Assunzione a tempo determinato Clausole campione

Assunzione a tempo determinato. 1. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici.
Assunzione a tempo determinato. 1. L’assunzione deve risultare da atto scritto, essere formalizzata nel contratto di lavoro in somministrazione e deve contenere i seguenti requisiti:
Assunzione a tempo determinato. Premessa
Assunzione a tempo determinato. In attesa del confronto per giungere ad un’organica regolamentazione del contratto a tempo determinato, è possibile fin da ora integrare l’accordo interconfederale dell’11 aprile 1995 fra le XX.XX. e le Associa- zioni di Categoria. Nelle aziende industriali e artigianali si può procedere all’assunzione a tempo determinato di personale sammarinese e residente nelle seguenti situazioni:
Assunzione a tempo determinato. Le parti confermano che, in considerazione della particolarità del settore ed al fine di garantire la qualità del servizio assistenziale, il contratto a tempo indeterminato rappresenta la forma base di costituzione dei rapporti di lavoro in tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL. L'assunzione di personale con apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro avverrà nel rispetto del D. Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001 e successive integrazioni e modificazioni e nel rispetto delle successive norme contrattuali.
Assunzione a tempo determinato. In tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione di cui all’art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell’art.23 della Legge 28 febbraio 1987 n. 56, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nell’ipotesi di cui all’art.1 della Legge 18 aprile 1962 n. 230, all’art. 12 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni ed all’art. 8 bis del D.L. 29/1/93 n. 17 convertito con modificazioni nella L. 25 marzo 1983 n. 79, è consentita, in relazione a particolari esigenze ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi: esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963 n. 1525 e all’art. 8 bis del DL 29 gennaio 1993 n. 17 convertito con modificazioni nella Legge 25 marzo 1983 n. 79 e successive integrazioni e/o modificazioni; attività derivanti da progetti sperimentali, da commesse eccezionali, oppure da situazioni contingenti in relazione ai bisogni dell’utenza cui non sia possibile sopperire con il normale organico per la durata delle stesse attività o bisogni. Sono in ogni caso escluse le convenzioni ordinarie stipulate con la Pubblica Amministrazione; sostituzione di lavoratori assenti per malattia e/o infortunio, maternità o aspettativa compresa quella prevista dall’art.66, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione; sostituzione di lavoratori assenti per ferie anche plurime e sequenziali.
Assunzione a tempo determinato. L’assunzione deve risultare da atto scritto, essere formalizzata nel contratto di lavoro in somministrazione e deve contenere i seguenti requisiti. 1) I casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo , anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, di cui al comma 4, dell’articolo 20 del D.Lgs. 276/2003 2) L’indicazione dell’Agenzia di Somministrazione e gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro. 3) L’indicazione dell’impresa utilizzatrice e il referente in azienda. 4) L’indicazione del gruppo di appartenenza secondo quanto previsto nell’articolo 25 del presente CCNL. 5) L’indicazione della mansione che espleterà presso l’utilizzatore e il relativo inquadramento 6) L’eventuale indicazione del periodo di prova e la durata dello stesso. 7) La eventuale previsione della penalità massima di risoluzione anticipata del rapporto da parte del lavoratore rapportata alla durata della missione residua. 8) Il luogo dove dovrà svolgersi la prestazione. 9) L’orario di lavoro. 10) L’indicazione del trattamento economico collettivo spettante e, in dettaglio, le singole voci che lo compongono. 11) Il riferimento al Ccnl applicato nell’impresa utilizzatrice. 12) L’indicazione del contratto integrativo di secondo livello, ove esistente. 13) La data di inizio e il termine dello svolgimento dell’attività lavorativa presso l’impresa utilizzatrice. 14) L’indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore nonché le misure di prevenzione adottate e quelle di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività, con l’indicazione del soggetto erogatore dell’informazione e dell’attività formativa (responsabile prevenzione e protezione) nonché, ove possibile, del medico competente. Tali informazioni vengono rese con le modalità previste nell’art. 21 e con la sottoscrizione dello specifico modello allegato al presente CCNL, che deve ritenersi parte integrante del contratto di lavoro, che può essere implementato, arricchito e personalizzato con utilizzo del logo da parte dell’ApL previa comunicazione alla Commissione Paritetica Nazionale per l’Igiene e la Sicurezza sul Lavoro di cui all’art. 7. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi di cui all’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 276/03 siano adempiuti dall’impresa utilizzatrice, il contratto di lavoro in somministrazione ne contiene la relativa indicazione.
Assunzione a tempo determinato. In tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione (art.1) del presente CCNL, ai sensi dell’art.23 della Legge del 28 febbraio1987 n.56, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nell’ipotesi di cui all’art.1 della Legge 18 aprile 1962 n.230, all’art. 12 della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche ed integrazioni, è consentita, in relazione a particolari esigenze ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
Assunzione a tempo determinato. Art. 18 ­ Contratti di formazione ­ lavoro Art. 19 – Lavoro temporaneo
Assunzione a tempo determinato. L'assunzione può effettuarsi a tempo determinato, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nel rispetto della legge 18 aprile 1962, n. 230, nonché nei seguenti casi previsti dal presente contratto, ai sensi dell'art.23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56: