LINEE GUIDA PER CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, DI CUI AL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18, art. 22.
ALLEGATO A
LINEE GUIDA PER CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, DI CUI AL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18, art. 22.
Premessa
L’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ha introdotto la possibilità di concedere la cassa integrazione in deroga ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ed esclusi i datori di lavoro domestico, che hanno dovuto ridurre o sospendere l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le presenti Linee Guida disciplinano i criteri, la modalità di presentazione e di istruttoria delle istanze relative alla suddetta misura per le unità produttive ubicate in Toscana, nel rispetto di quanto disposto dalla Circolare INPS 47/2020.
1.Destinatari del trattamento e requisiti
Possono richiedere il trattamento di cassa integrazione in deroga (CIG in deroga o CIGD) di cui all’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e secondo le modalità di cui al presente documento i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pertanto sono esclusi i datori di lavoro per i quali trovano applicazione la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), il Fondo di Integrazione Salariale, i Fondi di Solidarietà Bilaterali e Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D.lgs. 148/2015. Come previsto dalla circolare INPS 47/2020, ai fini dell’accesso all’assegno ordinario non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al fondo.
I datori di lavoro per i quali trova applicazione esclusivamente la disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e che non possono accedere alla CIGO o all’assegno ordinario dei predetti fondi, possono richiedere il trattamento di CIG in deroga.
Con riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale per il personale del settore dei servizi ambientali e al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali la circolare INPS 47/2020 ha chiarito che tali fondi non sono operativi. Di conseguenza i datori di lavoro interessati dai suddetti fondi e che occupano più di 5 dipendenti potranno continuare ad accedere al FIS, mentre quelli che occupano fino a 5 dipendenti potranno accedere alla CIG in deroga.
I datori di lavoro del settore agricolo che rientrano nel campo di applicazione della CISOA devono utilizzare tale ammortizzatore, e solo qualora l’azienda abbia già fatto ricorso al numero massimo annuale di giornate fruibili, sarà possibile chiedere la tutela della CIG in deroga con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Sarà possibile il ricorso alla CIG in deroga anche per i lavoratori a tempo indeterminato che non hanno maturato il requisito delle 181 giornate lavorative presso la stessa azienda.
Come da circolare INPS 47/2020 l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza.
Le presenti Linee Guida si applicano alle istanze di CIG in deroga per le unità produttive ubicate in Toscana.
2.Lavoratori beneficiari
Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso ai lavoratori subordinati, assunti con qualunque forma contrattuale, dipendenti dai datori di lavoro di cui al punto 1, con
qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, in forza presso il datore di lavoro richiedente alla data del 23 febbraio 2020. Nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112
c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Per i lavoratori intermittenti, come specificato dalla Circolare INPS 47/2020, l'accesso è riconosciuto ai sensi della circolare INPS 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.
3.Durata del trattamento
In relazione a ciascuna unità produttiva la CIG in deroga può essere riconosciuta a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 30 giugno per un massimo di 9 settimane, anche non continuative. Ai fini gestionali tale limite è calcolato in 63 giorni di calendario per ciascuna unità produttiva. Per il computo esatto delle settimane si rinvia in ogni caso alle disposizioni di INPS in merito.
4.Procedura per la presentazione della domanda 4.1.Datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti
Ai sensi dell’art. 22 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti sono tenuti alla stipula dell’accordo sindacale.
Pertanto i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti e intendono presentare la domanda di CIG in deroga devono concludere un accordo, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e che la necessità di ricorrere alla CIG in deroga sia conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e non riferito ad una situazione già preesistente dovuta ad altre motivazioni.
Nel verbale dovranno essere indicati anche la durata prevista della cassa integrazione ed il numero dei lavoratori interessati.
Per la sottoscrizione del verbale è possibile utilizzare lo schema predisposto dalla Regione Toscana e scaricabile dal sito
xxxxx://xxxx.xxxx.xxxxxxx.xx/XxxXxXxxxxx oppure
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxx-xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxx-xxx-xxxxx-00
È possibile presentare anche un verbale redatto secondo un diverso schema purché siano riportati tutti i seguenti dati:
a)data del verbale
b)i nominativi e la qualifica rivestita da coloro che sottoscrivono il verbale (datore di lavoro/rappresentante per il datore di lavoro, rappresentante dell’associazione datoriale e delle organizzazioni sindacali);
c)i dati identificativi del datore di lavoro, con la specifica sia della sede legale che della sede dell’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di CIG in deroga, il numero dei lavoratori in organico con la suddivisione in quadri, impiegati, operai ed apprendisti, nonché il settore di appartenenza; d)indicazione che il ricorso alla CIG in deroga è dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID-19; e)il periodo di CIG in deroga richiesto, il numero massimo dei lavoratori interessati ed il numero massimo di ore che verranno richieste nella domanda alla Regione e ad INPS;
f)firma delle parti.
Nel verbale il datore di lavoro o il rappresentante per il datore di lavoro deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non rientrare nel campo di applicazione delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario: Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Fondo di Integrazione Salariale, i Fondi di Solidarietà Bilaterali, Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi di cui agli artt. 26, 27 e
29 del D.lgs. 148/2015 e CISOA. Nel caso in cui rientri in una delle suddette discipline dovrà motivare il ricorso alla CIG in deroga.
Qualora entro 5 giorni dalla data di richiesta di consultazione sindacale la stessa non sia avvenuta, il datore di lavoro può comunque presentare la domanda di CIGD dando evidenza dell’invio della richiesta di consultazione sindacale e comunicando che la stessa non è avvenuta. In questo caso sarà comunque necessario allegare la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito alla non applicazione delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario sopra indicate. Per tale dichiarazione verrà reso disponibile un fac-simile sul sito della Regione Toscana all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxx-xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxx-xxx-xxxxx-00
4.2.Datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti
I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non tenuti alla stipula dell’accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dovranno comunque allegare alla domanda una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito alla non applicazione delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario: Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Fondo di Integrazione Salariale, i Fondi di Solidarietà Bilaterali, Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D.lgs. 148/2015 e CISOA. Nel caso in cui rientri in una delle suddette discipline dovrà motivare il ricorso alla CIG in deroga. Per tale dichiarazione verrà reso disponibile un fac-simile sul sito della Regione Toscana all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxx-xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxx-xxx-xxxxx-00
4.3.Modalità e termini per la presentazione della domanda
Per la presentazione delle domande di CIG in deroga alla Regione Toscana è obbligatorio, pena la irricevibilità della domanda, utilizzare la procedura informatica disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxx.xxxx.xxxxxxx.xx/XxxXxXxxxxx.
La procedura consentirà il pagamento del bollo in modalità telematica e di inserire tutti gli allegati necessari, di seguito indicati:
-per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti: verbale sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, o comunicazione di richiesta della consultazione sindacale, con dichiarazione che la stessa non è avvenuta entro 5 giorni dall’invio della richiesta;
-per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti dovranno allegare dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che il datore di lavoro che presenta la domanda di CIG in deroga non rientra nel campo di applicazione delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario;
-per tutti: documento di identità del soggetto che rende la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (inclusa quella contenuta nell’eventuale verbale di accordo).
Al termine della compilazione on-line, il sistema consente la stampa della domanda come risultante dalla procedura di presentazione con la data di invio e l'identificativo univoco progressivo. Tutte le istruzioni operative saranno disponibili nella procedura per la presentazione delle domande e alla pagina web xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxx-xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxx-xxx-xxxxx-00.
Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di inizio della CIG in deroga indicata sulla domanda. Per data di presentazione si intende la data di inoltro telematico della domanda. Le domande presentate oltre il predetto termine verranno respinte.
4.4.Accesso alla procedura telematica per la presentazione delle domande
Per accedere al servizio di CigInDeroga è necessario un Certificato digitale attivo (smart card, CNS, Tessera sanitaria) fornito da un Ente Certificatore.
Cliccando su Registrazione Utente è possibile registrarsi al sistema immettendo le proprie generalità, il datore di lavoro o i datori di lavoro per i quali vuole operare e gli eventuali collaboratori da abilitare all'invio delle domande di CIG in deroga. Effettuata la registrazione, gli utenti saranno riconosciuti dal sistema e potranno quindi procedere all'invio delle domande.
5.Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni
L’istruttoria delle domande verrà effettuata dal Settore Lavoro della Regione Toscana entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’invio telematico. Le richieste di chiarimenti o integrazioni/modifiche sospendono il suddetto termine.
Le domande verranno istruite secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
In caso di domande ritenute incomplete o inesatte la procedura istruttoria verrà sospesa e sarà ripresa quando il datore di lavoro avrà fatto pervenire le informazioni/documentazioni richieste dalla Regione Toscana.
Le comunicazioni di sospensione o respingimento della domanda di CIG in deroga verranno inviate all’impresa richiedente tramite PEC, o, se non disponibile, tramite raccomandata A/R.
Verranno altresì trasmesse tramite email al referente per la domanda indicato sulla stessa.
Il datore di lavoro è tenuto a far pervenire le informazioni/la documentazione mancante entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, trasmessa secondo le modalità sopra indicate. Decorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta inviata a mezzo PEC, o se non disponibile, a mezzo raccomandata A/R, qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, la domanda sarà ritenuta respinta.
Un lavoratore già autorizzato per un periodo non può essere oggetto di una nuova autorizzazione per lo stesso periodo o per un periodo incluso nella richiesta già presentata.
Le comunicazioni di accoglimento delle domande di CIG in deroga (autorizzazioni) saranno scaricabili dal sistema informatico on line CigInDeroga attraverso la funzione "Gestione Domande-Stampa Autorizzazione".
Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato all’effettiva disponibilità delle risorse di cui all’art. 22, decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18.
6.Comunicazione all’INPS e pagamento
La Regione Toscana – Settore Lavoro trasmette all’INPS l’elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest’ultimo.
È previsto esclusivamente il pagamento diretto della prestazione da parte di INPS.
I datori di lavoro devono inviare ad INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall’istituto.
Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
7.Controlli
La Regione Toscana si riserva di verificare la rispondenza di quanto contenuto nella dichiarazione resa dal datore di lavoro ai sensi del DPR 445/2000 in merito alla domanda di CIG in deroga. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro, sulla cui base è stato emanato il provvedimento di concessione della misura sopra descritta, la Regione Toscana procederà alla revoca del beneficio concesso e trasmetterà le risultanze all’INPS per il recupero degli importi impropriamente corrisposti, riservandosi inoltre di procedere per infedele dichiarazione nei confronti del dichiarante.
8.Informativa ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 si informa che i dati personali raccolti sono finalizzati alla concessione delle misure di sostegno al reddito di cui al presente atto, e saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
Titolare del trattamento è la Regione Toscana- Giunta regionale (dati di contatto: P.zza duomo 10 – 00000 Xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx).
I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Direzione Lavoro della Regione Toscana) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Ai soggetti interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (xxx_xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx).
I soggetti interessati possono inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxx/xxxx/xxxxxx/-/xxxxxx-xxxxxxx/xxxxxx/0000000)
9. Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Lavoro della Regione Toscana, Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
10. Informazioni
Il presente avviso è reperibile sul sito della Regione Toscana: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/-/xxxxx-xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxx-xxx-xxxxx-00
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio tramite i seguenti recapiti:
Telefono:
È inoltre attivo un servizio telefonico di Assistenza Tecnica (numero verde 800-688306) per tutte le problematiche di tipo tecnico legate al sistema telematico per l'invio delle domande.
Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì (escluso festivi), dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:00.