SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI Clausole campione

SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI. Nell’esecuzione del servizio, l’Appaltatore: • si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008; • si obbliga, inoltre, ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona; • è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori.
SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, come normata dal D.Lgs. n. 81/2008. ------------------------------------------------ Nell’esecuzione dei servizi, l’Appaltatore si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008; si obbliga, inoltre, ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona; l’Appaltatore è, altresì, tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori. -----------------------------------------
SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore
SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI. 7 Art. 8 PAGAMENTI 7 MODALITA’ DI PAGAMENTO 7 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 8 CESSIONE DEL CREDITO 8 GARANZIE 8
SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, come normata dal D.Lgs. n. 81/2008. Nell’esecuzione dei servizi, l’Appaltatore si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008; si obbliga, inoltre, ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona; l’Appaltatore è, altresì, tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori.
SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI. Il Concessionario si obbliga di osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela del personale. In particolare il Concessionario deve adottare, durante l'effettuazione dei lavori o l'erogazione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del persone addette ai lavori, al fine di evitare qualsiasi situazione di rischio, osservando al riguardo tutte le vigenti disposizioni contenute nelle norme sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008). Ai lavoratori dipendenti del Concessionario, o da questi utilizzati tramite contratti di appalto, devono essere attuate condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge l'appalto stesso, anche se l'Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. Il Concessionario, su richiesta della Amministrazione, deve trasmettere alla stessa l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopraccitati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi. L'Amministrazione Comunale si riserva, qualora riscontrasse o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro violazioni alle disposizioni sopra elencate, il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori di- pendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta. Il Committente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto nonché richiedere ai predetti Enti la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri da parte del Concessionario.
SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI. Il Soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio del servizio oggetto dell'appalto. L’appaltatore è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" – D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare al Comune il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Per l'espletamento delle prestazioni indicate nel presente appalto non sono rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Dlgs 81/2008. Non sussiste, pertanto, l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) e di indicarne i relativi costi della sicurezza, ossia i costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi.
SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI. L’impresa affidataria si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. L’impresa affidataria si impegna altresì all’applicazione del contratto nazionale di lavoro e di eventuali contratti integrativi ed al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti e\o dei soci lavoratori e del personale volontario eventualmente operante.