OFFERTA TECNICA - MAX 70 PUNTI Clausole campione

OFFERTA TECNICA - MAX 70 PUNTI. Le ditte partecipanti dovranno presentare un progetto tecnico che descriva in dettaglio le soluzioni proposte per lo svolgimento del servizio, nel rispetto di quanto indicato al Capo IV delle presenti condizioni di contratto, consentendo alla Provincia di Brescia una completa e chiara comprensione dei servizi offerti e la loro organizzazione, oltre che tutte le condizioni di fornitura. In particolare il progetto tecnico deve contenere e descrivere: • attivazione operativa del servizio, indicando le modalità e il tempo massimo previsto per la completa erogazione del servizio, dettagliando il cronoprogramma con progressione lavori e fasi previste con la durata temporale di ognuna; • gestione e competenze delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio: suddivisione delle attività tra le risorse di presidio e di quelle onsite, coordinamento dei tecnici, competenze tecniche e curriculum (specificare il numero, il ruolo ricoperto sia per il personale in presidio che per quello che eseguirà gli interventi presso la sede dell’utente); • gestione delle richieste di assistenza: modalità di presa in carico della richiesta, di assegnazione alla struttura competente, di uscita del tecnico per l’intervento on-site o gestione da remoto, chiusura. Specificare gli strumenti e le modalità di gestione delle garanzie e delle parti di ricambio, modalità di monitoraggio delle richieste, gestione degli asset e del magazzino, rispetto degli SLA; • tipologia di reportistica prodotta (allegare eventuali esempi di reportistica utilizzata con altri clienti); • eventuali migliorie che possano rappresentare un effettivo miglioramento favorevole alla Provincia di Brescia; • in caso di consorzi o subappalto specificare le attività e le parti di servizio svolte da ciascuna ditta; • in caso di RTI specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti (art. 37, comma 4, del D. Lgs. 163/2006), fermo restando che il capogruppo dovrà assicurare direttamente l'esecuzione del 60% del servizio mentre il restante 40% dovrà essere svolto dai restanti operatori economici, ciascuno per un minimo del 10% del servizio. Per favorire il lavoro della Commissione si raccomanda la concisione espositiva e si invitano i partecipanti a non superare il limite delle 30 pagine (= 1 facciata), in formato A4, comprensive di eventuali disegni, schemi, tabelle e allegati, con l’utilizzo del font Times New Roman di dimensione 12 punti. Oltre al progett...
OFFERTA TECNICA - MAX 70 PUNTI. In particolare il punteggio relativo all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole componenti dei criteri di cui sopra, attraverso la procedura (coefficiente medio attribuito dai commissari moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ogni sottocriterio). Non verranno ammesse alla fase successiva le ditte che non abbiano conseguito un punteggio qualità/affidabilità di almeno 40 punti su 70, secondo le valutazioni dette in precedenza. Verranno valutati gli aspetti migliorativi dei servizi offerti o proposte aggiuntive di servizio senza oneri per l’Amministrazione, liberamente offerte dal soggetto economico. L’attribuzione dei punteggi ai singoli elementi del progetto tecnico di ogni concorrente verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice, appositamente costituita e nominata dal Dirigente responsabile dopo la presentazione delle offerte. Per gli elementi qualificanti il progetto e le potenzialità aziendali, la commissione provvederà alla loro valutazione assegnando un coefficiente tra 0 e 1 espresso in valori centesimali a ciascun elemento del progetto, risultante dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun singolo commissario, secondo la seguente articolazione: Ottimo 0,90-1,00 Molto buono 0,80-0,89 Buono 0,60-0,79 Sufficiente 0,50-0,59 Scarso 0,20-0,49 Insufficiente 0,00-0,19 I coefficienti risultanti dalla valutazione verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti per ciascun sub-elemento. Ottenuto il punteggio per ogni concorrente per ogni criterio, si applicherà la Riparametrazione, ai sensi della Determinazione n. 7 del 20 novembre 2011 dell’AVCP anche ai sensi di quanto previsto dalla proposta di Xxxxx guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, approvata dal Consiglio dell’X.X.XX. in data 21-06-2016. I punteggi riparametrati ottenuti verranno sommati per ottenere il definitivo punteggio dell’offerta tecnica.
OFFERTA TECNICA - MAX 70 PUNTI. Le ditte partecipanti dovranno presentare un progetto tecnico che descriva in dettaglio le soluzioni proposte per lo svolgimento del servizio, nel rispetto di quanto indicato al Capo IV delle presenti condizioni di contratto, consentendo alla Provincia di Brescia una completa e chiara comprensione dei servizi offerti e la loro organizzazione, oltre che tutte le condizioni di fornitura. In particolare il progetto tecnico deve contenere e descrivere le modalità di esecuzione dei servizi previsti al Capo IV, dando rilievo agli aspetti elencati nella tabella riportata qui sotto. La tabella dà anche indicazione dei criteri di valutazione assegnati a ogni aspetti rilevante dei servizi. Per favorire il lavoro della Commissione si raccomanda la concisione espositiva e si invitano i partecipanti a non superare il limite delle 30 pagine monofronte, in formato A4, comprensive di eventuali disegni, schemi, tabelle e allegati, con l’utilizzo del font Times New Roman di dimensione 12 punti. Nel progetto, a pena di esclusione, non dovrà comparire alcun elemento economico. Gli elementi economici dovranno essere riportati solo nella “Busta economica”. Il punteggio tecnico (massimo 70 punti) verrà assegnato secondo i criteri di seguito elencati:
OFFERTA TECNICA - MAX 70 PUNTI. La ditta concorrente deve presentare un’offerta tecnica, redatta in lingua italiana, che confluirà nella virtuale busta B) avente i contenuti illustrati al successivo all’articolo 12 del presente capitolato. L’offerta di cui sopra deve recare sottoscrizione apposta con un dispositivo di firma digitale, In ogni caso l’offerta tecnica non deve contenere elementi che possano in alcun modo rendere conoscibile il contenuto dell’offerta economica.
OFFERTA TECNICA - MAX 70 PUNTI. La valutazione degli aspetti qualitativi dell’offerta tecnica avverrà, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016, sulla base di un progetto che dovrà contenere i seguenti criteri, secondo le modalità indicate successivamente.
OFFERTA TECNICA - MAX 70 PUNTI. Il punteggio complessivo tecnico (PT) sarà determinato sulla base della somma dei punteggi tecnici secondo la formula: PT1 Snack senza glutine (almeno 2) 5 PT2 Prodotti senza conservanti (almeno 2) 5 PT3 Prodotti senza olio di palma (almeno 1) 5 PT4 Anno di fabbricazione di tutti i distributori successivo al 1° gennaio 2014 3 PT5 Anno di fabbricazione di tutti i distributori successivo al 1° gennaio 2016 5 PT6 Distributori dotati di apparecchiatura rendi-resto 4 PT7 Distributori dotati di dispositivo di segnalazione assenza monete di resto 4 PT8 Distributori provvisti di panini e tramezzini 5 PT9 Distributori provvisti di frutta e yogurt 5 PT10 Erogazione di bevande calde (caffè, the, …) combinate con ginseng 5 PT11 Utilizzo di bicchierini e palette in materiale biodegradabile 4 PT12 Possesso di certificazione di qualità UNI EN 9001 2015 5 PT13 Possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 14001 5 PT14 Distributori dotati di elenco dettagliato dei prodotti (prezzo, marca, tipo di ingredienti, tipo di confezionamento, etc..) 5 PT15 Distributori automatici a basso consumo energetico A+ 5 TOTALE 70
OFFERTA TECNICA - MAX 70 PUNTI. Il partecipante alla gara dovrà predisporre una relazione di massimo 15 pagine che tocchi i seguenti punti: Metodologia di svolgimento del servizio cedolini e paghe - Avvio del servizio; - Migrazione dei dati; - Gestione operativa del servizio; - Servizio di assistenza. 15 punti Attività di aggiornamento e formazione del personale dell’Ufficio Risorse Umane della Stazione appaltante. 10 punti Attività di consulenza in materia di personale e assistenza e affiancamento in fase di trattativa sindacale 15 punti Gruppo di lavoro dedicato (comprensivo di CV dei componenti). 10 punti Interoperabilità con il gestionale Ad Hoc Infinity utilizzato da AEM e allineamento reportistiche 5 punti Gestione pratiche di pensione attraverso l’applicativo Nuova PassWeb INPS e redazione fascicoli previdenziali lavoratori ex INPDAP nella banca dati INPS gestione dipendenti pubblici 5 punti Attività di sportello per assistenza ai dipendenti in materia previdenziale e del lavoro da prestarsi presso gli uffici AEM 5 punti Esperienze pregresse con società di almeno 30 dipendenti applicanti il CCNL Elettrico 5 punti OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI L’offerta dovrà essere suddivisa per le seguenti voci: Prezzo per cedolino 20 punti Prezzo ora di consulenza e di affiancamento 8 punti Prezzo attività di sportello per assistenza ai dipendenti in materia previdenziale e del lavoro da prestarsi presso gli uffici AEM 2 punti
OFFERTA TECNICA - MAX 70 PUNTI. Il giudizio qualitativo, di cui ai successivi punti A,B,C,D,E,F,G,H,I,L, sarà espresso da apposita Xxxx.xx giudicatrice sulla base della documentazione tecnica prodotta dai concorrenti, applicando i seguenti elementi di valutazione, fatta salva comunque la necessaria sussistenza dei requisiti tecnici richiesti.

Related to OFFERTA TECNICA - MAX 70 PUNTI

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: