Obblighi in materia di sicurezza Clausole campione

Obblighi in materia di sicurezza. Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
Obblighi in materia di sicurezza. L’appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. ♦ D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada ♦ D.P.R 16/12/1992 n.495 e s.m.i. - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice della Strada ♦ Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo ♦ Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 – Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare ♦ D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni - Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l’avvenuta formazione specifica di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al responsabile del procedimento o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie in riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza dovrà essere redatto osservando i contenuti minimi dettati dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e forma parte integran...
Obblighi in materia di sicurezza. L’Assicuratore s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Assicuratore s’impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni. L’Assicuratore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel suddetto decreto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori. L’Assicuratore, recepita l’informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza. L’Assicuratore s’impegna a manlevare la Città Metropolitana da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta. L’Assicuratore è responsabile dell’osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.
Obblighi in materia di sicurezza. Il Concessionario s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri In particolare, il Concessionario s’impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni e dal D.Lgs 106/2009. A tale proposito il Concessionario deve: • comunicare il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli addetti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze; • formare il personale alla gestione dell’emergenza in caso di Primo Soccorso e Antincendio Il Concessionario, recepita l’informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza. Il Concessionario è responsabile dell’osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori. Il Concessionario s’impegna a manlevare il Commettente da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta. Ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 i Comuni hanno elaborato il documento ricognitivo di valutazione dei rischi standard di natura interferenziale in relazione alle sedi di esecuzione del servizio, Allegato 5 – “DUVRI” del Capitolato Speciale d’Oneri. Il Concessionario è tenuto all’osservanza del suddetto documento, così come integrato prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, dai diversi datori di lavoro per effetto dell’individuazione dei rischi specifici da interferenza inerenti le prestazioni. Prima della stipula del contratto, ciascun Comune organizza una riunione di coordinamento tra soggetti terzi datori di lavoro in ambito scolastico ed il Concessionario, che presenterà il proprio piano delle misure di sicurezza per l’integrazione del DUVRI da allegare al contratto. Il Concessionario dovrà inoltre aggiornare, ogni qualvolta si renda necessario, in collaborazione con i soggetti interferenti (Comuni, Istituti Comprensivi, le ditte che gestiscono i centri estivi, ecc.) il DUVRI ...
Obblighi in materia di sicurezza. L’aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o emanate in corso d'opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme della sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di cui trattasi. L’aggiudicatario è responsabile della corretta applicazione del D.lgs. 81/08, come modificato dal D.lgs. 106/09, relativo alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. L’aggiudicatario ha l’obbligo di dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale DPI individuati a seguito della valutazione dei rischi. Dall’esame dell’oggetto della gara non si evidenziano costi dovuti alle interferenze. L’aggiudicatario dovrà valutare se nell’espletamento della propria attività possano sussistere specifici rischi dovuti ad interferenze; se del caso tali rischi saranno valutati congiuntamente con i proprietari dei siti nei quali si svolgono le attività oggetto dell’appalto e per conoscenza dovranno essere comunicati alla stazione appaltante. Resta a carico dell’aggiudicatario la predisposizione e la comunicazione di quegli adempimenti in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.lgs.81/2008 quali il documento della valutazione dei rischi DVR relativo all’attività oggetto dell’appalto.
Obblighi in materia di sicurezza. L’Appaltatore s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Appaltatore s’impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, e dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106. A tale proposito l’Appaltatore deve:
Obblighi in materia di sicurezza. La ditta aggiudicataria sarà tenuta al rispetto delle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. In merito agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008, si precisa che non viene predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza in quanto non sono stati evidenziati, dal Servizio di Prevenzione e Protezione di questa Azienda, rischi di interferenza nelle attività descritte nel capitolato. Nei casi in cui l’impresa aggiudicataria individui, nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto, rischi da interferenza deve darne immediata comunicazione al R.U.P. per i conseguenti adempimenti.
Obblighi in materia di sicurezza. L’Amministrazione committente ritiene dalle informazioni acquisite che non sia necessaria la redazione del Documento Unificato di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi D.Lgs 81/2008 in quanto la fornitura sarà eseguita in locali liberi da attività dell’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva di verificare al momento della consegna del contratto della fornitura se tale condizione non sia variata e di redigere eventualmente gli atti e le valutazioni necessarie per consentire l'esecuzione della fornitura in condizioni di sicurezza. L’Aggiudicatario è comunque tenuto alla redazione del Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 c.1 lett. a) del D.Lgs 81/2008.
Obblighi in materia di sicurezza. L’affidatario è tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l’esecuzione del Servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni, e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione dagli infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e norme collegate. A tal fine l’Affidatario tra gli altri obblighi, è tenuto a: - impartire al personale da lui dipendente ogni istruzione o mezzi di protezione richiesti per lo svolgimento delle prestazioni; - impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti, assicurandone gli eventuali adeguamenti; - utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge; - vigilare, attraverso il proprio Responsabile dell’Accordo Quadro, affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/08 su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si svolge il servizio, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività.
Obblighi in materia di sicurezza. Il soggetto concessionario dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riguardante la sicurezza e la salute sui posti di lavoro; tutte le relative spese di gestione, comprese quelle necessarie per la fornitura al personale delle dotazioni di protezione individuale (DPI) e per la sua formazione, sono a carico dello stesso. Il concessionario s’impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. S’impegna in particolare a rispettare e far rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i. Il concessionario dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori, manlevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta. Le prestazioni previste non comportano rischi di interferenze di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 ( si intendono interferenze contatti rischiosi tra il personale dell’appaltante e quello dell’appaltatore) e quindi non si procede alla redazione del DUVRI . (Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze) e non sono previsti oneri per la sicurezza da detrarre dalla base d’asta.