Offerta economicamente più vantaggiosa Clausole campione

Offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte tecniche saranno valutate in base ai criteri, sub-criteri, criteri motivazionali e metodi di determinazione dei coefficienti individuati negli atti di gara ed in particolare nel disciplinare di gara e nel capitolato. Le varianti sono ammesse esclusivamente intese quali proposte migliorative.
Offerta economicamente più vantaggiosa. (quando l’oggetto del contratto richiede una ponderazione di elementi qualitativi quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato);
Offerta economicamente più vantaggiosa. 1. Per gli interventi per i quali vi sia un’elevata fungibilità dell’oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell’intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento della richiesta del comune (per cui potranno presentare offerta sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
Offerta economicamente più vantaggiosa. 1. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando o l’invito alla gara, se non stabilito nel capitolato speciale d’appalto/schema di contratto, stabiliscono i criteri di valutazione dell’offerta, precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi e determinano, ove necessario, i sub-criteri, sub pesi e sub-punteggi da attribuire a ciascun criterio. L’attribuzione dei sub-criteri, sub pesi e sub-punteggi non può essere rimessa alla commissione di gara.
Offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte tecniche saranno valutate in base ai criteri, sub - criteri, criteri motivazionali e metodi di determinazione dei coefficienti individuati negli atti di gara. Le varianti sono ammesse esclusivamente intese quali proposte migliorative
Offerta economicamente più vantaggiosa. Per gli interventi per i quali vi sia un’elevata fungibilità dell’oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell’intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili). Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell’iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l’affidamento.
Offerta economicamente più vantaggiosa. (art. 95 D.Lgs. 50/2016), sulla base degli elementi di valutazione e relativi fattori ponderali riportati nel presente disciplinare.
Offerta economicamente più vantaggiosa. 1. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la determinazione a contrattare, redatta ed approvata dal Responsabile del Servizio/ Rup, stabilisce:
Offerta economicamente più vantaggiosa. Per il Sistema di monitoraggio ed applicazione delle penali in fase di costruzione sono assegnabili 5 punti e per il Sistema di monitoraggio ed applicazione delle penali in fase di gestione altri 5 punti. Gli obblighi informativi per le operazioni di PPP si saldano con l’esistenza stessa dei contratti e la decontabilizzazione La Determinazione AVCP n. 10 Adunanza del 25 gennaio 2012, stigmatizza che avverso le decisioni del DG sia possibile fare ricorso ad una Commissione di valutazione in assenza di parametri certi e, perciò, inefficace. I contratti di PPP Il contratto di PPP per l’infrastrutturazione, il rendimento degli asset pubblici e la riqualificazione del territorio: esempi come contratto di disponibilità, concessione di valorizzazione e i Programmi Unitari di valorizzazione territoriale (PUVaT). . Il PPP nel Nuovo Codice Contratti di PPP e Programmi Unitari di Valorizzazione Territoriale (PUVaT) I Programmi Unitari di Valorizzazione Territoriale (PUVaT) I P.U.Va.T sono stati introdotti dal comma 2 dell’articolo 27 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I “programmi unitari di valorizzazione del territorio” (P.U.Va.T.) rappresentano l’evoluzione di un percorso di revisione e implementazione sistematica degli strumenti di governance per il miglior utilizzo degli immobili di proprietà pubblica, in stretto riferimento al contesto sociale ed economico nel quale tali immobili si collocano.
Offerta economicamente più vantaggiosa. Articolo 71 (Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari)