della struttura dell’operazione oggetto del presente DOCUMENTO D’OFFERTA. Ai fini di una compiuta valutazione dei termini e delle condizioni dell’operazione, si raccomanda un’attenta lettura di tutto il DOCUMENTO D’OFFERTA e, in particolare, della Sezione A “Avvertenze”. L’operazione descritta nel presente Accordo Economico CollettivoDOCUMENTO è un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dall’OFFERENTE, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, quarto comma, del rapporto TUF, avente ad oggetto la totalità delle AZIONI emesse alla DATA DEL DOCUMENTO D’OFFERTA e non detenute dall’OFFERENTE, pari a n. 136.785.000 AZIONI, prive di agenziavalore nominale ai sensi dell’art. 2346 del CODICE CIVILE, corrispondenti a circa il 98,76% del capitale sociale sottoscritto e versato dell’EMITTENTE (cfr. Sezioni C e D del DOCUMENTO D’OFFERTA). Al riguardo si precisa che in data 8 ottobre 2012 l’organo di gestione dell’OFFERENTE, conformemente a quanto deliberato in pari data dalla società controllante HLD, ha assunto la decisione di promuovere l’OFFERTA, precisando che avrebbe avuto ad oggetto la totalità delle AZIONI emesse alla data di pubblicazione del DOCUMENTO D’OFFERTA e non già detenute dall’OFFERENTE. L’OFFERTA è stata annunciata al mercato tramite comunicazione diffusa in pari data, ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF. Il CORRISPETTIVO offerto dall’OFFERENTE è pari ad Euro 0,220 per ciascuna AZIONE OGGETTO DELL’OFFERTA portata in ADESIONE all’OFFERTA medesima e sarà pagato in contanti secondo i tempi e le modalità indicate nella successiva Sezione F, Paragrafo F.6. L’ESBORSO MASSIMO, in caso di totale ADESIONE all’OFFERTA medesima, sarà pertanto pari ad Euro 30.092.700,00 (cfr. Paragrafo E.2 della Sezione E del DOCUMENTO D’OFFERTA). L’OFFERTA è finalizzata all’acquisizione del controllo dell’EMITTENTE da parte dell’OFFERENTE (cfr. Paragrafo G.2.1 della Sezione G del DOCUMENTO D’OFFERTA). Si precisa che la presente OFFERTA non è soggetta alla riapertura dei termini di cui all’articolo 40-bis del REGOLAMENTO CONSOB (cfr. Paragrafo A.8 della Sezione A del DOCUMENTO D’OFFERTA). Come verrà meglio precisato nel Paragrafo G.2 della Sezione G del DOCUMENTO D’OFFERTA, l’OFFERTA è esclusivamente legata all’interesse di HLD per l’EMITTENTE. In particolare l’operazione si inserisce nel più ampio programma di investimento promosso da HLD, società di investimento caratterizzata da un approccio industriale con orizzonte di lungo termine, finalizzato (i) all’individuazione di progetti di investimento, di maggioranza o di minoranza, in imprese, quotate e non, a livello europeo nonché alle caratteristiche (ii) alla ristrutturazione e rilancio delle imprese commerciali partecipate, nell’ottica di un’efficace valorizzazione delle potenzialità dalle stesse offerte in una prospettiva temporale di lungo termine, preservando, compatibilmente con il complessivo equilibrio finanziario dell’impresa, l’integrità e dei servizila piena operatività di quest’ultima. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiIn questa prospettiva, consapevoli dell’importanza nei mesi precedenti l’OFFERTA, HLD ha rappresentato all’attuale azionista di riferimento dell’EMITTENTE (Opera S.G.R. S.p.A., società di gestione del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia risparmio del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivofondo Cape Natixis Private Equity Fund, che controlla la Screen Group S.p.A., società non quotata che a sua volta detiene il 30,182% dell’EMITTENTE) il proprio interesse per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato l’EMITTENTE medesimo senza, tuttavia, aver ricevuto riscontri che abbiano indotto HLD a ritenere ragionevolmente plausibile l’avvio di un complesso normativo unitario qualsiasi tipo di trattativa. Nella tabella che segue sono riportati in forma sintetica i principali avvenimenti relativi all’OFFERTA e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicirelativa tempistica.

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Samples: www.consob.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento costituisce l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi di Camerino per il triennio 2018-2020. L’aggiornamento, richiesto espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, è stato effettuato tenendo conto dell’aggiornamento del 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e al conseguente Atto di Indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in materia di prevenzione della corruzione in ambito universitario. Oltre a queste novità normative, nel corso dei primi mesi del 2018 è stato approvato il Piano Strategico di Ateneo 2018-2023 ed è stata conclusa la riorganizzazione dell’assetto organizzativo, una radicale riforma, fortemente voluta dal Rettore e dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx. La riorganizzazione amministrativa ha coinvolto tutte le strutture dell’Ateneo e di conseguenza le misure previste nel Piano approvato a gennaio 2018 saranno calibrate e adattate al nuovo assetto. Il presente Accordo Economico Collettivoaggiornamento integra e completa il Piano 2018-2020 adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2018. I paragrafi che seguono, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto affrontano le diverse tematiche segnalate nell’atto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali indirizzo e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivociascuna sono indicate le relative azioni programmate nel triennio, che per vanno ad integrare quelle indicate nel PTPCT 2018-2020 adottato a gennaio 2018. Secondo quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 1/2013, gli ambiti di applicazione del presente Piano riguardano tutte le attività dell’Università (scientifiche, formative, amministrative) nelle quali sia possibile riscontrare un rischio di abuso da parte del soggetto che detiene un potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati. Esso è rivolto, dunque, a tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario personale dell’Università: personale tecnico amministrativo, C.E.L. ed al personale docente e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativaricercatore. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono compatibili, le disposizioni misure e gli obblighi di Legge vigenti condotta previsti nel Piano si applicano anche a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l’Ateneo e, in materiaparticolare, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; ai titolari di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010; ai titolari di borse di studio e di ricerca; agli studenti titolari di contratti di collaborazione a tempo parziale; al personale ed ai collaboratori a qualsiasi titolo delle società partecipate e ‘in house’ dell’Ateneo e delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell’amministrazione e ad ogni altro soggetto a cui la normativa estenda l’applicazione. La Parti rappresentanti le aziende mandantiviolazione, nell’affermare da parte dei soggetti tenuti all’osservanza del presente Piano, delle misure di prevenzione previste costituisce illecito disciplinare ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012. Come previsto nella determinazione dell’X.X.XX. n. 12 del 28 ottobre 2015, una volta adottato, il Piano dovrà essere tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti > Prevenzione della corruzione”. Tutti i soggetti sopra citati sono tenuti a prendere visione del Piano, ad osservarlo e a farlo osservare. Il Responsabile darà opportuna visibilità e diffusione al Piano della prevenzione della corruzione con l’invio tramite posta elettronica a tutto il personale dell’Ateneo (soggetti interni ed esterni) indicando il link ed il percorso da seguire per prendere atto dei suoi contenuti. È dovere di tutto il personale: • prendere visione del presente Piano; • adottare tutti gli standard di condotta raccomandati nel Piano; • rivolgersi al Responsabile per la loro piena autonomia contrattualeprevenzione della corruzione e della trasparenza o al Gruppo di Supporto per ottenere consiglio circa la condotta da tenere in relazione a fattispecie xxx previste. Nel rispetto della disciplina civile, accolgono la richiesta penale ed amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 l’accertata violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare e può costituire motivo di determinazione di sanzioni disciplinari da parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciorgani competenti.

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Samples: amministrazionetrasparente.unicam.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoNella variante urbanistica oggetto della delibera in epigrafe l'azione di compensazione ambientale, intendono realizzare come prevista, costituisce un elemento essenziale ai fini della stessa legittimità. Essa è stata oggetto di attenta considerazione in molti elaborati e nelle attività istruttorie nel presupposto che un così intensivo e cospicuo intervento edificatorio, di per sé in contrasto con le politiche di rigenerazione urbana e di contenimento del consumo di suolo, sia ammissibile in quanto mitigato da una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità significativa azione di compensazione ambientale. Tale azione, proprio perché parte coessenziale della variante, deve essere certa e determinata e non ridotta ad una mera eventualità futura. Il tema è chiaramente disciplinato dall’art. 16 della Convenzione (EL. N), nel modo seguente. Protocollo N.0055828/2017 del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza 21/07/2017 Class: 6.2 «URBANISTICA: STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE» Fascicolo: 6.2 N.1/2014 «Si richiamano le disposizioni del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioPGT vigente relative all’esecuzione, in un mercato distributivo reso connessione con lo strumento attuativo di che trattasi, di “azioni compensative (...) funzionali ad attuare strategie di rilevanza ambientale definite dal PGT”, tramite la “corresponsione di risorse economiche da destinarsi ad aree a verde di rilevanza ambientale, derivanti dai corrispettivi per eventuali retrocessioni e valorizzazioni di aree e/o opere urbanizzative già cedute, per la valorizzazione delle opere previste nel PII e non ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili realizzate e per l'eventuale monetizzazione di aree a servizi e per la quota parte degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria non oggetto di scomputo” (cfr. scheda Ambito AT-F di Documento di Piano, e scheda Ambito PA6-TP04 di Piano delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliRegole)» (vedi art. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo16, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicipunto 1).

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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

PREMESSA. Le parti stipulanti L’art. 1 comma 788 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), ha introdotto a favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, a decorrere dal 1°gennaio 2007, una speciale indennità giornaliera di malattia. A tale riguardo il presente Accordo Economico Collettivocomma in questione testualmente recita: “a decor- rere dal 1º gennaio 2007, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità ai lavoratori a progetto e catego- rie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligato- rie, è corrisposta un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di agenzialavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali con esclusio- ne degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei servizilavoratori iscritti alla gestio- ne separata. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti titolo di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di commerciolavoratori. Resta fermo, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che caso di degenza ospedaliera, il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti limite massi- mo indennizzabile di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativacentottanta giorni nell’arco dell’anno solare. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono la certificazione e l’attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di Legge vigenti cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materiamateria di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settem- bre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni”. La Parti rappresentanti Ai fini dell’attuazione della predetta disposizione legislativa, si forniscono le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciseguenti istruzioni operative.

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Samples: Contratto Di Agenzia Caratteristiche

PREMESSA. Le parti stipulanti Ai sensi dell’art. 151, co. 3, d.lgs. n. 50/2016 (in seguito anche solo “Codice”), si rende noto che la Fondazione Real Sito di Carditello è alla ricerca di un Operatore economico cui affidare, tramite accordo speciale di partenariato, l’organizzazione e gestione del servizio di ascensione in mongolfiera, attraverso volo vincolato, presso il presente Accordo Economico CollettivoReal Sito di Carditello. È interesse della Fondazione Real Sito di Carditello l’attivazione del servizio assicurandone la pubblica fruizione nel rispetto delle caratteristiche minime descritte nel Capitolato tecnico prestazionale allegato, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità obiettivo che risulta attuabile tramite la forma speciale di partenariato prevista dall’art. 151, comma 3 del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei serviziCodice. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto Si precisa che il presente Accordo Economico Collettivoservizio include, che a carico esclusivo dell’Operatore e senza alcun onere per tutto il periodo la Fondazione, la messa a disposizione della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario mongolfiera, del personale e inscindibiledi tutte le attrezzature necessarie al suo funzionamento. I soggetti interessati faranno pervenire alla Fondazione Real Sito di Carditello, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioa mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro l’8 giugno 2020, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme ore 12:00, una istanza, completa di tutti i precedenti Accordi Collettivi dati dell’Operatore, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1, resa ai sensi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantiper gli effetti degli artt. L’eventuale nullità o annullabilità 45 e 46 del D.P.R. 445 del 2000, in merito al possesso dei requisiti di cui al successivo punto § 3 e completa della dichiarazione privacy di cui al punto § 15. Al fine di favorire la partecipazione degli Operatori economici, la Fondazione si riserva di estendere la scadenza dei termini di presentazione delle proposte alla luce dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al momento non prevedibile. L’istanza dovrà essere accompagna da una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivoproposta di accordo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve contenente i seguenti elementi, che dovranno rispettare almeno le condizioni caratteristiche minime descritte nel Capitolato tecnico prestazionale di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.cui all’allegato n. 2:

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Samples: www.fondazionecarditello.org

PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico CollettivoPiano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) relativo all’applicazione della sicurezza nel cantiere, intendono redatto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, per i lavori riportati in testata, costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha lo scopo di delineare e sintetizzare le norme che devono essere osservate, per svolgere in condizioni di sicurezza, le attività all'interno del cantiere e realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità cosi un'efficace piano di protezione fisica per i lavoratori impegnati. Il Committente attraverso la redazione di questo PSC, stilato con i contenuti minimi dell’Allegato XV del rapporto suddetto decreto e redatto da professionista abilitato ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 81/2008, assolve ai compiti previsti dall’art. 91, comma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. 81/2008 e con i contenuti minimi previsti all’Allegato XV del suddetto Decreto. L’impresa aggiudicataria dei lavori è tenuta ad attuare quanto previsto nel presente PSC e dovrà inoltre predisporre un proprio Piano Operativo di agenziaSicurezza (POS) che dovrà avere le caratteristiche di un piano complementare di dettaglio di questo PSC. L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare proposte di integrazione a questo PSC ove ritenga, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e sulla base della propria esperienza, di poter meglio garantire la sicurezza dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalilavoratori nel cantiere. Le parti si danno atto eventuali proposte di modifica devono essere presentate al Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori che ha il presente Accordo Economico Collettivocompito di valutare, discutere ed approvare tali, eventuali, proposte. Il Committente, prima dell’affidamento dell’incarico dei lavori, designerà anche un professionista abilitato quale Coordinatore per l’esecuzione dei lavori cui spettano i poteri e gli obblighi di cui all’art. 92 del D. Lgs. 81/2008. Oltre all’impresa aggiudicataria tutte le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato prestano la propria attività all’interno del cantiere, a qualsiasi titolo, sono tenute, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, alla redazione di un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantiproprio POS. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole Per la stesura del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni piano di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono sicurezza sono state rispettate tutte le disposizioni di Legge vigenti legge riguardanti la materia di prevenzione infortuni con particolare attenzione alle disposizioni riportate nei: - D. Lgs. N° 81 del 9 Aprile 2008 - D. Lgs. N° 106 del 3 Agosto 2009 - D. Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006 - Tutte le disposizioni di legge non contemplate nel suddetto Decreto. Gli organi preposti al controllo, alla prevenzione degli infortuni ed al pronto intervento in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta caso di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.incidenti saranno:

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Samples: www.comune.palermo.it

PREMESSA. Le parti stipulanti L’intento dell’odierno lavoro è quello di consegnare al lettore una serie di elementi di comprensione per meglio orientarlo nella complessa opera di decodificazione di un tema particolarmente articolato come il presente Accordo Economico Collettivopartenariato pubblico-privato (PPP), intendono realizzare una evidenziando gli aspetti più rilevanti della disciplina di matrice europea e della normativa corrispondente alle peculiarità adottata al riguardo dal legislatore interno. Innanzitutto, verranno sinteticamente rappresentate ed approfondite le linee fondamentali dettate in subiecta materia, a partire dal Libro Verde adottato dalla Commissione europea il 30 aprile 2004.1 In particolar modo, si traccerà la distinzione in esso prevista tra forme di PPP di tipo “contrattuale” e PPP di tipo “istituzionalizzato”. *Sono da attribuirsi ad Xxxxxxx Xxxxxxx i paragrafi 2, 3, 3.1., 3.2., 3.3. ** Sono da attribuirsi a Xxxxxxx Xxxxx i paragrafi 1, 4, 4.1., 5. 1 Cfr. Risoluzione del rapporto Parlamento europeo sui partenariati pubblico-privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (2006/2043(INI)); cfr. inoltre, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Mobilitare gli investimenti pubblici e privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a lungo termine: sviluppare i partenariati pubblico-privato (COM (2009) 615. Nello stesso tempo, verranno analizzate le diverse tipologie di agenziaPPP esistenti nel contesto italiano, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali focalizzando l’attenzione sulla concessione di lavori pubblici e sull’istituto della società mista. Infine, sarà affrontata la disciplina del project financing, sofisticata tecnica di finanziamento, il cui tratto caratterizzante consiste nell’utilizzo di risorse contributive private. Com’è noto, la disciplina concernente la finanza di progetto, prevista dal Codice dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse contratti pubblici relativi a sviluppare corrette relazioni sindacali lavori, servizi e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioforniture, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità stata oggetto, anche recentemente, di una qualunque serie di modifiche legislative orientate, da un lato, a favorirne l’utilizzazione e, da un altro, a garantire il coinvolgimento del mercato finanziario nel suo complesso. L’importanza dei meccanismi di collaborazione tra settore pubblico e privati, dunque, risiede nel fatto che essi potrebbero costituire un valido ed efficace strumento per la risoluzione delle clausole del presente Accordo Economico Collettivocrisi finanziarie qualora venisse effettuata una corretta razionalizzazione della disciplina favorendo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni così, l’estensione dell’utilizzo delle diverse forme di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciPPP.

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Samples: www.ildirittoamministrativo.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti Parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivocontratto nazionale di rinnovo del ccnl 11 luglio 1999, viene stipulato al termine di un articolato e complesso iter negoziale che ha visto la definizione delle seguenti intese: Verbale di accordo 4 aprile 2002, di rinnovo della parte economica del contratto per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario biennio 2002-2003. Verbale di riunione 16 ottobre 2002 di interpretazione congiunta di talune questioni applicative relative alla prestazione lavorativa dei quadri direttivi ed alla banca delle ore per il personale delle aree professionali. Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e inscindibilecompatibile del sistema bancario, nel realizzare maggiori benefici in premessa al quale ci si è dati atto che in adempimento del Protocollo d’intesa del 4 giugno 1997 sul settore bancario “sono stati stipulati l’accordo quadro 28 febbraio 1998 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, attraverso i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors europei ed, in particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, ai processi di concentrazione nei gruppi bancari e di privatizzazione degli assetti proprietari, alle innovazioni dei processi produttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il contenimento dei costi, l’introduzione di nuove flessibilità normative, la modernizzazione delle relazioni sindacali e l’individuazione di strumenti idonei per gli agenti e rappresentanti di commerciola gestione delle risorse umane da parte delle imprese ed il governo, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le in condizioni di miglior favore previste equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di solidarietà di settore” (in appendice n. 8). Protocollo 13 gennaio 2005 sul “Fondo Nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà” (in appendice n. 7). Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali (dalla Legge 1ª alla 3ª) - che costituisce una normazione unitaria e dalla contrattazione integrativainscindibile - è strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti Le imprese cui si applica il presente Accordo Economico Collettivocontratto sono quelle indicate nell’elenco allegato (all. n. 1). L’ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l’elenco aggiornato delle imprese destinatarie del contratto stesso, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisuccessive variazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento costituisce appendice allegata al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali e successivi aggiornamenti del prog. AdSPMAO n. 1907 avente ad oggetto l’accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria edile e affine. L’integrazione del documento con la presente appendice si rende necessaria in quanto previsto dal “protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri”, adottato dall’allegato 7 del D.P.C.M. 26 aprile 2020. Il presente adeguamento ha lo scopo di divulgare, e regolamentare in funzione delle necessità dettate dall’applicazione del Accordo quadro in argomento, quanto contenuto nel Protocollo generale, sottoscritto il 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile, di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ed il conseguente aggiornamento specifico relativo ai cantieri emesso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT). Qualora si verifichino le condizioni ex Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le quali risulti necessaria la nomina di un coordinatore per la sicurezza in esecuzione dei lavori, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto documento si propone altresì lo scopo di agenziaagevolare detta figura nel compito d’integrare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché alle la relativa stima dei costi, con tutti i dispositivi ritenuti necessari, così come previsto dal predetto protocollo del MIT. Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano i protocolli di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione riportate nei successivi punti - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni rappresentanze sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti aziendali/organizzazioni sindacali di commercio nell’economia del Paese categoria e del ruolo svolto dagli agenti RLST territorialmente competente. Si ritiene inoltre dovuto precisare che le prescrizioni ed indicazioni riportate nella presente appendice del DUVRI hanno valenza espressamente per il periodo di emergenza da Covid-19 e rappresentanti potranno essere soggette a modificazioni ed integrazioni sulla base delle disposizioni del MIT e/o di commercioeventuali ulteriori Protocolli o modificazioni del medesimo, risultando, di fatto, subordinate alle normative vigenti. L’impresa affidataria ha l’obbligo di presentare al committente o, qualora nominato, al CSE, il proprio protocollo aziendale contro la diffusione del contagio da COVID-19 e di produrre un puntuale aggiornamento del proprio POS che recepisca, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali relazione alle procedure adottate col proprio protocollo aziendale, ogni ulteriore ed eventuale disposizione prevista dagli aggiornamenti della presente appendice o, alternativamente, da quelle previste nell’eventuale PSC. È responsabilità dell’Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione o controllo, compresi il personale di altre ditte e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, i lavoratori autonomi che per tutto il periodo qualsiasi motivo si trovino in cantiere, siano addestrati e informati sui temi della sua validità sicurezza del lavoro ed L’Appaltatore deve essere considerato un complesso normativo unitario informare i propri dipendenti dei rischi relativi a tutte le attività da espletare, di costruzione da eseguire e inscindibiledi quelle inerenti al luogo dove si realizzeranno le opere, nel realizzare maggiori benefici nonché provvedere alla formazione del personale adibito a specifiche lavorazioni e attività che possano comportare rischi per gli agenti l’incolumità e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiasalute. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali presente appendice dovrà essere illustrata e diffuso dall’Impresa Affidataria a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali tutti soggetti interessati e professionali degli agenti. Su richiesta di una presenti in cantiere prima dell’inizio delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciattività lavorative.

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Samples: www.porto.trieste.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Ai sensi dell’art. 5 del CAD, come recentemente modificato dal D.lgs. n. 179/2016, le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate, sono tenute ad aderire al sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, al fine di avvalersi della piattaforma tecnologica pubblica, meglio conosciuta come Nodo dei Pagamenti-SPC, messa gratuitamente a disposizione dall’AgID. Inoltre, i gestori di pubblici servizi hanno la facoltà e non l’obbligo di aderire anch’essi al Sistema, per consentire ai loro utenti di eseguire operazioni di pagamento elettroniche, beneficiando dei servizi messi a disposizione dai PSP aderenti al Sistema. Pertanto, il presente Accordo Economico CollettivoSistema permette l’esecuzione di operazioni elettroniche di pagamento in favore delle pubbliche amministrazioni e/o dei gestori di pubblici servizi, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto rimettendo ogni scelta alla libera determinazione dell’utilizzatore finale, oltre a creare un’effettiva concorrenza nell’attività di agenziariscossione in favore degli Enti Creditori. Ciò è reso possibile dalla previsione di regole e specifiche standard per l’effettuazione dei pagamenti, nonché alle caratteristiche dall’obbligatorietà del codice identificativo univoco del versamento (codice IUV) che permette di richiamare in automatico ogni elemento informativo necessario alla piena contestualizzazione del pagamento, ivi incluso il codice IBAN dell’Ente Creditore. L’obbligo di adesione al Sistema, nel rispetto delle imprese commerciali disposizioni contenute nelle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” riguarda l’adeguamento delle relative procedure informatiche e degli strumenti software, al fine di consentire ai debitori degli Enti Creditori l’effettuazione dei relativi pagamenti in modalità elettronica. Sotto questo profilo manifestano Come previsto al paragrafo 8.3.2 delle LG, la procedura di adesione al Sistema costituisce, di per sé, il comune interesse rispetto dell’obbligo di cui al combinato disposto dell’art. 5 del CAD e dell’art. 15 del D.L. n. 179/2012, a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciocondizione che la pubblica amministrazione, in sede di adesione, definisse un mercato distributivo reso ancora piano di attivazione da completare entro il 31 dicembre 2015. Con la Determina n. 103 del 16 ottobre 2015, l’AGID ha approvato delle modifiche alle specifiche tecniche contenute negli allegati alle LG. Tali modifiche hanno riguardato la revisione del processo e delle procedure di adesione da parte degli Enti Creditori, prevedendo ex novo la possibilità per un Ente Creditore di interconnettersi al Nodo SPC attraverso più complesso soggetti tecnici, siano essi Intermediari tecnologici, in quanto dotati di una porta di dominio qualificata sulla rete SPC, e/o Partner Tecnologici, in quanto dotati di una porta di dominio equivalente; il tutto diversamente dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili precedente versione delle aziende mandanti LG, che prevedevano esclusivamente l’utilizzo di un solo Intermediario Tecnologico per loro caratteristiche funzionali ciascun Ente Creditore e professionalinon prevedeva in alcun modo la figura del Partner Tecnologico. Le parti La previsione di una pluralità di soggetti tecnici e l’introduzione della nuova tipologia di soggetti definiti come “Partner Tecnologici” sono state definite con l’obiettivo di facilitare gli Enti Creditori nel processo di adesione, anche in considerazione della scadenza del termine previsto nelle LG al 31 dicembre 2015. Alla data del 22 dicembre 2016, gli Enti Creditori aderenti al Sistema pagoPA erano pari a 14.870, tra cui si danno atto annoverano enti appartenenti a tutti i comparti della PA dalle scuole, alle strutture sanitarie, dai ministeri alle diverse tipologie di enti locali. Di conseguenza, le tipologie di servizi già disponibili per il pagamento tramite il Sistema sono molteplici e ben rappresentano la complessità della PA. Dall’analisi delle transazioni si registra che il presente Accordo Economico Collettivotrend di utilizzo da parte dei cittadini delle modalità di pagamento offerte tramite il Sistema è in continua crescita. L’AgID è costantemente impegnata nelle attività di governance del Sistema e nelle relative attività, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilesegnatamente, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto tra le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.altre:

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Samples: trasparenza.agid.gov.it

PREMESSA. Le parti stipulanti A partire dal 2008 il presente Accordo Economico CollettivoGruppo Pininfarina ha dovuto affrontare notevoli difficoltà, intendono realizzare sia congiunturali, sia strutturali, che hanno fortemente penalizzato la sua attività produttiva e creato una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità situazione di tensione finanziaria, comportando, oltre ad una riduzione dei flussi di cassa preventivati, perdite operative e svalutazioni straordinarie per importi significativi. In detto contesto di difficoltà economico-patrimoniale e finanziaria del rapporto Gruppo attestata dal deterioramento dei margini reddituali e dei flussi finanziari l’Emittente ha approvato da ultimo un nuovo piano industriale e finanziario per il periodo 2016-2020, con proiezioni fino al 2025, asseverato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare in data 14 dicembre 2015 (il Nuovo Piano Industriale e Finanziario o il Piano di agenziaRisanamento). Per informazioni sulle strategie previste nel Nuovo Piano Industriale e Finanziario si rinvia al successivo Paragrafo 3.1.2, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali alla Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Prospetto Informativo. Nel contesto ed in esecuzione del Piano di Risanamento in data 14 dicembre 2015 è stato sottoscritto l’Accordo di Investimento tra Pincar – alla data azionista di controllo dell’Emittente – e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali le società Mahindra e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioTech Mahindra, in forza del quale PF Holdings, quale società veicolo designata da Mahindra e Tech Mahindra, ha acquisito, con efficacia dal 30 maggio 2016, tutte le azioni Pininfarina di proprietà di Pincar, pari al 76,063% del capitale sociale dell’Emittente, al prezzo pari ad Euro 1,10 per azione, per un ammontare complessivo pari ad Euro 25.240.122,60. A seguito del suddetto acquisto PF Holdings ha promosso, essendosi verificati i relativi presupposti giuridici, un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria rivolta a tutti i possessori delle azioni ordinarie Pininfarina ad un prezzo pari ad Euro 1,10 per azione (l’OPA 2016). A seguito dell’OPA 2016, conclusasi in data 29 luglio 2016, PF Holdings alla Data del Prospetto Informativo detiene n. 22.967.914 azioni ordinarie Pininfarina, pari al 76,14% del capitale sociale dell’Emittente. Sempre nel contesto ed in esecuzione del Piano di Risanamento in data 14 dicembre 2015 l’Emittente ha sottoscritto con gli Istituti Finanziatori l’Accordo di Ristrutturazione divenuto efficace in data 30 maggio 2016, con il quale, tra l’altro: (i) una parte degli Istituti Finanziatori ha accettato il pagamento di un importo a saldo e stralcio e la conseguente estinzione dei propri crediti nei confronti della Società. Al riguardo si segnala che in data 30 maggio 2016 la Società ha provveduto al pagamento di un ammontare complessivo di Euro 37.011.070 (di cui Euro 32.138.410 in linea capitale ed Euro 4.872.660 pari all’IVA sulle fatture emesse dalle società di leasing in data 30 maggio 2016 e agli interessi maturati dal 1° gennaio al 29 maggio 2016) a saldo e stralcio di tutta l’esposizione della Società nei confronti degli Istituti Finanziatori Saldo e Xxxxxxxx; e (ii) la restante parte degli Istituti ha accettato un riscadenziamento dell’esposizione debitoria dell’Emittente nei loro confronti, attraverso un piano di ammortamento con prima rata al 31 dicembre 2017 e ultima rata al 31 dicembre 2025. In data 30 maggio 2016 sono state inoltre rilasciate quattro garanzie autonome e a prima richiesta da parte di Mahindra e Tech Mahindra volte ad assicurare l’adempimento degli obblighi assunti dall’Emittente ai sensi dell’Accordo di Ristrutturazione. A seguito del citato pagamento a saldo e stralcio, nonché per effetto del riscadenziamento fino al 2025 dei debiti finanziari residui, l’Emittente ha registrato un provento da estinzione delle passività finanziarie per circa Euro 26,5 milioni. Per informazioni in merito all’Accordo di Investimento e all’Accordo di Ristrutturazione si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 17, Paragrafi 17.1.1 e 17.1.2 del Prospetto Informativo. In esecuzione del Piano di Risanamento e dell’Accordo di Investimento l’Assemblea straordinaria in data 21 novembre 2016 ha deliberato, inter alia, di aumentare il capitale sociale per un importo massimo pari ad Euro 26.532.528, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, in via scindibile ed a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile, da liberarsi anche mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società e da eseguirsi entro il 31 luglio 2017. E’ stato inoltre conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (a) definire, in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione, l’ammontare definitivo dell’Aumento di Capitale; (b) determinare – in conseguenza di quanto previsto sub (a) – il numero massimo delle azioni di nuova emissione e il prezzo di emissione (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo), tenendo conto, tra l’altro, al fine della determinazione di quest’ultimo, delle condizioni del mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti in generale e dell’andamento del titolo e considerata la prassi di mercato per loro caratteristiche funzionali operazioni similari; (c) determinare la tempistica per l’esecuzione della deliberazione di Aumento di Capitale, in particolare per l’avvio dell’offerta dei diritti in opzione, nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultati inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 luglio 2017. In relazione al suddetto Aumento di Capitale, ai sensi dell’Accordo di Investimento gli Azionisti Rilevanti, e professionaliin particolare PF Holdings (quale soggetto designato da Tech Mahindra e Mahindra), hanno assunto un impegno, non assistito da garanzia, a sottoscrivere e liberare (anche mediante compensazione dei crediti vantati nei confronti dell’Emittente) un numero di azioni ordinarie Pininfarina, libere da qualsiasi vincolo, rivenienti dall’Aumento di Capitale corrispondente ad un importo complessivamente pari a Euro 20 milioni. Le parti si danno atto Si precisa al riguardo che il presente Accordo Economico CollettivoPiano di Risanamento non tiene conto della parte dell’Aumento di Capitale, ulteriore rispetto ai suddetti Euro 20 milioni, che per tutto il periodo della sua validità deve potrà essere considerato sottoscritta e versata nell’ambito dell’Offerta dagli azionisti diversi da PF Holdings. Si segnala che in data 30 maggio 0000 XX Holdings ha anticipato alla Società, con un complesso normativo unitario finanziamento a condizioni di mercato di importo pari a Euro 16 milioni, una parte delle somme che PF Holdings si è impegnata a sottoscrivere nel contesto dell’Aumento di Capitale in conformità all’Accordo di Investimento. PF Holdings potrà liberare la parte di Aumento di Capitale che si è impegnata a sottoscrivere ai sensi dell’Accordo di Investimento, pari a Euro 20 milioni, con denaro o tramite conversione di crediti. Alla Data del Prospetto Informativo PF Holdings non ha espressamente manifestato l’intenzione di convertire in azioni, in occasione dell’Aumento di Capitale, i crediti verso Pininfarina derivanti dal suddetto contratto di finanziamento. Il finanziamento risulta in linea, in termini di durata e inscindibiletasso di interesse, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve con le condizioni di miglior mercato applicabili ad operazioni analoghe alla data della sua stipula. In particolare, il tasso di interesse applicato al finanziamento risulta pari al tasso applicato dagli Istituti Finanziatori all’Emittente ai sensi dell’Accordo di Ristrutturazione. Il contratto di finanziamento prevede che l’Emittente proceda al rimborso dell’intero ammontare del debito in un’unica soluzione il 31 luglio 2017, ferma restando la possibilità per PF Holdings di convertire i crediti derivanti dal suddetto contratto (inclusi gli interessi) in capitale di Pininfarina, in ogni momento e a propria discrezione. Il contratto prevede altresì la possibilità per l’Emittente di procedere al rimborso anticipato, parziale ovvero integrale, del debito in ogni momento, previo preavviso a PF Holdings di almeno 3 giorni, indicando l’ammontare oggetto di rimborso e la data proposta per il rimborso medesimo, restando inteso che l’Emittente sarà tenuto, in tal caso, a rimborsare anche gli interessi nel frattempo maturati sulla relativa porzione di finanziamento. In caso di rimborso anticipato, non sono previsti costi a carico dell’Emittente in favore previste dalla Legge di PF Holdings. Il tasso di interessi applicato è pari a 25 bps per ogni anno. L’Emittente è tenuto al pagamento degli interessi in un’unica soluzione alla scadenza. L’importo del suddetto finanziamento, erogato in data 30 maggio 2016, è stato utilizzato dall’Emittente per il pagamento in pari data di parte degli Istituti Finanziatori Saldo e dalla contrattazione integrativaStralcio in conformità all’Accordo di Ristrutturazione. Per quanto non previsto effetto dell’integrale pagamento, sempre in data 30 maggio 2016, degli Importi a Saldo e Stralcio per un ammontare complessivo di Euro 37.011.070, gli Istituti Finanziatori Saldo e Stralcio si sono dichiarati integralmente soddisfatti e rimborsati con riferimento alla relativa esposizione e hanno rinunciato ad ogni e qualsiasi ulteriore credito residuo, azione, costi e/o domande connessi a tale esposizione. Una parte pari ad Euro 16 milioni dell’Aumento di Capitale potrà quindi essere sottoscritta da PF Holdings mediante conversione in capitale del credito derivante dal presente Accordo valgono le disposizioni suddetto finanziamento. L’Aumento di Legge vigenti in materiaCapitale è finalizzato a fronteggiare la situazione di tensione finanziaria di Pininfarina e quindi all’esecuzione del Piano di Risanamento e dell’Accordo di Ristrutturazione. Al riguardo si segnala che gli obblighi assunti da Pininfarina ai sensi dell’Accordo di Ristrutturazione sono assistiti da quattro garanzie autonome a prima richiesta prestate da Tech Mahindra e Mahindra ai sensi dell’Accordo di Investimento, nell’interesse dell’Emittente, aventi efficacia a partire dal 30 maggio 2016. La Parti rappresentanti le aziende mandantipossibilità per la Società e per il Gruppo di continuare ad operare in condizioni di continuità aziendale è necessariamente dipendente dall’esecuzione e dal completamento delle operazioni previste dal Piano di Risanamento e, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualein particolare, accolgono la richiesta dall’esecuzione dell’Aumento di parte sindacale Capitale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XXun importo almeno pari ad Euro 20 milioni. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni Definizioni 17 Nota di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.Sintesi 24 SEZIONE PRIMA 40

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PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoLa Provincia di Brescia nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità comma 1, del rapporto di agenziaD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (d’ora in avanti “Codice”), nonché nel rispetto del principio di trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del già citato D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e novellato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, poi convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, mediante la stipula di un Accordo quadro con unico fornitore - ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice – intende affidare il servizio di supporto tecnico, progettuale, operativo e redazionale per i portali e gli applicativi dell’ente, per un periodo massimo di 48 mesi. Il contratto di Accordo quadro rientra nella tipologia dei “contratti aperti”: le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, sulla base dei prezzi unitari offerti dall’o.e. e secondo le modalità di esecuzione previste nel presente capitolato. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche di natura sostanziale rispetto alle caratteristiche condizioni fissate nell’ambito dell’Accordo. Il presente capitolato prevede un quantitativo minimo di acquisto, oltre alla qualità delle imprese commerciali prestazioni e le condizioni generali; gli acquisti saranno conclusi da questa Amministrazione sulla base delle proprie necessità, nel rispetto della durata e dei servizimassimali fissati dall’Accordo quadro medesimo. Sotto questo profilo manifestano Pertanto, la stipula dell’Accordo quadro, non impegna in alcun modo la Provincia di Brescia ad appaltare prestazioni fino al raggiungimento del limite di importo precedentemente definito. L’Accordo quadro si concluderà comunque nel caso in cui la Provincia di Brescia abbia affidato prestazioni per un totale corrispondente all’importo massimo previsto. Decorso il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali termine l’accordo con l’Appaltatore si intenderà comunque risolto, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate rispetto al totale, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo da parte della Stazione appaltante. I contratti di appalto specifici derivanti, rispetto all’importo complessivo stimato nel contesto dell’Accordo quadro, potranno avere dimensione e contrattualiimporto di qualsiasi entità. L’ultimo giorno utile per la stipula dei contratti attuativi corrisponde al termine di vigenza (ai sensi dell’art. 54 comma 1 del Codice) dell’Accordo quadro; le condizioni stabilite dall’Accordo quadro (art. 3, consapevoli dell’importanza comma 1, lett. iii del ruolo svolto Codice), recepite dagli agenti e rappresentanti appalti specifici aggiudicati entro il temine di commercio nell’economia vigenza, mantengono la loro efficacia per tutta la durata del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalicontratto attuativo. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileIl procedimento, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciosuo complesso, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.divisibile nelle seguenti quattro fasi:

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PREMESSA. Le parti stipulanti In data 12 gennaio 2022 il presente Accordo Economico CollettivoConsiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato di rinviare la data per l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per l’anno 2022, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente con l’intendimento di semplificare ed uniformare il più possibile per le amministrazioni il recepimento di un quadro normativo, soprattutto in materia di contratti pubblici, oggi ancora estremamente dinamico. Dal 2016 ad oggi, infatti, vi sono stati diversi interventi legislativi in materia di contratti pubblici e trasparenza amministrativa. In tema di trasparenza, notevoli sono state le novità introdotte dal D.L. 76/2020 “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni in L. n. 120 del 11/09/20 relativo alle peculiarità del rapporto procedure di agenziaaffidamento di lavori, servizi, forniture nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali di servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura. In materia di contratti, altrettanto numerose sono state le integrazioni/deroghe temporanee apportate al Codice dei servizicontratti approvato con il D.Lgs. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercion. 50/2016. Il Codice dei contratti pubblici, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioparticolare, è globalmente migliorativo stato oggetto di un importante correttivo approvato con il Decreto di semplificazione e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. n. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, apportando più di tutti i precedenti Accordi Collettivi 80 modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). Con il successivo D.Lgs. 77/2021, convertito in L. 108/2021, sono state introdotte disposizioni in materia di Governance per il PNRR e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità disposizioni in tema di una qualunque accelerazione e snellimento delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni procedure e di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiarafforzamento della capacità amministrativa. La Parti rappresentanti legge di conversione ha mantenuto l’impianto delle previsioni del decreto legge apportando però alcune novità normative, sul regime degli appalti pubblici e in materia di procedimento amministrativo, introducendo alcune modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Infine, il D.Lgs. 80/2021 convertito in L.113/2021 ha previsto per le aziende mandantiP.A. con più di 50 dipendenti l’adozione di un Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualein particolare, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XXdel D.Lgs. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali 150/2009 e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicidella L.190/2012.

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PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoDurante l’anno non sono state riportate nel modello F24 le imposte per quei casi in cui l’importo risultava inferiore al minimo di 1,03 Euro, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciosalvo nel caso in cui fossero presenti gli appositi flag, in anagrafica ditta videata 3 oppure nei dati studio videata 5, pertanto nel me- se di novembre verrà effettuato un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti versamento cumulativo con le particolarità sottodescritte.  Se presente il flag Scarica importi minimi su F24 in ditta/dati studio (colonna AC) non viene effettuato alcun riporto; a cura Utente la gestione per loro caratteristiche funzionali e professionalii mesi pregressi all’inserimento del flag se effettuato in corso d’anno. Le parti si danno atto che Si ricorda con l’occasione di non va- riare il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, flag in corso anno.  Se l’importo cumulativo del versato è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivoinferiore a 1,03 euro, non comporterà viene effettuato alcun ri- porto; a cura Utente la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivogestione di importi inferiori in particolar modo se nel mese sono presenti importi da versare come normale mensilità (somma manuale sia nel F24 che negli archivi anno corrente dopo la consegna dell’inverti archivi per le elaborazioni del mese di Dicembre). Sono fatte salve  La verifica viene effettuata sull’importo a Debito, indipendentemente dal campo Trattenu- ta; in ogni caso non vengono considerati i ravvedimenti (sia versamento originale che gri- glia) anche se di importo minimo  Il riporto in F24 viene effettuato sia per le condizioni di miglior favore previste dalla Legge ditte con versamento attuale che posticipato.  Tutti i codici tributo relativi a minimi anno precedente, verranno storicizzati con periodo 11/2016 con il bollato del mese; sarà compilata anche la colonna trattenuto oltre che la colonna versato e dalla contrattazione integrativainserita nota 1 per riconoscere tale versamento (esempio per l’esclusione nel controllo quadrature irpef). Per quanto riguarda gli importi delle addizionali relative all’anno 2015, verranno riportati nell’F24 del mese di Novembre 2016 con i seguenti codici tributo: - 3815 / 2015 per addizionale regionale - 3848 / 2015 per addizionale comunale. Per le addizionali regionali e comunali, nel caso in cui l’importo per singola regione / co- mune rimanga comunque inferiore all’importo minimo, non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.viene effettuato alcun versamen- to;

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PREMESSA. Le parti stipulanti Nell’esperienza francese di elaborazione dei piani urbani della mobilità (PDU, Plans des Deplacements Urbains) sono rintracciabili molti riferimenti di particolare interesse sul problema di come procedere alla elaborazione di un PUM. Il PDU francese è uno strumento di pianificazione con orizzonte decennale che deve essere aggiornato ogni 5 anni. È stato reso obbligatorio con la legge n.1236/1996 sulla qualità dell’aria e la razionalizzazione dell’energia, mediante la modifca dell’articolo 28 della LOTI (loi d’orientatione des transport interieurs, Loi 82-1153 del 30 dec 1982). L’obbligo della redazione del piano della mobilità riguarda circa 60 “agglomerations” con più di 100.000 abitanti e, oltre all’aggiornamento quinquennale, viene richiesta l’adozione attraverso l’attuazione di una “enquete” pubblica, in analogia con l’inchiesta per la dichiarazione di pubblica utilità prevista per i progetti di interesse pubblico. Entro il presente Accordo Economico Collettivodicembre 2003 i PDU francesi dovranno essere aggiornati con le richieste previste dalla legge urbanistica SRU del 2000 che integra e rafforza il significato del PDU come strumento di coordinamento tra urbanistica e trasporti1. Fra le novità più significative introdotte dalla SRU 2000 (art.113, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto 114) troviamo l’obbligo di agenziaeffettuare dei bilanci sui costi della mobilità: costi pubblici, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualicosti individuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese costi sociali (inquinamento ecc.); la legge non identifica specifici indicatori da valutare, ma promuove le attività orientate al miglioramento della conoscenza, dell’informazione e del ruolo svolto dagli agenti coordinamento delle tariffe. Il PDU francese viene elaborato rispettando le seguenti tappe e rappresentanti mediante la costituzione di commerciodue gruppi/comitati: il comitato di coordinamento (comité de pilotage), in il quale comprende i rappresentati politico/istituzionali, ed un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali comitato tecnico. 1 - 2 Pre-diagnostica coordinamento e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti definizione degli indirizzi generali del Piano programma di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.attuazione 4 Diagnostica

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PREMESSA. Le parti stipulanti Con il presente Accordo Economico Collettivoavviso il Comune di Pordenone intende avviare una selezione per l’individuazione di enti del Terzo Settore (partner) di cui al D. Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), intendono per una collaborazione volta alla realizzazione di progetti negli ambiti individuati dal presente avviso pubblico. Si tratta, più specificatamente, di iniziative progettuali da realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità per lo sviluppo di un Centro Giovani diffuso sul Territorio comunale di Pordenone per l’attuazione di azioni preventive e di contrasto del rapporto disagio, dell’abbandono scolastico e del fenomeno dei NEET. L’Amministrazione riconosce pertanto la centralità alla co-progettazione quale strumento di agenziadefinizione e realizzazione di specifici progetti di servizio finalizzati a soddisfare determinati bisogni collettivi, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali ed in tal modo poter garantire l’effettività del principio di sussidiarietà orizzontale e valorizzando la collaborazione con gli enti del terzo settore (ETS), tenuto conto della rilevanza dei valori di coesione e finalità sociale nell’elaborazione, organizzazione ed attuazione dei servizi e dei serviziprogetti rivolti ai ragazzi ed ai giovani della collettività di riferimento. Sotto questo profilo manifestano La presente procedura pertanto non consiste nell’affidamento di un servizio in appalto, ma manifesta la volontà di attivazione di un partenariato funzionale alla cura degli interessi pubblici generali da perseguire. La presente procedura è indetta, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, trasparenza, pubblicità, imparzialità, partecipazione, parità di trattamento, efficacia ed economicità, è disciplinata dai seguenti atti normativi: - Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; - D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, nello specifico art. 30 comma 8 così come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 ss.mm.ii.; - D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 0000, x. 000”, xx particolare l’art. 55 comma 3, ai sensi del quale è previsto il comune interesse ricorso alla co-progettazione qualemodalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore finalizzata alla realizzazione di specifici progetti di servizio; - Delibera n. 32 del 20.01.2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aventead oggetto Linee guida per l’affidamento di servizi a sviluppare corrette relazioni sindacali enti del terzo settore e contrattualialle cooperative sociali, consapevoli dell’importanza con particolare riferimento al paragrafo n. 5 La co- progettazione; - “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del ruolo svolto dagli agenti Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore)”, adottate dal Ministero del Lavoro e rappresentanti delle Politiche Sociali con Decreto del 31 marzo 2021 n. 72. Per gli aspetti riferiti alle azioni di commercio nell’economia del Paese contrasto al fenomeno NEET si rimanda: - all’Avviso pubblico ANCI Prot. 17/AV/2023 per la selezione di proposte progettuali utili a rafforzare i percorsi di transizione scuola-lavoro e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciorispondere, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili particolare, ai bisogni e alle esigenze dei giovani che si trovano nella condizione di NEET ; - al decreto del 19 gennaio 2022 del Ministro per le politiche giovanili adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali politiche sociali di adozione del Piano denominato “NEET WORKING Piano di emersione e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciorientamento dei giovani inattivi”.

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Samples: www.comune.pordenone.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Nel periodo transitorio che intercorre tra la data di entrata in vigore della nuova LR 24/2017 e l’avvio, entro l’1.1.2021, del procedimento di approvazione del nuovo Piano Urbanistico generale (PUG) il presente Accordo Economico CollettivoComune, intendono realizzare ai sensi dell’art. 4 della medesima legge, ha la facoltà di selezionare una disciplina normativa corrispondente parte delle previsioni del PSC vigente alle peculiarità quali dare attuazione attraverso una procedura che prevede la preliminare presentazione da parte dei privati di proposte “circa le previsioni del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei serviziPSC vigente da attuare attraverso accordi operativi”. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioIl Comune, in conformità a quanto disposto dall’art.4, comma 3, della LR 24/2017, ha pubblicato in data 31.10.2018 un mercato distributivo reso ancora più complesso avviso pubblico di invito alla presentazione, entro i termini stabiliti dall’art.4, comma 3, della medesima legge, di ‘manifestazioni di interesse’ relative all’attuazione di interventi nelle zone XX-0, XX-0, XX-0, XX-0, XX-0, XXX.XX, XXX.XX, XXX.XX, XXX.XX, e in quelle interessate da accordi ex art. 18, LR 20/2000, secondo lo schema deliberato dalla difficile congiuntura economica Giunta Comunale con atto 151/2018. Essendo pervenute 29 ‘manifestazioni di interesse’, il Consiglio comunale assume la presente delibera di indirizzo “con la quale stabilisce, in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, i criteri di priorità, i requisiti e i limiti” in base ai quali collaboratori indispensabili viene valutata “la rispondenza all'interesse pubblico delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali proposte di accordo operativo avanzate dai soggetti interessati” (art. 4, comma 2, LR 24/2017) e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti esprime sulle manifestazioni di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiainteresse presentate. La Parti rappresentanti delibera di indirizzo conclude formalmente la fase istruttoria per la presentazione delle proposte di accordi operativi oggetto dell’avviso pubblicato in data 31.10.2018. Dalla data di esecutività della delibera, approvata dal Consiglio comunale, le aziende mandantieventuali manifestazioni di interesse presentate non saranno, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualequindi, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciesaminate.

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Samples: Accordo Operativo Relativo All'ambito ars.sg_xv

PREMESSA. Le parti stipulanti La seguente “Premessa” fornisce una sintetica descrizione della struttura dell’Operazione. Ai fini di una compiuta valutazione dei termini e delle condizioni dell’Operazione si raccomanda un’attenta lettura dell’intero Documento di procedura (il “Documento di Procedura”). Il presente Accordo Economico CollettivoDocumento di Procedura illustra le modalità, intendono realizzare una i termini e le condizioni ai quali gli azionisti di Mid Industry possono cedere la propria partecipazione detenuta in Mid Industry in favore di First Capital. L’operazione descritta nel presente Documento di Procedura non configura un un’offerta pubblica di acquisto disciplinata dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (“TUF”). L’operazione, infatti, rientra tra i casi di inapplicabilità della disciplina normativa corrispondente alle peculiarità relativa all’offerta pubblica di acquisto prevista dall’articolo 102 del rapporto TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”) in quanto il corrispettivo totale previsto per l’acquisto delle massime n. 830.000 azioni Mid Industry è inferiore ad Euro 5.000.000, così come indicato ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti. In data 3 ottobre 2013 il Consiglio di agenziaAmministrazione di First Capital S.p.A. (“First Capital”) ha deliberato di effettuare un investimento avente ad oggetto l’acquisto di massimo n. 830.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale, di Mid Industry Capital S.p.A. (“Mid Industry”), società con azioni quotate sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles (“MIV”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., corrispondenti a circa il 19,7% del capitale sociale di Mid Industry ad un prezzo pari ad Euro 5,85 per azione, e dunque per un corrispettivo massimo complessivo di Euro 4.855.500 (l’ “Operazione”). Il Consiglio di Amministrazione di First Capital ha, altresì, conferito all’Amministratore Delegato i poteri necessari per dare esecuzione all’Operazione - ove permangano le condizioni per la relativa effettuazione - anche definendone modalità, termini e condizioni. In data 7 ottobre 2013, First Capital ha informato il mercato, mediante un apposito comunicato stampa, di aver acquistato sul MIV nella giornata del 4 ottobre 2013 n. 126.924 Azioni pari a circa il 3,01% del capitale sociale dell’Emittente ad un prezzo medio per Azione di Euro 5,825 e dunque per un corrispettivo di Euro 739.300. Tale acquisto rientra nell’ambito dell’investimento deliberato in Mid Industry complessivamente deliberato in data 3 ottobre 2013 avente ad oggetto sino a massime n. 830.000 azioni Mid Industry pari a circa il 19,7% del capitale sociale di quest’ultima. L’acquisto da parte di First Capital di Azioni Mid Industry, è rivolto, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Azioni Mid Industry rappresentative del capitale sociale sottoscritto e versato di Mid Industry, con l’esclusione di: - n. 142.468 Azioni Mid Industry rappresentanti circa il 3,38% del capitale sociale di Mid Industry, direttamente detenute da First Capital, alla Data del Documento di Procedura; - n. 279.451 Azioni Mid Industry detenute al 30 giugno 2013 dall’Emittente, rappresentative di circa il 6,62% del capitale sociale dell’Emittente, nonché tutte le ulteriori Azioni Proprie che l’Emittente dovesse venire a detenere successivamente. Si segnala che, qualora, durante il Periodo di Adesione (ivi compresa l’eventuale Riapertura dei Termini), First Capital acquistasse Azioni Mid Industry al di fuori della procedura descritta nel Documento, il numero delle Azioni Mid Industry oggetto della presente Operazione sarà automaticamente diminuito per un corrispondente numero di Azioni. L’Operazione è soggetta alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano seguenti condizioni (le “Condizioni”): - al mancato verificarsi, entro il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiprimo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali (i) eventi a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni nazionale od internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’Operazione e/o su Mid Industry e/o sulle sue società controllate (il "Gruppo Mid Industry"), ovvero (ii) di fatti o situazioni relativi a Mid Industry e/o il Gruppo Mid Industry non già resi noti al mercato alla data odierna, tali da alterare in modo sostanzialmente pregiudizievole il profilo patrimoniale, economico o finanziario di Mid Industry e/o del Gruppo Mid Industry; - alla mancata effettuazione da parte di Mid Industry e/o del Gruppo Mid Industry, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, di atti, contratti od operazioni che possano contrastare l’Operazione ovvero il conseguimento degli obiettivi della medesima; - alla mancata pubblicazione, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, di avvisi di convocazione, ovvero mancata adozione di delibere, dell’assemblea dei soci di Mid Industry aventi ad oggetto: (i) modifiche dello statuto di Mid Industry; (ii) distribuzione di dividendi e/o acconti sul dividendo; - alla mancata conclusione da parte di Mid Industry e/o del Gruppo Mid Industry di accordi, ivi inclusi accordi preliminari, aventi ad oggetto cessioni, acquisizioni di partecipazioni ovvero cessioni, acquisizioni, locazioni, affitti di aziende, rami di azienda, proprietà immobiliari; - alla mancata sottoscrizione da parte di Mid Industry e/o del Gruppo Mid Industry di accordi transattivi pregiudizievoli relativi a controversie pendenti o minacciate, ivi incluse eventuali controversie con propri managers e/o dipendenti o con i managers e/o dipendenti del Gruppo Mid Industry; - che le Adesioni all’Operazione siano tali da consentire a First Capital di conseguire, una percentuale almeno pari al 15% del capitale sociale ordinario di Mid Industry, da calcolarsi tenendo conto anche delle Azioni possedute da First Capital per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta acquisti effettuati al di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicifuori della Procedura di cui al presente Documento.

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Samples: Documento Di Procedura

PREMESSA. Le parti stipulanti L’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008, n° 81 (cosiddetto Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) impone al Datore di Lavoro Committente l’obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria Azienda. Come a suo tempo chiarito anche dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione del 5 marzo 2008, si verificano “interferenze” qualora vi sia sovrapposizione di più attività svolte da appaltatori diversi, oppure vi sia sovrapposizione tra il personale del committente e quello dell’appaltatore. La citata disposizione normativa, inoltre, prevede (comma 3-ter) che nei casi in cui il contratto sia affidato da “centrali di committenza” o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincida con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. Considerato che la gara in oggetto è finalizzata alla stipula di un accordo-quadro per la fornitura di combustibile navale distillato-gasolio a simbolo NATO F-76 per il rifornimento delle Unità Navali maggiori della Guardia Costiera, e che, pertanto, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto agisce quale centrale di committenza ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del D.Lgs. 163/2006, il Comando Generale stesso è tenuto alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi standard. I Comandi delle Unità Navali maggiori, destinatari della fornitura in forza dei singoli contratti che saranno conclusi tra il Reparto Supporto Navale GUARDIA COSTIERA di Messina ed il Fornitore attraverso l’emissione di specifici Ordinativi di Fornitura, provvederanno ad integrare il citato documento, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. Conseguentemente, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare documento reca una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoprestazioni oggetto della gara, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione dei singoli settori merceologicicontratti.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Combustibile Navale Distillato Gasolio a Simbolo Nato F 76 Per Il Rifornimento

PREMESSA. Le parti stipulanti Nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’art. 213, comma 3, lett. d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il presente Accordo Economico Collettivocodice dei contratti pubblici (di seguito, intendono realizzare anche “Codice”) l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) intende formulare alcune proposte per una urgente modifica normativa inerente la disciplina normativa corrispondente del subappalto di cui all’art. 105 del Codice alla luce della sentenza Corte di Giustizia della UE (CGUE) del 26 settembre 2019 (causa C-63/18) che, nell’esaminare una domanda di pronuncia pregiudiziale del TAR Lombardia, ha statuito la non conformità al diritto UE della norma nazionale che prevede un limite quantitativo al subappalto. I limiti al subappalto sono per la prima volta inseriti nell’ordinamento giuridico italiano con l’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Tale norma è confluita successivamente nell’art. 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, poi nell’art. 118 del previgente codice dei contratti pubblici di cui al del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e infine nell’art. 105 del vigente Codice. In particolare, il comma 2 dell’art. 105 prevede che “Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. […] Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.” Il limite quantitativo del 30% è stato innalzato al 40% dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. “sblocca-cantieri”), in sede di conversione con la legge 14 giugno 2019, n. 55, verosimilmente con l’intento di superare i problemi avanzati dall’Unione europea con l’apertura della procedura di infrazione n. 2018/2273 riguardante varie disposizioni del Codice, tra cui anche talune inerenti il subappalto. Lo stesso decreto sblocca-cantieri ha poi inciso su un’altra previsione dell’art. 105, ovvero il comma 6, disponendo la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori per gli appalti di importo superiore alle peculiarità soglie di cui all’art. 35. La finalità della più stringente norma nazionale rispetto a quella prevista dal legislatore comunitario è sempre stata, come è noto e come risulta dalla riproposizione del rapporto limite quantitativo nelle normative sugli appalti che si sono succedute dal 1990 fino al nuovo Codice del 2016, quella della tutela degli interessi generali di agenziaprimaria importanza della sostenibilità sociale, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali dell’ordine e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciodella sicurezza pubblica, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili contesto – quello del subappalto – in cui i maggiori rischi di infiltrazione criminale e di condizionamento dell’appalto si associano a minori capacità di controllo e verifica dei soggetti effettivamente coinvolti nell’esecuzione delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalicommesse. Le parti si danno atto ragioni di tutela dei richiamati interessi generali sono peraltro contemplati nei Considerando n. 40 e 41 della direttiva 2014/24/UE (nel seguito, “Direttiva”). Ad esempio, il Considerando 41 stabilisce che “[…] Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell’ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei vegetali o altre misure ambientali in particolare nell’ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al TFUE”. Sulla scorta di questi principi, anche il presente Accordo Economico CollettivoConsiglio di Stato, nel parere n. 855/2016 reso sullo schema di Codice del 2016, segnalava la possibilità per il legislatore nazionale di porre, in tema di subappalto, norme di maggior rigore rispetto alle direttive europee, motivate da pregnanti ragioni di ordine pubblico, di tutela della trasparenza e del mercato del lavoro, e pertanto non tali da rappresentare un ingiustificato goldplating. In sede di adozione del richiamato decreto sblocca-cantieri, l’Autorità, tramite un documento pubblicato sul proprio sito il 17 maggio 2019 a fini conoscitivi, aveva svolto un primo approfondimento sulle principali novità introdotte dal decreto stesso, tra cui anche le modifiche che qui interessano inerenti la disciplina del subappalto. È stato evidenziato, in particolare, che l’innalzamento della quota di affidamento subappaltabile (dal 30% al 50%, poi scesa al 40% in sede di conversione del decreto legge) e la completa eliminazione della verifica dei requisiti del subappaltatore in gara non rispondevano alle osservazioni avanzate in sede di procedura di infrazione. L’assenza di un limite al subappalto, sosteneva l’Autorità, viene a livello europeo strettamente correlata alla necessità che i documenti di gara impongano ai concorrenti di indicare l’intenzione di subappaltare e i subappaltatori proposti, di modo che l’amministrazione sia posta in condizioni di verificare le loro capacità in occasione della valutazione delle offerte e della selezione dell’aggiudicatario. Per contro, le modifiche introdotte dal decreto legge tendevano a ridurre i limiti per tutto il periodo subappalto senza adottare accorgimenti per la verifica in sede di gara dei subappaltatori, mantenendo i controlli e l’individuazione degli stessi in fase esecutiva. Con specifico riferimento all’affidamento di lavori pubblici, veniva altresì segnalato l’effetto della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario nuova previsione – in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del d.m. 248 del 10.11.20161 (ancora in vigore anche ai sensi del nuovo art. 216, comma 27-octies, del Codice) e inscindibilecon l’art. 105, nel realizzare maggiori benefici comma 5, del Codice – di rendere di fatto subappaltabile una parte consistente dell’esecuzione, ben superiore alla metà del valore dell’appalto. Ciò in conseguenza della somma, allo stato possibile, tra il limite generale dell’attuale 40% e l’ulteriore 30% che, se relativo ad opere per gli agenti e rappresentanti le quali sono necessari lavori o componenti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme notevole contenuto tecnologico o di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivorilevante complessità tecnica, non comporterà sembra computarsi ai fini del raggiungimento del limite generale. Nello stesso documento veniva evidenziato che la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni criticità può aggravarsi in ragione dell’ulteriore sconto del 20% che l’appaltatore può ottenere dal subappaltatore, anche in relazione ai ribassi di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantiaggiudicazione registrati negli anni (pari a circa il 18-20%), nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali idonei a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.vanificare l’intento

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Samples: www.astrid-online.it

PREMESSA. Le parti stipulanti L’Autorità ha adottato, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Xxxxxx), il terzo schema tipo del disciplinare di gara finalizzato a regolare lo svolgimento della procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il lavoro è predisposto alla luce della normativa vigente e tiene conto delle prescrizioni contenute nelle diverse Linee guida adottate dall’Autorità (in particolare le Linee guida n.1), sia dei recenti orientamenti giurisprudenziali. Il Bando tipo n. 3 deriva, più in particolare, dal Bando tipo n. 1, nei limiti di compatibilità con le specificità dei servizi e dall’esito della relativa consultazione. Il modello è corredato, infine, di allegati, costituenti parte integrante della lex specialis, volti a fornire elementi di indirizzo per l’esatta individuazione dei criteri qualitativi per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il correlativo schema di presentazione dell’offerta tecnica. Il presente Accordo Economico Collettivodocumento – in ossequio agli obblighi di legge previsti con riguardo alle attività regolatorie delle Autorità amministrative indipendenti (l. 29 luglio 2003, intendono realizzare n. 229) e al «Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR)» pubblicato in G.U.R.I. n. 155 del rapporto 6 luglio 2018 (di agenziaseguito Regolamento AIR) - descrive il contesto normativo, nonché alle caratteristiche le motivazioni, gli obiettivi e le fasi del procedimento che hanno condotto all’adozione del Bando- tipo n. 3, dando evidenza delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioragioni che hanno guidato l’Autorità nell’adozione delle scelte effettuate, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili relazione alle osservazioni pertinenti ricevute, con particolare riguardo a quelle che presentano elementi di difformità rispetto all’atto definitivo adottato. In tal senso, conformemente a quanto richiesto dal Regolamento AIR, il mancato accoglimento delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoosservazioni è stato sottoposto a uno stringente obbligo di motivazione, che ha esplicitato - articolo per tutto articolo e osservazione per osservazione - le ragioni che hanno portato l’Autorità a non accogliere determinate proposte, mentre ha direttamente recepito nell’articolato le osservazioni ritenute meritevoli. A tal proposito, preme osservare che – diversamente da altre attività regolatorie, che richiedono scelte dettate esclusivamente o prevalentemente da criteri di analisi costi/benefici di carattere economico – la redazione dei Bandi tipo appare largamente condizionata dall’applicazione di norme preesistenti e implica scelte che comportano di aderire o meno a orientamenti interpretativi diversi e talvolta contrastanti. Pertanto, la lettura dell’analisi, oggetto della presente AIR - oltre a tener conto della fase di consultazione pubblica, svolta secondo il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilemetodo notice and comment, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti quale si motivano le singole scelte rispetto ai contributi dei soggetti interessati che hanno proposto osservazioni – dovrà essere opportunamente integrata dalla considerazione di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme quanto espresso in nota illustrativa al fine di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque ricostruire la più completa comprensione delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiascelte regolatorie. La Parti rappresentanti le aziende mandantirelazione di analisi di impatto della regolazione contiene, nell’affermare nella tabella che segue la loro piena autonomia contrattualepresente parte introduttiva, accolgono la richiesta di parte sindacale il resoconto dettagliato dei motivi per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per cui non sono stati accolti i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisuggerimenti.

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento (d’ora in poi Regolamento) disciplina l’istituzione, l’implementazione e il funzionamento dell’Albo dei Professionisti relativamente ai Legali e Notai (di seguito, anche Professionisti) di ACI Informatica S.p.A. (di seguito anche Società). Il Regolamento trova applicazione, in armonia e compatibilmente con le esigenze di efficienza, tempestività e fluidità dell’attività aziendale, nonché di più efficace conseguimento degli obiettivi e degli interessi della Società, in ragionevole attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Nell’Albo sono iscritti i Professionisti, singoli o associati, che ne facciano richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate nel presente Regolamento, e che, ad insindacabile giudizio di ACI Informatica ed a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima, nonché sulla base delle risultanze della documentazione ad essa allegata, siano idonei ad essere selezionati per il conferimento di incarichi di servizi di assistenza legale e notarili in favore di ACI Informatica. In ogni caso, contestualmente alla sottoscrizione dell’incarico, si provvede alla iscrizione del Professionista stesso qualora già non iscritto all’Albo. La formazione e la gestione dell’Albo, disciplinata dal presente Regolamento, è dettagliatamente illustrata sul Portale di ACI Informatica, all’indirizzo https:// portaleacquisti@aci.it– sezione “Elenco Operatori”, ove è possibile scaricare tutta la documentazione (incluso il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto Regolamento e modelli di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali domanda) richiesta a corredo della domanda di iscrizione ed acquisire altre notizie utili per agevolare l’iscrizione da parte dei Professionisti interessati. Il Regolamento è disponibile sul sito di ACI Informatica www.informatica.aci.it e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiasul Portale Acquisti portaleacquisti@aci.it. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta gestione dell’Albo è garantita dal Portale Acquisti di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciACI Informatica ed è effettuata mediante un processo telematico totalmente dematerializzato.

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Samples: portaleacquisti.aci.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 26 comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l’impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara. Il DUVRI, successivamente all’aggiudicazione del bando, verrà sottoscritto dal Comune di Russi, dall’impresa aggiudicataria e da eventuali subappaltatori ed allegato al contratto d’appalto. L’Impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n. 24 del 14/11/2007, il presente Accordo Economico CollettivoComune di Russi procederà all’aggiornamento del DUVRI. Il DUVRI infatti, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità come ripreso nella determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un documento “statico”, ma necessariamente “dinamico”, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto deve essere aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l’intervento di nuovi subappalti o di forniture e di pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto e incidenti sulle modalità realizzative del rapporto servizio. Nei contratti rientranti nel campo d’applicazione del titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” del D.Lgs. 81/08, per i quali occorre redigere il Piano di agenziaSicurezza e di Coordinamento (PSC), nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali l’analisi dei rischi interferenti e la stima dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali relativi costi sono contenuti nel PSC e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioquindi, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivotale evenienza, non comporterà è necessaria la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivoredazione del DUVRI. Sono fatte salve Nel DUVRI vengono riportate solo le condizioni misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti), sono quindi escluse le misure atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici. Tali imprese dovranno dimostrare di miglior favore previste dalla Legge ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e dalla contrattazione integrativasicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni 81/08 (valutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, presidi medicali, ecc), e consegnare all’amministrazione comunale, prima dell’inizio dei lavori, il proprio Documento di Legge vigenti in materiaValutazione dei Rischi e, qualora fosse necessario per la tipologia dell’intervento, il Piano Sostitutivo di Sicurezza. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta Il DUVRI costituisce specifica tecnica al bando di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XXgara ai sensi dell’art. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato 68 e dell’allegato XIII del settore le sue prospettive nonché le situazioni D.Lgs. 50/2016 C.F. e P.I. 00000000000 Datore di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.Lavoro Committente Sindaco Xxxxxx Xxxxxx Responsabile dei Lavori Committente Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx

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Samples: www.comune.russi.ra.it

PREMESSA. La disciplina civilistica del contratto di “rete di imprese” ha subito recentemente alcune rilevanti modifiche che hanno contribuito, insieme ai precedenti interventi normativi, a cambiare sensibilmente la fisionomia della fattispecie contrattuale introdotta, come noto, dall’articolo 3, commi 4-ter e 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Si tratta, in particolare, delle novità introdotte prima dall’articolo 45 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e poi dall’articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto decreto crescita-bis), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; tra le altre, quella destinata ad avere riflessi anche in ambito tributario è rappresentata dalla possibilità, per le reti dotate di fondo patrimoniale comune, di acquisire su base volontaria un’autonoma soggettività giuridica. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivoimprese della rete, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità infatti, mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche registro delle imprese commerciali e nella cui circoscrizione è stabilita la sede della “rete”, danno vita ad un nuovo soggetto di diritto, giuridicamente autonomo rispetto alle singole imprese aderenti al contratto. Ciò premesso, con la presente circolare vengono forniti i chiarimenti sulle conseguenze fiscali derivanti dalla possibilità per la rete di imprese di acquisire autonoma soggettività giuridica. Con l’occasione, si ritiene utile approfondire, ad integrazione dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse chiarimenti forniti con la circolare n. 15/E del 14 aprile 2011, anche alcuni aspetti della disciplina delle reti di imprese non dotate di soggettività giuridica nonché della disciplina agevolativa prevista dall’articolo 42, commi da 2-quater a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali2-septies del decreto legge 31 maggio 2010, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercion. 78, in un mercato distributivo reso ancora più complesso convertito con modificazioni dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivolegge 30 luglio 2010, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicin. 122.

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Samples: www.unimercatorum.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente Capitolato Informativo definisce le specifiche informative generali finalizzate alla gestione, creazione, condivisione e consegna del progetto digitale, indipendentemente dallo specifico Servizio in cui i Modelli vengono forniti o richiesti. Il presente documento è stato redatto in conformità all’art. 23, comma 13, del D.lgs. 50/2016 che introduce il concetto di metodi e strumenti elettronici specifici, atti alla definizione, consegna e gestione dei contenuti informativi, in formato digitale, relativi ad un appalto e coerentemente a quanto riportato sul D.M. 560/2017 che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche. Il presente capitolato informativo è stato redatto in conformità alle indicazioni riportate dalla Xxxxx XX XXX 00000 e dalla Norma UNI 11337:2017. Il fornitore dei servizi dovrà obbligatoriamente ottemperare alle richieste contenute all’interno del presente documento e dovrà redigere in fase di offerta, l’offerta di Gestione Informativa (oGI) la quale sarà oggetto di valutazione in fase di aggiudicazione della Gara d’Appalto. Ad aggiudicazione avvenuta il fornitore avrà l’onere di produrre un Piano di Gestione Informativa (pGI), che dovrà essere costantemente aggiornato in riferimento all’avanzamento delle attività, il quale preciserà e integrerà quanto riportato nell’ oGI sulla base di eventuali commenti, osservazioni e prescrizioni proposte dalla Stazione appaltante in fase di aggiudicazione. Quanto richiesto nel documento in oggetto non esime il fornitore di servizi da tutte le proprie e più ampie responsabilità inerenti sia il rispetto delle normative applicabili al caso, sia l’adozione delle tecnologie più adeguate al raggiungimento dei migliori standard qualitativi possibili, sia sul piano realizzativo che gestionale. Ai sensi del Codice Appalti (D.lgs 50/2016), si ritiene obbligo contrattuale la consegna degli elaborati grafici in merito ai tre livelli di progettazione definiti dalla norma. Avrà valore contrattuale il contenuto informativo riportato negli elaborati progettuali, e in tale contesto il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche documento fa parte a tutti gli effetti dei Documenti Contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Appalto e traduce il quadro delle imprese commerciali e esigenze nell’ottica della digitalizzazione dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo processi informativi della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciStazione Appaltante.

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Samples: Accordo Quadro (Mep)

PREMESSA. Le parti stipulanti Il ricorso risulta depositato in data 26.10.2009. Ne consegue che: Trova applicazione la novella dell’art. 429 co.1 cod.proc.civ. introdotta dall’art. 53 co.2 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con L. 6.8.2008, secondo cui “nell'udienza il presente Accordo Economico Collettivogiudice, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del rapporto dispositivo e della esposizione delle ragioni di agenziafatto e di diritto della decisione”, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizimentre solo “in caso di particolare complessità della controversia” (certamente non ricorrente nella fattispecie in esame) “il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza”; infatti l’art. Sotto questo profilo manifestano 56 D.L. 112/2008 prescrive che il comune interesse novellato 429 cod. proc. Civ. “si applica ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore” ossia, alla luce del disposto ex art. 86 D.L. cit., a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualidecorrere dal 25 giugno 2008. Secondi i primi commenti dottrinali il modello di sentenza delineato dal nuovo art. 429 co.1 cod.proc.civ. è riconducibile a quello descritto dall’art. 281-sexies cod.proc.civ., consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti il quale dispone che “il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioparte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Trova, altresì, applicazione la novella dell’art. 118 disp.att. c.p.c., introdotta dall’art. 52 co.5 L. 18.6.2009, n. 69, secondo cui “La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”; infatti l’art. 58 L. 69/2008 prevede: “Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”; ne consegue che la presente sentenza non conterrà alcuna descrizione dello svolgimento del processo. Ma vi è di più: l’obbligo di immediata lettura comporta necessariamente che la motivazione possa (e debba) contenere unicamente gli elementi indispensabili al fine di non cadere nel vizio di omessa o insufficiente motivazione, ricorrente, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte (ex multis, anche di recente, Xxxx. S.U. 21.12.2009, n. 26825; Cass. sez. L. 23.12.2009, n. 27162; Cass. sez. L. 6.3.2008, n. 6064; Cass. sez. L. 3.8.2007, n. 17076;), quando le argomentazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico, che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, o esibiscano al loro interno un mercato distributivo reso ancora più complesso insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia e/o di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione. Il perseguimento dell’obiettivo, imposto al giudice del lavoro dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti novella dell’art. 429 co.1 cod. proc.civ. di redigere una sentenza priva di elementi non essenziali ai fini della decisione, appare agevolato dal principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass. 24.11.2009, n. 24542; Cass. sez. L. 18.6.2007, n. 14084; Cass. sez. L. 2.2.2007, n.2272; Cass. 27.7.2006, n. 17145;), secondo cui, per loro caratteristiche funzionali poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e professionali. Le parti si danno atto sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il presente Accordo Economico Collettivogiudice indichi le ragioni del proprio convincimento, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale argomentazioni logicamente incompatibili con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciesse.

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Samples: www.dirittisocialitrentino.it

PREMESSA. Nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, è stata pubblicata la legge 22 maggio 2017, n. 81 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ossia il 14 giugno 2017. Si forniscono sul tema le prime indicazioni, sentiti in proposito i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le parti stipulanti nuove norme promuovono il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di agenzialavoro subordinato, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali stabilita mediante accordo tra le parti, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei servizitempi di vita e di lavoro. Sotto questo profilo manifestano In particolare, l’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 definisce il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e contrattualiobiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti con il possibile utilizzo di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciostrumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in un mercato distributivo reso ancora più complesso parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge legge e dalla contrattazione integrativacollettiva. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono Secondo l’articolo 18, comma 3, della succitata legge, le disposizioni in tema di Legge vigenti lavoro agile si applicano, in materiaquanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. La Parti rappresentanti le aziende mandantiAgli adempimenti in materia di lavoro agile, nell’affermare secondo la loro piena autonomia contrattualeprevisione dell’articolo 18, accolgono comma 5, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale finanza pubblica, con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivorisorse umane, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali finanziarie e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicistrumentali disponibili a legislazione vigente.

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Samples: www.fisco7.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico CollettivoCapitolato detta le norme regolanti l’Accordo Quadro ai sensi art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e relativi contratti attuativi, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità per le opere di pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciopatrimonio immobiliare degli edifici scolastici ed istituzionali, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti proprietà uso o gestione della Provincia di Pisa. L’Accordo Quadro prevede diversificate modalità di affidamento dei contratti attuativi, atti a perseguire obiettivi sia di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità a seguito di guasti o avarie, sia di rinnovamento ed adeguamento secondo procedure di intervento programmate. Tutte le lavorazioni previste nel presente appalto devono essere eseguite senza determinare impedimenti o disservizi alle attività presenti nei fabbricati oggetto dei lavori e senza richiesta di oneri aggiuntivi rispetto ai prezzi offerti in sede di gara. Tali opere sono da eseguirsi per loro caratteristiche funzionali conto della Provincia di Pisa (che per brevità, nel testo, sarà indicata Provincia). Questo Capitolato si intende, ed è, parte integrante dei contratti, di accordo quadro e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivocontratti attuativi, che verranno stipulati con l’impresa appaltatrice (che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilebrevità, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciotesto, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiasarà indicata Impresa). La Parti rappresentanti Provincia appaltante, per quanto concerne l’esecuzione delle opere appaltate e per ogni conseguente effetto, sarà rappresentata nei rapporti con l’Impresa appaltatrice dalla propria Direzione dei Lavori (che per brevità, nel testo, sarà indicata D.L.) e dal Responsabile del Procedimento, secondo le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicirispettive competenze.

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Samples: Accordo Quadro Lavori Di Manutenzione Scuole Diverse

PREMESSA. Le parti stipulanti Il FORUM UNIREC-CONSUMATORI condivide la necessità di garantire nel comparto del recupero del credito, un quadro normativo chiaro e trasparente volto a consentire la realizzazione di un’effettiva tutela dei consumatori e di una chiarezza operativa per le imprese e gli operatori a tutela del credito. Tutele che si estrinsecano anche attraverso procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quale la conciliazione paritetica. La conciliazione paritetica costituisce, infatti, per le Parti un valido strumento per la risoluzione delle controversie in maniera rapida, efficace, gratuita o poco onerosa per il consumatore, come sostiene l’Ue (Raccomandazioni 1998/257/ce e 2001/310/ce) nonché la Risoluzione del Parlamento europeo che sui metodi alternativi di controversie in materia civile e commerciale del 25 ottobre 2011 ha riconosciuto la validità della conciliazione paritetica italiana quale esempio di migliore prassi basata sul protocollo stipulato e sottoscritto dalle aziende e dalle Associazioni di Consumatori. La Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e il 1 regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori confermano la necessità che in tutti i Paesi dell’Unione vengano implementate e sostenute procedure extraprocessuali di ricorso facilmente accessibili e a tutti i cittadini. Nell’ordinamento italiano la citata direttiva ha trovato attuazione con il D.lgs 130/2015 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva sull’ADR per i consumatori). Già in data 23 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Conciliazione tra UNIREC, Adiconsum, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino. Ad oggi hanno aderito al FORUM UNIREC-CONSUMATORI anche ADOC, UNC e U.Di.Con. A maggio 2017 il Codice di condotta e per i processi di gestione e tutela del credito è stato aggiornato, in particolare l’art. 10 che stabilisce nella nuova formulazione che le Associazioni che sottoscrivono il Codice stesso si impegnano ad affidare al FORUM UNIREC-CONSUMATORI la risoluzioni delle controversie che dovessero insorgere tra Professionisti e Consumatori/Xxxxxxxx, a seguito di un reclamo rimasto inevaso per 30 giorni o la cui risposta sia ritenuta inadeguata dal Consumatore/Xxxxxxxx; • al fine di migliorare il dialogo tra le Parti, il FORUM promuove anche una procedura di conciliazione paritetica. Xxx Xxxxxxxxx,0 T. +00 00 0000000 W. xxx.xxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx.xx C.F. 97802870580 0187 Roma F. +00 00 00000000 M. xxxx@xxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx.xx • Con il presente Accordo Economico CollettivoProtocollo s’intendono fissare le linee guida della procedura volontaria di conciliazione paritetica delle controversie che dovessero insorgere tra le imprese e i consumatori nell’ambito dei servizi a tutela del credito svolti dalle imprese associate UNIREC. Lo svolgimento della procedura di conciliazione paritetica è definito nel Regolamento di conciliazione attuativo allegato al presente Protocollo sottoscritto individualmente dalle imprese aderenti ad UNIREC; • al fine di preservare il diretto rapporto tra l’impresa aderente ad UNIREC e i suoi clienti (consumatori), intendono realizzare di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione, l’avvio della procedura di conciliazione paritetica è subordinato ad un precedente inoltro all’impresa di recupero del reclamo - da parte del consumatore e/o presentato tramite l’ Associazione dei consumatori - rimasto privo di risposta o con risposta ritenuta inadeguata, cui dovrà essere dato riscontro al massimo entro trenta giorni dalla ricezione da parte dell’impresa destinataria. Il reclamo dovrà essere scritto, tracciabile e riconosciuto; • le Parti s’impegnano ad assicurare un’ampia informativa ai consumatori sulla procedura di conciliazione paritetica di cui al presente Protocollo e sulle modalità attraverso cui è possibile ricorrervi. • La procedura di conciliazione ha natura volontaria. Il consumatore resta pertanto libero in qualsiasi momento di rinunciare alla stessa e di adire le procedure di mediazione civile e commerciale previste dal D.lgs n. 28/10 e successive modifiche ovvero l’Autorità Giudiziaria. Nel caso di esito positivo della procedura conciliativa è redatto un verbale di conciliazione avente effetto transattivo tra le Parti, ai sensi degli artt. 1965 e ss. del Codice Civile. Si concorda, altresì, che le procedure avranno una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità gestione paritaria attraverso: • I conciliatori nominati da tutte le Parti del rapporto presente Protocollo dovranno partecipare preventivamente a specifiche iniziative formative e di agenziaaggiornamento periodico che saranno tra esse concordate ed iscritti in apposito elenco tenuto a cura della Segreteria presso la sede del FORUM. Xxx Xxxxxxxxx,0 T. +00 00 0000000 W. xxx.xxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx.xx C.F. 97802870580 0187 Roma F. +00 00 00000000 M. xxxx@xxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx.xx L’impresa associata ad UNIREC e le Associazioni dei Consumatori firmatarie utilizzeranno la presente procedura di conciliazione secondo quanto previsto dal Protocollo di conciliazione paritetica e dalle normative comunitarie e nazionali ivi richiamate nonché dai principi applicabili agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie quali: competenza, nonché alle caratteristiche indipendenza, imparzialità, trasparenza, legalità, equità ed efficacia. Alla procedura di conciliazione potranno ricorrere esclusivamente i consumatori così come definiti dall’art 3 n. 1 del Codice del consumo (D.lgs. 206/2005). Le controversie in sede di conciliazione paritetica sono decise secondo equità. - UNIREC: Unione Nazionale delle Imprese a tutela del credito, associazione aderente a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, rappresentativa degli interessi delle imprese commerciali del settore, da sempre attenta alle buone prassi ed ai principi deontologici e di etica professionale. - AACC: Associazioni dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti Consumatori iscritte al CNCU aderenti al Protocollo ed al presente 3 Regolamento di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciconciliazione.

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Samples: Regolamento Di Conciliazione

PREMESSA. Le parti stipulanti Oggetto del presente contributo sarà l’analisi della nuova normativa in materia di acquisti di lavori pubblici degli Enti locali, introdotta con il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali recente Codice dei Contratti degli Appalti e dei serviziContratti di Concessione (D.lgs. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali50/2016). Tale disamina proporrà, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti da un lato, una ricostruzione esaustiva della disciplina, mentre, dall’altro, evidenziate le maggiori problematicità, proporrà alcuni spunti critici di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioriflessione. La piena comprensione delle principali novità introdotte, richiede, in via preliminare, una concisa ricostruzione dell’humus normativo sul quale il nuovo Codice è andato ad incidere. Il nuovo Codice dei Contratti rappresenta, infatti, il consolidamento di un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali percorso pragmaticamente intrapreso dal Legislatore che, proprio attraverso il nuovo addentellato normativo, ha inteso definire un nuovo quadro regolamentare, organico e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiacomplesso. La Parti rappresentanti le aziende mandantinuova disciplina degli acquisti degli Enti locali può ragionevolmente essere collocata sullo sfondo della più ampia tematica della centralizzazione degli acquisti delle pubbliche amministrazioni, nell’affermare costituente, ad oggi, uno fra gli obiettivi cardine perseguiti dal Legislatore in materia di procurement. Gli interventi di centralizzazione degli acquisti, rappresentano la loro piena autonomia contrattualepiù sensibile reazione all’attuale e patologica realtà pulviscolare della domanda pubblica di acquisto, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XXbeni, servizi e lavori21. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive Una realtà pulviscolare risultata molto spesso foriera di inefficienza nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agentifenomeni illeciti di stampo corruttivo22. Su richiesta ∗ Professore ordinario di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciDiritto amministrativo – Facoltà di Giurisprudenza - LUISS di Roma. ∞ Avvocato.

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Samples: www.appaltiecontratti.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico CollettivoDisciplinare - allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale - unitamente agli altri documenti di gara, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente contiene le norme integrative al bando relative: • alle peculiarità del rapporto modalità di agenziapartecipazione alla procedura di gara, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali modalità di compilazione e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse presentazione dell’offerta, • ai documenti da presentare a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti corredo della stessa • alla procedura di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliaggiudicazione. Le specifiche tecniche, le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento del servizio sono specificate nel Capitolato speciale. L’affidamento in oggetto attiene ad un appalto delle seguenti principali prestazioni: Descrizione attività Principale/accessoria CPV Servizi di pulizia Principale 90910000-9 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi Accessoria 77310000-6 Servizi di lavanderia Accessoria 98000000-3 L’appalto non è suddiviso in lotti per le seguenti ragioni: al fine di conseguire economie di mercato, soddisfare esigenze di uniformità di gestione e controllo del servizio stesso nonché garantire un livello prestazionale all’utenza qualitativamente uniforme fra tutte le strutture. L’unicità dell’operatore è necessaria anche in considerazione che le attività di giardinaggio sono complementari alle attività di pulizia delle parti si danno atto che esterne pertinenziali alle strutture di interesse. L’affidamento in oggetto è caratterizzato da un importo complessivo massimo presunto, per l'intero periodo contrattuale possibile, di €3.092.554,07 (XXX xxxxxxx), come dettagliato all’art.1.4 del Capitolato; La durata dell’appalto è di n.3 anni a decorrere dalla data di effettivo inizio della gestione del servizio definita nel contratto. E' ammessa la facoltà di ripetizione del servizio per ulteriori n.3 anni ai sensi dell'art.63, comma 5 del D.Lgs 50/2016. La facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo del contratto è in capo all’ADISU. Il rinnovo del contratto, cui l’affidatario ha l’obbligo di aderire, avverrà alle medesime condizioni. L’affidamento in oggetto: • avverrà mediante procedura aperta (ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.n.50/2016); • sarà aggiudicato mediante il presente Accordo Economico Collettivocriterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.n.50/2016); Il Dirigente responsabile del Servizio “Lavori, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario sicurezza, provveditorato e inscindibilepatrimonio” è la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (tel:000.000.0000). Il Responsabile unico del procedimento (RUP), nel realizzare maggiori benefici ai sensi e per gli agenti e rappresentanti di commercioeffetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in material’Xxx.Xxxxx Xxxxxxx (tel:000.000.0000). La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta documentazione di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.gara comprende:

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Le parti stipulanti il Il presente Accordo Economico Collettivoavviso, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità conformemente alla determina a contrarre assunta dal D.G. dell’ARPACAL n° 142 del rapporto 27/03/2020 e successiva n. 157 del 06/04/2020, è finalizzato alla individuazione di agenziaoperatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, come specificati al successivo paragrafo 2 relativi alla progettazione definitiva nonché alle caratteristiche di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (livello di approfondimento progettuale: definitivo)) dei lavori di “Trasferimento della dorsale laboratoristica di Cosenza presso l’immobile di proprietà sito in via Xxxxxxxx xx Xxxxx a Castrolibero”, ai sensi dell’articolo 157, comma 2 e dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 (nel prosieguo “Codice”) e delle imprese commerciali Linee Guida ANAC n.1, di attuazione del predetto Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e dei serviziall’ingegneria” (nel prosieguo “Linee Guida 1”). Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto Si precisa che il presente Accordo Economico Collettivoavviso ha scopo esclusivamente esplorativo, essendo finalizzato all’avvio di una mera indagine di mercato per l’individuazione di Operatori Economici in grado di eseguire i servizi e le prestazioni in oggetto ed interessati alla partecipazione ad una eventuale successiva procedura da svolgere interamente sul MePA. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento ovvero di sospendere o modificare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Con il presente Avviso si forniscono, in sintesi, le informazioni utili per tutto il periodo la manifestazione d’interesse e che costituiscono elementi a base della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario successiva documentazione di gara. Committente dell’intervento e inscindibilesoggetto delegante è l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Calabria (ARPACAL). L’appalto, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti finanziato con fondi propri di commerciobilancio, è globalmente migliorativo costituito da un unico lotto in considerazione dell’unitarietà funzionale delle prestazioni richieste; una eventuale suddivisione in lotti renderebbe l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti rischierebbe seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto. Il servizio prevede la redazione del progetto definitivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione (livello di approfondimento progettuale: definitivo), per l’intervento di “Trasferimento della dorsale laboratoristica di Cosenza presso l’immobile di proprietà sito in via Xxxxxxxx xx Xxxxx a Castrolibero”. La stima della prestazione professionale allegata al presente avviso, condotta sulla base del DM 17/06/2017, è da intendersi comprensiva di tutte le norme prestazioni professionali richieste, comprese quelle occorrenti alla redazione/modifica/integrazione/revisione ecc. di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantigli elaborati occorrenti all’ottenimento delle approvazioni/ nulla osta/autorizzazioni richieste dagli organismi di controllo sovraordinati, compatibili con il grado di approfondimento progettuale di cui al presente avviso. L’eventuale nullità o annullabilità L’intervento è inserito nel piano delle opere pubbliche dell’Agenzia, per un importo omnicomprensivo di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici€ 2.800.000,00.

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Samples: www.arpacal.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Con la presente Relazione, predisposta ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto- legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto Governo riferisce al Parlamento in materia di agenziapoteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni e, in particolare, sull’attività svolta sulla base dei poteri attribuiti e sui risultati conseguiti dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2018. Dal confronto con la precedente Relazione del 30 giugno 2016 emerge un trend in ascesa del numero di operazioni straordinarie su attivi strategici portate all’attenzione del Governo, a dimostrazione dell’accresciuta consapevolezza nel mondo imprenditoriale italiano della rilevanza dei doveri imposti dalla normativa sui poteri speciali, consapevolezza alimentata dalla risonanza mediatica di alcune recenti vicende attinenti l’esercizio dei poteri speciali, sulle quali si tornerà più approfonditamente nel seguito della presente trattazione. Le Parti I e II delineano il contesto normativo e istituzionale del settore, ne descrivono le competenze e l’ambito evolutivo, anche alla luce dei più recenti interventi normativi. La Parte III contiene i contributi elaborati dalle Amministrazioni facenti parte del Gruppo di coordinamento e le osservazioni sulla normativa e sulla procedura attualmente vigente. La Parte IV è dedicata alle caratteristiche azioni intraprese dal Governo conseguenti alla trattazione e definizione dei procedimenti di notifica relativi al periodo temporale di riferimento della Relazione, in continuità con l’indirizzo intrapreso negli anni precedenti, concentrandosi sulle specifiche tipologie di interventi, sulla descrizione ragionata dei contenuti delle operazioni oggetto di notifica, nonché sulla distinzione per tipologia di esiti e definizioni. Le Parti V e VI delineano un quadro di sintesi delle notifiche pervenute, avendo riguardo all’incidenza quantitativa e per tipologia, con una proiezione comparativa che evidenzia il trend incrementale e la ripartizione tra i diversi settori di intervento. La Parte VII compendia casi specifici che hanno dato origine ad interventi ex officio con conseguenti procedimenti sanzionatori a carico delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciinadempienti.

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Samples: Cessione a Leonardo s.p.a. Del Know How Relativo Al Prodotto “Be Mine”

PREMESSA. Le parti stipulanti L’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.), introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, nel quadro delle iniziative promosse dall’Unione europea in materia di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, impone agli intermediari bancari e finanziari di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti e rimette a una delibera del CICR, su proposta della Banca d’Italia, la definizione dei criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell’organo decidente, in modo da assicurarne l’imparzialità e la rappresentatività dei soggetti interessati; le procedure devono garantire la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie e l’effettività della tutela, senza pregiudicare per il presente Accordo Economico Collettivocliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento. La delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 ha dettato la disciplina dei nuovi sistemi stragiudiziali, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto delineandone il campo di agenziaapplicazione, la struttura, le regole fondamentali di svolgimento della procedura. Il sistema di risoluzione stragiudiziale disciplinato dalle presenti disposizioni è denominato “Arbitro Bancario Finanziario” o “ABF”. Esso ha lo scopo di dirimere in modo semplice, rapido ed efficace le controversie tra i clienti e gli intermediari. L’ABF svolge in autonomia le proprie funzioni, delle quali ha la piena ed esclusiva titolarità. Alla Banca d'Italia sono affidati compiti di carattere normativo per l’emanazione delle disposizioni applicative e di nomina dei membri dell’organo decidente, nonché alle caratteristiche lo svolgimento di alcune attività ausiliarie. Per svolgere queste ultime, la Banca d’Italia mette a disposizione dell’ABF mezzi e risorse, anche attraverso l’istituzione di strutture dedicate – le Segreterie tecniche – presso le Sedi della Banca d’Italia ove operano i collegi dell’ABF. L’attività dell’ABF, quale sistema alternativo di risoluzione delle imprese commerciali controversie, assume rilievo per il conseguimento di obiettivi di efficienza e competitività del sistema finanziario: meccanismi efficaci di definizione delle liti incentivano il rispetto dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela; migliorano la fiducia del pubblico nei prestatori dei servizi bancari e finanziari; costituiscono un utile presidio dei rischi legali e reputazionali a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese beneficio della stabilità degli intermediari e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalisistema finanziario nel suo complesso. Le parti si danno atto che decisioni dell’ABF sono pubbliche. Esse integrano il presente Accordo Economico Collettivopiù ampio quadro informativo di cui la Banca d'Italia dispone nello svolgimento della propria funzione regolatrice e di controllo. Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, che per tutto il periodo n. 28, l’esperimento della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario procedura dinanzi all’ABF costituisce - in alternativa al ricorso al procedimento di mediazione disciplinato dal medesimo decreto - condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a contratti bancari e inscindibilefinanziari, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti nei limiti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicidalle presenti disposizioni.

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Samples: www.bancaditalia.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Questa parte dello studio di fattibilità ha lo scopo di analizzare: la simbiosi industriale che potenzialmente può essere attivata tra le imprese AcquaRoVit; e il sistema di gestione de- gli scambi di risorse tra le imprese AcquaRoVit, come indicato dalle Linee guida Regiona- li, punto 2 lettera d), a partire dal bilancio delle risorse input-output dell’APEA. Questo sistema permetterà al soggetto gestore anche detto soggetto unico di coordinamen- to (SUC) della riconoscenda APEA di realizzare il monitoraggio continuo e la stesura di piani di miglioramento e revisione annuali, secondo la logica PDCA (Plan, Do, Check, Act), in particolare il piano ambientale e quello della simbiosi che il soggetto unico di co- ordinamento produrrà ogni anno a partire dall’inizio della fase di gestione dell’Apea Ac- quaRoVit. La Regione Lazio, per riconoscere ad AcquaRoVit il titolo di APEA e per mantenere nel tempo questo riconoscimento, la Regione avrà bisogno di verificare che esistano, in ma- niera continua, tra le imprese partecipanti all’Apea AcquaRoVit, scambi di risorse, servizi, capacità, come previsto dal punto secondo delle linee guida della Regione Lazio. Per tale motivo gli imprenditori dell’Apea AcquaRoVit, insieme al gruppo di lavoro che ha prodotto il presente Accordo Economico Collettivodocumento APEA, intendono realizzare hanno previsto l’implementazione di sistemi di qualità aziendale UNI EN ISO per garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti dell’Apea AcquaRoVit indicati all’interno delle linee guida APEA della Regione Lazio. Il gruppo di lavoro ha previsto l’implementazione di un modello di bioeconomia circolare (un sistema collettivo dove non conta il comportamento del singolo componente impresa ma conta il comportamento dell’insieme delle sue componenti, cluster d’imprese) basato sull’interazione delle sue componenti (le imprese dell’Apea AcquaRoVit), interagenti tra di loro secondo il seguente schema predeterminato: quello che esce dalla impresa A 76 Soggetto estensore Mt S.r.l.s. xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx00.xx (output) come scarto, rifiuto, sottoprodotto, servizio, capacità deve diventare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto risorsa di agenziaavvio o di facilitazione di un processo produttivo per un'altra impresa B (input) e vice- versa. È quindi, nonché alle caratteristiche particolarmente interessante, verificare l’esistenza di retroazioni tali da poter prevedere nel tempo (36-48 mesi) l’istaurazione di un sistema di economia circolare. L’obiettivo quindi di tale modello è quello di costruire il sistema d’imprese dell’Apea Ac- quaRoVit, in cui, le imprese appartenetti a tale sistema, lavorino in modo integrato e com- patibile attraverso l’uso di attrezzature ecologiche e di sicurezza, per contribuire allo svi- luppo economico locale e regionale. Il modello di bioeconomia circolare dell’Apea AcquaRoVit è : - sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale; - orientato al miglioramento della competitività, delle prestazioni ambientali, indu- striali e sociali delle imprese commerciali dell’Apea AcquaRoVit che ne fanno parte, perse- guendo e soddisfacendo gli orientamenti, le linee guida APEA della Regione La- zio e i requisiti ambientali contenuti nella normativa dell’Unione Europea; - basato sulla metodologia di sviluppo territoriale sottoposta a logiche di program- mazione regionale diretta ed indiretta e ben riconosciuta e riconoscibile, in ma- niera pressoché esclusiva, dalle grandi Agenzie di sostegno economico alle im- prese ed al territorio. - definito dall’applicazione, in modo prioritario, delle direttive e dei servizicriteri di quali- tà, ambiente e sicurezza (safety, security and safewards). Sotto questo profilo manifestano il comune interesse - finalizzato a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualisoddisfare i requisiti di “smart grid” eventualmente applicabili. Il modello dell’Apea AcquaRoVit è caratterizzato dalla finalità di aumentare contestual- mente la competitività di ogni singola impresa AcquaRoVit con la competitività del siste- ma delle imprese che aderiscono all’Apea AcquaRoVit come cluster d’imprese dell’area produttiva Acquarossa di Viterbo. L’interazione tra imprese dell’Apea AcquaRoVit si do- vrà trasformare, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercionel tempo, in una vera e propria cooperazione tra imprese, anche se ete- rogenee. Tali obiettivi sono raggiunti attraverso un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica nuovo sistema di gestione finalizzato al: - miglioramento delle economie di scala; - riduzione degli oneri amministrativi; xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 77 - miglioramento ed efficientamento energetico; - gestione del ciclo dei rifiuti e degli scarti di produzione, attraverso lo scambio, il trasferimento e la cessione delle risorse tra le imprese che fanno parte del sistema; - aumento della competitività e della produttività delle imprese; - fruizione di nuovi servizi eco-innovativi orientati alla sostenibilità e fondati su relazioni collaborative tra soggetti pubblici e privati; - miglioramento della qualità/sicurezza/ambiente delle imprese consor- ziate. Prima di entrare nel merito degli scambi simbiotici che connoteranno l’Apea AcquaRoVit è necessario fare un approfondimento sull’economia circolare in generale ed in particolare su quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali dei suoi principi saranno implementabili già all’inizio della fase di realizzazione e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole gestione del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicimodello Apea AcquaRoVit.

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Samples: Regolamento Di Adesione E Gestione “Acquarovit Apea”

PREMESSA. Le parti stipulanti Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, con il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziaProtocollo sottoscritto il 7 dicembre 2021 è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) con la tempistica delle procedure elettorali, nonché alle caratteristiche il termine per le adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i. Le elezioni delle imprese commerciali RSU sono indette contestualmente nella generalità delle Amministrazioni in indirizzo nei giorni 5, 6 e dei servizi7 aprile 2022. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse La concreta esperienza di gestione delle passate elezioni ha reso necessario da parte dell’A.Ra.N. la formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo del 7 dicembre 2021 hanno convenuto sull’opportunità di riassumerle, a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciomero titolo riepilogativo, in un mercato distributivo reso ancora testo che unifica e sostituisce tutte le note inviate in occasione delle elezioni svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali fare riferimento. Nella presente nota è elencata tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, della quale si raccomanda una attenta lettura. Si chiede, inoltre, alle Amministrazioni articolate sul territorio di consegnare alle proprie Amministrazioni/sedi “periferiche”, alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e professionalialle Commissioni Elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoSi precisa, infine, che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.sicurezza

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Samples: erdis.etrasparenza.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente studio intende esaminare due peculiari aspetti della tutela del consumatore: il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizic.d. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoneoformalismo negoziale, che sovente caratterizza l’iter di perfezionamento dei contratti consumeristici, e l’autonomia privata procedimentale, per tutto tale intendendosi l’esercizio del potere contrattuale preordinato alla configurazione di modelli di accordo alternativi a quelli legali. Obiettivo ultimo, è quello di proiettare l’odierna trattazione nella disciplina del commercio elettronico, mostrando come neoformalismo ed autonomia privata procedimentale possano incidere sulle sorti del contratto concluso in rete da un consumatore. Entrambi i fenomeni investono e condizionano il periodo concreto atteggiarsi del contratto. In ragione di ciò nasce un vivo interesse rispetto al loro inquadramento giuridico. In questo senso, per attribuire loro una sistemazione, è richiesto uno sforzo preliminare: lo studio dell’accordo contrattuale. Questo sembra un punto di partenza imposto. Occorre far luce su cosa possa considerarsi accordo e cosa no, per tracciare i confini dell’autonomia privata procedimentale12, cioè della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilefacoltà delle parti di foggiare procedimenti atipici, concorrenti con quelli legali. Allo stesso modo occorre far luce sulla nozione di accordo per qualificare giuridicamente il fenomeno “neoformalismo”, riconducendolo a quelle fattispecie di accordo richiedenti elementi ulteriori rispetto al solo consenso delle parti e, per questo, dette forti13. Assunto questo punto di vista, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti presente capitolo si evidenzia come il fenomeno contrattuale, pur essendo unitariamente preordinato alla costituzione, alla regolazione ovvero alla estinzione di commerciorapporti giuridici patrimoniali, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme possa scaturire da sequenze di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivoatti disparate, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativache, sebbene cangianti, conducono pur sempre allo stesso istituto giuridico: il contratto. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono questo, si deve far menzione dei numerosi modelli di accordo che concorrono con quello “tradizionale” rappresentato dallo scambio di proposta e accettazione. Inoltre, vanno evidenziati gli interessi sottesi alla previsione da parte del legislatore di procedimenti alternativi a quello “canonico” di cui all’art. 1326, c.c.. Poi, individuate le disposizioni finalità che hanno sospinto il legislatore a disciplinare variegati modelli di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantiaccordo, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. bisogna dar conto degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi interessi che possono determinarsi sulle condizioni economicheindurre i privati a fare altrettanto. Così, sociali si deve concludere ipotizzando una convergenza teleologica tra aggravamento tipico/legale e professionali degli agentiaggravamento atipico/negoziale. Su richiesta Convergenza, che è dato giustificare sulla base dell’esigenza di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.governare il

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Samples: tesi.luiss.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il La seguente procedura ha lo scopo di illustrare la funzionalità del Sistema Pagamenti del SSR attraverso cui dare evidenza dell’accettazione dei termini e delle condizioni relativi alle modalità di fatturazione e pagamento ai sensi del DCA U00308 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118” così come modificato e integrato dal DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017. La presente Accordo Economico Collettivofunzionalità, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse aderente a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, quanto specificato nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciosuddetto DCA, è globalmente migliorativo rivolta agli utenti del Sistema aventi profilo “Fornitori di Beni e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget”. Ai sensi di tale Decreto, le norme Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118 hanno l’obbligo di applicare detta disciplina includendola quale parte integrante di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole negozi giuridici insorti dal giorno 16/07/2015, data della pubblicazione del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativaprovvedimento stesso. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandantisopra, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi crediti derivanti da contratti insorti successivamente al giorno 16/07/2015 e che possono determinarsi sulle condizioni economicheincluderanno al loro interno la suddetta disciplina, sociali e professionali degli agentisi potrà darne evidenza attraverso le procedure in seguito dettagliate. Su richiesta Si specifica che prima di una effettuare la procedura di adesione alla Disciplina è necessario OBBLIGATORIAMENTE procedere alla Validazione (Certificazione) delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicoordinate bancarie dedicate in corrispondenza dell’Azienda Sanitaria competente.

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Samples: www.ptvonline.it

PREMESSA. Nella seduta del 25 marzo 2021 della Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali è stato dato il via libera allo schema di Decreto MIT di concerto con il MEF, per la ripartizione dei fondi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza della rete viaria di Province e Città Metropolitane, attraverso un piano di assegnazione di risorse distribuite sul triennio 2021 – 2023. Tale schema di decreto, all’allegato 3 prevedeva l’assegnazione alla Provincia di Reggio Emilia di € 12.716.081,69 così suddivisi: € 3.870.111,82 per l'annualità 2021, € 4.975.858,05 per l'annualità 2022, € 3.870.111,82 per l'annualità 2023, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti. Il comma 2 dell'art. 5, della bozza di Decreto prevede che il trasferimento delle risorse è effettuato sulla base del Programma triennale 2021-2023 che le Province e le Città Metropolitane dovevano presentare alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio 2021. La Provincia di Reggio Emilia ha pertanto redatto il Programma Triennale 2021-2023 che è stato approvato in Consiglio Provinciale nella seduta del 27 maggio 2021 con Delibera n. 10. Il Decreto MIMS – MEF del 7 maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 169 del 16 luglio 2021. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivorisorse sono assegnate unicamente per la messa in sicurezza di ponti e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità che presentano problemi di carattere strutturale. Il finanziamento può comprendere anche le seguenti attività: censimento, classificazione del rapporto rischio, verifica della sicurezza, progettazione, direzione lavori, collaudo, controlli in corso di agenziaesecuzione e finali, nonché alle caratteristiche altre spese tecniche necessarie per la realizzazione e l’eventuale monitoraggio strutturale, purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto, comprese le spese per l’effettuazione di rilievi, di studi e rilevazioni del traffico, del livello di incidentalità, dell’esposizione al rischio. Il comma 3 del medesimo art. 5, stabilisce che il Programma triennale è considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle imprese commerciali infrastrutture e dei servizitrasporti da formulare entro 90 giorni dalla ricezione del programma. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, Il Programma triennale è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.sviluppato sulla base:

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Samples: Accordo Quadro Per Affidamento Di Servizi Tecnici Di Architettura E Ingegneria Per Interventi Su Manufatti Della Rete Viaria Della

PREMESSA. La Consip S.p.A. (di seguito “Consip”) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – il Dipartimento della Protezione civile, hanno stipulato in data 24 marzo 2022 un Disciplinare che demanda alla Consip lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento stesso. In particolare, il Dipartimento della Protezione civile (di seguito ‘Protezione civile/Dipartimento’), al fine di poter disporre nel minor tempo possibile di strutture prefabbricate provvisorie per destinazione d’uso residenziale per l’alloggio della popolazione colpita da un evento calamitoso, da impiegare transitoriamente nella fase dell’emergenza durante la ricostruzione, necessita della realizzazione “chiavi in mano” di interi insediamenti di S.A.E. (Soluzioni Abitative in Emergenza), completi di arredi. La procedura è suddivisa in quattro lotti geografici secondo quanto descritto al successivo paragrafo 4 del presente documento. Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici e organizzativi, la conclusione di un Accordo Quadro, per ciascun lotto geografico, con più operatori economici senza riapertura del confronto competitivo (ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) avente ad oggetto la realizzazione di soluzioni abitative in emergenza e dei servizi connessi come meglio dettagliato al capitolo 3, per eventi emergenziali. L’Aggiudicatario, nell’esecuzione del Contratto dovrà adempiere alle prescrizioni contenute nella documentazione di gara e pertanto a quanto sarà stabilito nel presente documento e negli Allegati alle Condizioni dell’Appalto, nello Schema di contratto e rispettare quanto indicato in Offerta Tecnica. Le parti stipulanti il prescrizioni contenute nel presente Accordo documento e nei relativi allegati rappresentano, pertanto, i requisiti minimi necessari per l’espletamento delle attività oggetto della presente procedura. Tutte le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nel rispetto della normativa applicabile, europea, nazionale, regionale e locale, che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente documento. L’Operatore Economico Collettivoè, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto altresì, obbligato ad adottare, nell’esecuzione di agenziatutte le attività, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché alle caratteristiche ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati, liberando, a tal riguardo, l’Amministrazione e i suoi incaricati, da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall’esecuzione delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole attività oggetto del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciappalto.

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Samples: Accordo Quadro Per La Realizzazione Di Insediamenti Con Soluzioni Abitative in Emergenza – s.a.e.3

PREMESSA. Le parti stipulanti La Direttiva europea n. 23 del 26/2/14, pubblicata sulla GUCE il presente Accordo Economico Collettivo28/3/14, intendono realizzare introduce una puntuale ed unitaria regolamentazione delle concessioni pubbliche. Essa si innesta nel processo di riforma della normativa comunitaria sugli appalti pubblici, sfociato nelle Direttive n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE, col superamento delle precedenti Direttive n. 17 e 18 del 2004. Il principio ispiratore della nuova Direttiva concessioni è introdurre una normativa idonea, equilibrata e flessibile che disciplini, a livello europeo, l’aggiudicazione dei contratti di concessione, al fine di garantire un accesso effettivo e non discriminatorio al mercato a tutti gli operatori economici dell’Unione, assicurando, al contempo, la certezza giuridica e favorendo gli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici per i cittadini. In altri termini, il Legislatore ha voluto dare delle “direttive” chiare e univoche agli stati membri, tenuto conto della frammentarietà interna della disciplina delle concessioni che, in tal modo, riceve una regolamentazione unitaria. Questa è, dunque, la prima importante novità introdotta dalla Direttiva concessioni che, in fase di recepimento, avrà un impatto determinante anche sulla relativa normativa corrispondente alle peculiarità nazionale. A tal riguardo, come noto, il 29 agosto 2015 è stato approvato, su proposta del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche Presidente del Consiglio e del Ministro delle imprese commerciali Infrastrutture e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano Trasporti, un disegno di legge delega per il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti recepimento delle predette direttive europee attraverso la compilazione di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivounico testo normativo, che abrogherà l’attuale Codice dei Contratti Pubblici. Sulla scorta delle indicazioni Comunitarie, il Legislatore nazionale dovrà, dunque, “superare” la dicotomia, ancora presente, tra l’affidamento della concessione dei lavori, disciplinata dalla direttiva 2004/18/CE e dal Codice dei contratti pubblici e quello della concessione di servizi, rimasti esclusi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/06 e sottoposti unicamente ai principi espressi dai Trattati. Come noto, la Direttiva n. 23/2014/UE è struttura in 5 Titoli per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario totale di 55 articoli e inscindibile11 Allegati, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti nello specifico: Titolo I, rubricato “oggetto, ambito di applicazione, principi e rappresentanti definizioni”, distinto in: Capo I: “ambito di commercioapplicazione, è globalmente migliorativo principi generali e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme definizioni”, distinto in Sezione I: “oggetto, ambito di tutti i precedenti Accordi Collettivi applicazione, principi generali, definizioni e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantisoglia”, art. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivoda 1 a 9; Sezione II: “esclusioni”, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivoartt. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali da 10 a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.17;

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Samples: www.programmazioneeconomica.gov.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 1 comma 180 della legge 311 del 23 dicembre 2004 e s.m.i. (legge finanziaria 2005) e del comma 97 art. 2 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), costituisce Piano di Rientro finalizzato alla stipula dell’accordo previsto dall’art. 8 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 repertorio atti n. 2271, per la riattribuzione del maggior finanziamento per l’anno 2006 e per l’anno 2008, non ancora erogato, a causa dell’inadempimento da parte della Regione Puglia, costituito sostanzialmente dal mancato rispetto del Patto interno di Stabilità per gli anni 2006 e 2008, e per il presente Accordo Economico Collettivosolo 2008, intendono realizzare dell’eccezione sollevata al tavolo di verifica in merito a quanto previsto al punto “s” (assistenza domiciliare e residenziale). L’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in attuazione dell’articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n.311, condiziona l’accesso al maggiore finanziamento a carico dello Stato alla verifica di precisi adempimenti organizzativi e gestionali: per le Regioni risultate anche parzialmente inadempienti è prevista la possibilità di sottoscrivere un accordo al cui rispetto è subordinata la riattribuzione del maggiore finanziamento a carico dello Stato. L’art. 1, comma 180 della legge 311/2004, richiamato dal comma 97, art. 2, L.191/2009, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del rapporto Servizio Sanitario Regionale, di agenziadurata non superiore al triennio (piano di rientro). I Ministeri della Salute, nonché alle caratteristiche dell’Economia e delle imprese commerciali Finanze e la singola Regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza e degli adempimenti di cui alla citata Intesa del 23 marzo 2005. La sottoscrizione dell’accordo è obbligatoria per le regioni che abbiano evidenziato un disavanzo superiore al 5%, mentre avviene a richiesta della singola regione negli altri casi. In ogni caso, la sottoscrizione dell’accordo è condizione necessaria per la ri- attribuzione alla Regione del maggior finanziamento, previsto dalle leggi finanziarie, rispetto ai livelli predeterminati, anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica dell’effettiva attuazione del programma di rientro. La legge 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) art. 1, comma 796 lett. b), precisa che il piano di rientro dal disavanzo, compreso nell’accordo, deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei LEA, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano Sanitario Nazionale e dal vigente DPCM di fissazione dei LEA, sia le misure necessarie all’azzeramento del disavanzo entro l’arco temporale di vigenza del piano, sia gli obblighi e le procedure previste dall’art. 8 dell’Intesa 23/03/2005. La Legge finanziaria 191/2009 ha previsto per le Regioni inadempienti che avrebbero dovuto sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2009, l’accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 311/2004 la possibilità di presentare un piano di rientro entro il 30 aprile 2010, da sottoscriversi con accordo entro i successivi 90 giorni, pena la definitiva sottrazione di competenza delle quote di maggior finanziamento relative agli anni di inadempienza.. La Regione Puglia in data 28 Aprile 2010, sulla scorta di quanto previsto dal comma 180 della L. 311/2004 e dall’art. 1, comma 97, della L. 191/2009 ha richiesto la sottoscrizione di un piano di rientro per la riattribuzione dei finanziamenti ancora trattenuti per le annualità 2006 e 2008, allegando alla richiesta una proposta di Piano. Il documento che segue si compone essenzialmente di tre parti. Nella prima parte, sostanzialmente di tipo normativo, viene preso in esame il contesto di riferimento a livello nazionale e regionale. La seconda parte esplicita gli obiettivi del Piano di Rientro, mettendo in evidenza le linee di cambiamento che caratterizzeranno la riorganizzazione e lo sviluppo nell’arco di vigenza del Piano. La terza parte, dopo aver esaminato le determinanti del contesto demografico, il fabbisogno di salute della popolazione e le cause del disavanzo, scende nel dettaglio della manovra di Piano, traducendo gli obiettivi generali in interventi operativi, individuando per ciascuno di questi le azioni, il cronoprogramma e gli elementi di verifica. In allegato sono riportate le serie storiche dei Conti Economici consolidati e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiConti Economici riclassificati per LA, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti unitamente ai valori programmatici attesi come effetto della manovra di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicipiano complessivamente considerata.

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PREMESSA. Le parti stipulanti il La presente Accordo Economico Collettivoiniziativa di gara ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di organizzazione di una serie di eventi di rilevanza internazionale promossi dal Dipartimento di Scienze Economiche ‐ DSE dell’Alma Mater Studiorum ‐ Università di Bologna. L’acquisto si pone nel contesto dell’iniziativa “Dipartimenti di Eccellenza MIUR”, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziafinanziata dallo stesso MIUR e orientata ad "incentivare l'attività dei Dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle caratteristiche delle imprese commerciali finalità di ricerca di «Industria 4.0»”, che vede altresì una quota di cofinanziamento da parte del Dipartimento. Al momento della presentazione del suddetto progetto, approvato in via generale dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche nella seduta del 29 settembre 2017, non era ancora stato definito con esattezza il quadro degli eventi che sarebbero stati ospitati dal Dipartimento. Ad oggi è certo che il Dipartimento dovrà curare l’organizzazione dei seguenti tre eventi: - Conferenza XXXX 2020 - Conferenza EARIE 2020 - Conferenza THRED 2021 Per altri eventi (EAERE ed ESA) il Dipartimento è prossimo a presentare la candidatura, ma solo tra giugno e dei serviziagosto di quest’anno sarà reso noto se sarà sede ospitante degli eventi. Sotto questo profilo manifestano Per la Rassegna di incontri GTPE “I Grandi Temi della Politica Economica: Posizioni a confronto” il comune Dipartimento ha avviato un confronto con alcuni enti, operanti in ambito di ricerca economica e culturale, che hanno manifestato interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali collaborare alla realizzazione della rassegna al fine di promuovere un’efficace e contrattualiqualificata azione aggregativa, consapevoli dell’importanza promozionale e di valorizzazione anche tra i network imprenditoriali ed economici del ruolo svolto dagli agenti territorio. Tali accordi dovrebbero essere definiti entro settembre 2019. Ad oggi è pertanto incerto vengano organizzati e rappresentanti ospitati quelli indicati di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo seguito: - Rassegna “I Grandi Temi della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali Politica Economica: Posizioni a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.confronto”‐ GTPE 2019‐2020 - Conferenza EAERE 0000 - Xxxxxxxxxx XXX 2022

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Samples: Progetto Per L’affidamento in Concessione Del Servizio Di Organizzazione E Gestione Di Convegni Scientifici Internazionali Promossi Dal Dipartimento Di Scienze Economiche – Dse Dell’alma Mater Studiorum ‐ Università Di Bologna

PREMESSA. La razionalizzazione degli acquisti è fra i prioritari interventi che il quadro normativo e regolamentare definisce per il raggiungimento dei prefissati obiettivi di finanza pubblica. In questo quadro complessivo si inseriscono le regole di gestione del sistema socio sanitario regionale per l’anno 2014 che, in particolare, dettano le linee di indirizzo per gli acquisti delle Aziende Sanitarie Lombarde, disposte alla Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2013, X/1185, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2014 ”. Le parti stipulanti linee di indirizzo per gli acquisti, dettate dall’allegato 3 della Deliberazione soprarichiamata, impegnano le Aziende Sanitarie a procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregate, sulla base delle esigenze e dei fabbisogni delle Aziende sanitarie Lombarde. Con riferimento a quanto sopra: ⮱ L’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO ⮱ L’AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE ⮱ LA FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO XXXXX XXXXX ⮱ L’ASL DELLA PROVINCIA DI VARESE convengono di procedere congiuntamente all’acquisto di quanto specificato in oggetto secondo la seguente procedura: - L’Azienda mandataria procede, su delega e mandato delle altre aziende, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici appalti, all’espletamento della procedura di gara, per il proprio fabbisogno e per quello delle mandanti; - Con la delega di cui al precedente punto gli Enti sanitari mandanti delegano l’Azienda mandataria alla scelta dei contraenti e, nello stesso tempo, danno mandato alla stessa di agire in nome e per conto delle medesime, per il che gli effetti del contratto stesso si verificano direttamente nella sfera giuridica di ogni singolo Ente delegante e si perfezioneranno all’atto della stipula da parte dei singoli Enti dei conseguenti contratti. L’Azienda Ospedaliera Capofila, non sarà, perciò, chiamata a rispondere a nessun titolo, del rapporto contrattuale che si stabilirà tra l’aggiudicatario e l’Ente Sanitario aggregato, restando l’A.O. Capofila del tutto estranea in merito. In tal caso, infatti, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali Capitolato e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge aggiudicazione costituiscono unicamente il fondamento di un autonomo rapporto contrattuale tra fornitore e dalla contrattazione integrativaterzo interessato. - La presente gara, in forma associata, darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l’impresa aggiudicataria e ciascun Ente aggregato. Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, con la stipula dei relativi contratti ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Ciascun contratto potrà contenere norme differenti limitatamente a durata, facoltà di recesso, consegna e ricezione merci, garanzie e scadenze di prodotti, modalità di fatturazione e termini di pagamento. Per quanto non previsto dal la presente Accordo valgono le disposizioni procedura è individuata quale mandataria la: AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO di Legge vigenti in materiaMilano SI PRECISA CHE TUTTE LE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE CAPITOLATO, OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, DISCIPLINANO LE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO TUTTI GLI ENTI AGGREGATI E SONO PERTANTO RIFERITI ALLA TOTALITÀ DEI LOTTI. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO

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PREMESSA. Le Il presente documento informativo è stato predisposto dalla Società ai sensi dell’Articolo 10 della Procedura e in conformità all’Allegato 3 delle Disposizioni. Il presente Documento Informativo è stato predisposto con riferimento all’Operazione avente a oggetto la costituzione del Pegno sulle Azioni a garanzia del Contratto di Finanziamento. La costituzione del Pegno sulle Azioni è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Enertronica Santerno in data [10 gennaio] 2023 previo rilascio, in [medesima data], da parte del Comitato Parti Correlate, ai sensi dell’Articolo 3, comma 3, della Procedura Parti Correlate, di un parere motivato non vincolante sull’interesse della Società al compimento dell’Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni (come infra meglio precisato). Detto parere è accluso sub allegato “A” al presente Documento Informativo. Come meglio specificato nei successivi paragrafi del presente Documento Informativo, l’Operazione costituisce un’operazione con parti stipulanti correlate in quanto NTS è socio di maggioranza relativa di Enertronica Santerno (detenendo una partecipazione pari al 36,07% del capitale sociale) e il controllo di NTS fa capo al Sig. Xxxx Xxxxx, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società. In particolare, si evidenzia che Xxxx Xxxxx detiene direttamente n. 10.901 azioni ordinarie rappresentative del 54,51% del capitale sociale di NTS. Inoltre, Xxxx Xxxxx ricopre anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di NTS. L’Operazione si configura, inoltre, quale operazione di “maggiore rilevanza” tra parti correlate ai sensi del Regolamento Consob OPC e della Procedura, che richiama i criteri indicati nell’Allegato 2 delle Disposizioni. Più nello specifico, l’Operazione si configura operazione di “maggiore rilevanza” in quanto l’indice di rilevanza del controvalore risulta superiore alla soglia del 5% e, in particolare, tenuto conto della capitalizzazione della Società al 31 dicembre 2021, risulta pari a circa il 30%. Pertanto, Enertronica Xxxxxxxx ha provveduto a predisporre e a mettere a disposizione il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioDocumento Informativo, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili conformità alla Procedura. Il presente Documento Informativo è stato messo a disposizione del pubblico in data 16 gennaio 2023 presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società̀ (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciinformazioni regolamentate eMarket storage all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.

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Samples: Atto Di Costituzione Di Pegno Sulle N. 2.831.760 Azioni Ordinarie Enertronica Santerno Detenute Da NTS s.p.A.

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoAl fine di supportare le Istituzioni Scolastiche nell’attuazione delle proposte progettuali che saranno ammesse a finanziamento, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto l’Autorità di agenzia, nonché alle caratteristiche Gestione ha ritenuto opportuno predisporre delle imprese commerciali Linee guida descrittive delle principali procedure che le Istituzioni Scolastiche possono attivare per l’affidamento degli appalti di servizi e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti forniture di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti importo inferiore alla soglia comunitaria di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali€134.000,001. Le parti presenti Linee guida costituiscono le istruzioni attuative in conformità con quanto previsto dall’articolo 125 del Reg. UE1303/ 2013. Nello specifico, sono costituite da Schede, ognuna delle quali contiene la descrizione di una modalità di acquisizione. Tali Schede si danno atto pongono come valide e pratiche raccomandazioni ed istruzioni da utilizzare per una corretta applicazione della normativa in tema di appalti pubblici, con lo scopo principale di evitare gli errori dovuti alle difficoltà interpretative. Si precisa, tuttavia, che il presente Accordo Economico Collettivo, che documento ha una funzione di supporto e di orientamento e non sostituisce in alcun modo la disciplina contenuta nel Codice degli Appalti (Dlgs 163/ 2006) e nelle ulteriori disposizioni applicabili a cui si rimanda per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto esplicitato e a cui si suggerisce di prestare massima attenzione. Ogni procedura illustrata è preceduta da un prospetto di sintesi contente i principali step e tempistiche della procedura medesima, al fine di verificarne la concreta realizzabilità in termini di tempi del procedimento. Le procedure sono articolate in fasi al fine di fornire una visione chiara e sintetica dei principali adempimenti e focalizzare l’attenzione su alcuni elementi specifici. Il connotato operativo delle Linee guida è accentuato dalla indicazione, per ogni tipologia di procedura, dell’iter da seguire, dal presente Accordo valgono le disposizioni primo atto dell’amministrazione fino all’aggiudicazione dell’appalto, nonché dai vari focus e box di Legge vigenti in materiaapprofondimento sulle principali tematiche. La Parti rappresentanti le aziende mandantiInoltre, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivodocumento contiene in allegato i format dei principali atti da adottare a cura della stazione appaltante nel corso del procedimento di gara (ad es.: il regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, intesi ad esaminare lo stato servizi e forniture, la determina a contrarre, la lettera di invito ecc.), in aggiunta ai rinvii alle più rilevanti circolari emesse sul tema dall’Autorità di Gestione. Le Schede , in particolare, contengono la descrizione delle seguenti modalità di acquisizione: ¡ Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) nel caso di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria (134 mila euro per le istituzioni scolastiche), ovvero altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del settore DPR207/ 10; ¡ procedura comparativa di cui all’art. 34 del Decreto Interministeriale 44/ 2001 (Regolamento concernente le sue prospettive nonché le situazioni istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); ¡ cottimo fiduciario di mercato anche cui all’art. 125 del Decreto Legislativo 163/ 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); ¡ affidamento diretto di cui all’art. 125, comma 11 del Decreto Legislativo 163/ 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); ¡ procedura per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali l’affidamento di incarico nell’ambito dei progetti a personale interno ed esterno all’istituzione scolastica; ¡ procedura per l’acquisto di servizi esclusi in parte dall’ambito di applicazione del codice degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.appalti

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PREMESSA. Le parti stipulanti il Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21/4/93 n.246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Accordo Economico Collettivocapitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, intendono realizzare o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità adeguata riduzione del rapporto prezzo dell’elenco. La Direzione lavori ha la facoltà di agenziarichiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, nonché e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente da cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti opere anche per loro caratteristiche funzionali e professionaliquanto può dipendere dai materiali stessi. Le parti si danno atto opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il presente Accordo Economico Collettivorendimento della produzione lavorativa. L’utilizzo, che per tutto da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il periodo della sua validità materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicidichiarata alla Direzione lavori.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Con il presente Accordo Economico CollettivoAvviso, intendono realizzare in continuità con gli interventi già attivati, la Regione intende sostenere l’implementazione dell’offerta formativa pubblica riferita alle attività di formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e finalizzata a garantire ed incrementare l’occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D.lgs n. 81/2015, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 7 del 29 marzo 2017 (di seguito denominato “Regolamento”). L’elemento di novità che caratterizza la presente programmazione operativa è l’impiego del FSE+ che, durante il settennio 2021-2027 costruirà una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità delle fonti di finanziamento principali tenuto conto che l’apprendistato - per le sue caratteristiche di strumento flessibile ed efficace per l’inserimento occupazionale dei più giovani – costruisce una delle azioni assunta direttamente nel documento di programmazione regionale del rapporto Lazio (PR). Questa scelta comporta sia per l’Autorità di agenziaGestione del PR sia per le imprese sia, ancora, per i soggetti attuatori delle attività formative alcuni adattamenti, di carattere procedurale e gestionale in special modo, rispetto ai meccanismi attuativi presenti fino al momento attuale. Il quadro regolamentare del PR FSE+ 21-27 impone elementi di semplificazione amministrativa correlati a maggiore efficienza ed efficacia attuativa ancora più importanti rispetto al passato e, anche per questa ragione, impone un sistema di gestione e controllo strutturato adeguatamente per sostenerne la fattibilità di cui si anticipano alcune soluzioni operative proprio in attuazione del presente Avviso. Le finalità principali dell’Avviso, pertanto, sono stabilite in piena corrispondenza con la strategia regionale già assunta e con quelle del PR FSE+ 21-27 e riguardano: - la promozione dell’istituto dell’apprendistato quale strumento di sostegno all’occupazione dei giovani e della loro crescita personale e professionale, garantendo la qualità e l’omogeneità dell’offerta formativa sull’intero territorio regionale; - la progettazione, e la messa disposizione dell’offerta formativa pubblica tesa all’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante insieme al suo finanziamento. - la realizzazione di Azioni che concretamente mirano a garantire l’effettività del diritto di ogni apprendista alla formazione e il contestuale finanziamento dei percorsi formativi che dovranno essere svolte presso le sedi formative accreditate, localizzate nella Regione Lazio. L’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali può essere erogata secondo le seguenti modalità: - formazione interna: definita dalla Regione e svolta sotto la responsabilità dell’azienda; - formazione esterna: definita e finanziata dalla Regione, nei limiti delle risorse economiche disponibili, ed erogata da enti accreditati nel sistema regionale per la formazione continua. Il presente Avviso riguarda esclusivamente la realizzazione delle attività di formazione esterna. Nello specifico, così come da Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027- Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR, l’Avviso trova attuazione attraverso la Priorità “Giovani (Occupazione giovanile)”, Obiettivo specifico: a) Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dei servizidell'economia sociale. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali Nelle more dell’approvazione del PR FSE+ 2021-2027 e contrattualifintanto che l’AdG procederà alla definizione del sistema di governo del Programma nell’ambito dl Sistema di Gestione e Controllo, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali Avviso si attua con procedura a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciregia regionale.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento espone le condizioni e le regole per la stipula di un accordo quadro per il presente Accordo Economico Collettivoservizio di conduzione e manutenzione programmata e non programmata degli impianti antincendio presso gli uffici del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità descritto nel dettaglio nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati, che sono resi disponibili ai partecipanti in allegato alla RDO. L’Agenzia delle Entrate effettua la procedura negoziata di cui all’art. 1, c. 2, lett. b) del rapporto D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020 (in seguito DL Semplificazioni), mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (in seguito MEPA), nel rispetto dei principi di agenziarotazione, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune proporzionalità, invitando i quattro fornitori che hanno manifestato interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali partecipare, più uno individuato dall’Amministrazione. È consentita la presentazione di un’offerta esclusivamente alle imprese, tra quelle sopra richiamate, iscritte a MEPA che hanno aderito al bando SERVIZI - Servizi agli Impianti (manutenzione e contrattualiriparazione) - Manutenzione e Riparazione di Impianti antincendio (Scheda di RDO). La durata dell’affidamento sarà di dodici mesi. Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in forma elettronica sul MEPA e avrà valenza di accordo quadro, consapevoli dell’importanza ai sensi dell’art. 54 del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioD.Lgs. 50/2016, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che quanto il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo valore della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, manodopera è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole superiore al 50% del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativavalore complessivo del contratto. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono espressamente regolato si fa rinvio alla documentazione del bando di abilitazione MEPA, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente. Al fine della migliore formulazione dell’offerta si allega il file delle consistenze degli impianti, tuttavia le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali consistenze ivi indicate possono essere soggette a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicivariazioni.

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PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto Sezione II – Parte tecnica L’Azienda USL di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali Bologna (nel seguito AUSL) dispone della proprietà e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi codici sorgente della piattaforma di gestione documentale BABEL, descritta da un punto di vista funzionale nella documentazione fornita congiuntamente al capitolato speciale, ovvero sul supporto informatico. Con questo capitolato si intendono fornire le specifiche e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantiindicare i requisiti per affidare il servizio di manutenzione correttiva, di manutenzione evolutiva e di sviluppo dell’intera piattaforma. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico CollettivoGli sviluppi evolutivi sono in parte già identificati in questo documento e in parte da definire. Sono fatte salve Poiché l’AUSL intende con questo progetto rispettare le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono per applicare la formula del “riuso” secondo le disposizioni di Legge vigenti indicazioni della disciplina rilevante in materia, qualsiasi parte sviluppata per il progetto BABEL quale oggetto della fornitura è richiesta nel formato sorgente, pertanto, il fornitore deve sempre depositare presso l’AUSL tutto il materiale prodotto per la realizzazione del sistema incluse tutte le documentazioni e le specifiche tecniche, affinché possa essere garantita all’AUSL la gestione autonoma e indipendente dal fornitore di qualunque parte sviluppata nonché del sistema complessivo. La Parti rappresentanti le proprietà piena del sistema e della relativa documentazione rimarrà dell’AUSL, la quale si riserva di cedere, esclusivamente ad altri enti che ne facciano richiesta secondo la formula del riuso, la possibilità di riutilizzo del sistema. Il fornitore non può commercializzare autonomamente il prodotto o parti di esso senza l’autorizzazione formale ed esplicita dell’Azienda USL di Bologna. Inoltre il sistema è già stato fornito o sarà a breve fornito in riuso alle altre aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta dell’Area Xxxxx Xxxxxx Centrale (nel seguito AVEC): - Azienda USL di parte sindacale per incontri annuali Bologna - Azienda USL di Imola - Azienda USL di Ferrara - Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara - Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola - Malpighi - Istituto Ortopedico Rizzoli Inoltre il sistema è già stato fornito in riuso all’Azienda USL di Parma e potrà esserlo in futuro a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi altre aziende della regione Xxxxxx Xxxxxxx che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicine facessero richiesta.

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Samples: ww2.ausl.bologna.it

PREMESSA. Le parti stipulanti L’AVEPA ha avviato una procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi nella piattaforma di e-procurement Sintel di Aria Spa, ai sensi dell’art. 1 del D.L.76/2020 così come convertito dalla L. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021, al fine di stipulare un accordo quadro con l’affidatario della procedura, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, per il servizio in oggetto come da presenti condizioni particolari di procedura e contratto. La procedura è rivolta agli operatori abilitati nella piattaforma Sintel per i codici ATECO associati al CPV 79200000-6. La presente Accordo Economico Collettivoprocedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia non prevede, intendono realizzare pertanto, l'individuazione di un criterio di aggiudicazione, fermo restando l'obbligo per la Stazione Appaltante di applicare i principi elencati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016. A tal proposito, si precisa che la procedura in oggetto non va intesa come una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità procedura di gara ma come una modalità di acquisizione di preventivi, al fine di pervenire all’affidamento diretto. Alla luce della natura della procedura di affidamento diretto, la Stazione Appaltante non prevede di procedere all’esclusione automatica delle offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del rapporto decreto legislativo n. 50 del 2016 ma terrà conto dell’apprezzamento del RUP. I preventivi acquisiti saranno valutati discrezionalmente dal RUP nel rispetto dei principi di agenziaeconomicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché alle caratteristiche in conformità ai valori di libera concorrenza e non discriminazione. In ogni caso, il RUP si riserva di escludere/non considerare le offerte che presentino elementi tali da farle apparire anormalmente basse e/o di richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti al fine di valutare congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle imprese commerciali e dei serviziofferte presentate. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza L’AVEPA si riserva di procedere all’affidamento del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, servizio anche in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità presenza di una qualunque delle clausole del sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’affidamento qualora valuti le offerte pervenute non rispondenti a quanto previsto dalle presenti condizioni particolari di procedura e contratto, ovvero se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. L’Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di sospendere, annullare la procedura o non affidare il servizio, o anche di non stipulare il relativo contratto. Si invita pertanto a esaminare la documentazione allegata e formulare la propria migliore offerta. Ciascun operatore economico dovrà, inoltre, procedere all’invio della documentazione richiesta, sottoscritta digitalmente. L’AVEPA si riserva di richiedere agli operatori economici eventuale ulteriore documentazione integrativa rispetto a quanto dichiarato nella presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivofase esplorativa. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono Si precisa che la richiesta di parte sindacale preventivo relativa alla presente procedura non è in alcun modo vincolante per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicil’Agenzia.

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Samples: Patto Di Integrità

PREMESSA. Le parti stipulanti il L’operazione di cui al presente Accordo Economico Collettivodocumento trova fondamento nelle modifiche al quadro regolamentare eurounitario disposte dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea con l’adozione dei regolamenti (UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020 e n. 2020/558 del 23 aprile 2020, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità e finalizzate a consentire l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei in funzione di contrasto all’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-191. L’operazione consiste nel finanziamento del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti del settore privato che si sono trovati in disoccupazione temporanea a seguito della sospensione, ovvero riduzione del rapporto di agenzialavoro, nonché a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, attraverso la rendicontazione, il controllo e la certificazione, a valere sul Programma Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione FSE 2014/20, di seguito Programma FSE 2014/20, delle spese riferite ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) riconosciuti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 maggio 2020, quale misura finalizzata a preservare il funzionamento del sistema sanitario e garantire i servizi di assistenza sanitaria, oltre che l'accesso alle caratteristiche cure sanitarie. La CIGD è un ammortizzatore sociale di tutela del reddito di natura straordinaria e che interviene in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese commerciali colpite da crisi produttiva legate a contingenze di mercato o alle condizioni generali dell’economia. L’operazione di cui trattasi è realizzata nell’ambito di un’apposita Convenzione bilaterale che regola i rapporti tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e l’INPS, quale soggetto terzo pagatore2 deputato all’erogazione dei servizitrattamenti di CIGD direttamente ai lavoratori percettori. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali Tale Convenzione definisce, quindi, le modalità attuative, gestionali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti i flussi informativi relativi alla rendicontazione delle spese di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il cui alla presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiaoperazione. La Parti rappresentanti le aziende mandantibase giuridica dell’operazione è individuata nell’art. 22 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualen. 18 (c.d. decreto Cura Italia) convertito, accolgono la richiesta con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Xxxxxxxx), convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020. I suddetti provvedimenti normativi, adottati per contrastare gli effetti conseguenti all’emergenza da Covid-19, hanno ampliato l’utilizzo della CIGD anche alle piccole e microimprese, appartenenti a qualsiasi settore di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale attività economica con le XX.XXl’eliminazione delle restrizioni legate all’anzianità individuale. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoI datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla CIGD sono, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche quindi, coloro per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economichequali non hanno trovato applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dal d.lgs. n. 148/2015 (CIGO, sociali CIGS, FIS e professionali degli agenti. Su richiesta Fondi di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisolidarietà).

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Samples: new.regione.vda.it

PREMESSA. Le parti stipulanti I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico presso la l’Agenzia che l’appaltatore vorrà indicare. A tale scopo, l’appaltatore dovrà comunicare, entro i sette giorni successivi alla stipula del Contratto di Accordo Quadro, il numero di conto corrente bancario e/o postale, nel quale il Comune di Cadoneghe accrediterà tutti i pagamenti relativi all’esecuzione del presente appalto. Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. L’appaltatore s’impegna a rispettare, a pena di nullità del Contratto di Accordo Economico CollettivoQuadro, intendono realizzare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136. L’appaltatore dovrà notificare tempestivamente alla stazione appaltante la cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone sopra indicate. In caso di cessione del corrispettivo dell’appalto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni predette, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. Lo svolgimento dell’accordo quadro è attuato con una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità serialità di O.d.I. Al fine di semplificare l’iter amministrativo- contabile, nel rispetto dell’art 26-ter del D.L. 21/06/2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9.8.2013, n. 98, sarà corrisposta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 per cento dell'importo dell’appalto relativo all’annualità in corso. Tale importo sarà calcolato dividendo l’importo contrattuale per la durata, in anni, del contratto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante. L’erogazione dell’anticipazione avverrà entro quindici giorni dalla data di agenziaeffettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e c.c.. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e lavori non procede secondo i tempi contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo erogazione della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicianticipazione.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

PREMESSA. Le parti stipulanti Il protocollo informatico, secondo quanto stabilito dall’insieme di norme collegate alla Bassanini 1 (legge 15 marzo 1997 n. 59), confluite per lo più nel DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) è stato introdotto entro il presente Accordo Economico Collettivo31 dicembre 2003 in tutte le pubbliche amministrazioni. Il DPCM 31 ottobre 2000 (Regole tecniche sul protocollo informatico) prevedeva che le pubbliche amministrazioni redigessero un Manuale per la gestione del protocollo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità dei flussi documentali e degli archivi. Il Decreto del rapporto Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 concernente le “Regole tecniche per il protocollo informatico” di agenziacui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei serviziall’art. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali3, consapevoli dell’importanza comma 1, lettera d), prevede per tutte le amministrazioni di cui all’art.2,comma 2, del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti Codice, l’adozione del Manuale di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciogestione. Il manuale, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per secondo quanto non previsto dal Decreto, descrive il sistema di gestione e tenuta dei documenti informatici, anche ai fini della conservazione e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi. In questo ambito è previsto che ogni amministrazione pubblica individui una o più Aree Organizzative Omogenee, all’interno delle quali sia nominato un responsabile della gestione documentale, così come già disposto dall’art. 50, comma 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 20 dicembre 2000. Il presente Accordo valgono Manuale di gestione è adottato dal Comune di Vigone ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante le disposizioni regole tecniche per il protocollo informatico e sostituisce il Manuale di Legge vigenti in materiagestione adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 17 aprile 2003 e s.m.i. La Parti rappresentanti Il Manuale fornisce le aziende mandantiistruzioni complete per la corretta gestione dei documenti (formazione, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualeregistrazione, accolgono la richiesta classificazione, fascicolazione, archiviazione, conservazione), allo scopo di parte sindacale agevolare una corretta ed uniforme metodologia di trattamento dei documenti, sia analogici che digitali ed è quindi destinato alla più ampia diffusione, sia interna che esterna. Il presente Manuale, come prescritto dall’art. 5, comma 3 del DPCM 13 novembre 2013 Regole tecniche per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato protocollo informatico è pubblicato e reso accessibile tramite il sito istituzionale del settore le sue prospettive nonché le situazioni Comune di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciVigone.

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Samples: www.comune.vigone.to.it

PREMESSA. Nel giugno 2000, la Commissione Europea con la direttiva 2000/43/CE adotta una innovativa strategia quadro comunitaria in materia di parità fra uomini e donne che prevede, per la prima volta, che tutti i programmi e le iniziative vengano affrontati con un approccio che coniughi misure specifiche volte a promuovere la parità tra uomini e donne. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivoazioni positive sono misure temporanee speciali che, intendono realizzare in deroga al principio di uguaglianza formale, mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure “speciali” – in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta – e “temporanee” in quanto necessarie fintanto che si rileva una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità disparità di trattamento tra uomini e donne. Questa ottica permette l’individuazione dei problemi prioritari e soprattutto l’adozione di strumenti necessari per superarli e modificarli, sollecitando sulle pari opportunità misure tese a colmare i divari di genere sul mercato del rapporto lavoro, a migliorare la conciliazione tra i tempi di agenziavita e di lavoro, nonché alle caratteristiche ad agevolare per donne e uomini politiche del lavoro, e retributive, di sviluppo professionale. Il Decreto Legislativo 1 aprile 2006 n. 198 “Codice della pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell’art. 6 della Legge del 28 novembre 2005 n. 246 riprende e coordina in un testo unico le disposizioni ed i principi di cui al D.Lgs 23 maggio 2000, n. 196 “Disciplina delle imprese commerciali attività delle consigliere e dei serviziconsiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive”, ed alla Legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”. Sotto questo profilo manifestano Secondo quanto disposto da tale normativa, le azioni positive rappresentano misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne, per rimediare a svantaggi rompendo la segregazione verticale e orizzontale e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice. Inoltre la Direttiva 23 maggio 2007 Ministero per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione con il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali Ministro per i Diritti e contrattualile Pari Opportunità, consapevoli dell’importanza “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, richiamando la direttiva del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo svolto dagli agenti che le amministrazioni pubbliche ricoprono nello svolgere un ruolo propositivo e rappresentanti propulsivo ai fini della promozione e dell’attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale. Tale legislazione si pone come obiettivo l’eliminazione delle disparità di commerciofatto che le donne subiscono nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, soprattutto nei periodi della vita in un mercato distributivo reso ancora cui sono più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali pesanti i carichi ed i compiti di cura familiari. In considerazione di quanto sopra esposto il CO.S.R.A.B. armonizza la propria attività al perseguimento e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario all’applicazione del diritto di uomini e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti donne allo stesso trattamento in materia di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicilavoro.

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Samples: Verbale Di Riunione Del Consiglio Di Amministrazione

PREMESSA. Le parti stipulanti A partire da Marzo 2011 LepidaSpA, già operatore di rete privata, ha ottenuto la autorizzazione di operatore di rete pubblica. Nel pieno rispetto dei principi generali di concorrenza ed in linea con la propria natura in house providing, nella propria Carta dei Servizi, LepidaSpA si vincola come operatore pubblico a fornire la propria attività esclusivamente nei confronti di: Pubbliche Amministrazioni socie; soggetti pubblici con i quali le Pubbliche Amministrazioni socie abbiano convenzioni, accordi, progetti; operatori pubblici interessati a fornire servizio in zone in digital divide qualora non vi siano altri operatori con offerte tecniche commerciali aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato; operatori wireless interessati a fornire servizio in zone in digital divide qualora non vi siano altri operatori con offerte tecniche commerciali aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato. Nella Carta dei Servizi di LepidaSpA è chiarito che in nessun caso LepidaSpA fornisce direttamente connettività o servizi a cittadini presso le proprie abitazioni e ad imprese presso le proprie sedi. Il 21° considerando della direttiva 2004/18/CE, stabilisce che “in considerazione della situazione di concorrenza effettiva degli appalti nel settore delle telecomunicazioni in seguito all’attuazione della normativa comunitaria volta a liberalizzare tale settore, è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli appalti pubblici in tale settore, a condizione che siano aggiudicati allo scopo principale di permettere alle Amministrazioni aggiudicatrici di esercitare talune attività nel settore delle telecomunicazioni”. Coerentemente con le indicazioni fornite dal legislatore comunitario l’art. 22 del D.lgs 163/2006 (c.d. “Codice degli Appalti”), relativo ai “contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni”, dispone che “il presente Accordo Economico CollettivoXxxxxx non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle Amministrazioni aggiudicatrici (tra le quali si annovera anche LepidaSpA, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità stante l’accertata natura di organismo di diritto pubblico della medesima) la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni”. Dalla lettura dell’art. 22 del rapporto Codice degli Appalti ne deriva quindi che i contratti di agenzia, nonché alle caratteristiche LepidaSpA “principalmente finalizzati” allo svolgimento delle imprese commerciali e suddette attività sono esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei servizicontratti pubblici. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse Resta comunque l’obbligo in capo a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioLepidaSpA, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili applicazione dell’art. 27 del Codice degli Appalti, di procedere all’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del presente Codice, “nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità”. L’oggetto della presente richiesta di offerta rientra nell’ambito di applicazione del suddetto Art. 22 del Codice del Codice degli Appalti. LepidaSpA sta progettando e realizzando l’estensione della rete Lepida, la rete delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliPubbliche Amministrazioni della Regione Xxxxxx-Romagna. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercioIn questo scenario evolutivo, è globalmente migliorativo prevista la costruzione di ulteriori 4 Point Of Presence della rete in grado di operare anche come DataCenter Regionali. La soluzione architetturale definita per il delivery dei servizi di Data Center è tale da non poter prescindere dalle componenti infrastrutturali di rete, sia passive che attive, divenendone quindi un naturale corollario tecnologico e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di servizio. I summenzionati POP sono in grado di ospitare apparati di rete, dispositivi dedicati al computing e sistemi di memorizzazioni dei dati finalizzati a veicolare in modo integrato i servizi sulla rete, in questo modo operando in coerenza con il piano nazionale descritto dalle linee guida per la razionalizzazione della infrastruttura digitale della Pubblica Amministrazione emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale. La prospettiva tecnologica e il modello di business individuati da LepidaSpA per l’erogazione dei servizi prevedono il prolungamento delle reti private degli Enti afferenti, nei nuovi POP della rete Lepida. Questa architettura rappresenta un unicum nel panorama dei serivizi di Data Center forniti da operatori di mercato in virtù dell’unicità rappresentata dell’infrastruttura di rete sottostante, in grado di interconnettere tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti potenziali utilizzatori dei servizi in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicibanda ultralarga.

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Samples: Richiesta Di Offerta

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento costituisce l’aggiornamento 2020, adottato dal Consiglio dell’ordine di Verona con deliberazione n. 2 del 20/01/2020, al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), contenente apposita sezione dedicata alla Trasparenza, relativo al triennio 2019-2021. Il Consiglio dell’Ordine realizza il presente Accordo Economico CollettivoPiano in ottemperanza all’obbligo imposto dalla legge n. 190/2012, intendono realizzare una esteso anche ai Consigli dell’Ordine con delibera dell’ANAC n. 145/25014 del 21.10.2014. Tale delibera è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale, con sentenza n. 11391/2015 depositata in data 14/09/2015, nel rigettare il ricorso ha, comunque, dettato il principio generale in virtù del quale “la generalità e l’astrattezza della norma di legge in questione comporta, dunque, la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente”. La sentenza del TAR Lazio, successivamente appellata, è stata poi sospesa con l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 01093/2016 del 1.4.2016 (con cui “è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e (nonché dell’efficacia dell’atto in primo grado gravato), tenuto anche conto degli sviluppi normativi attualmente in itinere, aventi finalità chiarificatrici – per quel che qui rileva – riguardo alla portata applicativa soggettiva dell’attuale disciplina normativa corrispondente alle peculiarità in materia di contrasto alla corruzione”). Pertanto, la predisposizione del rapporto precedente Piano 2016-2018 (sostitutivo del piano 2014-2016) è stata realizzata senza che ciò potesse costituire acquiescenza o rinuncia alcuna agli effetti discendenti dal predetto contenzioso. Successivamente, il Consiglio di agenziaStato, nonché alle caratteristiche Sez. VI, con sentenza n. 239/2017 del 19.01.2017, definitivamente pronunciandosi sull’appello, lo ha dichiarato improcedibile, considerato che, a seguito della sopravvenienza rappresentata dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, parte appellante ha dichiarato di ritenere sostanzialmente cessata la materia del contendere. La novella del 2016, infatti, ricomprende tra i soggetti destinatari di obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza anche gli ordini professionali (art. 1, comma 2-bis della Legge 190/2012 e l’art. 2 bis del D.Lgs. n. 33/2013). Con specifico riferimento alla Trasparenza, si precisa che l’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal X.Xxx. 25 maggio 2016, n. 97, stabilisce che ogni amministrazione debba indicare, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della Legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle imprese commerciali informazioni e dei servizidati ai sensi del predetto decreto. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali L’ANAC, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 (adozione del Piano Nazionale Anticorruzione del 2016) ha avuto modo di precisare che: “Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e contrattualil’integrità, consapevoli dell’importanza per effetto della nuova disciplina, comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del ruolo svolto dagli agenti PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e rappresentanti informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni”. Tra gli obiettivi del Piano triennale vi è, pertanto, anche quello di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti individuare gli obblighi di commerciopubblicazione, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali coerenza alla disciplina sulla trasparenza. L’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013, introdotto dal D.Lgs. n. 97 del 2016, include espressamente tra i destinatari degli obblighi di trasparenza “enti pubblici economici e ordini professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che risultano così sottoposti alla medesima disciplina prevista per tutto le p.a. “in quanto compatibile”. Pertanto, si è mantenuta la scelta di un piano unico di prevenzione delle Corruzione e della Trasparenza, con apposita sezione dedicata alla Trasparenza, così da garantire uniformità nella definizione della strategia di prevenzione della Corruzione, atteso il periodo carattere strategico e fondamentale che la Trasparenza riveste nell’ambito della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativaprevenzione della Corruzione. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni ragioni di Legge vigenti in materianatura pratica e per la esiguità delle attività a contenuto discrezionale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona ha nominato nella persona del consigliere avv. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti Xxxx Xxxxxxxx il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicidella Trasparenza Amministrativa.

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Samples: www.ordineavvocati.vr.it

PREMESSA. Il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 , ha ridisegnato l’impianto normativo del contratto di apprendistato, fissandone i criteri fondamentali e rinviando alla contrattazione collettiva per la regolamentazione puntuale dei singoli istituti. Da allora alcune categorie hanno provveduto ad adeguare le disposizioni contrattuali sull’apprendistato professionalizzante al nuovo quadro normativo, ma in molti casi l’operazione non è stata ancora avviata in quanto le parti si riservano di provvedere in sede di rinnovo (a fine anno scadono molti CCNL nei settori dell’industria, artigianato e servizi e per un certo numero di essi - come quelli riguardanti le imprese industriali alimentari e metalmeccaniche, per citare solo i più importanti - le trattative sono ormai avviate). Tuttavia anche nei settori che hanno aggiornato la normativa le disposizioni di nuovo inserimento si applicano esclusivamente per le nuove assunzioni, mentre i rapporti già costituiti restano disciplinati dal precedente regime normativo, secondo un principio radicato nelle relazioni sindacali e ribadito dallo stesso T.U.: apprendisti assunti dalla stessa azienda per la stessa qualifica possono perciò ricevere un trattamento diverso in funzione della diversa data di assunzione. In questa fase di prima applicazione del T.U. la sovrapposizione tra diversi regimi di trattamento comporta una casistica che può essere suddivisa, ai fini dell’individuazione delle norme caso per caso applicabili, in tre periodi temporalmente distinti. I rapporti di apprendistato già in essere al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 167/2011 (25 ottobre 2011) non sono influenzati dalle nuove norme e restano disciplinati secondo la previgente disciplina, sia per quanto riguarda la durata che per la progressione retributiva che restano confermate nelle misure originariamente stabilite. Continuano a trovare applicazione a quei rapporti, tra l’altro, le disposizioni della Legge 19 gennaio 1955, n. 25 (legge quadro sull’apprendistato), gli artt. 21 e 22 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (elevazione dell’età degli apprendisti nel settore artigiano), l’art. 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 (età degli apprendisti e durata del contratto in tutti i settori di attività) e gli artt. da 47 a 53 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (tipologie del contratto di apprendistato e relativa regolamentazione, ora trasfuse nel T.U.). Per le norme appena citate il T.U. dispone invece, a tratto generale, l’abrogazione “con l’entrata in vigore del presente decreto” (art. 7, comma 6 , D.Lgs. n. 167/2011). Le norme contenute nel D.Lgs. n. 167/2011 non hanno trovato concreta applicazione neanche ai rapporti di apprendistato costituiti nei sei mesi successivi alla sua entrata in vigore, in quanto nelle disposizioni finali del T.U. viene stabilita l’ultrattività della previgente normativa “per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa” e cioè nella grandissima maggioranza dei casi (art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011). Anche gli apprendisti assunti nel semestre ottobre 2011- aprile 2012 restano pertanto disciplinati secondo la previgente disciplina non avendo in genere provveduto le parti stipulanti sociali ad aggiornare le disposizioni dei contratti collettivi di categoria. Fa eccezione il presente Accordo Economico Collettivosettore degli studi professionali il cui rinnovo contrattuale, intendono realizzare una intervenuto il 29 novembre 2011, ha comportato l’adeguamento delle regole contrattuali al disposto del D.Lgs. n. 167/2011. Con apposita clausola di salvaguardia (cfr. art. 33 del c.c.n.l.) le parti hanno peraltro stabilito che la disciplina normativa corrispondente alle peculiarità e il trattamento economico e normativo precedente si applicheranno anche ai nuovi contratti di apprendistato stipulati durante il periodo di transizione. In sostanza, quindi, anche nel settore in esame, pur sussistendo norme contrattuali applicative del T.U., il trattamento economico e normativo degli apprendisti assunti fino al 24 aprile 2012 resta quello previgente. Trascorsa la fase transitoria, il contratto di apprendistato professionalizzante per i nuovi assunti è regolato - in tutti i settori - secondo i criteri generali stabiliti dal T.U. e sintetizzati nel prospetto di seguito riportato. Per la disciplina dei singoli istituti riguardanti la costituzione, lo svolgimento e l’estinzione del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e lavoro occorre far riferimento al contenuto dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti singoli contratti collettivi di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicategoria.

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Samples: www.studiopaolostrada.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n° 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Accordo Economico Collettivocapitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, intendono realizzare o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità adeguata riduzione del rapporto prezzo dell’elenco. La Direzione lavori ha la facoltà di agenziarichiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, nonché e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti opere anche per loro caratteristiche funzionali e professionaliquanto può dipendere dai materiali stessi. Le parti si danno atto opere verranno eseguite secondo il cronoprogramma lavori allegato al progetto, e/o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il presente Accordo Economico Collettivorendimento della produzione lavorativa. L’utilizzo, che per tutto da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il periodo della sua validità materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiledichiarata alla Direzione lavori. Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicioppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

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Samples: www.provincia.nuoro.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il La presente Accordo Economico Collettivocomunicazione è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità comma 2 del rapporto d. lgs. n. 165/2001, tenute a trasmettere all’Aran ed al Cnel, i contratti integrativi sottoscritti, ai sensi dall’articolo 46, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001 (d’ora in avanti “amministrazioni pubbliche”). Si ricorda che dal 1° ottobre 2015, tale invio avviene congiuntamente sia all’Aran che al Cnel, mediante procedura web unificata, cui si accede sia dal sito dell’Aran che dal sito del Cnel, seguendo le istruzioni ed indicazioni operative, consultabili sul sito dell’Aran nella sezione “Modalità di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e invio dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativacontratti integrativi” (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/x-xxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxx- integrativi.html). Per quanto non previsto dall’art. 9 bis del d. lgs. 33/2013 e dall’art. 42 comma 2 del d. lgs. 97/2016, a partire dal presente Accordo valgono 23 giugno 2017, le disposizioni amministrazioni pubbliche potranno adempiere all’obbligo di Legge vigenti in materiapubblicazione sul proprio sito dei contratti integrativi stipulati e delle relative relazioni illustrativa e tecnica1, mediante l’invio all’Aran ed al Cnel, attraverso la procedura web unificata2, dei suddetti documenti, nonché mediante l’indicazione, sul proprio sito istituzionale, del collegamento ipertestuale alla banca dati dei contratti integrativi Aran-Cnel, come sarà meglio precisato e chiarito nel paragrafo 2. La Parti rappresentanti Analogamente e per la medesima previsione normativa, le aziende mandanti, nell’affermare amministrazioni pubbliche potranno adempiere all’obbligo di pubblicare i riferimenti necessari per la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.consultazione dei contratti ed

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Samples: www.aranagenzia.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento che sostituisce il presente Accordo Economico Collettivo"Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio civile nazionale", intendono realizzare una approvato con il D.M. 22 aprile 2015, nasce dall’esigenza di adeguare la disciplina normativa corrispondente alle peculiarità che regola i rapporti tra enti e volontari del rapporto di agenziaservizio civile alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 6 marzo 2018, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali n.40, novità che hanno già trovato prima applicazione nell’Avviso agli enti per la presentazione e dei serviziprogetti per l’anno 2018, emanato il 3 agosto 2017, e nei conseguenti Bandi per la selezione dei volontari del servizio civile universale pubblicati il 20 agosto 2018. Sotto questo profilo manifestano Le “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” enucleano i principi generali dettati dal Dipartimento relativamente alle singole tematiche su cui si fonda il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali rapporto tra enti e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciovolontari ed indica, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti modo specifico, gli adempimenti in capo agli uni e agli altri. La struttura del documento è ispirata ai principi della semplificazione e della trasparenza e i contenuti rispecchiano ruoli, competenze e responsabilità dei soggetti interessati; il linguaggio utilizzato è semplice e chiaro, per loro caratteristiche funzionali evitare possibili diverse interpretazione dei testi, e professionalila distinzione degli adempimenti favorisce maggiore fruibilità e comprensione dei contenuti. Le parti si danno atto Disposizioni, oltre ad assicurare l’aggiornamento necessario di istituti e benefici in virtù della riforma vigente, hanno recepito molti dei suggerimenti e delle indicazioni proposte dai diversi soggetti che compongono il complesso sistema del servizio civile universale, dai giovani volontari alle Regioni e Province Autonome agli enti di servizio civile, sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni. La loro prossima attuazione consentirà di evidenziare eventuali criticità in fase di applicazione che il presente Accordo Economico CollettivoDipartimento provvederà tempestivamente a rilevare, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibilemonitorare ed analizzare, in un’ottica di costante attività finalizzata all’efficientamento del sistema complessivo, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti rispetto di ruoli, competenze, capacità e rappresentanti aspettative di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciciascuno.

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PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoDurante l’anno non sono state riportate nel modello F24 le imposte per quei casi in cui l’importo risultava inferiore al minimo di 1,03 Euro, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciosalvo nel caso in cui fossero presenti gli appositi flag, in anagrafica ditta videata 3 oppure nei dati studio videata 5, pertanto nel me- se di novembre verrà effettuato un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti versamento cumulativo con le particolarità sottodescritte. Se presente il flag Scarica importi minimi su F24 in ditta/dati studio (colonna AC) non viene effettuato alcun riporto; a cura Utente la gestione per loro caratteristiche funzionali i mesi pregressi all’inserimento del flag se effettuato in corso d’anno. Si ricorda con l’occasione di non va- riare il flag in corso anno. Se l’importo cumulativo del versato è inferiore a 1,03 euro, non viene effettuato alcun ri- porto; a cura Utente la gestione di importi inferiori in particolar modo se nel mese sono presenti importi da versare come normale mensilità (somma manuale sia nel F24 che negli archivi anno corrente dopo la consegna dell’inverti archivi per le elaborazioni del mese di Dicembre). Per le addizionali (comunale e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoregionale e acconto comunale), che per tutto il periodo della sua validità l’importo nella colonna versato deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileindicato sia se effettuato il versamento che in caso contrario, nel realizzare maggiori benefici in quanto la procedura effettua le verifche per gli agenti e rappresentanti di commercioil riporto o meno in F24/770 in base a questa colonna. Il riporto in F24 viene effettuato sia per le ditte con versamento attuale che posticipato. Tutti i codici tributo relativi a minimi anno precedente, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole verranno storicizzati con periodo 11/2014 con il bollato del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà mese; sarà compilata anche la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativacolonna trattenuto oltre che la colonna versato. Per quanto riguarda gli importi delle addizionali relative all’anno 2013, verranno riportati nell’F24 del mese di Novembre 2014 con i seguenti codici tributo: - 3815 / 2013 per addizionale regionale - 3848 / 2013 per addizionale comunale. Per le addizionali regionali, nel caso in cui l’importo per singola regione rimanga comunque inferiore all’importo minimo, vengono sommati i singoli importi ed effettuato un versamento cumulativo alla Regione cui spetta l’importo maggiore, singolarmente considerato; Per le addizionali comunali, nel caso in cui l’importo per singolo comune rimanga comun- que inferiore all’importo minimo, non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.viene effettuato alcun versamento

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PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità Il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n.50/2016) ha introdotto l’obbligo della programmazione biennale per gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (art. 21 comma 6) per le pubbliche amministrazioni. Il decreto del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche Ministro delle imprese commerciali infrastrutture e dei servizitrasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 reca la disciplina attuativa di questa materia. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali Dal 2017 la predisposizione della programmazione biennale degli acquisti di beni e contrattualiservizi dell’Università è stata assegnata alla Direzione Gare, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti Contratti e rappresentanti Logistica. Non si tratta di commercio nell’economia del Paese un adempimento meramente burocratico e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti formale, ma di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivouno strumento, che oltre ad essere integrato con il bilancio di Ateneo, consente alla Direzione Gare di avere un quadro delle procedure di acquisto da gestire nel biennio, e delle priorità da assegnare in caso di scadenze legate ai progetti di ricerca. Facendo seguito alle note informative che ogni anno sono inviate dalla Direzione Finanza e Fiscale in ordine alla richiesta di previsioni per tutto la redazione del bilancio unico di Ateneo, la Direzione Gare, Contratti e Logistica, entro il periodo della sua validità deve mese di ottobre di ogni anno, invia alle Strutture una comunicazione in cui chiede di compilare una scheda di programmazione in formato Excel, per ogni acquisto di importo pari o superiore a 40.000 Euro al netto dell’IVA. Tale scheda dove essere considerato un complesso normativo unitario restituita alla Direzione Gare, Contratti e inscindibileLogistica, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti all’indirizzo e-mail xxxx@xxxxx.xx, di commerciosolito, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad entro il 20 novembre di ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiaanno. La Parti rappresentanti le aziende mandantiDirezione Gare elabora l’elenco complessivo con i dati forniti dalle Strutture e predispone la delibera di approvazione del programma per il Consiglio di Amministrazione di Ateneo. Prima dell’approvazione, nell’affermare ogni singolo acquisto in programmazione viene inserito sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che attribuisce un numero progressivo di inserimento detto “CUI” (Codice Unico di Intervento); tale numero sarà riportato negli atti di gara e sul sito dell’ANAC al momento in cui verrà preso il CIG (Codice Identificativo Gara). In seguito all’approvazione del programma da parte del Consiglio di Amministrazione, il programma stesso è pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e sul sito web di Ateneo, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico al link: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx.xxx/ amministrazione/itemlist/category/1502-atti-relativi-alla-programmazione-di-lavori- opere-servizi-e-forniture Ciò in adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge (art. 21, comma 7, e 29, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti). Inoltre, entro il mese di ottobre, l’Amministrazione deve comunicare al Tavolo tecnico presso la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta Presidenza del Consiglio dei Ministri l’elenco delle acquisizioni di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi forniture e servizi di importo superiore ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni un milione di mercato anche per i riflessi euro che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta si prevede di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciinserire nella programmazione biennale.

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PREMESSA. Le parti stipulanti il presente L’ATER di Lanciano ha indetto, una Procedura aperta suddivisa in due Lotti afferenti ciascuno uno specifico contesto territoriale, finalizzati alla conclusione di Accordi Quadro con due Operatori economici per ciascun Lotto per la fornitura di attività tecniche propedeutiche, progettazione esecutiva, esecuzione degli interventi e prestazioni professionali connesse, da eseguire sugli immobili di proprietà ATER, alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione di gara e nello Schema di Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei serviziQuadro. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileIn particolare, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti presente Capitolato sono altresì contenute le clausole generali disciplinanti l’Accordo Quadro con i 4 Operatori economici ammessi alla stipula degli accordi quadro: - La durata dell’Accordo Quadro; - Il tetto di commercio, è globalmente migliorativo e spesa complessivo entro il quale possono essere appaltati i singoli affidamenti. Sono pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme oggetto dell’Accordo Quadro: - Le regole relative alla procedura di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantiaggiudicazione degli appalti specifici; - Le tipologie di prestazioni affidabili. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole Gli interventi oggetto del presente Accordo Economico CollettivoQuadro saranno volti alla riqualificazione degli immobili in proprietà dell'ATER del Comune di Lanciano e prioritariamente attuati ai sensi dell’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante ‘’misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e dalla contrattazione integrativaall'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 (cd Superbonus 110%)’’. Per quanto Ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.c. e m.), l o sconto fattura sarà la modalità attuativa con cui verrà garantito il corrispettivo agli operatori economici aggiudicatari, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, come da normativa vigente. Si specifica che l’Azienda nell’ambito dei servizi oggetto dell’appalto, potrà affidare anche l’espletamento di servizi di ingegneria e architettura afferenti fonti di finanziamento/beneficio fiscale diverse da quelle del Superbonus 110%, quali ad esempio a titolo esemplificativo ma non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni esaustivo: GSE Conto Termico, Bonus Facciate ed ordinari, autofinanziato, etc. Il Concorrente dovrà offrire un ribasso unico percentuale da applicare sull’importo a base di Legge vigenti gara per ogni singolo Lotto. Nel caso in materiacui un Operatore economico aggiudicatario dovesse essere escluso, il Lotto di riferimento verrà assegnato al successivo operatore classificatosi utilmente in graduatoria. La Parti rappresentanti Stazione Appaltante fissa le aziende mandanticlausole generali che regoleranno i contratti applicativi specifici da stipulare in vigenza dell’Accordo Quadro: - gli affidamenti saranno commissionati con singoli Contratti Attuativi/Ordini di Consegna (“OdC”) a valere su ciascun Accordo Quadro, nell’affermare senza la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato riapertura del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciconfronto competitivo.

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PREMESSA. Le parti stipulanti Con Avvisi di pre-informazione n. 230024-2016-IT e n. 230025-2016-IT, di cui all’art. 7, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1370/2007, pubblicati nel supplemento alla GUCE n. S128 del 06/07/2016 la Regione Basilicata ha notificato l’avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale attribuiti alla propria competenza dall’articolo 1 della Legge Regionale 7 del 30 aprile 2014 e s.m.i.. È stato successivamente redatto ed approvato il Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale (approvato con DGR del 21.04.2020 previo parere del Consiglio regionale del 31 marzo 2020). Il presente documento costituisce la Relazione di Affidamento (RdA) come prevista dall’Allegato A alla Delibera ART 154/2019. La citata Delibera ART definisce la RdA come “documento in cui (EA, Ente Affidante) descrive gli esiti della procedura di consultazione (con riferimento in particolare alla disciplina dei beni strumentali essenziali/indispensabili, agli aspetti qualitativi del servizio da affidare, al trasferimento del personale e al Piano di accesso al dato), i criteri adottati per definire il PEF simulato, le motivazioni poste a sostegno dell’introduzione di ogni requisito di partecipazione aggiuntivo (in caso di gara), nonché eventuali altri aspetti della procedura di affidamento ritenuti opportuni”. La definizione prevede anche che “è facoltà dell’EA redigere la RdA congiuntamente alla relazione prevista ai sensi dell’art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i., predisponendo un unico documento” La Misura 2 della medesima delibera (punto 2) prevede, inoltre, che: • “l’EA redige un’apposita Relazione di Affidamento, che costituisce parte integrante della documentazione che disciplina la procedura di affidamento, pubblicata sul sito web istituzionale dell’EA e contestualmente trasmessa all’Autorità ai fini di vigilanza, volta a garantire adeguate condizioni di trasparenza e la valutazione della legittimità delle scelte effettuate” • “l’Autorità può formulare osservazioni entro 45 giorni dal ricevimento della predetta RdA.” Una precedente versione della Relazione di Affidamento è stata pubblicata sul sito della Regione ed inviata all’Autorità di Regolazione dei Trasporti che ha espresso parere positivo, pur formulando alcune osservazioni e prescrizioni delle quali è necessario tener conto in sede di definizione della documentazione di gara, anche predisponendo eventualmente una versione aggiornata della RdA. Pertanto, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali documento tiene conto e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali recepisce tali osservazioni e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciprescrizioni.

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PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoLa sentenza in esame si inserisce in quel filone giurisprudenziale che, intendono realizzare prendendo le mosse dalla ratio del rito Fornero, fornisce chiarimenti in ordine ai precipitati pratici che discendono dalla natura della sua fase oppositiva. Occorre, dunque, fare un passo indietro e premettere brevi cenni sulla L. 92/2012. Com’è noto la legge suddetta ha introdotto nel tessuto connettivo dell’ordinamento giuridico italiano uno schema processuale che assicura al lavoratore una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità tutela rapida ed immediata. Tale obiettivo viene perseguito attraverso la scissione del rapporto giudizio di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali primo grado in due fasi distinte: la prima - necessaria – tesa ad accertare la sussistenza dei presupposti della tutela invocata mediante un’istruttoria ridotta agli “atti di istruzione indispensabili”; la seconda – solo eventuale – di opposizione al provvedimento emesso al termine della precedente a cognizione piena ed ordinaria istruita tramite tutti gli atti ritenuti “ammissibili e dei servizirilevanti”. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti In altri termini trattasi di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioun unico procedimento,ancorché bifasico, in cui l’opposizione non ha natura impugnatoria ma costituisce, di contro, quel momento – eventuale e non obbligatorio – volto confermare e/o modificare un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità precedente provvedimento giudiziario emesso all’esito di una qualunque delle clausole fase a cognizione semplificata, suscettibile di divenire definitivo nel caso di mancata opposizione, in ossequio ai principi di immediatezza della tutela ed economia processuale propri del presente Accordo Economico Collettivorito in esame (ex aliisCass. Civ., non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivosez. Sono fatte salve le condizioni Lav., n. 25086/2018). Ciò posto numerosi sono stati i dubbi interpretativi e di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni applicazione pratica in ordine al soggetto cui notificare il ricorso che dà avvio alla fase di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciopposizione.

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PREMESSA. Le parti stipulanti La Lega Nazionale Dilettanti, in aderenza ai principi istituzionali di promozione dello sport, di garanzia della salute e sicurezza degli atleti e della difesa dell’ambiente, con il presente Accordo Economico CollettivoRegolamento detta norme sulla realizzazione dei campi da calcio in erba artificiale e sui relativi materiali, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente stabilendo norme e procedure per la fase di progettazione dei campi medesimi. La LND favorisce la realizzazione di campi da calcio in erba artificiale conformi al presente Regolamento e fornisce servizi di consulenza gratuiti a Enti Pubblici e privati in ordine agli elaborati progettuali e ai capitolati tecnici ed economici finalizzati alle peculiarità del rapporto corrette procedure per i lavori di agenziarealizzazione dei campi, da affidare in appalto o eseguire direttamente, compresi eventuali sopralluoghi. I servizi tecnici di verifica e collaudo dei campi in erba artificiale di cui al presente Regolamento, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali i servizi tecnici di consulenza e assistenza che fossero richiesti dai soggetti interessati per l’elaborazione dei progetti e dei servizicapitolati tecnici relativi alla realizzazione dei campi stessi, sono svolti con le strutture tecniche della LND Servizi S.r.l., società unipersonale della Lega Nazionale Dilettanti. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse La Lega Nazionale Dilettanti e la LND Servizi S.r.l. nel presente regolamento, per brevità e ciascuna per quanto di competenza, sono indicate anche come “LND”. Gli elementi valutativi adottati dalla Commissione Federale Impianti Sportivi (C.F.I.S.) e successivamente recepiti ed elaborati in termini regolamentari dalla Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale (C.I.S.E.A.) della Lega Nazionale Dilettanti su schede tecniche, campionature e verifiche d'idoneità effettuate sulla base dei risultati di prove e di analisi di laboratorio, di risultati di prove tecniche eseguite sui terreni di giuoco, portano al percorso per l’Omologazione dei campi da calcio in erba artificiale. • ”ERBA ARTIFICIALE” * Per campi in erba artificiale, vanno intesi quelli la cui superficie di giuoco è rappresentata da un sistema in erba artificiale avente le caratteristiche come da tabelle del presente Regolamento e come soggetto alle verifiche ed alle Attestazioni di cui alle norme che seguono Tutti i campi in erba artificiale destinati a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualiospitare competizioni dei Campionati della F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese fino alla serie “D” compresa, e del ruolo svolto dagli agenti Settore Giovanile e rappresentanti Scolastico, dovranno possedere obbligatoriamente i requisiti regolamentari e tecnici secondo le norme e i parametri, per quanto riguarda sia i sottofondi che i “sistemi manto”, stabiliti dal presente Regolamento “LND Standard”. Vengono esclusi dall’applicazione della normativa di commerciocui al presente Regolamento i campi già in possesso di regolare omologazione rilasciata in forza di disposizioni regolamentari antecedenti il 02 aprile 2019 (data di pubblicazione del regolamento), nonché i campi oggetto di procedure di gara o di contratto di appalto diretto (per affidamenti tra privati) già definiti e conclusi e recanti data certa antecedente la suindicata data del 02 aprile 2019. Tutti i prodotti che saranno modificati ai fini del raggiungimento dei nuovi requisiti regolamentari introdotti per gli Ftalati con la modifica entrata in vigore il 02 aprile 2019 potranno essere utilizzati, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno deroga temporanea in presenza della dimostrazione del raggiungimento del requisito ed a condizione che i richiedenti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestino che il presente Accordo Economico Collettivoprodotto è stato modificato unicamente quanto a percentuale di ftalati per rispondere ai nuovi requisiti, per i 5 mesi successivi alla data predetta (per i prodotti che per tutto prevedano l’invecchiamento accelerato UVB), in attesa di verificare che tale modifica non comprometta il periodo risultato positivo degli altri test del protocollo di ciascun prodotto. Decorsi 5 mesi dalla data del 02 aprile 2019 dovranno essere stati sostenuti con esito favorevole tutti i test all’uopo previsti. In difetto l’Attestazione a suo tempo rilasciata si intenderà decaduta a tutti gli effetti. Tutti i campi in erba artificiale, in possesso di regolare omologazione rilasciata in forza di disposizioni regolamentari antecedenti la data del 02 aprile 2019, alla fine della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileloro vita prestazionale, nel realizzare maggiori benefici rifacimento della superficie di giuoco e del sottofondo, dovranno essere realizzati in conformità al Regolamento in essere al momento del loro rifacimento, seguendo le relative Procedure LND. Salvo casi particolari che andranno esaminati e valutati di volta in volta. I parametri di riferimento dei due regolamenti LND, sia Standard che Professional, comportano una maggiore attenzione, derivante dai risultati degli studi e delle ricerche intervenuti, allo scopo di migliorare la qualità dei componenti la realizzazione della superficie sportiva di giuoco, la difesa della salute dell’individuo, in particolare dei minori, e il rispetto dell’ambiente. Gli studi e le ricerche di biomeccanica effettuati dalla LND (ossia lo studio dell’interazione della superficie sportiva in erba artificiale e il corpo del giocatore nello svolgimento delle azioni di giuoco), hanno comportato una sensibile variazione dei parametri riguardanti specifici movimenti del giocatore, della tipologia di materiali da intaso prestazionale, dei materiali impiegati per gli agenti i sottotappeti elastici (assorbimento dello shock, deformazione verticale e rappresentanti restituzione di commercioenergia) e per il drenaggio orizzontale, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole come pure, anche se in parte, della fibra che forma il ciuffo d’erba del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiamanto erboso. La Parti rappresentanti le aziende mandantiLND assiste i soggetti che ne facciano richiesta negli adempimenti relativi alle procedure tecniche e amministrative riguardanti la fase prodromica e preliminare del progetto per la realizzazione del campo in erba artificiale, nell’affermare al fine di favorire la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di sua rispondenza alle disposizioni regolamentari necessarie per il rilascio da parte sindacale del Laboratorio Impianti Sportivi della LND del prescritto Parere Preventivo Positivo per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicil’affidamento dei lavori.

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PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoL’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche tramite la Direzione Generale competente per la sicurezza delle imprese commerciali infrastrutture stradali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioautostradali, in attuazione dei propri compiti istituzionali, ha recentemente avviato le proprie sistematiche attività ispettive a campione, sui sistemi e processi adottati dai gestori e sulle tratte stradali e relative infrastrutture, anche a seguito dell’adozione, avvenuta lo scorso 20 luglio 2021, del Programma delle attività di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali – anno 2021, di cui all’articolo 12, comma 5-bis, del decreto- legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, modificato dall’articolo 65, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Con Decreto ministeriale 17 dicembre 2020 n. 578, in attuazione del co. 1 art. 14 del D.L. 109/2018 (convertito con modificazioni dalla legge n.130 del 16/11/2018), sono state adottate - successivamente al favorevole parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 88/2019 espresso in data 17 aprile 2020 - le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti (relativamente alle infrastrutture stradali e autostradali gestite da gestite da ANAS spa o da concessionari autostradali). Il successivo avvio delle connesse attività di competenza dei Concessionari autostradali ed ANAS S.p.A. ha evidenziato l’insorgere di questioni interpretative, cui è conseguito un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili contesto applicativo caratterizzato da margini di discrezionalità, non conciliabili con le esigenze di vigilanza e certificazione di competenza di questa Agenzia. Pertanto, nell’ambito delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalicompetenze proprie di questa Agenzia, si è ritenuto opportuno predisporre le presenti Istruzioni Operative che portassero, a Linee Guida invariate, un contributo di chiarezza ed uniformità interpretativa necessarie alle attività di questa Agenzia. Le parti si danno atto istruzioni così elaborate sono basate su: • le recenti esperienze di vigilanza dell’Agenzia, costituite dalle attività ispettive a campione sui sistemi e processi adottati dai gestori e sulle tratte stradali e relative infrastrutture; • le prime riflessioni sulle pratiche applicative avviate dai gestori; • le osservazioni di professionisti incaricati di approcciare il tema di classificazione del rischio dei ponti esistenti; • approfondimenti e studi condotti in ambito accademico. Esse sono anche frutto della collaborazione, formalizzata con l’accordo stipulato il 3 agosto 2021, fra l’Agenzia ed il Consorzio XXXXX - Consorzio di ricerca per la valutazione ed il monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture. La predisposizione di detto documento interpretativo e di indirizzo – redatto in forma di istruzioni operative inserite nel corpo del testo delle vigenti Linee Guida– ha come obiettivo l’individuazione da parte degli operatori di un comune ed uniforme approccio alla procedura multilivello che, a partire dal censimento delle opere, conduce sino alla determinazione di una classe di attenzione sulla base della quale attivare le verifiche, tenendo conto delle più ampie esigenze di certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza. Le presenti Istruzioni Operative non vanno quindi intese in termini di «aggiornamento» o «modifica» delle Linee Guida, bensì come strumento che il presente Accordo Economico Collettivone consenta la più ampia, che agevole, uniforme ed immediata operatività, anche ai fini di una standardizzazione di approccio da parte dei gestori ai sistemi di gestione per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture, la cui promozione, e successiva certificazione, rientra fra i compiti di questa Agenzia. Esse sono anche funzionali ad un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce più chiaro ed assorbe ad ogni effetto le norme agevole utilizzo delle Linee Guida da parte di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivogestori stradali, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiaivi compresi gli Enti Locali. La Parti rappresentanti le aziende mandantiproposta di Istruzioni Operative alle Linee Guida è, nell’affermare la loro piena autonomia contrattualequindi, accolgono la richiesta parte essenziale della linea d’azione dell’Agenzia e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nel settore della sicurezza, ed è conforme alla realizzazione delle riforme cui si è impegnata l’Italia per l’attuazione del Piano Nazionale di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali Ripresa e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciResilienza (PNRR).

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PREMESSA. Le parti stipulanti Il 14 dicembre 2019 sarà operativo il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente regolamento (UE) 2016/2031 del 26.10.2016 relativo alle peculiarità del rapporto misure di agenzia, nonché alle caratteristiche protezione contro gli organismi nocivi delle imprese commerciali piante che modifica e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciointegra, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali maniera sostanziale, l’attuale legge fitosanitaria nazionale D. X.xx. 214/05 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e professionalila diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali a ai prodotti vegetali”. Le parti novità più rilevanti del nuovo testo normativo riguardano la necessità della trasformazione dell’attuale Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) in Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) in base a quanto disposto dagli art. 65 e 66 del citato Regolamento e il rilascio delle autorizzazioni all’uso del Passaporto delle Piante di cui all’art. 89 necessario per tutti i vegetali destinati alla piantagione. A tal fine è necessario verificare che gli operatori professionali (ditte vivaistiche, esportatori, ditte autorizzate all’emissione del passaporto delle piante) siano in possesso dei requisiti previsti di cui all’articolo 6 comma 3 paragrafo 5 della Direttiva 2000/29/CE . Si ritiene, pertanto, necessario dotarsi di appositi strumenti informatici da mettere a disposizione dei tecnici preposti (Ispettori Fitosanitari) tale da consentire di raccogliere le informazioni previste e velocizzare il processo di rilascio delle iscrizioni e autorizzazioni alle Ditte interessate. A tal fine si danno atto procederà con una trattativa diretta con un’impresa presente su Mepa che il offra garanzie di fornitura per l’appalto del servizio richiesto alle stesse condizioni previste dalla RDO.. In ragione di tale possibilità è stata individuata la ditta DEALER INFORMATICA srl con sede legale in Via Madonna degli Angeli, 127 Chieti P.I./C.F. 02423220694 che, preventivamente interpellata, ha assicurato la propria disponibilità. Pertanto viene attivata la presente Accordo Economico Collettivoprocedura telematica di acquisto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50 del 19/4/2016, tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Le condizioni del Contratto di fornitura, che per tutto verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, contenuto nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciCatalogo elettronico).

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Samples: www.regione.abruzzo.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Al fine di regolare l’accesso all’offerta formativa pubblica e rendere omogeneo lo svolgimento della formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, ai sensi delle seguenti disposizioni: - art. 4 del D.lgs. n. 167 del 14.9.2011 - art. 50 del regolamento n. 47/R del 2003 e s.m.i., - Dgr n. 609 del 10.7.2012 si dettano le seguenti indicazioni riguardanti le procedure di ordine amministrativo, didattico e gestionale da osservare su tutto il presente Accordo Economico Collettivoterritorio regionale. L’Azienda, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità che abbia assunto un apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del rapporto D.lgs. 167/11, sulla base delle preferenze dell’apprendista e di agenziaquanto previsto dal Piano Formativo Individuale, nonché alle caratteristiche entro 45 giorni dall’assunzione, trasmette all’Amministrazione Provinciale in cui l’azienda ha la sede operativa comunicazione riguardante lo svolgimento della formazione per l’acquisizione delle imprese commerciali competenze di base e dei servizitrasversali di cui all’art. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali4, consapevoli dell’importanza comma 2 del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia D. Lgs. n. 167 del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio14.9.2011, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti conformità con gli indirizzi per loro caratteristiche funzionali e professionalila regolamentazione dell’Apprendistato Professionalizzante di cui all’All. Le parti si danno atto che B della Dgr 609/12, compilando il modello 1/A allegato al presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per documento. Per gli agenti e rappresentanti assunti dal 26.4.2012 alla data di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole approvazione del presente Accordo Economico Collettivodecreto il termine di trasmissione della comunicazione di cui sopra è il 31 ottobre 2013. Nel caso in cui, non comporterà invece, l’Azienda decida di realizzare la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge formazione senza usufruire del catalogo regionale (e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materiasenza usufruire del finanziamento regionale) dovrà compilare il modello 1/B allegato. La Parti rappresentanti trasmissione della comunicazione inerente la formazione di cui sopra attraverso i modelli 1/A o 1/B avviene in via telematica, attraverso la procedura informatica per la gestione dell’apprendistato professionalizzante alla quale si accede tramite il link delle Comunicazioni On-Line della provincia di riferimento, previa effettuazione dell’operazione di login. L’Amministrazione Provinciale, presa visione della suddetta comunicazione, svolge le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.seguenti funzioni:

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Samples: www.ebtt.it

PREMESSA. Il Contratto integrativo deve essere lo strumento per realizzare gli obiettivi che le leggi demandano al S.S.N. Esso deve, prioritariamente, ribadire il fondamentale concetto secondo il quale la tutela della salute deve essere garantita dal S.S.N. finanziato con risorse pubbliche, deve essere diretto al perseguimento del processo di aziendalizzazione già in atto e deve rispondere ai bisogni dei cittadini attraverso un accordo di programma che impegni le parti contraenti a svolgere una politica atta a garantire agli stessi, considerati singolarmente o collettivamente, servizi sanitari sempre più efficienti. Per il perseguimento dl tali obiettivi la delegazione trattante, in linea con i dettami contrattuali e con le leggi vigenti, si avvarrà dello strumento della concertazione per dar vita alla costruzione del contratto integrativo mirante a gestire al meglio, le risorse economiche ed umane a disposizione in rapporto ai modelli organizzativi e ai percorsi che le parti individueranno. Dal contratto integrativo deve apparire chiara l'idea del personale come grande risorsa umana, ponendo l'aggiornamento e la formazione professionale come momento strategico per gli obiettivi aziendali. Per il raggiungimento di questi obiettivi in coerenza con quanto disposto dal Piano Sanitario Nazionale, le linee di indirizzo regionali, dal Piano Sanitario Aziendale e dal D.L.vo n. 229 del 19.6.1999 l’Azienda e le XX.XX. ritengono, per rendere concreto quanto sopra, sia necessario: - la rideterminazione della dotazione organica per ciascuna categoria e profilo professionale; - l’istituzione della direzione dei servizi assistenziali (infermieristico, tecnico e della riabilitazione); un piano programmatico occupazionale per l'Azienda. La realizzazione di tali obiettivi è fondamentale all’interno del Contratto Collettivo integrativo per una corretta applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale. Le parti stipulanti convengono che il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e fine strategico dell’Azienda è il miglioramento quali-quantitativo dei servizi. Sotto Ritengono pertanto che questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciofine può essere conseguito anche attraverso una migliore utilizzazione delle risorse e, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti particolare, della risorsa lavoro. E’ necessario quindi, riconoscere la pubblica funzione del lavoro svolto all'interno dell'azienda, l’utilità sociale cui esso concorre, considerato che in questo contesto gli aspetti motivazionali del lavoro diventano determinanti per loro caratteristiche funzionali e professionaliil raggiungimento degli obiettivi. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivoritengono, inoltre, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario a tale scopo occorra gestire la contrattazione integrativa in modo da coniugare la qualità dei servizi con l’arricchimento professionale e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole la valorizzazione del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicilavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

PREMESSA. Le parti stipulanti il Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Accordo Economico Collettivocapitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, intendono realizzare o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità adeguata riduzione del rapporto prezzo dell’elenco. La Direzione lavori ha la facoltà di agenziarichiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, nonché e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti opere anche per loro caratteristiche funzionali e professionaliquanto può dipendere dai materiali stessi. Le parti si danno atto opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il presente Accordo Economico Collettivorendimento della produzione lavorativa. L’utilizzo, che per tutto da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il periodo della sua validità materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicidichiarata alla Direzione lavori.

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Samples: www.comune.fano.pu.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoA seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 178 del 16/07/2020 del Decreto Legge 16 luglio 2020, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità n. 76 - in vigore dal 17/07/2020 - e della sua conversione nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 pubblicata sulla G.U. n. 228 del rapporto 14/09/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (in breve Decreto “Semplificazioni”) al fine di agenziaincentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché per far fronte alle caratteristiche ricadute economiche negative a seguito delle imprese commerciali misure di contenimento e dei servizidell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, sono previste procedure derogatorie al D.Lgs. Sotto questo profilo manifestano 50/2016 e s.m.i. (in breve “Codice”). Deve precisarsi che per tali finalità le regole sono state estese anche ai Settori Speciali ed i valori indicati sono quelli in vigore dal 01/01/2020. . Va chiarito che dette misure si applicano “a prescindere” dalla dichiarazione di uno stato di emergenza COVID o da una connessione con specifiche problematiche COVID, al solo fine di accelerare qualsiasi procedura di gara, sia sopra che sotto soglia comunitaria, tanto che vi sono alcune misure applicabili solamente sino al 31.12.2021 ed altre che modificano “a regime” il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali D.Lgs. 50/2016. Di seguito vengono riportate le principali novità che apportano modifiche al Regolamento e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti al processo di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto affidamento precisando che il presente Accordo Economico Collettivoaddendum è mirato specificamente a quelle (la maggior parte) temporaneamente vigenti solamente sino alla data del 31.12.2021. Fermo restando che è preferibile ritenere che dette misure sia “obbligatorie” sino al 31.12.2021, stanti i fini acceleratori, nell’ipotesi in cui Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. (di seguito “Interporto”) intendesse comunque osservare le procedure descritte nel Regolamento o quelle diverse del D.Lgs. 50/2016 (che non sono state abrogate nel frattempo, né sospese: ad esempio, l’art. 36, D.Lgs. 50/2016), e non quelle descritte nel presente addendum, si renderà necessario indicare la motivazione sottesa a detta scelta all’interno della determina a contrarre atteso che verrebbe interpretata come una scelta di non avvalersi dell’accelerazione. Si ricorda infatti che l’art. 21, Decreto Semplificazioni prevede significativamente – per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità “fatti” avvenuti, rispetto a qualsiasi tipo di procedura di gara o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, fase esecutiva che siano avvenuti dopo luglio 2020 - l’esonero da responsabilità erariale da “colpa grave” innanzi alla Corte dei Conti nelle ipotesi in cui non comporterà la nullità si rallenti o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti vi siano si omissioni in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciun ambito procedimentale.

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Samples: www.interportocervignano.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze lavorative (DUVRI), come introdotto dalla Legge 123/2007 e confermato nella sua obbligatorietà all’art. 26 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., costituisce allegato obbligatorio ai contratti di appalto di lavori, di servizi e di forniture, pena la nullità del contratto medesimo. Il Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 all’articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - stabilisce che il presente Accordo Economico Collettivo”…. Il datore di lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, intendono realizzare una disciplina elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”. Il Regolamento Regionale n. 21 del 30/09/2009 - modifiche al Regolamento Regionale n. 1 del 06/09/2002 e s.m.i., attribuisce gli obblighi di cui al suddetto art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.mi., ai direttori committenti a cui spetta dunque la compilazione del DUVRI. I precedenti obblighi normativi che già imponevano la cooperazione, il coordinamento e l’informazione reciproca tra il Committente ed i Datori di lavoro coinvolti nell’esecuzione delle attività e delle prestazioni in appalto, sono stati quindi integrati con l’obbligo di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) nel quale devono essere prese in considerazione ed evidenziate tutte le possibili condizioni di rischio causate dall’interferenza lavorativa e le relative misure adottate al fine di eliminare e/o contenere i rischi derivanti da tali interferenze. Scopo del DUVRI è quello di dare evidenza specifica e preventiva a quelle situazioni di pericolo eventualmente presenti nei luoghi dove si svolgeranno le attività oggetto del contratto di appalto lavoro/servizio/fornitura in modo da permettere l’organizzazione e l’attivazione concordata di tutte le procedure di prevenzione e protezione collettiva ed individuale per la protezione dai rischi individuati. Trattasi, quindi, di un documento che non deve contemplare la valutazione dei rischi specifici propri dell’delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che dovranno necessariamente e autonomamente attenersi a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i singoli datori di lavoro. Il DUVRI è da considerarsi un documento tecnico che raccoglie i dati e le valutazioni preventivamente eseguite dal Direttore Committente al fine di eliminare o comunque ridurre al minimo, tutte le possibili situazioni di rischio indotte dall’esecuzione, all’interno delle Sedi Regionali, di attività lavorative da eseguirsi ad opera di lavoratori esterni. La normativa corrispondente alle peculiarità prevede che il DUVRI debba essere allegato al contratto come gli altri documenti tecnici (progetto, capitolato, disciplinare, ecc.) poiché l'Appaltatore avrà l’obbligo contrattuale di espletare le attività di prevenzione previste nel DUVRI. Tale documento costituisce quindi allegato obbligatorio al contratto di appalto o d’operae in essodovranno essere chiaramente espressi i costi dellasicurezza. L’aggiornamento del rapporto testo del D.lgs, 81/08 attuato dal D.lgs. 106/09 e successivamente dalla Legge 98/13, ha apportato significative modifiche all’art. 26, specificando nel dettaglio gli adempimenti previsti in materia di agenziacontratti d’appalto o d’opera o di somministrazione. In prima istanza il nuovo dettato normativo ha precisato gli ambiti di esclusione dell’obbligo di elaborazione del DUVRI (art. 26 comma 3bis del D.lgs, 81/08 e s.m.i.) che riguardano i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R.14 settembre 2011, n.177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattualirischi particolari di cui all’allegato XI, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.ovvero:

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Samples: Verbale Di Sopralluogo E Di Coordinamento

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti, individuate dall’art.3 comma 1, lett. o) del D.Lgs. 50/2016, sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Si precisa che il contesto di riferimento è relativo ai soli contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Ai fini della redazione del presente Accordo Economico Collettivodocumento, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto si definisce “interferenza” ogni sovrapposizione di agenziaattività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. Si può ipotizzare che vi siano attività dove i rischi interferenziali siano nulli e vi siano oneri di sicurezza solo in capo all’operatore economico. In altri contesti, la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l’operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall’amministrazione. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. Il presente “DUVRI” risponde alla finalità di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. È messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs.50/2016. L’aggiudicatario può presentare proposte integrative al DUVRI, ove ritenga possibile migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza, fatto salvo che l’eventuale individuazione di misure migliorative non può in nessun caso comportare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza. Si sottolinea che tale documento “DUVRI” non riguarda le misure da adottare per eliminare i rischi propri delle singole imprese appaltatrici relativi alla sicurezza, ma unicamente quelli relativi alle caratteristiche delle imprese commerciali e interferenze come definite nelle premesse ed al successivo paragrafo. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n.24/07, la stazione appaltante procede all’aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo relativi costi della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicisicurezza.

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Samples: Disciplinare Di Gara

PREMESSA. Le parti stipulanti Considerate le recenti disposizioni governative (DPCM 11 marzo 2020 e successivi emendamenti normativi) recanti ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, diventa necessario definire un piano di intervento a livello aziendale per permettere, pur nel proseguimento delle attività produttive, la corretta prevenzione del rischio di infezione da COVID-19. Considerato, pertanto, che il presente Accordo Economico CollettivoVirus Covid-19 si trasmette principalmente attraverso le seguenti modalità: • la saliva, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità tosse e starnuti • contatti diretti personali • le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi, la ditta HIPPOGROUP CESENATE SpA – IPPODROMO DEL SAVIO di CESENA con sede legale ed unità produttiva a Cesena (FC) in xxx X. Xxxxxxxxx n.300 (Uffici ed Ippodromo con annesse scuderie e officina/deposito),nella persona del rapporto Datore di agenziaLavoro, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali con l’ausilio del Responsabile del Servizio Prevenzione e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese Protezione e del ruolo svolto dagli agenti Medico Competente, definisce un elenco di misure di prevenzione e rappresentanti protezione di commerciocarattere collettivo ed individuale, da applicare all’interno della propria realtà aziendale.Considerata la rapida evoluzione dell’emergenza COVID-19, occorre periodicamente verificare che i parametri utilizzati siano coerenti alla situazione e alle disposizioni delle autorità competenti. Il presente Piano di Intervento da intendersi come Protocollo Operativo in applicazione alle norme vigente, è aggiornato alle conoscenze del 10 Giugno 2020 (Dpcm 17 Maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,Ordinanza Regione Xxxxxx-Romagna Num. 82 del 17/05/2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19” e specifici Protocolli allegati, Ordinanza Regione Xxxxxx- Romagna, Atto del Presidente Decreto n.113 del 17/06/2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 Legge 23 dicembre 1978 n.833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della Sindrome da Covid 19”, Nuovo Coronavirus SARS CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” - Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 11/06/2020.), e a quanto indicato daLinee guida per la ripresa dell’attività ippica “Modalità tecniche di gestione dell’organizzazione delle corse ippiche e delle manifestazioni sella a porte chiuse, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali relazione all’emergenza epidemiologica da COVID- 19” a cura del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoForestali del 19/05/2020, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibiletenuto anche conto dell’emanazione in data 22/05/2020 sempre a cura dello stesso Ministero del “D.M. Capo Dipartimento n. 26503 del 22/05/2020 - circolare di programmazione corse al trotto 2020” edel D.M. Capo Dipartimento n. 26563 del 22/05/2020 - calendario corse maggio-giugno-luglio 2020, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce modificato ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole integrato dal D.M. Capo Dipartimento n. 28250 del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici29/05/2020 - modifica calendario corse giugno - luglio.

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Samples: Piano Di Intervento

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità Nel corso del 2019 l’attività sociale è stata prevalentemente rivolta al raggiungimento dei seguenti tre fondamentali obbiettivi gestori: - definizione e completamento del rapporto di agenziacontrattuale con il soggetto aggiudicatario12 (d‘ora in poi, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano concessionario) della procedura ad evidenza pubblica internazionale indetta nel 2016 per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciocompito, in una prima fase, di supportare la Società nella redazione del c.d. masterplan del “Parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione” (ora denominato con l’acronimo MIND: Milan Innovation District), da realizzare nell’ex sito espositivo (nonché della correlata proposta di strumento urbanistico attuativo) e, successivamente, di gestirne, in regime di concessione, lo sviluppo urbanistico, previa costituzione di un diritto di superficie sulle pertinenti aree per 99 anni; - reperimento sul mercato distributivo reso ancora della provvista finanziaria necessaria al fine di riallineare gli impegni sottoscritti in precedenza al nuovo scenario strategico di sviluppo delineato con il programmato piano di valorizzazione e riqualificazione dell’ex sito espositivo e di disporre, nelle more della concretizzazione dei flussi reddituali attesi, delle ulteriori risorse necessarie alla sua realizzazione nella fase di start up; - finalizzazione degli accordi precontrattuali già raggiunti per l’insediamento nell’ex sito espositivo delle “funzioni pubbliche” e/o di “interesse pubblico” di eccellenza nel campo della salute, della ricerca e dell’innovazione13, individuate direttamente dal legislatore (Fondazione Human Technopole) e a seguito di specifiche manifestazioni di interesse in tal senso (Università degli studi di Milano e IRCCS “Galeazzi”)14. Di tali fatti di gestione si dà sinteticamente conto nei paragrafi che seguono, accennando, altresì, per ciascuno di essi, agli ulteriori più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologiciimportanti sviluppi sino alla data corrente.

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Samples: www.arexpo.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoL’art. 23 del decreto legge 12 settembre 2014, intendono realizzare una n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ha disciplinato i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. La nuova disciplina normativa corrispondente alle peculiarità è stata sollecitata dalla prassi delle contrattazioni che ha ricercato nuovi strumenti contrattuali in grado di favorire l’alienazione degli immobili a fronte della difficoltà per i potenziali acquirenti di accedere al credito bancario, soprattutto per un importo vicino al cento per cento del rapporto valore dell’immobile. Si tratta di agenziaconciliare esigenze apparentemente contrapposte: da una parte, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali l’esigenza del venditore di concludere l’affare, assistito dalle più opportune garanzie, con potenziali acquirenti non in grado di far fronte al pagamento integrale del prezzo e, dall’altra, l’esigenza degli acquirenti di ottenere la disponibilità immediata dell’immobile abitativo e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza di pagare ratealmente parte del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioprezzo, in maniera da abbattere l’importo della somma da richiedere a mutuo ad un mercato distributivo reso ancora istituto bancario. L’esigenza delle parti è soddisfatta da un contratto che conceda immediatamente il godimento dell’immobile al potenziale acquirente che si obbliga al pagamento di un canone periodico da imputarsi, in parte, a corrispettivo del godimento e, in parte, a corrispettivo del futuro acquisto dell’immobile. L’acquisto dell’immobile dipende dall’esercizio di un diritto potestativo del conduttore, assimilabile al patto di opzione. A ben vedere, si tratta più complesso precisamente di un’opzione di contratto preliminare perché, esercitato il diritto di acquistare l’immobile da parte del conduttore, sorge l’obbligo per le parti di concludere il contratto traslativo della proprietà, con facoltà di agire per l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. Il contratto di opzione è definito dall’art. 1331 c.c. in base al quale «Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’art. 1329. La prassi, prima dell’approvazione della disciplina in esame, ha adattato alcuni strumenti contrattuali tradizionali per soddisfare le descritte esigenze come, ad esempio, il contratto preliminare di compravendita trascritto ex art. 2645-bis c.c. con immissione anticipata del promissario acquirente nel godimento dell’immobile oppure la vendita diretta dell’immobile con patto di riservato dominio ex artt. 1523 e ss. c.c. Entrambe le soluzioni presentano degli inconvenienti. Il preliminare trascritto, con immissione anticipata del promissario acquirente nel godimento dell’immobile, utilizzato dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili prassi per la garanzia che dà al promissario acquirente contro il rischio della trascrizione di successive formalità pregiudizievoli sull’immobile dopo la trascrizione del contratto preliminare, non consente alle parti di distinguere quale parte dei canoni è imputata a godimento dell’immobile e quale parte a corrispettivo del trasferimento. Inoltre, il termine di efficacia della trascrizione di tre anni è relativamente breve per un’operazione immobiliare che può richiedere tempi più lunghi, essendo legata all’ottenimento del finanziamento bancario che verrà concesso una volta ridotto l’importo del saldo prezzo entro il limite di finanziabilità stabilito dalla banca che, per il credito fondiario, è pari all’80 per cento del valore dell’immobile. La vendita con patto di riservato dominio, pur non comportando il trasferimento immediato della proprietà, essendo lo stesso differito al pagamento dell’ultima rata di prezzo (art. 1523 c.c.), costringe al pagamento integrale ed immediato dell’imposta di registro e delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalialtre imposte indirette, non essendo opponibile al fisco la condizione potestativa apposta dalle parti al trasferimento della proprietà1. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoIl legislatore ha individuato una nuova figura contrattuale, dotata di una sua compiuta disciplina, che si caratterizza per tutto riconoscere un diritto personale di godimento temporaneo su un immobile e, contestualmente, un diritto, assimilabile all’opzione, di acquistare l’immobile entro una data scadenza ad un prezzo prestabilito. Tale nuova figura contrattuale può essere inquadrata tra i c.d. contratti misti, che presentano elementi di disciplina di due diversi contratti, fusi in un unico schema contrattuale: il periodo nuovo contratto di godimento in funzione della successiva alienazione presenta sia elementi del contratto di locazione, anche se parte della disciplina del godimento è modellata sull’usufrutto2, sia elementi del contratto di opzione, quale contratto preparatorio rispetto alla stipula del successivo contratto di compravendita dell’immobile. Il contratto misto si caratterizza per la sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario funzione che è diversa da quella dei tipi contrattuali che lo compongono in quanto è una funzione 1 Dispone l’art. 27, commi 1, 2, 3 e inscindibile4 del d.p.r. 26 aprile 1986, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantin. 131 «1. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell’imposta in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicimisura fissa.

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Samples: www.notaiotorroni.it

PREMESSA. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico CollettivoIn data 17 ottobre 2008 sono stati sottoscritti in via definitiva i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007 per le aree III e IV del Servizio sanitario nazionale, intendono realizzare rispettivamente per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa e per quella medica e veterinaria. La definizione di tali contratti avviene alla conclusione di un lungo ed articolato confronto con le Organizzazioni sindacali, che ha portato alla introduzione, nella disciplina contrattuale vigente, di ulteriori elementi innovativi finalizzati a soddisfare sia le esigenze delle Aziende, mediante l’attribuzione alle stesse di maggiori strumenti gestionali, sia quelle dei Sindacati, attraverso una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto adeguata valorizzazione di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali alcuni istituti contrattuali connessi al ruolo e dei servizialla funzione dirigenziale. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioIn realtà le problematiche attualmente in campo per la dirigenza medica sono molto più numerose ma, in relazione al notevole ritardo con il quale è stato avviato il negoziato (25 febbraio 2008), la scelta contrattuale è stata quella di optare, con il consenso del Comitato di settore, per la definizione di un mercato distributivo reso ancora contratto “leggero” diretto a regolare solo gli aspetti più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti significativi ed urgenti. Contemporaneamente, è stato però deciso di prevedere una successiva fase contrattuale, nella quale poter prendere in esame ulteriori tematiche, legate per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivolo più ad aspetti normativi, che per tutto richiedono tempi più lunghi di trattativa, anche in relazione alla necessità di effettuare maggiori approfondimenti sotto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibileprofilo tecnico-giuridico. In ogni caso, nel realizzare maggiori benefici anche se per gli agenti aspetti contenutistici tale contratto ha affrontato un limitato numero di istituti, non è da trascurare la rilevanza delle novità introdotte rispetto alla pregressa disciplina. Il percorso contrattuale seguito è stato piuttosto complesso ed ha dovuto tener conto anche delle novità introdotte dal D.L. n. 112/2008, convertito successivamente nella Legge n. 133/2008, in materia di riposo giornaliero o di permessi retribuiti per motivi personali e rappresentanti familiari. Tra le innovazioni di commerciorilievo va menzionata anche la parte relativa all’istituzione della dirigenza infermieristica, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme prevista dalla Legge n. 251/2000, che aveva demandato alla contrattazione alcuni aspetti regolativi. Inoltre, molti degli interventi operati sono stati finalizzati alla “manutenzione” degli istituti contrattuali vigenti, al fine di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti rispondere meglio alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità esigenze emerse nella fase applicativa o annullabilità di una qualunque anche dare maggiore chiarezza circa la portata delle clausole del presente Accordo Economico Collettivodei precedenti CCNL. Anche in questo contratto sono stati riportati alcuni elementi di novità in caso di commissione di reati penali, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni già introdotti in altri CCNL di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia questa tornata contrattuale, accolgono la richiesta sia per quanto riguarda le possibilità di parte sindacale numero 4-5 • luglio/ottobre 2008 arannewsletter attivazione delle procedure di recesso, sia per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivoquanto attiene, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per sempre al prolungamento della sospensione dal servizio, oltre i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicicinque anni già previsti dalla disciplina contrattuale.

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Samples: www.aranagenzia.it

PREMESSA. Le parti stipulanti In data 19.9.2002 è stato sottoscritto il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto nuovo accordo collettivo nazionale recante le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulantigaranzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali in occasione di ogni azione di sciopero nel Comparto Regioni-Enti locali, relativamente al personale non dirigente. L’eventuale nullità o annullabilità L’accordo interviene a seguito di una qualunque trattativa tra l’ARAN e le Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali rappresentative nel comparto che, per la delicatezza della materia, si è protratta per più di un anno, con l’intervento anche di alcuni momenti di confronto delle clausole parti con la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge in materia di esercizio del presente Accordo Economico Collettivodiritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Occorre ricordare, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve infatti, che, ai fini della loro validità ed efficacia, gli accordi in materia servizi minimi essenziali sono preventivamente sottoposti alla Commissione di garanzia che, sentite le condizioni Organizzazioni dei consumatori e degli utenti, deve valutare l’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di miglior favore previste raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate negli accordi stessi a garantire un effettivo contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento degli altri diritti della persona costituzionalmente previsti e tutelati (art.13 della Legge n.146/90 come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000). In effetti, un primo accordo sui servizi minimi per il Comparto Regioni- Autonomie locali era già stato raggiunto e sottoscritto in data 7.5.2002, ma era stato giudicato inidoneo dalla contrattazione integrativaCommissione con delibera 02/126 del 27 giugno 2002. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni Infatti, la Commissione, con specifico riferimento ai servizi degli asili nido, aveva ritenuto insufficiente la disciplina contrattuale proposta ad assicurare la “…continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne…..”, espressamente richiesta dall’art. 1, comma 2, lett.d) della Legge n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale valutazione di inidoneità che, seppure limitata ad un solo e specifico punto, paralizzava l’intero accordo, ha portato ad un’audizione delle parti negoziali presso la Commissione di garanzia (ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett.a), della Legge vigenti n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni) che ha fornito, in materiatale sede, anche sulla base degli elementi di valutazione emersi nel corso del confronto, dei suggerimenti idonei ad una valutazione positiva dell’accordo, suggerimenti che sono stati puntualmente riportati nell’accordo attraverso la predisposizione di una specifica regolamentazione per arannewsletter il personale educativo degli asili nido (art.4 dell’Accordo del 19.9.2002). La Parti rappresentanti le aziende mandantiL’esigenza di stipulare un nuovo accordo in materia di servizi pubblici essenziali nel comparto Regioni- Autonomie locali, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato come del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato resto anche per i riflessi tutti gli altri comparti di contrattazione del lavoro pubblico, è derivata essenzialmente dalle novità introdotte nella disciplina della regolamentazione degli scioperi dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, che possono determinarsi sulle condizioni economicheha modificato su molti punti la Legge 12 giugno 1990, sociali e professionali degli agentin. 146. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche Tra queste, particolare importanza assumevano le previsioni relative alla necessità (art. 2 della Legge n. 146/90 comma modificato dall’art.1, comma 4, della Legge n. 83/2000) per singoli settori merceologici.gli accordi collettivi in materia servizi minimi essenziali di:

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Samples: Contratto Ministeri: Aspetti Economici

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente lavoro ha ad oggetto il presente Accordo Economico Collettivodibattito concernente il rap- porto intercorrente fra la fattispecie “contratti derivati” e la fat- tispecie “gioco e scommessa” come indicato in epigrafe. Una vexata quaestio che ab illo tempore coinvolge la dottrina e la giurisprudenza: si tratta di fattispecie non comunicanti, intendono realizzare una doven- dosi in tale caso trarre la conclusione obbligata che i contratti derivati non possano soggiacere alla disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto che la legge det- ta per la fattispecie di agenziagioco e scommessa, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali oppure si tratta, au contraire, di fattispecie, almeno potenzialmente, sovrapponibili con l’opposta conseguenza che taluni dei contratti derivati, nel- lo specifico quelli c.d. meramente speculativi, siano qualifica- bili come “gioco e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti scommessa” con tutte le correlate conse- guenze di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commerciolegge, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti primis l’applicabilità della eccezione di non ripetizione di cui all’art. 1933 c.c. Il tema de qua verrà trattato muovendo, innanzitutto, dall’esame del tessuto normativo, per loro caratteristiche funzionali poi volgersi all’esame degli orientamenti giurisprudenziali e professionalidottrinali formatisi sul punto; da ultimo si concluderà con alcune considerazioni criti- che allo scopo di addivenire ad una ricostruzione sistematica dei due istituti e ad una risoluzione di quella vexata quaestio. Le parti si danno atto norme che più rilevano nella sede de qua sono essenzialmente due: da un lato, la norma che definisce la fattispecie “strumenti finanziari derivati”, art. 1, co. 3, d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o TUB, recentemente modificata mezzo direttiva MiFID (2004/39/CE); dall’altro lato, la norma che, con riferimento agli strumenti finanziari derivati, stipulati “nell’ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento”, dispone expressis verbis la disapplicazione della norma di cui all’art. 1933 c.c. che nega efficacia di “legge fra le parti” ai contratti di gioco e scommessa, art. 23, 5 co., t.u.f. Orbene, dall’analisi della precitata normativa emerge come il presente Accordo Economico Collettivolegislatore ha avvertito la necessità di sottrarre tutti “gli stru- menti finanziari derivati”, stipulati “nell’ambito della presta- zione dei servizi e attività di investimento”, al regime di gioco e scommessa, dunque per facta concludendi sorge il seguente quesito: quali sono i caratteri comuni degli strumenti finanziari derivati che hanno indotto il legislatore a richiamare, per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ren- derla inapplicabile a tale fattispecie, la disciplina di “gioco e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto scommessa”? Due sono le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. potenziali caratteristiche essenziali degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.“stru- menti finanziari derivati”:

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Samples: www.ilcaso.it

PREMESSA. Le parti stipulanti Il presente documento di consultazione del mercato ha l’obiettivo di: garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni; ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati; descrivere al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi; ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato; effettuare una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato, ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. n. 82/2015 (Codice dell’Amministrazione Digitale). In merito all’iniziativa oggetto della presente consultazione del mercato, Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente Accordo Economico Collettivoquestionario e inviandolo entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione sotto riportata all’indirizzo PEC Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto. Agenzia delle entrate-Riscossione, intendono realizzare una disciplina salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. Roma, 20/11/2017 Azienda Indirizzo Nome e Cognome del referente Ruolo in azienda Telefono Fax Indirizzo e-mail Data di compilazione Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sua qualità di Titolare del trattamento, provvede alla raccolta ed al trattamento dei dati personali forniti mediante la compilazione del presente documento di consultazione di mercato. La raccolta ed il trattamento dei predetti dati personali sono effettuati al fine di consentire ad Agenzia delle entrate-Riscossione di condurre le attività connesse alla consultazione preliminare di mercato. Il conferimento dei dati in questione è facoltativo. I dati conferiti saranno trattati mediante l’ausilio di strumenti elettronici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alla predetta finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 196/2003. I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati: ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenziacomunitaria, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti da convenzioni in materia di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercioriscossione; ai soggetti designati dai Titolari, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento. Nell’ambito dei diritti di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 196/2003, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento, la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di acquisire indicazione delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali finalità e professionalimodalità del trattamento ovvero della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico CollettivoTali richieste, che per tutto il periodo della sua validità deve corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere considerato un complesso normativo unitario inoltrate ad Agenzia delle entrate-Riscossione, Responsabile pro-tempore Settore Legale e inscindibileXxxxxxxxxxx, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 14 - 00142 Roma oppure all'indirizzo di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Si dichiara di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali conferiti mediante la compilazione del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge documento e dalla contrattazione integrativa. Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti si autorizza il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicitrattamento dei medesimi dati.

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Samples: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

PREMESSA. Le parti stipulanti La sottoscrizione di CCNL rappresenta per le Parti firmatarie motivo di orgoglio e responsabilità: un impegno basato sulla reciprocità delle prestazioni e sulla bilateralità delle intese affinché ne venga a giovare la qualità e produttività del lavoro attraverso la promozione del confronto paritetico e l’efficienza prestazionale per sviluppare la corretta applicazione del contratto nazionale e degli accordi territoriali in completa e rigorosa osservanza delle reciproche competenze e peculiarità quali XX.XX. di datori e lavoratori comparativamente più rappresentative. La corretta e costante applicazione delle statuizioni sancite nel presente articolato costituisce un solido baluardo contro la crisi produttiva, il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese commerciali lavoro sommerso e dei servizi. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionalila stagnazione economica. Le parti si danno atto impegnano ad esercitare una funzione di controllo sempre vigile volta a denunciare eventuali fattispecie caratterizzate dal lavoro sommerso. Le parti convengono che strumenti appropriati di partecipazione dei lavoratori possono rappresentare un efficace incentivo al raggiungimento dei risultati di produttività in termini quantitativi e soprattutto qualitativi; in linea con quanto previsto dall’ art. 46 della Costituzione Italiana: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle Aziende”, le parti si impegnano reciprocamente a valutare, su richiesta di uno dei contraenti, modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato articolato costituisce un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commerciopertanto non applicabile parzialmente, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi contratti collettivi e accordi speciali riferiti alle eventualmente sottoscritti tra le medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque Parti firmatarie che si possano riferire agli stessi settori occupazionali disciplinati dal presente CCNL con salvezza delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge legge e dalla contrattazione integrativaintegrativa già praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente articolato. Dette condizioni non devono ritenersi in alcun modo sostituite ma restano assegnate al lavoratore "ad personam" e sono suscettibili di futuri assorbimenti, fino ad un massimo del 50% dell’importo iniziale, esclusivamente nel caso di aumenti derivanti da avanzamenti di carriera. Le Parti ribadiscono l’impegno a sostenere la corretta applicazione del contratto nazionale e degli eventuali accordi territoriali stipulati in base ai criteri da esso previsti in ossequio alla legislazione vigente. A tal fine, le Parti firmatarie, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità in qualità di Organizzazioni Sindacali di datori e lavoratori comparativamente più rappresentative, riconoscono l’esigenza di bilanciare e garantire gli interessi e le esigenze di entrambe le figure protagoniste del mercato del lavoro rappresentate anche attraverso un consolidamento del ruolo della Bilateralità e dell’offerta formativa quale strumento indispensabile per l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro. Le Organizzazioni firmatarie esprimono l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire eventuali motivi di conflitto. Tale funzione é svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, a realizzare le condizioni per favorirlo, a individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento. Le parti pur riconoscendo che la forma tipica di contrattazione è soltanto quella subordinata espressa a tempo pieno ed indeterminato riconoscono la necessità di dover stipulare rapporti di lavoro cc.dd. “atipici” volte a colmare lacune di natura produttivo/organizzative o più specificamente tese a soddisfare esigenze temporanee che per varia natura possono palesarsi nel percorso lavorativo della cooperativa. In ogni caso il ricorso a tipologie di contrattazioni atipiche ha carattere temporaneo o d’ingresso finalizzate anche a garantire un percorso di affiancamento formativo e di natura prettamente stagionale. Le parti stipulanti il presente CCNL considerano la riforma del modello contrattuale di importanza strategica per il futuro delle relazioni sindacali e si impegnano a partecipare al confronto con la finalità di individuare soluzioni coerenti con le esigenze, le peculiarità e le prospettive di sviluppo dei lavoratori e delle imprese dei settori rappresentati. Proprio a soddisfazione di suddetta esigenza, anche al fine di modellare uno schema contrattuale agile che riesca a garantire da un lato un livello della prestazione efficiente e competitivo e dall’altro la possibilità di avvicinarsi alle esigenze dei lavoratori, le parti pur riconoscendo come principale la figura del contratto di lavoro a tempo indeterminato quale unica tipologia contrattuale in grado di garantire la stabilità del mercato del lavoro tuttavia prevedono la possibilità di stipulare anche accordi di lavoro di durata predeterminata al fine di agevolare l’incontro tra domanda ed offerta lavorativa garantendo una maggiore flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività riuscendo nel contempo a soddisfare le esigenze di flessibilità delle imprese conciliandole con le particolari esigenze dei lavoratori. Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la loro parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello. Per effetto dell’inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico della cooperativa di dare attuazione a tutti gli istituti ed Enti contrattuali previsti laddove costituiti, ivi compresi: l’Ente Bilaterale, l’Assistenza Sanitaria, la Solidarietà e la Previdenza Complementare. Le quote versate per l’Assistenza Sanitaria costituiscono parte di retribuzione a tutti gli effetti e pertanto la mancata corresponsione costituisce inadempimento contrattuale con tutti le conseguenze civili e panali di legge. Alle odierne firmatarie è riconosciuta l’esclusività a tutti gli effetti del presente CCNL del quale, altresì, è vietata, senza preventiva autorizzazione, la riproduzione anche parziale. In caso di controversia e/o contraddittorio su specifici punti del corpus contrattuale, si farà riferimento ai testi originali in possesso delle Organizzazioni stipulanti. E’ proprio per tale ottemperanza che l’articolato ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa al fine della certezza e garanzia dei trattamenti applicati. Conseguentemente viene individuato un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per suddetto triennio di vigenza l’indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA - Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione - in vece del tasso di inflazione programmata. Conseguentemente in caso di mancato rinnovo nei termini di scadenza è applicato il meccanismo che riconosce la copertura economica nella misura del 28% della perdita di valore stabilita dall’IPCA e pari al 32% dal 7mo al 12mo mese a favore del personale occupato alla data di scadenza o successivamente assunto. L’eventuale copertura economica che l’impresa corrisponderà come anticipazione degli adeguamenti sarà computata e decurtata all’atto della corresponsione di nuovi minimi retributivi. Le Parti riconoscono il ruolo fondamentale ricoperto nel settore dalle cooperative dedicando loro particolare attenzione e considerazione sia richiamando la disciplina dettata dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e succ. modd., in particolar modo dall’3 ce dall’art. 6 nonché dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30 e dal D.Lgs 276/03 e dal D.Lgs 251 del 6 ottobre 2004. Le parti tendono alla piena valorizzazione della cooperazione anche in virtù dell’agilità strutturale e societaria che riesce ad adattarsi in modo funzionale alle fluttuazioni del mercato e ad assorbirne gli urti anche attraverso un duplice livello di contrattazione nazionale e aziendale per le quali le firmatarie hanno previsto una specifica indennità di mancata contrattazione di secondo livello. Le parti ribadiscono la priorità di un’attenta valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire in tutti gli ambiti territoriali affinchè possano risultare migliorate sia le condizioni ambientali e sia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le parti si impegnano ad esercitare una funzione di controllo sempre vigile volta a denunciare eventuali fattispecie caratterizzate dal lavoro sommerso. Xxxxx restando i principi, costituzionalmente garantiti, della libertà di associazione e di tutela delle retribuzioni di fatto per i rapporti di lavoro in essere, le Parti intendono ribadire come il giudizio sui contenuti economici del presente strumento contrattuale debba essere il frutto di un complessivo calcolo che sommi le retribuzioni contrattuali, i servizi erogati dall’Ente Bilaterale, le indennità contrattuali e la contrattazione di secondo livello, che seppur non obbligatoria è fortemente incentivata. Le Associazioni firmatarie, intendono, altresì ribadire il deciso sostegno allo sviluppo di una nuova, diffusa, sostenibile ed incentivante contrattazione di secondo livello. Le Parti contraenti trasmetteranno, con i mezzi più appropriati, copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del Lavoro ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati, in ossequio a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva nonché nel rispetto delle vigenti norme di legge. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso dalle medesime parti. Infine le Parti richiamano, nell’interpretazione e applicazione del presente articolato, tra le altre, la legge n.300/70, la Legge n. 247/2007, la legge n. 183/2010, le legge n. 92/2012, la legge n.99/2013, la legge n. 124/2013 e la legge n.128/2013. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo CCNL valgono le disposizioni di Legge legge vigenti in materia. La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta materia di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le XX.XX. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologicilavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro