Accordo interconfederale Clausole campione

Accordo interconfederale. Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo interconfederale del 21.7.88 per gli istituti previsti, anche a modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.
Accordo interconfederale. Le parti intendono confermare la validità del sistema di relazioni sindacali definito dagli accordi interconfederali e dalla specifica normativa del CCNL. Pertanto le parti convengono sull'integrale recepimento dell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 ( Allegato 1).
Accordo interconfederale. Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite. Le parti convengono altresì che gli adempimenti previsti dall'accordo decorrono, per le imprese rien- tranti nella sfera di applicazione del presente c.c.n.l., dal 1992.
Accordo interconfederale. In data 11.2.2004, una ben nutrita rappresentanza di associazioni datoriali73 e le maggiori confederazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil) hanno sottoscritto un Accordo Interconfederale (in avanti, per brevità, anche AI), avente un’efficacia transitoria e sussidiaria, così da individuare una prima disciplina dei contratti di inserimento e di reinserimento, in attesa che una regolamen- tazione più dettagliata venisse elaborata nei rinnovi dei contratti collettivi di settore, secondo i rispettivi livelli di pertinenza (nazionale, territoriale ed aziendale). La sottoscrizione di tale Accordo, peraltro, ha permesso che – in recepimento di quanto previ- sto all’art. 86, co. 13, del D.Lgs. n. 276/2003 (“il Ministero del lavoro e delle politiche sociali convoca le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rap- presentative sul piano nazionale al fine di verificare la possibilità di affidare a uno o più accordi interconfederali la gestione della messa a regime del medesimo decreto, anche con riferimento al regime transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva”) – tale tipologia contrattuale potesse ricevere immediata applicazione ed in contesto regolatorio alquanto organico, pur a fronte di un quadro regolatorio legale volutamente non esaustivo. Peraltro, questo è potuto avvenire lasciando impregiudicate le esperienze collettive eventualmente già maturate: a tal proposito, infatti, è stato correttamente evidenziato come “restano pienamente validi gli accordi sulla materia già eventualmente stipulati a livello settoriale, territoriale, aziendale”74. Le parti contraenti dell’AI hanno convenuto, seppur in chiave meramente programmatica, che, successivamente alla stipula dello stesso, avrebbe dovuto essere affrontato in sede di contrat- tazione collettiva di settore “il tema dell’attribuzione del livello di inquadramento in correlazione alle peculiarità settoriali e/o a specifiche condizioni professionali del lavoratore” ed, ancora, che proprio in tale sede, ritenuta maggiormente congeniale all’individuazione di una regolamenta- zione coerente alla tipicità dei singoli settori produttivi, avrebbero dovuto essere ricercate “soluzioni atte a conseguire il mantenimento in servizio dei lavoratori, tenuto conto delle diverse specificità produttive ed organizzative e dei relativi necessari requisiti professionali, anche nell’ambito dei provvedimenti di incentivazione che dovessero essere emanati in mater...
Accordo interconfederale. Art. 6 - Fondi di categoria
Accordo interconfederale. Stesura prevista dal CCNL 16.6.2011
Accordo interconfederale. Le parti convengono il recepimento della disciplina contenuta nell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988, come modificato dall'accordo interconfederale del 22 giugno 1993, per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite. Le parti convengono altresì che gli adempimenti previsti dall'accordo decorrono, per le imprese del settore alimentare a far data dal 20 luglio 1993 e per quelle della panificazione a partire dal 1996.
Accordo interconfederale. Art. 13 - Diritto di assemblea
Accordo interconfederale. Art. 4 - Sistema contrattuale.
Accordo interconfederale. Art. 6 - Sistema contrattuale.