Nullità parziale Clausole campione

Nullità parziale. Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 1419 del Codice Civile. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l’invalidità e/o la impossibilità di attuazione.
Nullità parziale. Qualora una qualsiasi disposizione del Contratto o la sua applicazione a qualsiasi persona o circostanza sia in qualsiasi misura invalida o inapplicabile, ciò non influirà sulla rimanente parte del Contratto, o sulla sua applicazione a qualsiasi persona o circostanza diverse da quelle interessate dall’invalidità o inapplicabilità. Ogni altra disposizione del Contratto resterà valida e applicata nella misura massima consentita dalla legge.
Nullità parziale. Qualora una delle clausole di cui alle presenti CGA risultasse o divenisse invalida o inefficace, ciò non comprometterà la validità o efficacia delle restanti CGA. Le Parti si impegnano a negoziare, in buona fede, una clausola che sostituisca la clausola invalida o inefficace.
Nullità parziale. La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (1339, 1354, 1500 e seguente, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2115).
Nullità parziale nel caso in cui alcune clausole del Contratto risultino per qualunque motivo inapplicabili, anche per effetto di una legge o di un regolamento applicabile, Doctolib e l’Utente resteranno vincolate dalle altre clausole del Contratto e dovranno cercare di porvi rimedio con lo stesso spirito che ha presieduto la conclusione del Contratto.
Nullità parziale. L’eventuale nullità di uno degli articoli del Regolamento o di una delle loro parti non infice- rà la validità dei restanti articoli o delle loro parti.
Nullità parziale. Qualora parti delle presenti Condizioni generali di contratto debbano rivelarsi invalide o inefficaci, ciò non deve influenzare la validità delle restanti disposizioni. La disposizione inefficace o invalida deve essere sostituita da una disposizione, che si avvicini il più possibile allo scopo giuridico ed economico della disposizione da sostituire, salvaguardando in modo appropriato gli interessi dei contraenti.
Nullità parziale. 16.1. La nullità, l’invalidità e/o l’inefficacia di una singola clausola del presente Contratto e/o dei suoi allegati non comporta la nullità, l’invalidità e/o l’inefficacia dell’intero Contratto.
Nullità parziale. L’invalidità o l’inefficacia di qualsiasi disposizione del presente EULA, o di parte di esso, non comporta l’invalidità o inefficacia della parte rimanente.
Nullità parziale. L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni del presente Xxxxxxxxx non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficaci.