OBBLIGHI DI SICUREZZA Clausole campione

OBBLIGHI DI SICUREZZA. 1. L’affidatario ha l’obbligo di:
OBBLIGHI DI SICUREZZA. 6.1 Il Cliente è tenuto ad osservare tutte le norme, leggi e regolamenti, nonché tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, antinfortunistica e previdenza.
OBBLIGHI DI SICUREZZA. 7.1 Ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, le parti danno atto che il Servizio sarà svolto presso le strutture e nell’ambiente di lavoro della Committente, la quale fornirà al prestatore d’opera dettagliate informazioni sui rischi specifici ove esistenti nell’ambiente in cui il Servizio verrà svolto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. La Committente, altresì, coopererà all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del contratto e coordinerà gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i collaboratori del prestatore d’opera.
OBBLIGHI DI SICUREZZA. L’impresa che esegue i lavori, in proprio o per conto dello Sponsor, avrà l’obbligo di adottare, durante l’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa si assumerà ogni responsabilità sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni, anche a terzi. L’impresa è tenuta al rispetto delle norme dettate dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. oltre a quelle previste dal vigente Codice della Strada con particolare riferimento ai cantieri stradali; lo Sponsor sarà tenuto all’osservanza, sotto la sua esclusiva responsabilità, di tutte le disposizioni in materia antinfortunistica relativamente alle maestranze addette ai lavori. Nel caso in cui lo sponsor sia un’Associazione la stessa è responsabile di qualsiasi danno che possa eventualmente derivate dall’espletamento del servizio a persone appartenenti al gruppo/associazione e adibite a quanto previsto dalla presente convenzione, a terzi, nonché a cose appartenenti a questa amministrazione comunale o di terzi, conseguenti o connessi all’esecuzione dei lavori oggetto della presente convenzione. L’associazione dovrà garantire il rispetto delle norme di cui all’articolo 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 in materia di assicurazione del personale volontario, adibito all’erogazione delle prestazioni stesse nonché alle responsabilità civili verso terzi. A tal fine viene individuato quale responsabile delle attività oggetto della presente contratto il Presidente dell’associazione.
OBBLIGHI DI SICUREZZA. Il Cliente deve seguire tutte le istruzioni di sicurezza raccomandate da BeeOne, in particolare proteggere i dispositivi dall’accesso di terzi non autorizzati, effettuare regolarmente il backup dei suoi dati per evitare qualsiasi perdita, conservare diligentemente i suoi dati di accesso, le password o i codici PIN e non trasmetterli a terzi. In caso di perdita dei dati di accesso, delle password, dei codici PIN o di una carta SIM, MUCHO deve essere informato immediatamente. Nel frattempo, il Cliente deve in ogni caso pagare i servizi utilizzati attraverso la connessione corrispondente (ad esempio in caso di utilizzo da parte di terzi).
OBBLIGHI DI SICUREZZA. Il Cliente è obbligato, adottando misure di massima cautela, al mantenimento della sicurezza e della segretezza delle credenziali di accesso al proprio wallet, si impegna a non cederle a terzi poiché strettamente personali. Nel caso di utilizzo indebito o non autorizzato del wallet o di qualunque altra violazione della sicurezza il Titolare deve comunicare immediatamente alla Banca l’accaduto, contattando telefonicamente il servizio clienti al numero indicato sul sito xxx.xx e su xxxxxxxxx.xx.
OBBLIGHI DI SICUREZZA. In considerazione della tipologia di appalto, è stato predisposto il DUVRI e i costi degli oneri di sicurezza da rischi interferenziali sono stati quantificati in € 510,00 per l’intero appalto. La Ditta aggiudicataria resta comunque tenuta agli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs 81/2008, i cui costi sono ricompresi nel complessivo importo della fornitura.
OBBLIGHI DI SICUREZZA. 173. Su chi gravano gli obblighi di informazione sui rischi per la sicurezza e la salute in generale, e di formazione e addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro?
OBBLIGHI DI SICUREZZA. 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
OBBLIGHI DI SICUREZZA. (Art. 31), in X. Xxxxxxx (a cura di) “Codice in materia di protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.