VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA Clausole campione

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA. Durante le lavorazioni previste nella gara d’appalto, vi è la possibilità di generare interferenze lavorative tra ditta appaltatrice e i dipendenti dell’AOUP. Vengono a tale proposito di seguito descritte le possibili situazioni che possono determinare interferenza e le misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi d’interferenza, così come previsto nella Determinazione 5 marzo 2008 n. 3 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA rappresenta la sezione più rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata all’identificazione e valutazione dei rischi da interferenza. Infatti tale sezione riporterà l’identificazione e descrizione, sulla base dell’organizzazione e pianificazione delle attività appaltate (cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti;
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA. La individuazione dei RISCHI DA INTERFERENZA si compone essenzialmente di due fasi: E’ relativa all’acquisizione delle informazioni sulle attività previste in appalto che saranno eseguite nei luoghi di lavoro del committente e nel recepimento del documento di valutazione dei rischi specifici della Azienda appaltatrice, in modo da individuare eventuali attrezzature o sostanze pericolose impiegate o particolari lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni. Prevede la pianificazione temporale, la individuazione dei soggetti interferenti e l’esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interferenza di più lavorazioni contemporanee.
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA. Allo stato attuale non sono rilevabili rischi da interferenze non controllabili e pertanto non sussistono costi per l’adozione di specifiche misure preventive e protettive necessarie all’eliminazione o alla riduzione dei rischi interferenti. Successivamente all’aggiudicazione, in accordo con la Ditta aggiudicataria, saranno definiti tempi e modalità di esecuzione e saranno valutate eventuali interferenze. Sarà cura del personale ATS del servizio / reparto beneficiario del servizio, garantire che i luoghi e i percorsi individuati siano liberi e sicuri.
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA. A seguito di quanto emerso dalle risultanze delle due fasi precedenti si può dedurre che, analizzate le modalità di esecuzione degli interventi previsti per l’esecuzione dell’appalto, nelle varie fasi operative, individuati i rischi specifici della sede che potrebbero rivelarsi tali per gli operatori economici e quelli indotti a terzi, esaminata la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale, è stato rilevato che le interferenze tra le attività espletate nel sito e quelle del Servizio di Contact Center sono da considerarsi a contatto rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione e protezione da adottare e i relativi costi di sicurezza, che non saranno soggetti a ribasso d’asta. Per ciascun ambiente di lavoro ed in relazione ad ogni tipologia di rischio individuata, si procede alla valutazione dei rischi da interferenza secondo la formula: Ri = Pi x Di dove: Ri = Rischio da interferenza; Pi = Probabilità che si verifichi un danno potenziale provocato da un’interferenza; Di = Gravità del danno potenziale provocato da un’interferenza. P = Probabilità 4 4 8 12 16 3 3 6 9 12 2 2 4 6 8 1 1 2 3 4 1 2 3 4 D = Danno o Gravità La significatività del rischio da interferenze Ri sarà classificata tenendo conto che i rischi che possono provocare i danni più gravi occupano nella matrice le caselle in alto a destra (probabilità elevata, danno molto grave) mentre quelli minori, le posizioni più vicine all’origine degli assi (probabilità trascurabile, danno lieve), con tutta la serie di posizioni intermedie conseguenti. In ogni caso, ove necessario, la determinazione del livello di rischio potrà avvenire anche a seguito di approfondimenti specifici (indagini ambientali, indagini fonometriche, altre indagini tecniche, ecc.). Per ciascun rischio saranno quindi definite, in seguito, le ulteriori misure di prevenzione e protezione idonee alla sua eliminazione: tali misure debbono essere attuate dalla Committenza e dalle Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, preliminarmente allo svolgimento dell’attività lavorativa oggetto dell’appalto.
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA. Alla luce dell’art. art. 26 co. 3/bis e comma 3/ter, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., le prestazioni richieste all’Affidatario (rientrando tra quelle di natura intellettuale) non necessitano della elaborazione del D.U.V.R.I. L’Affidatario dovrà attenersi alle valutazioni dei rischi di competenza dei vari Dirigenti scolastici, anche con riferimento alla gestione delle emergenze. L’Affidatario è inoltre tenuto ad adempiere agli obblighi di cui agli artt. 17 e 18 del citato D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativamente alla propria valutazione dei rischi e alle connesse attività di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria del proprio personale, nonché alla eventuale fornitura di D.P.I. qualora necessari. Durante l’espletamento del Servizio gli Operatori dovranno portare in modo visibile la targhetta nominativa di riconoscimento, riportante anche il nome dell’Affidatario.
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA. I rischi individuati sono i seguenti: • investimento di operatori da parte di veicoli circolanti per la strada; • incidente tra veicoli e operatori nel cantiere; • contatto fra operatori e pedoni La segnaletica di sicurezza e salute è normata dal D.Lgs. 106/2009 ai quali si rimanda per una completa valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto. Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimità del pericolo ed in luogo ben visibile. Il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio a cui lo stesso di riferisce. Coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere stradale o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti. Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento. In caso di interventi di breve durata può essere utilizzata una bretella realizzata con materiale sia fluorescente che rifrangente di colore arancio.
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA. 1. I dirigenti delle unità organizzative interessate alla prestazione, una volta definito l’importo posto a base di gara, trasmettono i c a p i t o l a t i al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ARPA per la valutazione dei rischi di natura interferenziale (RSPP), attenendosi a quanto previsto nella procedura operativa che regola i flussi interni per l’approvviggionamento di beni e servizi, nell’ambito del Sistema di Qualità vigente in ARPA. Gli stessi dirigenti trasmettono il capitolato tecnico e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), predisposto dall’RSPP, all’Ufficio Affari generali per la successiva elaborazione dei documenti di gara.
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 si dà atto che l’amministrazione ha proceduto alla rilevazione e valutazione dei rischi di interferenza presenti nell’appalto in oggetto. Le informazioni sui rischi specifici presenti sul luogo di lavoro, nonché sui rischi di interferenza rilevati e le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo tali rischi, sono indicati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza allegato al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale. Il concessionario dovrà, in sede di gara, produrre l’aggiornamento del D.U.V.R.I. secondo la sua organizzazione aziendale.