PREMESSO Clausole campione
PREMESSO che la Struttura Supply Chain ha evidenziato la necessità di procedere alla conclusione di un accordo quadro di durata biennale con un unico operatore economico, articolato in 9 lotti, avente ad oggetto la fornitura di ricambi prevalentemente per la manutenzione preventiva degli autobus, - Iveco/Irisbus Citelis, - Iveco Urban Way, - Evobus/▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, che i 9 lotti sono dettagliati nel Capitolato Speciale, in atti allegato n. 1, trasmesso dal Responsabile della Struttura in forma definitiva con nota protocollo n 22275 del 06.02.2020, in atti allegato n. 2, e così costituiti: lotto 1 MOTORINI-ALTERNATORI 6 lotto 2 FILTRI 32 lotto 3 CINGHIE 9 lotto 4 PNEUMATICA 21 lotto 5 AMMORTIZZ-CELLE-MEMBRANE 11 lotto 6 TIRANTERIA STERZO-ASSALE-BARRE 65 lotto 7 COMPRESSORI 5 lotto 8 CUSCINETTI 6 lotto 9 TENDICINGHIA 6 che Atac prevede di affidare, nel periodo di validità dell’accordo quadro pari a 2 (due) anni, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del primo contratto applicativo, la fornitura per ogni lotto descritta dal Capitolato Speciale e relativi allegati, mediante la stipulazione di singoli contratti applicativi per ogni lotto, da intendersi vincolanti per i singoli aggiudicatari; che i contratti applicativi per ogni lotto saranno stipulati, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie, allo stesso prezzo e alle stesse condizioni, stabilite dall’accordo quadro, purché la stipulazione stessa intervenga nel periodo di validità dell’accordo quadro e comunque nei limiti del tetto di spesa previsto; che i contratti applicativi saranno firmati, a seconda dell’importo, dal dirigente la cui competenza di spesa rientra nella delega conferita con procura notarile; che l’accordo quadro prevede l'importo massimo presunto posto a base di gara per la durata dell’intero Accordo Quadro e complessivamente per tutti i 9 lotti, pari a € 2.024.492,95 oltre I.V.A, come di seguito dettagliato: lotto 1 MOTORINI-ALTERNATORI € 338.418,82 lotto 2 FILTRI € 218.471,74 lotto 3 CINGHIE € 47.553,47 lotto 4 PNEUMATICA € 622.990,50 lotto 5 AMMORTIZZ-CELLE-MEMBRANE € 174.537,15 lotto 6 TIRANTERIA STERZO-ASSALE-BARRE € 341.633,89 lotto 7 COMPRESSORI € 129.252,00 lotto 8 CUSCINETTI € 70.995,48 lotto 9 TENDICINGHIA € 80.639,90 che i primi contratti applicativi per ciascun lotto, verranno stipulati contestualmente alla sottoscrizione degli accordi quadri, per la durata di un anno ed avranno un importo massimo presunto pari ad euro 1.012.246,48 oltre IVA, come...
PREMESSO. Che con Determinazione Dirigenziale rep. n…. del ….. (Determina a Contrarre), pubblicata sul proprio sito Internet e all’Albo Pretorio di Roma Capitale, il Municipio II ha dato avvio alle procedure necessarie al fine di individuare l’Organismo affidatario del progetto in epigrafe. Che tutti gli atti di gara sono stati, in tempo utile per il regolare svolgimento della gara, pubblicati, nei modi e tempi richiesti dalle vigenti normative; Che l’Organismo affidatario ha presentato una proposta ritenuta valida a seguito della procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ; Che la Commissione Giudicatrice della gara sopra citata, costituita dall’Amministrazione con Determinazione Dirigenziale rep. n. del con l’incarico di procedere alla individuazione della migliore offerta tra quelle pervenute, tenuto conto dei criteri e parametri indicati negli atti di gara, ha concluso i propri lavori proponendo l’aggiudicazione della gara a ; Che l’Organismo affidatario, con Determinazione Dirigenziale rep. n. del del Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma II è stato dichiarato aggiudicatario della gara di cui sopra;
PREMESSO. Che l’Unione Reno Galliera con la • Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 48 del 17.12.2013 ha recepito la Convenzione per il conferimento dei Servizi alla Persona dei Comuni di Bentivoglio, Castello D’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San ▇▇▇▇▇▇ in Casale; • la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.21 del 28/6/2017 di conferimento e all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona con contestuale recepimento e sottoscrizione della convenzione rep. n. 29 del 13/07/2017 da parte del Comune di San Giorgio di Piano; • la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 45 del 28/11/2017 di conferimento e all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona con contestuale recepimento e sottoscrizione della convenzione rep. n. 67 del 12/12/2017 da parte del Comune di Argelato; - la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 47/2014 avente oggetto: “ Conferimento all’Unione Reno Galliera degli immobili di proprietà dei Comuni di Bentivoglio, Castello D’Argile, Castel Maggiore, Pieve di Cento e San ▇▇▇▇▇▇ in Casale, a seguito di conferimento Servizi alla Persona” esecutiva; - la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 68/2014 avente oggetto: “ Conferimento all’Unione Reno Galliera degli immobili dati in concessione o convenzione a terzi di proprietà dei Comuni di Bentivoglio, Castello D’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento e San ▇▇▇▇▇▇ in Casale, a seguito di conferimento Servizi alla Persona” – Disciplina del raporto fra i Comuni, l’Unione Reno Galliera ed i Concessionari”. - la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 2/2015 avente oggetto: “Conferimento all’Unione Reno Galliera degli immobili di proprietà dei Comune di Galliera, a seguito di avvio della gestione associata dei Servizi alla Persona e modifica degli Allegati A e B della Delibera n. 47/2014”. - La Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 74/2015 avente oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO CONFERITE ALL’UNIONE RENO GALLIERA”;
PREMESSO che il Comune di Bologna è proprietario delle aree su cui insistono le seguenti Oasi Urbane: - Oasi a libera evoluzione e Prato delle farfalle nel Parco dei Cedri - Stagno didattico dei ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e relativa aula didattica all'aperto che le suddette oasi urbane sono state a suo tempo istituite, su proposta del WWF delegazione ▇▇▇▇▇▇-Romagna, con lo scopo di: - tutelare piccole porzione di territorio a scopo divulgativo e didattico - promuovere e diffondere, presso la popolazione una più consapevole sensibilità ai problemi ambientali - ricercare e mantenere le condizioni ottimali per la tutela e l’incremento di specie animali e vegetali minacciate che WWF - Bologna Metropolitana è organizzazione di volontariato attiva nel settore della promozione e valorizzazione dei beni ambientali, in particolare per la tutela della biodiversità; che l'Amministrazione comunale e WWF - Bologna Metropolitana ritengono di attivare una collaborazione per: - promuovere e realizzare attività di divulgazione ed educazione ambientale presso l’Oasi a libera evoluzione ed il Prato delle Farfalle, site all’interno del Parco dei Cedri, e presso lo Stagno didattico sito all’interno dei ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - fornire supporto tecnico all’Amministrazione comunale in merito all’individuazione degli interventi e delle modalità atte a favorire la conservazione delle Oasi Urbane e l’incremento delle specie animali e vegetali presenti. In esecuzione dell'atto PG n.********/2016, esecutivo ai sensi di legge; il Comune di Bologna (C.F./Partita IVA 01232710374), Settore Ambiente ed Energia, rappresentato dal Direttore , nato il , domiciliato per la sua carica in Bologna – P.zza Liber Paradisus n. 10, che interviene ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (e ▇▇.▇▇.) e dell'art. 44 dello Statuto di detto comune, in forza dell'atto sindacale PG ******; l’Associazione WWF Bologna Metropolitana (di seguito anche solo WWF) - CF 91280230375 - con sede a Bologna in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ Savena (BO) in persona del Presidente/ legale rappresentante nato a il e domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione WWF Bologna Metropolitana;
PREMESSO l’art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2010 la competenza dell’Istituto ai fini dell’accertamento definitivo dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità; l’art. 38, comma 1, lettera b, punto 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, introducendo l’art. 445-bis del c.p.c., ha reso obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie addotte a sostegno della pretesa fatta valere nei giudizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché nelle controversie relative alle pensioni di inabilità e all’assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222; il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, ed il successivo Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, relativi agli accertamenti medico-legali richiesti dalle autorità scolastiche per i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 nei confronti del proprio personale; il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che all’art. 25, comma 6-bis, che introduce semplificazioni in materia di accertamento sanitario di revisione; l’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, con il quale sono state introdotte modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 riguardo alle modalità di gestione della domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva; il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione l’art. 18, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, in virtù del quale può essere demandato all’Istituto da parte delle Regioni l’affidamento delle funzioni relative al primo accertamento dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, e della relativa rivedibilità, di competenza delle Aziende sanitarie locali; l’art. 1, commi 458, 459 e 460, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale, al fine di assicurare all’INPS il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile, di cui all’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n....
PREMESSO che l’Università, (specificare la struttura conferente)__________________ ha il seguente obiettivo e progetto specifico: (specificare__________); che nell’ambito del suddetto progetto è necessario svolgere la seguente prestazione d’opera occasionale: (specificare__________); (Eventuale se trattasi di contratto di ricerca ex art 2222) che la specifica prestazione richiesta è strettamente connessa con il programma di ricerca ed ha un nesso di necessità con lo stesso; che è necessario conferire un incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di lavoro autonomo, per accertata assenza di risorse umane e professionali idonee allo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico nel settore ………; che i caratteri della prestazione esterna sono la temporaneità e l’alta qualificazione; che con provvedimento n. ____ del ______ è stato autorizzato il conferimento di un incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di prestazione d’opera occasionale, attraverso l’espletamento di apposita procedura comparativa (per titoli oppure per titoli e colloquio); che con provvedimento n. ____ del ______ è stato emanato un avviso di selezione (per titoli oppure per titoli e colloquio) per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo occasionale; che con provvedimento n. ____ del ______ sono stati approvati gli atti della commissione di valutazione ed il Dott. _________________________________ è risultato vincitore a seguito dell’espletamento della procedura comparativa,(per titoli oppure per titoli e colloquio), per l’attribuzione di un incarico di prestazione d’opera occasionale inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del Progetto/Programma (specificare)__________; che il Dott. _______________ ha rilasciato apposita dichiarazione fiscale, fornendo i dati soggettivi necessari all’inquadramento fiscale previdenziale ed assicurativo dell’attività oggetto della prestazione; che il Dott. _________ dipendente pubblico dichiara di essere autorizzato allo svolgimento dell’attività occasionale attraverso apposito nulla-osta rilasciato dall’amministrazione pubblica di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 con nota prot. n. ________ del ___________;
PREMESSO che la legge n. 241 del 1990, agli articoli 11 e 15, ha introdotto lo strumento dell’accordo tra pubbliche am- ministrazioni; che la legge 662 del 1996, all’art. 2 , comma 203, ha definito le tipologia di accordi che possono essere stipu- lati per la realizzazione di interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati, nell’ambito dei quali rientra anche lo strumento della programmazione negoziata, come tale intendendosi la regolamenta- zione concordata tra soggetti pubblici competenti e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di in- terventi diversi riferiti ad un’unica finalità di sviluppo; che il D.Lgs n. 267 del 2000, all’art. 34, ha previsto l’utilizzo dell’istituto dell’accordo di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro completa realizza- zione, l’azione integrata e coordinata tra più Amministrazioni, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro annesso adempimento; Premesso, altresì che in data 12 maggio 2004 è stato sottoscritto, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un protocol- lo di intesa tra la stessa Presidenza, il M.A.P., il Ministero del lavoro, la Regione Campania, il Comune di Acer- ra, il Consorzio ASI di Napoli, Sviluppo Italia s.p.a., Montefibre s.p.a., N.G.P. s.p.a., Edison s.p.a., l’Osservatorio Chimico Nazionale, oltre alle rappresentanze sindacali, avente ad oggetto la tutela del patrimo- nio industriale ed occupazionale rappresentato dall’insediamento chimico nel Comune di Acerra, che per effet- to di mutati scenari economici del mercato internazionale, è attraversato da una crisi strutturale, tale da indirizzare l’azienda verso la realizzazione di un progetto di riconversione dell’impianto di polimerizzazione; che nel testo di questo accordo si precisa che per riconvertire l’impianto vengono stimati investimenti per circa 22 Meuro a carico di NGP s.p.a., titolare del processo industriale di riconversione; che a tale programma di investimento partecipano, ciascuno con un proprio apporto di capitali e per le pro- prie competenze, la Regione Campania, il M.A.P., Sviluppo Italia, la NGP s.p.a e Montefibre s.p.a.; che il protocollo in argomento prevede l’utilizzo dello strumento del contratto di programma per supporta- re il progetto di riconversione del sito industriale; che per accelerare i tempi di istruttoria e quindi di realizzazione del...
PREMESSO. Che la legge 11 agosto 1991 n. 266, “Legge Quadro sul Volontariato” all’art.7 prevede la possibilità per gli enti pubblici di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri nazionale e/o regionali del volontariato.
PREMESSO. → Che i seguenti signori, che nel proseguo per brevità verranno deno- minati ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇: → - Tidu ▇▇▇▇▇▇▇, nato a Cagliari il giorno 27.09.1953, residente in ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Municipio 1, codice fiscale ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇G, pro- prietario per 1/3; → - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, nato a Cagliari il giorno 08.12.1959, residente in Sestu codice fiscale ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, proprietario per 1/3; → - Tidu ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, nata a Cagliari il giorno 04.10.1948, residente in Quartucciu Via Cirene 30 codice fiscale ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, proprietaria per 1/3; sono proprietari di giusti e legittimi titoli per i terreni individuati nel Comune di Quartucciu e distinti al Catasto al Foglio 9 mappali 908 e 2361 della complessiva superficie catastale di 0,2055 (diconsi ettari zerovilrgoladuemilazerocinquantacinque) ed effettiva di mq. 1985,88 (diconsi metri quadri millenovencentoottantacinquevirgo- laottantotto) come risulta dai certificati catastali che si allegano in originale sotto la lett. B. Le suddette aree sono comprese in zona urbanistica G2 del vigente Piano Urbanistico Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con la delibera n° [Digitare qui TESTO]. del [Digitare qui TESTO] e sono utilizzabili ai fini edificatori, previa ap- provazione del Piano di Lottizzazione, per prescrizione dello stru- mento urbanistico vigente, come da allegato certificato di destina- zione urbanistica, relativo le stesse aree, rilasciato dal Comune di Quartucciu e che si allega, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Legge 28.12.1985 n.° 47, in copia conforme all’originale sotto la lett. D. → Che in data 03-02-2014 la ditta lottizzante ha presentato al Comune di Quartucciu domanda con allegato progetto di lottizzazione, redatto dall’Ing. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, inteso ad ottenere l’autorizzazione a lottiz- zare i terreni in parola e composto dai seguenti elaborati: • Relazione Tecnica; • Schema di Convenzione; • Tav. A1 – Elaborati Grafici; • ▇▇▇. ▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇; • Tav. A3 – Sezioni del terreno; • Tav. A4 – Piano quotato, sovrapposizione, recinzione e reti tecno- logiche; • Studio di Compatibilità Idraulica - Allegato 1 – – Corografia del Bacino idrografico del rio “Is Cungiaus”; • Studio di Compatibilità Idraulica – Relazione Illustrativa; • Studio di Compatibilità Idraulica - Allegato 2 – Carta della perico- losità idraulica rio “Is Cungiaus”; • Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica - – Relazione Illu- strativa; • Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica - Allegato 1 – Carta ...
PREMESSO. Che la Stazione appaltante, con Delibera di G.C. n. del ha, tra l’altro, approvato il Capitolato Speciale di Appalto (All. “A) contenente l’elenco delle opere cimiteriali di cui al presente contratto; che con Determinazione Dirigenziale n. - del __si autorizzava l’attività contrattuale per l’esecuzione del predetto intervento; si stabiliva, (art. 95 del D.lgs n. 50/2016), che il contratto atteneva alla sola esecuzione del servizio e che lo stesso doveva stipularsi “a misura”e “a corpo” ; e che all’aggiudicazione dei servizi in argomento doveva avvenire mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. che l’appalto è avvenuto a mezzo della Stazione Unica Appaltante (SUA) giusta convenzione che ha proceduto all’affidamento del servizio di esecuzione dei servizi cimiteriali presso il cimitero comunale, in base all’offerta prot. n. , per il prezzo presunto omnicomprensivo di € + I.V.A. per il periodo di gestione afferente l’esercizio finanziario di cui € a misura e € a corpo; che l’impresa si impegna ad attuare quanto previsto nel DUVRI e nel PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA, da allegarsi, che formano parte integrante del presente contratto; che la direzione del servizio è assunta dal sig. _ nato a il _, idoneamente qualificato e formalmente incaricato, il quale ha sottoscritto la dichiarazione di accettazione dell’incarico allegata al presente contratto; Che il presente contratto acquista efficacia con la sottoscrizione apposta dal Dirigente sopra citato, il quale lo approva. che al presente contratto d’appalto, è applicabile l’art. 2 comma 2 ultimo periodo del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santa ▇▇▇▇▇ a Vico approvato con Delibera di G.M. n. 151 del 10.12.2013 che qui si intende integralmente riportato, e di cui la ditta dichiara di ben conoscere e si obbliga a rispettarlo accettando espressamente la risoluzione “ipso jure” del rapporto contrattuale in caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice di comportamento; che risultano acquisite le attestazioni, da parte del RUP, del responsabile del procedimento e del legale rappresentante dell’impresa affidataria, circa l’insussistenza del conflitto di interesse e di incompatibilità ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 quale introdotto dalla Legge 190/2012;
