Distributori automatici Clausole campione

Distributori automatici. Ai sensi dell’art. 51 della L.R. 1/14, la notifica ai fini della registrazione deve essere effettuata da parte dell'impresa per ogni singolo distributore automatico; come per le altre attività, essa si effettua tramite SCIA al SUAP territorialmente competente per il luogo dove è posto il distributore automatico. Si precisa che lo stabilimento utilizzato come deposito a servizio dell'impresa che fornisce il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici, è soggetto ad autonoma SCIA scegliendo nella master list la voce “deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di vendita di alimenti”. La presentazione della SCIA quale azienda agricola, permette l’effettuazione di tutte le attività di produzione primaria e delle operazioni ad esse associate, ivi comprese il trasporto ed il magazzinaggio. Come stabilito dall’allegato I parte A del Reg CE 852/04 tra le operazioni associate vi è anche la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione “a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura”. La trasformazione di prodotti e la macellazione pertanto non rientrano tra le operazioni associate alla produzione primaria. Ciò comporta che per produrre e commercializzare prodotti trasformati o macellare animali, le aziende agricole devono presentare idonea SCIA anche per le linee d’attività nelle quali ricade la trasformazione o la macellazione (ad es. laboratori, macellazione di avicunicoli, etc) purché i locali utilizzati siano in possesso degli specifici requisiti igienico-sanitari. Ai sensi dell’art. 2135 del C.C. gli allevamenti di animali sono classificati come imprese agricole. Le aziende già registrate in BDN o in altre banche dati della Regione o delle AASSLL non devono presentare ulteriore notifica. Le imprese che effettuano l’allevamento di animali in aziende di nuovo insediamento, devono presentare la SCIA per il tramite dei SUAP utilizzando le stesse modalità previste per tutti gli altri tipi di stabilimenti. Si specifica che per motivi tecnico-informatici, i codici di aziende zootecniche cessate non possono più essere riutilizzati nemmeno trascorsi tre anni dalla loro cessazione. Le aziende di bovini da latte di nuovo insediamento che intendono produrre latte “alta qualità”, nella indicazione della linea d’attività allegata alla SCIA devono specificare tale tipologia di produzione. Le aziende di bovini da latte già operanti che intendono produrre latte “alta qualità”, devono presentare apposita SCIA in quanto c...
Distributori automatici. Come caratteristiche generali i distributori automatici utilizzati per la Concessione devono: ▪ essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e prevenzione incendi; ▪ rispettare la norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza degli apparecchi alimentati da energia elettrica ed essere forniti di certificazione CE e marcatura CE; ▪ rispettare i parametri massimi di rumorosità e vibrazione previsti dalla legge; ▪ essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni delle norme, nazionali e comunitarie, in materia igienico-sanitaria. In particolare, riguardo all’ultimo punto, devono prevedere soluzioni tecnico-costruttive idonee a garantire la massima efficienza in termini di igiene, quali, a titolo esemplificativo: ▪ impiego, per le parti e superfici interne a contatto con gli alimenti, di materiali riconosciuti e certificati, resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione e alle temperature previste, sia in esercizio che nelle fasi di igienizzazione; ▪ sorgenti interne di calore opportunamente collocate e isolate, in modo da non influire negativamente sulla conservazione delle bevande e dei cibi; ▪ adeguata protezione dell’apertura di erogazione, tale da impedire contaminazioni delle parti interne e dei prodotti erogati (ad esempio, con meccanismo di retro-chiusura interna, durante il prelevamento del prodotto da parte dell’utente). Di seguito si riportano, infine, le ulteriori specifiche e i requisiti minimi richiesti per i distributori da installare presso le sedi dell’Amministrazione: ▪ essere tutti nuovi o pari al nuovo, perfettamente funzionanti e privi di difetti tecnici; ▪ essere tutti comunque (nel caso di distributori non nuovi) di produzione recente, non anteriore al 2012, e in grado di fornire prestazioni del tutto equivalenti a quelle dei distributori nuovi; ▪ possedere una capacità di erogazione adeguata all’utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione e al raggruppamento delle macchine; ▪ riportare etichette con chiare indicazioni su marca e tipologia dei prodotti in distribuzione, nonché sui prezzi degli stessi; ▪ segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l’eventuale indisponibilità dei singoli prodotti; ▪ essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero (per i distributori di caffè e bevande calde); ▪ essere predisposti per il pagamento in contanti in valuta corrente (Euro) e dotati di idoneo dispositivo rendi-re...
Distributori automatici. I distributori automatici dovranno essere attivi 24 ore su 24, essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione (anno di fabbricazione 2017 e successivi), dotati di idonea omologazione e marchio CE ed essere conformi alle prescrizioni di cui all’art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327 e s.m.i., essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature elettriche, nonché di prevenzione incendi, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente. Gli ambienti nei quali andranno posizionati i distributori sono individuati dall’Amministrazione e installati negli immobili così come indicato nel precedente art. 4 del presente capitolato speciale d’appalto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare (in aumento e/o decremento) il numero dei distributori e/o delle sedi, a seconda delle esigenze funzionali ed organizzative dell'Ente. L’affidatario sarà tenuto a gestire gli eventuali distributori aggiuntivi agli stessi prezzi, patti e condizione del vigente contratto. L’aggiudicataria sarà tenuta, a sue spese, all’installazione e al collaudo delle macchine distributrici da effettuarsi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. Al termine del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini dei luoghi allo stato originario, alla restituzione delle caparre corrisposte per il rilascio delle chiavette, nonché gli eventuali crediti in esse contenuti. Tali operazioni dovranno avvenire in accordo con il Comune di Galliate e la nuova ditta aggiudicataria, entro e non oltre la data di installazione dei nuovi distributori. I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche:
Distributori automatici. La Ditta concessionaria è tenuta ad assicurare l’erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione. I distributori dovranno essere conformi per caratteristiche tecniche ed igieniche al D.P.R. 327 del 26.03.1980 e alle altre normative vigenti in materia. Le apparecchiature dovranno inoltre essere muniti di marcatura CE ed essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i., e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge. Tali distributori dovranno:  essere di recente fabbricazione e di ultima generazione (sarà oggetto di valutazione l’anno di costruzione dei distributori offerti come indicato dal Disciplinare di gara), marcati CE, tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, H24 per tutta la durata della concessione;  possedere una capacità di erogazione adeguata all’utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione e al raggruppamento delle macchine;  segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l’eventuale indisponibilità dei singoli prodotti;  essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero (per i distributori di caffè e bevande calde);  essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;  rispettare le norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza degli apparecchi alimentati da energia elettrica ed essere forniti di certificazione CE e marcatura CE;  rispettare i parametri massimi di rumorosità e vibrazione previsti dalla legge;  segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l’eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;  essere tecnologicamente idonei o adattabili all’applicazione di un sistema di controllo remoto della funzionalità;  essere dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non compromettere la conservazione di alimenti e bevande e di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;  essere dotati di sistemi di rilevazione del prezzo ed eventuale dettaglio della composizione dei prodotti mediante selezione da tastiera o display di tipo touch screen;  essere predisposti in modo che, ove disponibile, sia utilizz...
Distributori automatici. Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 151/2005
Distributori automatici. Apparecchi che distribuiscono denaro o merci, slot machine e juke-box. C0.22.14 Costruzioni mobili Costruzioni non realizzate come installazioni permanenti. C0.22.15 Valori pecuniari
Distributori automatici. Il concessionario ha facoltà di installare a proprie spese, in luogo da concordare con il Responsabile del servizio, una macchina erogatrice di caffè e una macchina erogatrice di bevande, sia nei locali della biblioteca comunale che in quelli del Centro Giovani (edificio su piazza xxx Xxxxxx, antistante il Polo Culturale).
Distributori automatici. Il prezzo offerto (PO1) sarà calcolato in sede di gara associando ad ogni singola tipologia di prezzo offerto dal concorrente (Pi) il coefficiente (Ci) indicato dall'Amministrazione nel modulo offerta economica, mediante l’applicazione della formula che segue: Il prezzo offerto PO1 sarà riparametrato in modo che il prezzo minore abbia un coefficiente pari a 1 (CO1 = Importo offerta minore / Importo offerta). Il risultato CO1 sarà moltiplicato per 75: P1 = CO1 x 75 2) COLONNINE ACQUA: Il prezzo offerto dal concorrente (PO2) relativo al canone per ciascuna colonnina di distribuzione di acqua microfiltrata, che dovrà essere inferiore o pari a € 750,00. Il prezzo offerto PO2 sarà riparametrato in modo che il prezzo minore abbia un coefficiente pari a 1 (CO2 = Importo offerta minore / Importo offerta). Il risultato CO2=2 sarà moltiplicato per 25: P2 = CO2 x 75 La migliore offerta sarà quella che avrà totalizzato il miglior punteggio dato dalla somma P1+P2.
Distributori automatici la responsabilità derivante dalla gestione di distributori automatici in genere di proprietà e non, nonché di mense e di bar, entrambe anche se gestiti dall’Ente all’interno di strutture di terzi o gestiti da terzi per conto dell’Ente. Qualora vi fosse la gestione di terzi, la garanzia si intende prestata per il solo rischio della Committenza.
Distributori automatici. 1. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell'Unione europea per tipi o categorie specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, nonche' il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.