La durata Clausole campione

La durata. Il contratto deve avere una durata determinata o determinabile. La durata è funzionale all’esecuzione del risultato (infatti è espressamente previsto che il contratto si estingua al momento della realizzazione del progetto). Approfondimenti (Art. 67, d.lgs. n. 276/2003; Circolare Ministeriale n. 1/2004) Si differenzia dal contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, laddove il termine indica esclusivamente il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore per lo svolgimento delle mansioni contrattualmente previste. I compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono: essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità nella area geografica della sede di lavoro, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento (art. 1, comma 711, legge finanziaria per l’anno 2007) La malattia e l’infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione del rapporto (che però non è prorogato e si estingue alla scadenza). Il committente può comunque recedere: ➢se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ➢se la sospensione si protrae per un periodo superiore a 30 gg. per i contratti di durata determinabile. Comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180 gg. Quanto previsto dalla disciplina legale può essere derogato dalle parti con una pattuizione più favorevole al lavoratore contenuta nel contratto individuale. Il D.M. 12 luglio 2007 ha esteso alle collaborazioni a progetto il divieto di adibire al lavoro le donne in gravidanza così come disciplinato dal decreto legislativo n. 151 del 2001, agli articoli 16, 17 e 20. Conseguentemente è vietato adibire le lavoratrici a progetto al lavoro nei seguenti casi: ➢ durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e, ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; ➢ durante i 3 mesi successivi al parto; ➢ durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
La durata. Il contratto di affitto, in tutte e due le sue tipologie, ha una durata di quindici anni rinnovabili per un pari periodo se non viene data una disdetta entro l’anno precedente la scadenza del contratto. Il conduttore ad ogni modo può sempre recedere dal contratto con un preavviso di un anno. Si ritiene applicabile il termine di durata massima previsto per le locazioni in generale, pari a trent’anni, di cui all’art. 1573 c.c.
La durata. (art. 62, co. 1, d.lgs. n. 276/2003) Approfondimenti (art. 67, d.lgs. n. 276/2003; Circolare Ministeriale n. 1/2004)
La durata. 2.6. Luogo e modalità di esecuzione della ricerca
La durata. 1. Il presente accordo avrà validità ed efficacia a decorrere dall’1/4/2022 al 31/12/2028, salvo eventuale prosecuzione tecnica e/o modificazioni che dovessero essere introdotte alla vigente normativa in materia.
La durata. L’art. 2645 ter fissa la durata massima degli atti di destinazione, che non possono produrre effetti per un periodo superiore a novanta anni o alla vita della persona fisica beneficiaria. Superato tale termine il contratto potrà eventualmente rimanere valido tra le parti, ma cesserà l’effetto segregativo e quindi la sua opponibilità ai creditori154. Scaduto il termine fissato dalle parti o quello massimo indicato dalla legge, il bene rientrerà nella disponibilità del titolare ove ancora vivente o dei suoi eredi. Al riguardo si ritiene che fino alla scadenza il beneficiario sarà detentore del bene oggetto dell’atto di destinazione nell’interesse proprio; scaduto il termine qualora il beneficiario rifiuti di restituire il bene, tale rifiuto varrà come interversione del possesso ai fini dell’acquisto per usucapione155. In relazione alla durata degli atti di destinazione, ci si è chiesti in dottrina se il termine di novanta anni previsto dalla norma possa essere riferito anche alle persone fisiche o solo alle persone giuridiche. In altre parole se nell’atto di destinazione in cui beneficiario sia persona fisica sia possibile individuare un termine diverso dalla vita 154 Sul tema SICCHIERO, Commento all’art. 2645 ter c.c., in Commentario compatto al codice civile, cit., p. 2666, che evidenzia come l’effetto segregativo venga veno anche in presenza di clausole di proroga del termine, se la durata prorogata ecceda il termine massimo fissato dall’art. 2645 ter c.c. 155 Sempre SICCHIERO, Commento all’art. 2645 ter c.c., in Commentario compatto al codice civile, cit., p. 2666. del beneficiario, purché entro il limite massimo di novanta anni previsto dall’art. 2645 ter c.c. Il quesito è stato risolto da parte della dottrina nel senso che il termine di novant’anni si riferirebbe anche alle persone fisiche oltre a quelle giuridiche156. Tale conclusione pare possa trarsi anche dal confronto con l’art. 979 c.c. che in tema di usufrutto, diversamente dall’art. 2645 ter c.c., distingue in modo netto la durata massima del diritto per le persone giuridiche da quella per le persone fisiche157. Di conseguenza quando il vincolo di destinazione ha per beneficiario una persona fisica sarà possibile individuare un termine che non potrà comunque essere superiore a novanta anni oppure collegare la durata dell’atto alla vita del beneficiario, che - per astratto - potrebbe anche essere superiore a novant’anni158. Si è posto in questi casi il problema degli effetti di un atto di destin...
La durata. La presente convenzione decorre dal 1.1.2005 o dalla diversa data di effettiva messa a regime degli interventi come previsto dall’art.22 dell’Accordo di Programma e fino al termine di vigenza dell’Accordo; qualora allo scadere l’Accordo sia rinnovato, essa si intende rinnovata per la stessa durata, fatta salva per ciascuno degli enti sottoscrittori la facoltà di recedere mediante la semplice comunicazione, da effettuarsi per iscritto entro i tre mesi antecedenti la data di scadenza.
La durata. La durata dell’obbligo di riservatezza è un aspetto su cui prestare particolare attenzione. In Italia, gli accordi di riservatezza, a differenza degli accordi di non concorrenza, non hanno una durata massima prevista dalla legge. Limitazioni quanto alla durata e alla possibilità di concludere detti accordi possono sussistere, in base alla normativa antitrust, per imprese in posizione dominante o operanti in particolari contesti di mercato. Generalmente, quindi, il nostro accordo di riservatezza potrà avere una durata limitata nel tempo o potrà essere a tempo indeterminato. Nel caso in cui il nostro AdR abbia durata limitata, dobbiamo valutare se effettivamente le nostre informazioni possano circolare liberamente dopo quel periodo, senza creare alcun nocumento. Occorrerà poi prestare attenzione anche all’eventuale facoltà per le parti di recedere dall’accordo. Se dico – per esempio – che tu parte ricevente sei obbligato a mantenere segrete le mie informazioni per 3 anni dalla data di sottoscrizione dell’accordo e poi scrivo che la parti hanno facoltà di recedere dall’accordo stesso con preavviso di 3 mesi … cosa succede? Che l’obbligo di segretezza imposto alla parte ricevente può essere facilmente aggirato. Potrebbe essere opportuno inserire nell’accordo una durata a tempo indeterminato, che implica che l’obbligo di segretezza permane sino a quando le informazioni oggetto dell’accordo non saranno di pubblico dominio (chiaramente, non per colpa della parte ricevente). In alternativa, si può redigere un contratto a tempo determinato con la specifica per cui, nonostante la risoluzione del contratto, la parte ricevente si impegna a rispettare gli obblighi di segretezza sino a che le informazioni oggetto dell’accordo rimangono segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 codice proprietà industriale. Di seguito, un esempio di clausola di questo tipo: “This Agreement shall come into force upon the Effective Date and shall terminate automatically after 1 (one) year from the date of its last signature. Notwithstanding the expiry of this Agreement, the Receiving Party undertakes to comply with the secrecy obligations herein set forth until the Confidential Information remains as such in accordance with articles 98 and 99 of Legislative Decree no. 30/2005 (Intellectual Property Code) and, in any case, for not less than 3 (three) years from the Effective Date”.
La durata. L'impresa fornitrice può assumere il lavoratore: • a tempo determinato, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice; • a tempo indeterminato, in questo caso il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice. In caso di assunzione a tempo determinato è consentito il part-time se il contratto collettivo di riferimento dell'impresa utilizzatrice lo prevede. Il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per un massimo di 4 volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi. Il lavoratore deve essere informato della durata temporale della proroga con un anticipo di 5 giorni rispetto alla scadenza iniziale. Le proroghe devono essere formalizzate con atto scritto e con il consenso del lavoratore. In caso di sostituzione di lavoratore assente, per consentire il trasferimento di informazioni utili per l'avvicendamento del lavoratore sostitutivo, è possibile: • anticipare l'assunzione del sostituto per un periodo pari a 20 giorni (per i lavoratori del gruppo A), 10 giorni (per i lavoratori del gruppo B) e 5 giorni (per i lavoratori del gruppo C); • posticipare la cessazione del lavoratore sostituito, rispetto alla data prevista, fino ad una settimana.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

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  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.