Rischi assicurati Clausole campione

Rischi assicurati. La Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. In tale ultimo caso, la garanzia è prestata unicamente a condizione che sia regolarmente operante, in favore degli assicurati, polizza di responsabilità civile e vale per le spese risultanti a carico degli assicurati a norma dell’Art. 1917 III Codice Civile.
Rischi assicurati. La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
Rischi assicurati. La Società si obbliga a risarcire i seguenti danni e/o le perdite degli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi (nell’interesse di chi spetta).
Rischi assicurati. Sono coperti i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dagli eventi di seguito specificati.
Rischi assicurati. La Società si obbliga ad indennizzare:
Rischi assicurati. La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che il Contraente abbia concesso in locazione e/o finanziamento ai Conduttori.
Rischi assicurati. La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta a tale titolo, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
Rischi assicurati. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
Rischi assicurati. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all’impianto assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e pronto all’uso cui è destinato) da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall’Art. 41 – Esclusioni e dall’Art. 42 – Delimitazioni. Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli volontariamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.