Italia Clausole campione

Italia. Il territorio della Repubblica Italiana comprensivo di Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
Italia. Se il Territorio è l’Italia, l’entità contraente di MicroStrategy indicata nell’ordine è MicroStrategy Italy S.r.l., con sede a Milano (20122), in Xxxxx Xxxxxx 00, Xxxxx, C.F./P.IVA 12313340155, e saranno applicati i termini qui di seguito indicati:
Italia. Se Lei utilizza i Servizi personali e commerciali UPS My Choice® in Italia: Giurisdizione. Qualsivoglia controversia derivante da o in relazione ai Servizi personali e commerciali UPS My Choice® sarà regolata dalla legge italiana. Qualsivoglia controversia derivante da o in relazione al Suo utilizzo dei Servizi personali e commerciali UPS My Choice®, tra cui qualsiasi domanda riguardante l’esistenza, validità, realizzazione, performance o risoluzione dei termini del presente Contratto applicabile ai Servizi personali e commerciali UPS My Choice® o i Termini MC applicabili, saranno esclusivamente deferiti al Tribunale di Milano.
Italia. The audited stand-alone IFRS financial statements prepared by S. Italia as of and for the year ended 31 December 2017 and the audited stand-alone IFRS financial statements prepared by S. Italia as of and for the year ended 31 December 2018 are incorporated by reference into this Prospectus. See “
Italia. In Italia nel Rapporto MIUR del 2018 si insiste sulla necessità di un “impegno di tutti gli attori: Ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’Interno, regioni, comuni, attori economici, parti sociali, terzo settore, volontariato” (MIUR 2018, 29) per sostenere e accompagnare il MIUR e le scuole nel contrasto alla dispersione e all’abbandono precoce. Lo stesso rapporto suggerisce, per la realizzazione di un partenariato efficace e orientato alla collaborazione e che anima una ‘comunità educante’, di: individuare le aree di massima crisi con strumenti analitici rigorosi e dis- ponibili; potenziare in tali aree (lì dove sono già all’opera) i partenariati tra scuola e fuori scuola già impegnati in significative pratiche di “presa in carico” compensativa di ragazzi esclusi in quartieri di povertà educativa cronica; avviare la costruzione (lì dove non ci sono) di altri partenariati in quartieri con minore infrastrutturazione educativa tra scuola e fuori scuola; costruire una rete regionale e nazionale di tali esperienze; prevedere un governo dei processi di empowerment educativo di ogni zona di educazione prioritaria tra reti di scuole e reti di terzo settore, centri sportivi, tribunale dei minori, agenzie e esperienze educative, esperti, etc. (ivi, 51). Nelle diverse regioni italiane il partenariato viene realizzato in maniera più o meno strutturata ed animato da soggetti diversi a seconda delle tipologie di azioni messe in atto: nella realizzazione degli IeFP, ad esempio, è centrale l’azione delle scuole, degli enti di formazione professionale e delle aziende del territorio. Nei piani d’intervento e di supporto all’azione scolastica diventano centrali il mondo del volontariato e, più in generale, il terzo settore, il mondo produttivo, la rete dei servizi socio-sanitari pubblici, la rete informale (amici, famiglia, etc.). Il partena- riato è promosso come chiave strategica di intervento e impatto nelle politiche di contrasto alla dispersione/abbandono scolastico anche dall’Impresa Sociale con I bambini63 che programma la spesa di fondi per contrastare attivamente la Povertà Educativa in Italia. Tuttavia, nonostante gli indirizzi programmatici, non vi è in Italia, attualmente, una governance partenariale decisa a livello strategico e centralizzato. A livello territoriale si costruiscono governance in funzione dell’at- tivazione dei bandi e/o di programmi operativi regionali.
Italia. L’Italia, seconda area geografica di riferimento per i prodotti Nice, è un mercato alta- mente competitivo caratterizzato dalla presenza di alcuni tra i più importanti operatori del setto- re in relazione alla Linea Gate. I ricavi del Gruppo evidenziano una crescita del 12,2% nel 2005, rispetto al 2004, (passando da Euro 20.031 migliaia nel 2004 ad Euro 22.474 migliaia nel 2005) e una crescita dell’8,1% nel 2004, rispetto al 2003, (passando da Euro 18.524 migliaia nel 2003 ad Euro 20.031 migliaia nel 2004). Tale crescita è legata principalmente al potenziamento della forza vendita, all’ingresso nel canale di vendita dei grossisti di materiale elettrico ed all’incre- mento dell’attività commerciale della sede secondaria di Roma. Anche con riferimento all’Europa a 15 (con esclusione di Italia e Francia) i risultati del Gruppo evidenziano una significativa crescita dei ricavi (+20,1% nel 2005 rispetto al 2004 pas- sando da Euro 26.945 migliaia ad Euro 32.357 migliaia e +25,9% nel 2004 rispetto al 2003 pas- sando da Euro 21.408 migliaia ad Euro 26.945 migliaia). Tale incremento è imputabile principal- mente alla crescita delle vendite registrate nel mercato spagnolo, belga e britannico. Le vendite in Spagna hanno beneficiato del momento positivo registrato dall’economia spagnola in gene- rale e dal settore dell’edilizia residenziale in particolare, del potenziamento della forza vendita e dell’introduzione di prodotti dedicati alle specifiche esigenze dei canali di vendita. Per quanto concerne il mercato belga e britannico, la crescita dipende principalmente dall’apertura di filiali sul territorio e dalle azioni di marketing intraprese, con particolare riferimento alla formazione de- dicata ai clienti.
Italia. La regolazione del conflitto “industriale” è rimessa al Giudice del lavoro, che osserva, nel suo operato, una serie di principi fissati dalla nostra Costituzione e “interpretati” dalla Corte costituzionale. La Corte ha dato così regola al conflitto tra valori e principi in cui si esprime il rapporto individuale di lavoro. Per il diritto sindacale i Giudici costituzionali hanno individuato nel primo comma dell’art. 39 Cost. (“L'organizzazione sindacale è libera”), l’ingrediente necessario per amalgamare il complesso delle fonti in modo da rendere il diritto sindacale, che è tuttora un “diritto senza norme”, un diritto “senza lacune”. Già prima dell’entrata in vigore della Costituzione e, poi, rimasto inattuato l’art. 39 Cost., è stata la giurisprudenza ordinaria, sensibile all’esigenza di una composizione pacifica del conflitto, a riconoscere e legittimare le prime manifestazioni dell’autonomia sindacale. Il contratto collettivo è stato, cioè, ricondotto all’autonomia privata e, in assenza di una legge sindacale, regolato dalle disposizioni del Codice civile sul contratto in generale e, quindi dal diritto comune. La Corte costituzionale ha condiviso l’esigenza di una forma di composizione pacifica del conflitto e ha accolto l’impostazione dei giudici ordinari. Ha anch’essa considerato, cioè, che i contratti collettivi di diritto comune sono veri e propri atti di autonomia privata. Atti di autonomia privata perché un “rilievo primario”, rispetto ai commi successivi deve essere assegnato al primo comma dell’art. 39 Cost. e, quindi, alla libertà dell’organizzazione sindacale. Sancita l’immediata efficacia precettiva di quel principio, la Corte ha dovuto, però, amalgamarlo con gli altri e, in particolare, con la tradizionale regola del conflitto: la legge. Ha dovuto quindi individuare l’area di competenza di quest’ultima rispetto a quella dell’autonomia sindacale. Le dosi sono state misurate muovendo dall’inevitabile precisazione che l’art. 39 Cost, non contiene “una riserva, normativa o contrattuale, in favore dei sindacati per il regolamento dei rapporti di lavoro”. Ciò perché diverse disposizioni costituzionali (artt. 3, 36 e 37) consentono, ma insieme impongono, al legislatore di emanare norme che incidono sui rapporti di lavoro. Quindi fino a quando l’art. 39 Cost. non sarà attuato, “non si può, ne si deve, ipotizzare conflitto fra attività normativa dei sindacati e attività legislativa”. Tuttavia, fedele al compito di amalgamare le varie fonti, la Corte n...
Italia. Intra-Group Asset Transfer
Italia. As of the date of this Prospectus, the Issuer holds 100 per cent. of the share capital of IVS Italia.
Italia. La Procedura è promossa in Italia ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF.