Orario di lavoro dei dirigenti Clausole campione

Orario di lavoro dei dirigenti. 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell'art. 65, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell'art. 65, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa.
Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
Orario di lavoro dei dirigenti. 1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda, tutti i dirigenti dei quattro ruoli assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall’art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l’impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. In particolare per i dirigenti del ruolo sanitario, i volumi prestazionali richiesti all’equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell’art. 62, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 nell’assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L’impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l’orario dovuto di cui al comma 2 è concordato con le procedure e per gli effetti dell’art. 62, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa.
Orario di lavoro dei dirigenti. 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Azienda o Ente, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure previste dal presente CCNL in materia di assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, anche ai fini dell’erogazione dei premi correlati alla performance, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i., è negoziato con le medesime procedure, sulla base di quanto previsto all’Art. 93, comma 5, (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione).
Orario di lavoro dei dirigenti. Per quanto riguarda l'orario di lavoro e l'organizzazione della prestazione di lavoro, il nuovo CCNL da un assetto organico all'intera materia recependo in gran parte, ma anche aggiornando, la regolamentazione dei precedenti CCNL. Sul versante degli adattamenti alla disciplina legislativa, occorre segnalare che la nuova regolamentazione ha operato un adeguamento al D.Lgs n. 66/2003 di "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" seppure nel rispetto delle indicazioni fornite dal Comitato di settore in un apposito atto di indirizzo analogo a quello riguardante il personale comparto sanità. Esaminando la problematica sull’orario di lavoro, il lunghissimo art. 24 è sostanzialmente privo di novità fino al comma 14, ma dopo ne contiene parecchie. Viene innanzitutto confermato che l'orario ordinario di lavoro è di 38 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. I volumi prestazionali richiesti all'équipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni vengono definiti con le procedure previste dal CCNL in materia di assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unita operativa, anche ai fini dell'erogazione dei premi correlati alla performance, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di 38 ore settimanali, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs 502/92 e s.m.i. (“… il dirigente, in relazione all’attività svolta, ai programmi concordati ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente previsto”), è definito con le medesime procedure, sulla base di quanto previsto all'art. 93, comma 5, (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione). La disciplina relativa alla riserva di ore destinate ad attività non assistenziali e quella relativa alle prestazioni aggiuntive è confermata. Viene precisato che l'articolazione ordinaria puo essere su cinque o sei giorni con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti salvaguardando, però, contestualmente, le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana. Ai fini del comp...
Orario di lavoro dei dirigenti. I dirigenti assicurano il loro orario di lavoro di 38 ore settimanali articolando in modo flessibile – di norma su 6 o 5 giorni lavorativi – l’impegno di servizio al fine di correlarlo alle esigenze della Struttura sanitaria cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato, in funzione degli obiettivi e dei programmi da realizzare. L’orario di lavoro è articolato, con turnazioni ed orari, dalla direzione competente, d’intesa con i responsabili funzionali, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Struttura sanitaria. Tuttavia, al solo fine di garantire la continuità dei servizi resi all’utenza, eventuali ritardi ed assenze dovranno essere segnalati, all’ufficio a ciò preposto, prima dell’orario previsto per l’inizio delle attività, in modo da consentire l’adozione dei necessari provvedimenti organizzativi. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il dirigente ha diritto ad undici ore di riposo consecutivo nell’arco delle ventiquattro ore, salve possibili deroghe stabilite in sede di contrattazione aziendale con le XX.XX. Nell’orario di lavoro come sopra determinato devono intendersi ricomprese anche le assenze dal servizio per la partecipazione a corsi ECM, purché organizzati o autorizzati dalla Struttura sanitaria.
Orario di lavoro dei dirigenti. 4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento sono dimezzate.
Orario di lavoro dei dirigenti. L’Azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 115, in base al regolamento adottato dalle Azienda stessa. La tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. L’orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti. Periodi di riposo conformi alle previsioni dell’art.7 del D.Lgs. n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico-fisico; durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate; priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dirigenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare. Il normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, è destinato a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza. L'Azienda individua i servizi ove la presenza deve essere garantita nell'intero arco delle 24 ore. Il dirigente ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche. L’osservanza dell’orario di lavoro è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio. I dirigenti in attività presso un’unica sede di servizio, qualora sia necessario prestare attività al di fuori di tale sede, per esigenze di servizio, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 26 Con riferimento all’art.4 del D.Lgs. n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali dell’orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, è elevato a sei mesi. La partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile farlo le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette giorn...
Orario di lavoro dei dirigenti. 11.2 Orario di lavoro e rilevazione della presenza in servizio dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa