SICUREZZA DEI LAVORI Clausole campione

SICUREZZA DEI LAVORI. L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vi...
SICUREZZA DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, l’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti: - eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento; - il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento. La Stazione Appaltante, prima della data fissata per la consegna dei lavori, potrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Ogni osservazione presentata dalla Stazione Appaltante, sarà considerata oggetto di valutazione da parte dell’Appaltatore, che, opportunamente verificata, dovrà essere eventualmente acquisita adeguando il relativo Piano di Sicurezza. E’ altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavori, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente ...
SICUREZZA DEI LAVORI. L'appaltatore è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni previste nel DUVRI in allegato al contratto. Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:
SICUREZZA DEI LAVORI. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna del servizio, l'appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante:
SICUREZZA DEI LAVORI. In osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008, AMA S.p.A. provvederà congiuntamente alla società aggiudicataria all’integrazione/completamento del D.U.V.R.I. provvisorio, il quale potrà in corso dell’appalto essere ulteriormente integrato con specifiche indicazioni e su accordo delle parti.
SICUREZZA DEI LAVORI. Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m. T. U. in materia di tutela della salute, della sicurezza e prevenzioni nei luoghi di lavoro, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, dal committente o dal responsabile dei lavori. Ai sensi dell’art. 23, commi 4, 5 e 6, della L.R.T. n. 38/2007 e s.m., l’appaltatore è tenuto, altresì, a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza. Gli interventi formativi, elaborati con tecniche di comprensione adeguate ed implementati in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo, debbono essere estesi ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. Si precisa che il piano (o i piani) di sicurezza redatti ai sensi dell’art.131 del D.Lgs 163/06 e s.m., che si trovano in atti al fascicolo, dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
SICUREZZA DEI LAVORI. 1. L’appalto per la sua natura e caratteristiche delle opere da realizzare prevede l’impiego di un’unica impresa esecutrice qualificata nei lavori stradali, pertanto ai sensi del Titolo IV (art. 90) del D.Lgs 81/08 e s.m.i. non è dovuta la nomina del coordinatore della sicurezza e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Qualora durante l’esecuzione dell’appalto si verificassero situazioni diverse per esigenze organizzative dell’impresa aggiudicataria o altro sarà cura dell’Ente appaltante provvedere alla nomina del Coordinatore della Sicurezza e alla redazione del PSC. L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto. EFFICACIA. VARIANTI IN CORSO D’OPERA
SICUREZZA DEI LAVORI. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di costante sicurezza e igiene. L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Titolo I del D.Lgs 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs 81/2008. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
SICUREZZA DEI LAVORI. L'Affidatario dell’Accordo Quadro è colui che assume l'esecuzione dei lavori di manutenzione agli impianti appaltati con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: • nominare il Direttore tecnico e comunicarlo al Responsabile dei Procedimento; • comunicare al Responsabile del Procedimento il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; • redigere il Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) conformemente a quanto indicato e prescritto nel D. Lgs. 81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione e nell’esecuzione dei lavori; • corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro; • promuovere un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti; • attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; • cooperare e coordinare con il Committente l'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze; • promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti; • mantenere in efficienza i servizi logistici di "cantiere"; • assicurare: - il mantenimento dei luoghi oggetto dei lavori in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; - il controllo e la manutenzione di ogni impianto e attrezzatura che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori; - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; - il tempestivo approntamento delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive richieste dal Direttore dei Lavori; • rilasciare dichiarazione alla Stazione Appaltante di aver sottoposto tutti i lavoratori impiegati nelle attività manutentive a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano; • provvedere alla fedele esecuzione delle attrezza...
SICUREZZA DEI LAVORI. Art. 30 - Pagamenti in acconto Art. 31 - Conto finale