Precisazione Clausole campione

Precisazione. Tutti gli Assicurati sono garantiti indipendentemente dal loro stato psicofisico. Re- stano tuttavia espressamente confermati i criteri di indennizzabilità stabiliti dall’Art. 32 nonché i requisiti di assicurabilità di cui all’Art. 41 della presente Sezione.
Precisazione. Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non è impegnativo per il Comune di Firenze e non costituisce proposta contrattuale, né offerta o promessa al pubblico. Esso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che sarà libera di sospendere o interrompere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, ed eventualmente anche di avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.
Precisazione. 4. Le prestazioni e le loro limitazioni poggiano sulle disposizioni del contratto d’assicurazione (comprese quelle riguardanti la somma di assicurazione e la franchigia) che erano in vigore nel momento in cui si ê verificato il danno ai sensi dell’ art. 16, cifra 2 e 3 delle CGA.
Precisazione. L’Assicurazione di cui alle lettere A) e B) vale anche per le azioni esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni.
Precisazione. La sottoscrizione da parte di Arch Insurance Company (Europe) della presente Convenzione, non costituisce obbligo da parte della stessa, all’assunzione automatica dei rischi proposti.
Precisazione. L’Organizzatore si riserva la facoltà di verificare i requisiti di partecipazione. Qualora l’Organizzatore rilevasse il mancato rispetto di tali requisiti, provvederà ad escludere il Candidato (nella fase di candidatura e selezione) / Influencer (una volta effettuata la scelta) dall’iniziativa. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qua- lunque momento le modalità di partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i di- ritti già acquisiti dai partecipanti. L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi e/o mail persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti. L’Organizzatore non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il compu- ter, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissio- ne e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un utente di partecipare all’iniziativa. I Candidati selezionati non possono richiedere un corrispettivo economico a fron- te dell’utilizzo da parte dell’Organizzatore dei Contributi. L’iscrizione all’iniziativa comporta l’implicita accettazione da parte del Candidato del presente documento di termini e condizioni di trasparenza in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Precisazione. L’Assicurazione di cui agli articoli 33.1 e 33.2 vale anche per le azioni esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12/06/1 984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni.
Precisazione. In relazione a quanto previsto dalla lett. B "Livello territoriale" del Protocollo di nuove relazioni industriali del 5 aprile 1990, le Centrali cooperative confermano che il testo convenuto non preclude la possibilità di consultazioni tra le parti anche al livello dei singoli territori provinciali, in quanto demanda al livello regionale la definizione delle modalità e degli strumenti della consultazione. Accordo interconfederale sul contratto di formazione-lavoro (Omissis) Protocollo di intesa per l'applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Omissis) Protocollo di intesa per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie (Omissis) Accordo interconfederale per la previdenza complementare della cooperazione (Omissis) Accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l'istituzione del Fondo pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative del lavoro Addì 6 maggio 1998, in Roma Tra Lega nazionale delle cooperative e mutue e ANCPL, ANCST, ANCA, Legapesca; Confcooperative e Federlavoro e servizi, Federsolidarietà, Federcoopesca, Federagroalimentare, Federcultura, turismo e sport; AGCI e AICPL-AGCI, AGICA-AGCI, ANCOTAT-AGCI, AICP-AGCI; e CGIL e FIOM, FILLEA, FILCAMS, FILCEA, FLAI, FILTEA, Funzione pubblica, FILT, SLC; CISL e FIM, FILCA, FISASCAT, FLERICA, FAI, FIST, FIT, FILTA, FISTEL; UIL e UILM, FENEAL, UILTUCS, UILCER, UILA, UILTRASPORTI, UILSANITA', UILTA, UILSIC; Preso atto che: - gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibro del sistema pensionistico obbligatorio rendono necessaria l'introduzione di forme di previdenza complementare rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico; - i lavoratori delle cooperative di lavoro e le cooperative interessate hanno auspicato la promozione di una forma pensionistica loro destinata; - l'attuale assetto legislativo della previdenza complementare evidenzia complessivamente un quadro di condizioni positive per la costituzione di Fondi pensione; - ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni, destinatari della stessa forma pensionistica possono essere i soci lavoratori unitamente ai dipendenti delle cooperative di lavoro interessate; - le parti hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione di forme di previdenza complementare nell'ambito del movimento cooperativo; Visto: - l'accordo interconfederale per la previdenza complementare della cooperazione sottoscritto in data 12 febbraio 1998 tra LEGACOOP, Confcooperative, AGCI e CGIL-CISL-UIL; Si concord...
Precisazione. L’assicurazione di cui alle lettere A) e B) di cui sopra vale anche per le azioni esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni
Precisazione. Resta fra le parti inteso che il presente capitolato annulla e sostituisce totalmente le condizioni di polizza a stampa.