Accordo di riservatezza Clausole campione

Accordo di riservatezza. 1. Il Cliente si impegna a considerare strettamente riservati e confidenziali – e, pertanto, a non divulgare e comunicare a soggetti terzi, in nessun modo e con nessun mezzo – i dati tecnici ed organizzativi, gli elementi di know how e le infor- mazioni commerciali, che non siano già divenuti altrimenti di pubblico dominio, relativi a Coop Bilanciai, che vengano co- nosciuti in esecuzione od in occasione dei rapporti di fornitura fra le stesse Parti.
Accordo di riservatezza. 1. L’Affidatario si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione e file forniti dall’Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale, dal precedente gestore, dagli uffici dei singoli Comuni e dei contribuenti.
Accordo di riservatezza. L’Advisor fornirà ai Potenziali Acquirenti una serie preliminare di informazioni relative all’Immobile ("Info Memo”) al fine di valutare l'opportunità di investimento e poter presentare un'offerta indicativa non vincolante (l’"Offerta Non Vincolante") in relazione all'acquisto dell’Immobile. L’Info Memo sarà messo a disposizione dei Potenziali Acquirenti solo al momento della sottoscrizione dell'Accordo di Riservatezza qui allegato quale “Allegato A” - che dovrà essere trasmesso all’Advisor ed al Fondo ai recapiti di seguito indicati - sottoscritto e siglato in ogni pagina dal rappresentante legale o da un procuratore dotato di idonei poteri. La sottoscrizione dell’Accordo di Riservatezza è una condizione necessaria per ricevere l’Info Memo, per accedere ad ulteriori informazioni sull’Immobile e, di conseguenza, per partecipare alla procedura. L’Accordo di Riservatezza dovrà essere trasmesso ai seguenti recapiti di posta elettronica: x.xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Accordo di riservatezza. Un IVD potrebbe avere accesso a informazioni riservate di Jeunesse. In particolare, senza limitare quanto precede, rientrano fra le informazioni riservate le informazioni contenute in qualsiasi report genealogico o di downline fornito o accessibile a un IVD, elenchi di clienti, informazioni su produttori, report sulle commissioni o di vendita, formulazioni di prodotti e altre informazioni economiche e commerciali riguardanti Jeunesse. Tutte dette informazioni (siano esse in forma elettronica, verbale o scritta) sono di proprietà di Jeunesse e vengono trasmesse o rese disponibili all'IVD con carattere di massima riservatezza. Ogni IVD si impegna a non divulgare, direttamente o indirettamente dette informazioni riservate o proprietarie a terze parti né a usare le informazioni per competere con Jeunesse o per qualsiasi altro fine non espressamente autorizzato dall'Accordo. Tali informazioni devono essere usate solo per la promozione dell’attività Jeunesse in conformità con l'Accordo. L’IVD e Jeunesse convengono che, senza il presente accordo di riservatezza e non divulgazione, Jeunesse non fornirebbe o renderebbe disponibili le informazioni all'IVD. La presente disposizione sopravvivrà alla rescissione o alla scadenza dell'Accordo con l'IVD. Tutti i report genealogici o di downline forniti a un IVD sono informazioni riservate di proprietà di Jeunesse. Ogni IVD prende atto che i report possono contenere informazioni riguardanti l'IVD, compresi, ma non solo, nome, indirizzo, numero di telefono dell'IVD, prodotti acquistati e venduti, guadagni realizzati. Con la stipula dell'Accordo, l'IVD acconsente all'uso e alla diffusione da parte di Jeunesse dei report e delle informazioni ivi contenute e di qualsiasi altra informazione relativa a un IVD che Jeunesse ha raccolto nell'ambito della propria attività, anche al fine di far valere i termini e i diritti previsti dall'Accordo e di adempiere ai requisiti di legge. L’IVD non potrà usare i report in alcun modo o per alcun fine se non in relazione al business dell'IVD.
Accordo di riservatezza. Il Professionista, sia nel corso della durata del presente Accordo, che successivamente, garantisce che le informazioni della Committente di cui verrà a conoscenza saranno estremamente riservate e non potranno essere in alcun modo, utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia per quello connesso all’espletamento della prestazione oggetto del presente accordo.
Accordo di riservatezza. 1. La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere assolutamente riservate tutte le informazioni di cui entrerà in possesso nel corso dello svolgimento dell’appalto.
Accordo di riservatezza. L’Appaltatore si impegna a non comunicare a terzi informazioni e dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione, e/o che costituiscono il risultato dell’attività svolta in esecuzione del presente appalto. L’Università si riserva la facoltà di far sottoscrivere all’Appaltatore uno specifico accordo di riservatezza per quanto concerne la divulgazione di informazioni sui progetti, sulle strumentazioni e sull’impiantistica a cui sono riferiti gli elementi prestazionali del Capitolato tecnico.
Accordo di riservatezza. Il cliente si impegna a compiere tutte le azioni necessarie al fine di mante- nere riservate a tempo illimitato tutte le informazioni confidenziali di cui il cliente e/o terzi siano venuti a conoscenza in relazione ai servizi di BRUGG KABEL MANUFACTURING. Si intende confidenziale qualsiasi informa- zione che non sia generalmente nota e per la cui segretezza BRUGG KABEL MANUFACTURING possa nutrire un interesse di tutela. Il cliente non compie alcun tentativo di assumere, per sé o per un’altra im- presa, i collaboratori di BRUGG KABEL MANUFACTURING.
Accordo di riservatezza. 10.1 Il FORNITORE si impegna a non comunicare a terzi prima, durante e dopo l'esecuzione delle proprie obbligazioni, notizie e/o dati di natura tecnica o commerciale riguardanti l'Ordine di MARZORATI.
Accordo di riservatezza. Il Fornitore si impegna a non utilizzare o divulgare a terzi dati, progetti, disegni, specifiche e altre informazioni fornite ad esso da D’AMBRA S.r.l. incluse le prestazioni per qualsiasi ordine di acquisto di D’AMBRA S.r.l.