NORME IN MATERIA DI SICUREZZA Clausole campione

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. L'impresa relativamente alle prestazioni connesse alla fornitura dovrà osservare le disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D. Lgs. 81/2008, nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro. Non potrà essere iniziata alcuna prestazione del presente appalto se non a seguito dell’azione di cooperazione e coordinamento fra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’A.O. e il Rappresentante dell’impresa aggiudicataria. In generale l’Impresa si obbliga a provvedere, a sua cura, a tutti gli apprestamenti occorrenti, per garantire, in ossequio al d. lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l’esecuzione dell’installazione e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza l’A.O. da qualsiasi responsabilità. In particolare l'impresa dovrà dotare il personale di appositi indumenti e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Dovrà impartire ai propri dipendenti precise istruzioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati al servizio e presentare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza dell’A.O. la documentazione prevista dal d. lgs. 81/2008 entro 30 giorni dall’avvio dell’appalto. L’A.O. ha facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e di sospendere i pagamenti qualora riscontrassero irregolarità imputabili alla ditta.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. Il Concessionario ha l’obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro; deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall’art. 5 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” della Legge n. 123/2007, nonché al rigoroso rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19. Nello specifico, anche per tutti i rischi non riferibili ad interferenze, resta immutato l’obbligo per il gestore di elaborare il proprio DVR e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta. Il Concessionario nel piano operativo di sicurezzarelativo alle attività da esso svolte nell’ambito dei servizi oggetto della concessionedeve contenere almeno l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio o altre calamità), oltre all’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. Non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.), di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto le modalità di erogazione del servizio escludono la possibilità di interferenze. Resta ovviamente immutato l'obbligo per la ditta appaltatrice di redigere un apposito documento di valutazione dei rischi propri dell'attività e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro è fatto obbligo all’impresa di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni. L’impresa entro 60 giorni dall’inizio del servizio dovrà redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il documento dovrà essere trasmesso all’Amministrazione comunale che si riserva di indicare ulteriori prescrizioni, alle quali l’impresa dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 90 giorni dall’inizio delle attività. Altresì dovrà essere comunicato al Committente ad al dirigente dell’ Area Amministrativa il nominativo del referente per la sicurezza. Resta a carico dell’impresa la dotazione, per tutto il personale impiegato in servizio, di dispositivi di protezione individuale (DPI) e ad uso promiscuo, necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro. L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. L’Impresa ha l’obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall’art. 5 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” della Legge n. 123/2007. Nello specifico, anche per tutti i rischi non riferibili ad interferenze, resta immutato l’obbligo per il gestore di elaborare il proprio DVR e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, non è ritenuta necessaria nella presente concessione, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello del concessionario e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la ditta concessionaria deve attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D.Lgs. sopra citato.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. L’aggiudicatario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. L’aggiudicatario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività di manutenzione svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. Essa è tenuta a provvedere all’informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso. Si dovrà dare evidenza dell’avvenuta formazione degli operatori oltre che dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività da svolgere nell’ambito del presente appalto. L’aggiudicatario dovrà altresì fornire all’Azienda Ospedale-Università Padova l’elenco di tutto il personale che sarà impiegato nell’attività di manutenzione, se prevista, nell’ambito del presente capitolato, indicando le rispettive qualifiche e mansioni ed aggiornandolo prontamente in caso di modifiche e sostituzioni. Ciascun tecnico della ditta aggiudicataria dovrà portare una targhetta di riconoscimento personale nella quale devono essere riportati foto, nome e cognome, qualifica e ditta di appartenenza.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. Il concessionario dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano alle aree oggetto di concessione o svolgano i servizi che formano oggetto della stessa le misure e le cautele di sicurezza minime per garantire l’esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., anche nei confronti dell’utenza del servizio.
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. L’Azienda Installatrice dovrà adoperarsi, nell’esecuzione dei lavori della gara, ad utilizzare tutte le procedure ed i presidi di sicurezza, anche individuali, per contenere e/o eliminare l’impatto con i rischi individuati dal proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S), in linea con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che la ditta aggiudicataria della gara dovrà produrre prima dell’inizio dei lavori e consegnare al Committente, quando necessario. Qualora i lavori non venissero realizzati mediante la costruzione di impalcature o parapetti, l'Azienda Installatrice e le eventuali aziende subappaltatrici dovranno fornire al committente prima dell'inizio dei lavori l'attestazione della formazione aziendale specifica prevista per legge per ciascuno degli operatori che lavoreranno all'installazione (Dlgs. 81/2008).