RICORSO TERZI DA INCENDIO Clausole campione

RICORSO TERZI DA INCENDIO danni involontariamente cagionati a terzi in caso di incendio del veicolo che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00 per ogni sinistro.
RICORSO TERZI DA INCENDIO. L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di € 1.000.000,00 compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio.
RICORSO TERZI DA INCENDIO. L’Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di 260.000 euro. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
RICORSO TERZI DA INCENDIO. La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di €uro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro). In ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato.
RICORSO TERZI DA INCENDIO. La Società assicura la Responsabilità Civile per i Danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose/animali di Terzi ed a persone dall’Incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del Veicolo indicato in Polizza, quando lo stesso non è in circolazione anche in area privata, fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 250.000 per ogni Sinistro. La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di assicurazione previste dalla Società per la Responsabilità Civile obbligatoria. La prestazione non si cumula con analoghe prestazioni eventualmente previste dalla Società per lo stesso Xxxxxxx indicato in Polizza. Sono esclusi i danni: • a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall’Assicurato; • da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
RICORSO TERZI DA INCENDIO. Xxxxxx risponde dei danni materiali e diretti causati a terzi in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza quando lo stesso non si trovi in circolazione. La garanzia opera entro il limite massimo di 200.000€ per sinistro. Non sono considerati terzi:
RICORSO TERZI DA INCENDIO. L’Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni – risponde, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 delle somme che l’assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi. Sono in ogni caso esclusi i danni:
RICORSO TERZI DA INCENDIO. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato fino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00 per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto per: - danni materiali e diretti provocati a cose di terzi o a locali da lui tenuti in locazione dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato; - lesioni corporali cagionate a terzi. La garanzia di cui al comma precedente è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita. La garanzia non comprende invece i danni: - a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali in dotazione; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua dell’aria e del suolo.
RICORSO TERZI DA INCENDIO. In caso di responsabilità dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro da circolazione di cui al C.A., la Società tiene indenne l’Assicurato medesimo sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a Euro 500.000,00. In ogni caso la garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della Responsabilità Civile Auto. Fermo quanto previsto all’art. 25 – “Gestione delle vertenze”, l’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice civile. La presente garanzia non si cumula con quella di cui all’art. 37 – “Ricorso terzi da incendio”.
RICORSO TERZI DA INCENDIO. Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato per il ricovero del Veicolo, dall’incendio dell’autovettura assicurata quando la stessa non si trovi in circolazione a norma del Codice. L’assicurazione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi della Legge. Europ Assistance, pertanto, nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza dell’evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza di Euro 260.000,00. - il proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing; - il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento; - ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.