DUVRI Clausole campione

DUVRI. Per l’appalto oggetto del presente avviso, il D.U.V.R.I. non deve essere preventivamente predisposto, ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza da interferenza, in quanto l’attività oggetto della presente richiesta di offerta rientra tra le ipotesi di esclusione di cui al comma 3-bis dell’art. 26 del d.lgs.n. 81/2008 che prevede che l'obbligo di predisporre il D.U.V.R.I. <<(..) non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato (...) o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 , o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto (...) >>. Il/La Sottoscritto/a nato/a a (Prov. ) il / / residente a (Prov. ) C.F. , in qualità di della Società con sede in (Prov. ) C.F./X.XXX , Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata): consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445
DUVRI. In riferimento al disposto dell’art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/2008, concernente l’elaborazione del Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza, si precisa che per la presente concessione non sussistono rischi da interferenze con il personale del Comune e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare.
DUVRI. L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, nonché a fornire ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse. L’Aggiudicatario è obbligato a formare, informare e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia. Le parti di ricambio eventualmente necessarie per gli interventi di manutenzione previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto devono essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e dei componenti, e fornite di certificazione CE e marcatura CE. Per i rischi relativi alle interferenze fra le attività della Stazione Appaltante e quelle dell’Aggiudicatario e per gli adempimenti relativi si rimanda al DUVRI, che può essere aggiornato nella fase esecutiva del Contratto su richiesta di una delle parti. In caso di inadempienza alle norme e alle disposizioni in materia, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del Contratto e al contestuale incameramento della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali dell’Aggiudicatario.
DUVRI. Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all’appalto, si rinvia a quanto rilevato e osservato dal Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale in apposito documento posto a disposizione dei soggetti concorrenti presso il Servizio suddetto.
DUVRI. Con riferimento ai rischi da interferenza, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di conformarsi alle prescrizioni e alle cautele indicate dall’Istituto nel DUVRI allegato al presente capitolato ovvero a quelle successivamente precisate in occasione della riunione obbligatoria di coordinamento (con l’Ufficio Prevenzione Protezione), consegna, installazione e di tutte le successive attività di accesso. La violazione di tale obbligo importerà inadempimento contrattuale, sanzionabile a norma del presente capitolato. Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di contattare l’Ufficio Prevenzione e Protezione INRCA per il coordinamento e gli adempimenti previsti dal D.Lgv.81/2008 in materia di sicurezza.
DUVRI. Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i), si precisa che, in considerazione della natura del servizio oggetto del presente affidamento, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi, in quanto trattasi di servizio per il quale non è previsto l’espletamento in luoghi messi a disposizione da questa amministrazione. Resta inteso che la Ditta affidataria rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività.
DUVRI. APPROVAZIONE E FIRME
DUVRI. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) che l’Appaltatore si impegna a rispettare in ogni sua parte. Il D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non allegato.
DUVRI. Allegato A Fac-Simile Istanza di manifestazione di interesse
DUVRI. In base a quanto stabilito dall’art. 26 comma 3 e 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, l’Amministrazione, oltre ad aver valutato che non sussistono rischi interferenziali non è tenuta alla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale. Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall’eliminazione dei rischi da interferenza risultano essere pari a zero. Nel caso comunque in cui, nel corso dell’esecuzione contrattuale possano emergere rischi da interferenza, anche su segnalazione del Fornitore, Ente utilizzatore procederà alla redazione del DUVRI. È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.