Periodi di riposo Clausole campione

Periodi di riposo. 1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali di cui ai para- grafi o) e p) dell’articolo 1.
Periodi di riposo. Le disposizioni di cui all’articolo 47 del presente Contratto (“Periodi di riposo – Festività e ferie”) entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo alla prima applicazione del Contratto stesso. Fino a tale data restano in vigore le disposizioni di cui al CCNL Regioni-Autonomie locali applicate in precedenza.
Periodi di riposo. Ai fini della presente sezione, per gli apprendisti e i tirocinanti che sono al servizio di un'impresa che effettua servizi di autotrasporto di passeggeri o merci nel territorio dell'altra parte valgono le stesse disposizioni in tema di tempi di riposo degli altri lavoratori mobili ai sensi della parte B, sezione 2, del presente allegato.