Garanzie assicurative Clausole campione
Garanzie assicurative. L’appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’azienda ulss n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell’appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT, RCO e RCA) dovranno avere le seguenti caratteristiche: − garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all’azienda ulss n. 4, connessi all’esecuzione del servizio; − garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; − garanzia di responsabilità verso il personale dell’appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. − garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per i servizi in questione. Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, con esclusione della copertura RCA che dovrà prevedere, per ciascun mezzo, un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite, per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone ed a € 1.000.000,00 per danni a cose L’appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all’azienda ulss n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio. La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del co...
Garanzie assicurative. 1. Ogni tirocinante è assicurato da parte del soggetto promotore:
a) presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante ma comunque rientranti nel progetto formativo.
3. In caso di infortunio il soggetto ospitante si impegna ad avvisare tempestivamente il soggetto promotore che attiverà tutte le procedure previste dalla normativa.
Garanzie assicurative. Il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. A tale scopo il concessionario si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di danno a terzi riconducibili all’attività di gestione, nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Pieve di Cadore è considerato “terzo” a tutti gli effetti. La polizza dovrà avere per oggetto la gestione di un impianto sportivo, nonché tutte le attività secondarie, accessorie e complementari, e dovrà essere stipulata esclusivamente per i servizi in concessione, non potendo ritenersi valida una polizza già attiva per altre attività, anche analoghe, esercitate dal concessionario. L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 per la RCT e pari ad € 3.000.000,00/1.000.000,00 per la RCO. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose di proprietà comunale che il concessionario abbia in uso. Il Comune di Pieve di Cadore è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni, malattie professionali o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria, durante l’esecuzione del servizio. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. A GARANZIA DEL PERFETTO MANTENIMENTO DEL MANTO ERBOSO, LA CONCESSIONARIA DOVRA’ PRESENTARE AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA DELL’IMPORTO DI EURO 20.000,00. Copia delle polizze, debitamente quietanzate dalla Compagnia Assicurativa, dovranno essere consegnate al Comune di Pieve di Cadore entro 20 giorni dall’aggiudicazione della concessione e, comunque, entro la data di stipula del contratto, se antecedente.
Garanzie assicurative. 1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l’obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.
2. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, può assumere a proprio carico la spesa relativa alla polizza assicurativa INAIL e quella relativa all’assicurazione civile per danni contro terzi nel caso di tirocinanti disabili di cui all’art. 2, co. 1, lett. e), impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla l. n. 68/1999.
3. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo, può assumere a proprio carico gli oneri di cui al co. 1 per iniziative di politica attiva.
4. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a proprio carico l’onere delle coperture assicurative.
5. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività, rientranti nel progetto formativo individuale, svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.
Garanzie assicurative. Il Concessionario è tenuto a stipulare per ciascuna struttura “asilo nido” una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni alle persone, compresi i propri operatori, a cose e animali, a copertura dei danni che possono conseguire dall’attività svolta e dalle prestazioni richieste dal contratto. La polizza assicurativa deve avere massimale unico, senza franchigie, di almeno € 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila). I Comuni dovranno essere considerati terzi. Deve altresì provvedere alla copertura assicurativa degli operatori comprensiva di eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa “in vigilando” del personale, che presta servizio a qualsiasi titolo. Copia di tali documenti deve essere consegnata al Comune prima della sottoscrizione del contratto. Il Concessionario nel corso dell’esecuzione, deve inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso. Analogamente deve essere trasmessa copia al Committente di eventuali modifiche e/o rinnovi delle assicurazioni, con relative quietanze attestanti l’avvenuto pagamento dei premi assicurativi.
Garanzie assicurative. Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 l’appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera, per un massimale corrispondente all'importo del contratto nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale di Euro 500.000,00.
Garanzie assicurative. Il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare a persone e a cose, siano essi terzi o personale dell’impresa, verificatisi nelle aree di pertinenza della concessione e per fatto imputabile allo stesso. Il Politecnico è inoltre esonerato da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare in caso di danni e furti alle attrezzature presenti nelle aree di pertinenza della concessione. Il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del Servizio, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Il Politecnico resta esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del Concessionario, durante l'esecuzione dei Servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione. Sono di conseguenza a carico del Concessionario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile da stipularsi con un massimale pari a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro. Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante al momento della firma del contratto e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento dell’incarico, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell’avvenuta quietanza di pagamento del premio. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionario.
Garanzie assicurative. L’Istituto assicura che, nell’espletamento dell’attività di tirocinio, gli allievi sono coperti da assicurazione:
a) presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione per infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante ma comunque rientranti nel progetto formativo. In caso di infortunio il soggetto ospitante si impegna ad avvisare tempestivamente il soggetto promotore che attiverà tutte le procedure previste dalla normativa.
Garanzie assicurative. Il Concessionario assumerà ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone, cose od animali in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all’esecuzione degli adempimenti assunti. Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all’esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del Concessionario. Il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di un’adeguata copertura assicurativa che, per R.C.T. (Responsabilità Civile verso terzi), significa una massimale unico non inferiore ad €.4.000.000,00# per sinistro, €.2.000.000,00# per persona ed €. 1.000.000,00# per cose, mentre per R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) significa un massimale di garanzia non inferiore ad €.4.000.000,00# per sinistro ed €.2.000.000,00# per persona, per l’intera durata del periodo contrattuale ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività: - contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori della Piscina e gli operatori e dai quali consegua decesso o invalidità temporanea o permanente; - per responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell’attività. - per l’assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi e da qualsiasi altro evento compresi gli eventi e le cause di cui agli articoli 1900 e 1906 del codice civile. Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa al Comune almeno dieci giorni prima la stipula del contratto per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata presentazione delle polizze comporterà la revoca dell’affidamento.
Garanzie assicurative. 1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
2. La Regione Autonoma della Sardegna può assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
3. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l’onere delle coperture assicurative.
4. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda o amministrazione pubblica, specificate nel progetto formativo.
