RIMBORSO CHILOMETRICO Clausole campione

RIMBORSO CHILOMETRICO. Il personale con funzioni esterne è autorizzato ad utilizzare l’autovettura per ragioni di servizio in tutta la zona affidatagli. Altri spostamenti con la propria autovettura per ragioni di servizio fuori dalla zona di competenza devono essere autorizzati dai diretti superiori. Il restante personale è ammesso all’uso dell’autovettura personale per servizio previa esplicita approvazione del responsabile che autorizza la trasferta. Per gli spostamenti effettuati con autovettura propria, a copertura di ogni e qualsiasi spesa ricorrente o casuale connessa alla proprietà ed alla gestione dell’autovettura stessa - unicamente eccezione fatta per il pedaggio autostradale, che sarà in ogni caso rimborsato dietro presentazione delle relative ricevute - verranno riconosciuti i rimborsi chilometrici per ogni chilometro percorso, per ragioni di servizio, al di fuori del Comune propria sede di lavoro secondo le modalità di seguito riportate. A decorrere dall’1/7/2016 le percorrenze annue fino a 25.000 km vengono rimborsate con la tariffa chilometrica calcolata con riferimento a quanto indicato nelle tabelle ACI in relazione ai costi chilometrici della media delle autovetture in produzione alimentate a benzina con 17 CVF con percorrenze di 15.000 km, considerando i costi proporzionali al 100% e i costi “non proporzionali” al 60%. A decorrere dall’1/7/2016 le percorrenze annue superiori a 25.000 km vengono rimborsate, per la parte eccedente i 25.000 km percorsi, con la tariffa chilometrica calcolata con riferimento a quanto indicato nelle tabelle ACI in relazione ai costi chilometrici della media delle autovetture in produzione alimentate a benzina con 17 CVF con percorrenze di tariffa base pari ad almeno € 0,004 in aumento o in diminuzione. Per le percorrenze urbane, l’importo del rimborso chilometrico sarà maggiorato del 51,5% rispetto alla tariffa chilometrica prevista per le percorrenze extra-urbane (Es. se la tariffa chilometrica extra-urbana è di € 0,442, quella urbana è di € 0,670). Le spese diverse dal rimborso chilometrico ma relative all’uso dell'autovettura personale saranno rimborsate secondo le disposizioni in vigore, in base ai giustificativi di spesa presentati. Tutte le spese devono essere autorizzate dal responsabile diretto. Fino al 30/6/2016 restano in vigore gli importi dei rimborsi chilometrici così come disciplinati alla data di stipulazione del presente CIA.
RIMBORSO CHILOMETRICO. ( valido anche per il personale esterno ancorchè operante all’interno del comune sede di lavoro) Auto di riferimento benzina : Giulietta 1.4 T - 105cv Percorrenza km. 30.000 Auto di riferimento gasolio : Giulietta 1.6 JTDM-2 - 105cv Percorrenza km. 30.000
RIMBORSO CHILOMETRICO fino a 29.999 km annui: € 0,455 da 30.000 a 39.999 km annui € 0,384 oltre i 40.000 km annui € 0,349 I valori sopra riportati sono aggiornati al 01.04.2014. L’adeguamento dei rimborsi avverrà, a partire da gennaio 2014, con cadenza trimestrale e sarà effettuato con riferimento all’autovettura Audi A3 1.9 TDI 110 cv Attraction per le percorrenze annue di 20.000, 30.000 e 40.000 km.
RIMBORSO CHILOMETRICO. Ai lavoratori che per ragioni di servizio usano l'autovettura viene corrisposto - per ogni chilometro percorso - un rimborso spese pari a: - € 0,55 0,57 per percorrenze chilometriche annue fino a 10.000 Km; - € 0,47 0,49 per percorrenze chilometriche annue oltre i 10.000 Km; Gli importi dei costi chilometrici presi in considerazioni sono quelli indicati dalla pubblicazione “Costi chilometrici” edita dall’A.C.I. - Roma, marzo 2022 giugno 2017 - in riferimento al “calcolo dei costi complessivi per percorrenze annue per modelli a gasolio in produzione” dei seguenti autoveicoli: - 500x 1.6 MJT 120 CV, per percorrenze fino a 10.000 Km; - ALFA Giulietta 2.0 JTDM -2 175 CV per percorrenze superiori ai 10.000 Km. Nel caso venisse a cessare la produzione di detti veicoli, si farà riferimento a vetture FIAT di pari cilindrata e caratteristiche. Qualora, successivamente a detta data, gli importi di cui al precedente comma risultino variati, in aumento od in diminuzione, in misura superiore al 2% i rimborsi verranno di conseguenza aumentati o diminuiti con decorrenza dalla data di determinazione dei costi di esercizio effettuata dalla pubblicazione sopra indicata. Le trasferte dovranno essere effettuate utilizzando i mezzi pubblici di trasporto; l'uso della autovettura è ammesso su specifica autorizzazione della Società. Il pedaggio autostradale sarà rimborsato a parte. L’adeguamento degli importi su indicati verrà applicato alle trasferte o alle missioni effettuate dal mese di novembre 2022.
RIMBORSO CHILOMETRICO. 5.1. Per gli eventuali spostamenti necessari allo svolgimento dell'intervento sono riconosciuti i rimborsi chilometrici.
RIMBORSO CHILOMETRICO. Al dipendente ammesso all’uso dell’autovettura personale per servizio spetta un rimborso per ciascun chilometro effettivamente percorso. A partire dall’1/1/2017, previa compilazione di foglio di autorizzazione, l’importo per il rimborso chilometrico viene calcolato con riferimento a un modello di autovettura e a una fascia di percorrenza di 20.000 km come da tabelle ACI per i dipendenti comandati a brevi spostamenti al di fuori del comune di Bologna. I valori dei rimborsi chilometrici saranno aggiornati annualmente con riferimento alle citate tabelle ACI. Ai dipendenti in trasferta per esigenze di servizio è ammesso il rimborso a piè di lista per il consumo dei pasti con un massimo di € 30,00 per pasto più il rimborso per le spese di pernottamento e prima colazione in alberghi a tre stelle.
RIMBORSO CHILOMETRICO. La tariffa riguardante il rimborso chilometrico a fronte dell’utilizzo da parte del dipendente dell’auto propria per ragioni di servizio – debitamente autorizzato secondo le norme in vigore – è stabilita in euro , nella stessa misura delle tariffe ACI tempo per tempo applicate con decorrenza delle modifiche a partire dal giorno successivo alla pubblicazione. In caso di mancanza del parametro di riferimento si intendono consolidate le tariffe fino al momento vigenti e le parti si impegnano incontrarsi per stabilire il nuovo riferimento e/o nuovi parametri.
RIMBORSO CHILOMETRICO. Nell'ipotesi in cui, per cause di forza maggiore, i mezzi di trasporto forniti dal datore di lavoro non siano sufficienti e/o disponibili, l'ufficio direzione lavori, organizza il trasporto dei lavoratori utilizzando il minor numero possibile di automezzi privati. In tal caso, al lavoratore che usi il mezzo di trasporto proprio spetta il rimborso chilometrico di cui all'art. 15 del C.C.N.L., pari ad un quinto dei costi di un litro di benzina senza piombo, per ogni chilometro percorso dal centro di raccolta fino al luogo di lavoro. Il rimborso di cui al comma 2 non compete al lavoratore che debba utilizzare il mezzo proprio per la fruizione di permessi straordinari o di riposi compensativi. Al lavoratore che utilizzi mezzi propri per raggiungere il centro di raccolta per essere prelevato dall'automezzo datoriale non compete alcun un rimborso chilometrico. Il datore di lavoro, d'intesa con le 00.XX. territorialmente competenti stipulanti il presente CIRL, definisce ogni trimestre, il valore di riferimento per il computo del rimborso chilometrico di cui all'art. 15 del C.C.N.L., basandosi sul prezzo pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Tale valore di riferimento sarà applicato a tutti i rimborsi chilometrici corrisposti nell'anno. Il rimborso di cui al comma 2 costituisce una mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro.
RIMBORSO CHILOMETRICO. Si conferma il riferimento e l’aggiornamento periodico concordato nell’integrativo territoriale del 1° febbraio 1990. Si stabilisce la franchigia dei primi due chilometri di percorrenza dalla sede ( due chilometri in andata e due chilometri per il ritorno) conseguentemente la stessa non verrà retribuita.
RIMBORSO CHILOMETRICO. In caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, quando l’uso del mezzo di proprietà dell’operatore risulta per l’Azienda più conveniente ovvero se non disponibile un automezzo aziendale, spetta il pagamento per ogni Km di un importo corrispondente ad un 1/5 del prezzo medio della benzina verde in vigore nel mese cui si riferisce la missione ed il rimborso spese per il pedaggio autostradale e per l’eventuale parcheggio su presentazione della relativa documentazione. Il rimborso chilometrico compete anche nel caso di utilizzo del mezzo proprio nell’ambito del territorio comunale ove ha sede l’Ufficio del dipendente incaricato. Le percorrenze dichiarate dal dipendente devono essere preventivamente convalidate dall’Amministrazione sulla base della distanza tra la sede di servizio e la località di missione.