Consegna del Contratto Clausole campione

Consegna del Contratto. Nel caso di qualsiasi contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente la conferma del Contratto concluso su mezzo durevole, comprendente tutte le informazioni previste dal codice di condotta commerciale e riepilogate della Nota Informativa a fianco, a meno che non abbia già provveduto a fornirle al Cliente stesso su un mezzo durevole prima della conclusione del Contratto a distanza. Al momento della conclusione del Contratto di fornitura o al più tardi entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto e comunque, in ogni caso prima dell’attivazione della fornitura, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione im- mediata del documento, il Fornitore trasmette o consegna al Cliente in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro supporto durevole una copia integrale del Contratto.
Consegna del Contratto. Al momento della conclusione del Contratto di fornitura o al più tardi entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto e comunque, in ogni caso prima dell’attivazione della fornitura, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento, il Fornitore trasmette o consegna al Cliente il forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro supporto durevole una copia integrale del Contratto.
Consegna del Contratto. I termini di esecuzione del contratto decorreranno dal --.
Consegna del Contratto. ArI. 13. - A ciascun impit>gato saranno consegnate dalla Socit>tà ad ogni t>treno e gratuitamente �na copia del Contratto Nazionale e di quello Aziendale.
Consegna del Contratto documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa: - Copia contratto - Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici).
Consegna del Contratto. Il comma 3 dell’articolo 1, nel confermare l’obbligo di consegnare al lavoratore copia dell’atto scritto, stabilisce che tale adempimento debba avvenire entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Secondo la dottrina, in assenza della consegna dell’atto scritto al lavoratore, “il datore di lavoro è soggetto alla più grave delle sanzioni, e cioè la conversione (del contratto a termine) in contratto a tempo indeterminato”59.

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  • Tipologia del contratto Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

  • Esecuzione del contratto Ai sensi degli artt. 101 e segg. D.lgs. 50/2016, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione del medesimo è svolta dal R.U.P. con l’ausilio del direttore dell’esecuzione del contratto, che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell’esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, l’appaltatore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla S.A. per l’avvio dell’esecuzione del contratto, qualora non adempia, ConSer V.C.O. S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.

  • SPESE DEL CONTRATTO Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e conseguenziali sono a carico dell’affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale. L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. Ministero Economia e Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico. I lavori di cui ai contratti applicativi di appalto sono soggetti al pagamento della Imposta sul Valore Aggiunto. Qualora non risulti comunicazione antimafia liberatoria: Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione. E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze ho ricevuto il presente contratto di accordo quadro del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Segretario Generale Rogante. Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere

  • Durata del contratto Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

  • Prova del contratto Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

  • Ammontare del contratto 1. L’importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro ) di cui:

  • Risoluzione del contratto Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:

  • Oggetto del contratto Sono oggetto del presente Contratto esclusivamente le concessioni di prestiti rimborsabili mediante cessioni di quote di pensione disciplinati dalla Legge 180 erogati dal Contraente a favore di pensionati. Sono invece esclusi dalla presente garanzia le concessioni di prestiti per i quali la Legge 180 esclude la cedibilità della pensione o del trattamento o dell'assegno. Con il presente Contratto Assicurazione Temporanea Caso Morte a premio unico e capitale decrescente con ammortamento alla francese per la copertura della cessione del quinto della pensione (denominato Life Protection per la cessione del quinto della pensione), la Società riconosce al Beneficiari designati la corresponsione della Prestazione Assicurata, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell'Assicurato e rimaste insolute. Pertanto la Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della relativa copertura assicurativa inserita nella polizza collettiva, questa si considererà estinta ed il Premio acquisito dall'Assicuratore. La presente copertura assicurativa ha valore in relazione ad eventi futuri ed incerti successivi alla data di decorrenza del contratto assicurativo e, pertanto, non opera qualora il decesso dell’Assicurato sia dovuto a patologie già diagnosticate e/o sottoposte a cure in epoca antecedente alla data di decorrenza del contratto assicurativo e delle quali l’Assicurato abbia sottaciuto l’esistenza in occasione della compilazione della modulistica relativa alla valutazione del suo stato di salute in fase assuntiva. Resta ferma la facoltà della Società di far valere le esclusioni (nelle forme e nei limiti previsti all’Art. 6 delle presenti Condizioni contrattuali) o di far ricorso ad azioni di regresso nei confronti degli eredi per il recupero delle somme pagate.

  • STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Il contratto non può essere stipulato in caso di proposizione di ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare e per i successivi 20 giorni, secondo le previsioni di cui all'art. 32, comma 11, del d.lgs. 50/2016. Nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, l’operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire all'Amministrazione aggiudicatrice, ai fini della stipula del contratto e pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la documentazione indicata nella medesima comunicazione. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicato, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare se procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli), che sarà quindi tenuto a presentare, entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata. L’operatore economico aggiudicatario, se ricorrono le circostanze, si obbliga nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti della Amministrazione aggiudicatrice. La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione, salvo quanto previsto all’art. 32, commi 8, 9, 10, 11 e 12, del d.lgs. 50/2016. Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto sono a carico dell'appaltatore, così come le eventuali spese di pubblicità che la legge pone a carico del medesimo. La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata dall'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016. L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

  • RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Data la particolare natura fiduciari del servizio oggetto di affidamento, il Comune di Bardonecchia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, previo preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al broker, riservandosi, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del broker per il recesso. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite nel presente Capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, il Comune di Bardonecchia provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro le scadenza definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1453 de seguenti del Codice Civile. In particolare il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso del broker qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni prevista dal presente Capitolato. Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile: • la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005; • in caso di cessione dell’impresa o del contratto oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • l’impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio; • la circostanza che l’aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell’Ente; • la violazione dell’obbligo di riservatezza posto dal presente Capitolato; • interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; • applicazione a carico del broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; • sospensione o interruzione del servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; • qualora il broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza.