Assemblee, Permessi sindacali Clausole campione

Assemblee, Permessi sindacali. 1. I dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblee nel limite massimo di 12 ore annue pro capite in orario di servizio previa timbratura di stacco e/o ripresa. L'assenza dal servizio dovrà essere dichiarata al momento dell'allontanamento dal posto di lavoro mediante apposita sottoscrizione di fruizione del diritto. Il dirigente responsabile del servizio, con atto scritto motivato, potrà limitare la partecipazione dei dipendenti in servizio in modo da garantire i livelli minimi di assistenza previsti dallo specifico protocollo Aziendale. La convocazione dell'Assemblea, generale o di gruppo, dovrà essere inoltrata dai titolari del potere di contrattazione integrativa al Direttore Generale dell’Azienda, di norma con almeno 3 giorni di preavviso, specificando la data, la durata presunta, le modalità di indizione nonché l'eventuale presenza di dirigenti sindacali esterni. Eventuali assenze eccedenti il tetto annuo individuale dovranno essere recuperate entro 30 giorni, previa comunicazione da parte della Unità Operativa Gestione Risorse Umane al dipendente interessato ed al suo dirigente responsabile che definisce le modalità del recupero. In caso contrario si darà luogo a ritenuta economica corrispondente. Con le medesime procedure di cui ai punti precedenti, è facoltà dei soggetti sindacali titolari procedere alla convocazione di Assemblee non retribuite.
Assemblee, Permessi sindacali. I Dirigenti Medici hanno diritto di riunirsi in assemblee nel limite massimo di 12 ore annue pro- capite (rapportate all’orario effettuato relativamente ai dipendenti con orario parziale) in orario di servizio previa timbratura di stacco e/o ripresa. La partecipazione alle assemblee deve essere preventivamente comunicata dal Dirigente al Responsabile della propria Unità Operativa. Quest’ultimo, con atto scritto e motivato, potrà limitare la partecipazione dei Dirigenti in servizio in modo da garantire i livelli minimi di assistenza o di funzionalità previsti dallo specifico protocollo aziendale. La convocazione dell’Assemblea Generale o di gruppo, dovrà essere inoltrata dai titolari del potere di contrattazione integrativa al Direttore Generale dell’Azienda, di norma con almeno 8 giorni di preavviso, specificando la data, la durata presunta, le modalità di indizione salvo indizioni urgenti e salvo assemblee relative ad una specifica Unità Operativa per la quale la convocazione non comporti problemi di carattere organizzativo per il servizio. Con le medesime procedure di cui ai punti precedenti, è facoltà dei soggetti sindacali titolari di procedere alla convocazione di Assemblee non retribuite. A cura delle XX.XX. organizzatrici dell’assemblea verrà comunicato all’Ufficio Personale l’elenco dei partecipanti che hanno utilizzato il permesso. Nel rispetto del monte ore di permessi sindacali retribuiti, definito con le procedure previste dalle norme contrattuali vigenti, verranno assegnati annualmente i contingenti spettanti a ciascuna delle rappresentanze sindacali titolate all’utilizzo dei permessi stessi. Rimane a carico dell’Azienda la tempestiva informazione ai Responsabili delle Unità Operative e all’Utenza dello svolgimento dell’Assemblea. Le richieste di permesso sindacale dovranno di norma pervenire alla Direzione Generale almeno 5 giorni prima della data prevista per la fruizione del medesimo. La comunicazione dell’elenco dei dipendenti partecipanti dovrà essere trasmessa tempestivamente alla Direzione Generale. - Contratto Collettivo Nazionale sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 07.08.1998. Il predetto contratto indica le modalità di determinazione e ripartizione del monte ore dei permessi retribuiti. Dalla data di stipulazione (07.08.1998) è disapplicato il D.P.C.M. 25 ottobre 1994 n. 770 nonché i decreti del Ministro della Funzione Pubblica in data 5 Maggio 1995. -...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).