Orario giornaliero Clausole campione

Orario giornaliero. 1. L’orario giornaliero sarà continuativo con un intervallo di un’ora.
Orario giornaliero. L’impresa ha facoltà di fissare l’orario giornaliero di lavoro (di norma 7 ore e 30 minuti, salve le diverse previsioni di cui all’articolo che precede) in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori/lavoratrici, secondo i seguenti nastri orari, salvo quanto previsto in tema di orari di sportello: un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti i lavoratori/lavoratrici; un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente dall’impresa; articolazione dell’orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 2% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle imprese. Per le attività di cui all’art. 2 - sia che le medesime vengano espletate direttamente o tramite enti autonomi - il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ai lavoratori/lavoratrici compete l’indennità giornaliera di cui all’allegato n. 3 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ad eccezione dei casi di cui all’art. 103, comma 4 e 9, ai lavoratori/lavoratrici compete, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno diurno di cui all’allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Relativamente alle attività di intermediazione mobiliare, leasing, factoring e credito al consumo, il predetto orario extra standard può applicarsi ad una quota non superiore al 30% di tutto il personale dipendente dall’impresa, ovvero del personale addetto alle medesime attività, qualora le stesse siano espletate direttamente dalle banche, fermi restando in quest’ultimo caso i limiti generali. Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal comma 1, 2° alinea. Dai nastri orari e dalle percentuali di cui al presente articolo restano, inoltre, esclusi il personale necessario per l’operatività nei casi...
Orario giornaliero. 1. L’impresa ha facoltà di fissare l’orario giornaliero di lavoro (di norma 7 ore e 30 minuti, salve le diverse previsioni di cui all’articolo che precede) in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori/lavoratrici, secondo i seguenti nastri orari: - un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti i lavoratori/lavoratrici; - un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente dall’impresa ed al 10% delle succursali (le eventuali frazioni di quest’ultima percentuale eccedenti lo 0,5 vengono arrotondate all’unità superiore con un minimo di una succursale per le imprese che ne abbiano almeno 5); - articolazione dell’orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 2% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle imprese.
Orario giornaliero. 1. Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino che di pomeriggio nell’arco della stessa giornata, non si possono superare 3 blocchi orari giornalieri, prevedendo un’ora di intervallo.
Orario giornaliero. L’orario giornaliero sarà continuativo con un intervallo di un’ora. Peraltro le parti interessate potranno definire una durata dell’intervallo minore o maggiore; tale diversa durata dovrà essere comunicata entro 30 giorni, anche da una sola delle parti, alla Commissione Paritetica Territoriale di cui all’art. 13, o, in mancanza, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 11.
Orario giornaliero. L'orario giornaliero di lavoro, fissato in azienda, sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge. Ove esistono orologi in stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario. I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda. Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro eccedente o straordinario.
Orario giornaliero. 1.L’orario di lavoro è continuativo e non possono essere previsti, di norma:
Orario giornaliero. 1- Non possono essere previste più di cinque ore consecutive di insegnamento.
Orario giornaliero. Xxxxx restando i moduli di funzionamento previsti dalla normativa per le diverse tipologie di Servizi Educativo 0/3, ogni servizio educativo - comunale e privato convenzionato – e scuola comunale dell’infanzia sviluppa - per tutti/e i/le bambini/e - il progetto educativo all’interno del modulo orario previsto. La frequenza di ogni bambino/a deve avvenire nel rispetto del modulo di funzionamento a cui lo Stesso/a è stato/a ammesso/a; possono essere autorizzate - solo per motivate e comprovate esigenze e comunque per un periodo, di norma, non superiore a n.5 giorni consecutivi - variazioni dell’orario di ingresso e di uscita (anticipazione e/o posticipazione) dei singoli bambini/delle singole bambine.
Orario giornaliero. 1. Nella formulazione dell’orario non devono essere superate di norma le 6 ore di lezione giornaliere. In particolare si dovrà tenere conto dei vincoli orari per disciplina e dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.