Common use of Italia Clause in Contracts

Italia. L’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori rappresenta uno dei quattro “pilastri” istituzionali delle relazioni industriali europee: sindacati forti e con relativamente stabili forme di riconoscimento pubblico; gradi elevati di solidarietà economico/normativa fondata su pratiche diffuse di coordinamento/centralizzazione a livello di settore/categoria; generalizzata attività di partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori mediante strumenti di informazione, consultazione o anche codeterminazione; forme diverse di concertazione tripartita e di “patti sociali” nazionali9. Nell’ordinamento italiano il contenuto dei diritti di partecipazione non è definito da una fattispecie legale, per quanto l’art. 46 della nostra Costituzione preveda il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione dell’impresa; la nozione è pertanto frutto di una comparazione delle esperienze applicative più avanzate e dell’indirizzo dato dalla Direttiva europea 94/45/CE del 22 settembre 1994, riguardante “l’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie”. La “partecipazione dei lavoratori” consiste nelle varie modalità con le quali si realizza l’influenza dei lavoratori e delle loro organizzazioni sulla conduzione dell’impresa, anche attraverso i suoi istituti essenziali (diritti di informazione/consultazione, partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori negli organi societari (partecipazione decisionale), partecipazione economico-finanziaria dei dipendenti). Per quanto concerne la situazione italiana, le forme assunte dalla partecipazione sono quelle proprie dell’informazione, della consultazione, degli obblighi a trattare. In Italia, i diritti di partecipazione - nella forma di procedure di informazione/consultazione (anche a livello di informazione preventiva delle decisioni che il datore di lavoro intende assumere) - condizionano i poteri imprenditoriali con riguardo a delle ipotesi particolari, quali i licenziamenti

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Italia. L’informazione e La consultazione preventiva delle Parti sociali in sede di programmazione, presuppone un deterrente: lo sciopero. Con riguardo ad esso la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori rappresenta uno dei quattro Corte costituzionale è stata chiamata a presiedere, direttamente, al pilastri” istituzionali delle relazioni industriali europee: sindacati forti e con relativamente stabili forme di riconoscimento pubblico; gradi elevati di solidarietà economico/normativa fondata su pratiche diffuse di coordinamento/centralizzazione a livello di settore/categoria; generalizzata attività di partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori mediante strumenti di informazione, consultazione o anche codeterminazione; forme diverse di concertazione tripartita e di “patti sociali” nazionali9. Nell’ordinamento italiano il contenuto dei diritti di partecipazione non è definito da una fattispecie legale, per quanto l’art. 46 della nostra Costituzione preveda il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione dell’impresa; la nozione è pertanto frutto di una comparazione delle esperienze applicative più avanzate e dell’indirizzo dato dalla Direttiva europea 94/45/CE del 22 settembre 1994, riguardante “l’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarieterreno politico”. Fin dalle prime sentenze, la Corte ha bonificato le disposizioni del Codice ▇▇▇▇▇ riconducendo lo sciopero al principio della libertà di azione sindacale. Solo successivamente i giudici costituzionali hanno affermato la precettività dell’art. 40 Cost. Ciò è avvenuto quando hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme di legge che consideravano reato lo sciopero politico almeno quando questo fosse destinato alla realizzazione di interessi professionali ed economici. La qualificazione dello sciopero come diritto affermata dall’art. 40 Cost. resta tuttavia in ombra forse perché i giudici costituzionali vollero evitare di essere costretti a definire gli incerti confini dell’oggetto di quel diritto. Resta il fatto che i giudici costituzionali hanno, poi, fatto di nuovo ricorso al principio della libertà sindacale quando hanno affermato la legittimità degli scioperi attuati a tutela di finalità diverse da quelle contrattuali. Legittimità argomentata con il rilievo di quella libertà e soprattutto del principio di uguaglianza sostanziale. Rilievo che ha portato ad escludere la punibilità penale persino dello sciopero puramente politico e degli scioperi di coazione alla pubblica autorità. La Corte si è fatta, così, interprete dello spirito dei tempi. Ha cioè, progressivamente legittimato la partecipazione del sindacato al potere politico dello Stato. Partecipazione non prevista dalla Costituzione che, invece, ripartisce e separa le competenze dei partiti e del potere politico dalle competenze del sindacato. L’esperienza della concertazione, infatti, è stata possibile soltanto perché le forze sindacali, se non fossero state coinvolte nell’individuazione degli obiettivi del governo dell’economia, avrebbero potuto ostacolare le iniziative legislative con l’esercizio dello sciopero politico o con una contrattazione collettiva partecipazione dei lavoratori” consiste nelle varie modalità con le quali ribelle”. È però, singolare che i giudici costituzionali non si realizza l’influenza dei lavoratori e resero conto delle loro organizzazioni sulla conduzione dell’impresa, anche attraverso conseguenze che sarebbero derivate dall’affermata legittimità dello sciopero politico avendo ritenuto che questa affermazione non avrebbe “reso i suoi istituti essenziali (diritti di informazione/consultazione, partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori negli organi societari (partecipazione decisionale), partecipazione economico-finanziaria dei dipendenti). Per quanto concerne la situazione italiana, le forme assunte dalla partecipazione sono quelle proprie dell’informazione, della consultazione, degli obblighi a trattare. In Italia, i diritti di partecipazione - nella forma di procedure di informazione/consultazione (anche a livello di informazione preventiva delle decisioni che il datore di lavoro intende assumere) - condizionano i poteri imprenditoriali con riguardo a delle ipotesi particolari, quali i licenziamentisindacati partecipi del potere politico15”.

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Italia. L’informazione L’insieme delle regole e delle procedure, formali ed informali, che definiscono i rapporti tra i datori di lavoro e le rappresentanze dei lavoratori costituiscono quello che viene definito come il sistema delle relazioni sindacali. Tale sistema si caratterizza per la spontaneità ed autonomia delle sue fonti di produzione, di natura prevalentemente privatistica, ed è finalizzato al raggiungimento di un equilibrio di interessi tra le forze sociali contrapposte. Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una definizione legislativa ma solo dottrinale e giurisprudenziale di associazione sindacale. Il sindacato viene definito come: “un organismo associativo costituito tra lavoratori o tra datori di lavoro in base al principio della rappresentanza e per l’autotutela degli interessi professionali e collettivi, essenzialmente caratterizzato dalla capacità di dirimere i contrasti di categoria mediante la contrattazione collettiva”, al quale “possono aderire tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dall’ordinamento giuridico, siano essi lavoratori, a tempo pieno o determinato, disoccupati, pensionati”. Il concetto di sindacato non è tuttavia estraneo al nostro ordinamento positivo: infatti, sia l’art. 39 della Costituzione che l’art. 19 della Legge n. 300/70 (Statuto dei lavoratori) sanciscono principi fondamentali in tema di organizzazione sindacale. L’art. 39 della Costituzione stabilisce: “l’organizzazione sindacale è libera ed al sindacato non può essere imposto altro obbligo se non quello della registrazione”; “è condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica”; “i sindacati registrati hanno personalità giuridica … e … possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria …”. I commi 2 , 3 e 4 dell’art. 39 non hanno avuto concreta attuazione, pertanto, oggi il sindacato opera quale ente di fatto, associazione non riconosciuta soggetta alla disciplina degli artt. 36- 38 del codice civile. Un’ulteriore conseguenza derivante dalla non completa applicazione della norma costituzionale è che, in mancanza di registrazione e, quindi, dell’attribuzione della personalità giuridica, è sorta l’esigenza per il legislatore di individuare un soggetto sindacale in grado di offrire le necessarie garanzie di serietà e di effettiva rappresentatività e capacità di far valere gli interessi dei lavoratori. È stata così introdotta nel nostro ordinamento la figura del sindacato rappresentativo. A tale proposito, è opportuno chiarire un aspetto delicato che molto spesso genera interpretazioni distorte: il diritto alla libertà sindacale non può essere confuso con il requisito della rappresentatività. Infatti, per tutte le associazioni sindacali, rappresentative e non, il legislatore 5 (art. 1 e 14 della Legge n. 300/70), in conformità al principio costituzionale della libertà sindacale, prevede una comune tutela, che si sostanzia nel diritto di associarsi per far valere i propri interessi, di fare attività di proselitismo, di chiedere la riscossione per le deleghe sindacali, di presentare liste per le elezioni della RSU et..5 PAESI BASSI Nei Paesi Bassi non esiste una specifica legge di regolazione della libertà sindacale, i cui diritti non sono esplicitamente menzionati come diritto fondamentale dalla Costituzione. La posizione giuridica dei sindacati e del sistema di relazioni industriali è basata da un lato su regole generali, dall’altro sugli accordi internazionali. Anche se gli accordi collettivi e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori rappresenta uno dei quattro “pilastri” istituzionali delle relazioni industriali europee: sindacati forti e con relativamente stabili forme di riconoscimento pubblico; gradi elevati di solidarietà economico/normativa fondata su pratiche diffuse di coordinamento/centralizzazione a livello di settore/categoria; generalizzata attività di partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori mediante strumenti di informazioneloro applicabilità sono coperti da statuti speciali, consultazione o anche codeterminazione; forme diverse di concertazione tripartita e di “patti sociali” nazionali9. Nell’ordinamento italiano il contenuto dei diritti di partecipazione non è definito processo negoziale che ha portato alla loro conclusione ha ricevuto scarsa attenzione da una fattispecie legale, per quanto l’art. 46 parte della nostra Costituzione preveda il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione dell’impresa; la nozione è pertanto frutto di una comparazione delle esperienze applicative più avanzate e dell’indirizzo dato dalla Direttiva europea 94/45/CE del 22 settembre 1994, riguardante “l’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie”legislazione. La “partecipazione dei lavoratori” consiste nelle varie modalità con le quali Costituzione non contiene articoli che si realizza l’influenza dei lavoratori riferiscono specificamente alle relazioni industriali. La libertà di costituire sindacati, di funzionare come tali ed essere suoi membri fanno parte dal diritto di associazione garantito dall'articolo 8 della Costituzione. I Paesi Bassi hanno inoltre firmato una serie di accordi internazionali che riconoscono la libertà sindacale, ad esempio, la Carta Sociale Europea. I sindacati come istituzioni sono disciplinati dalle norme in materia di associazioni di cui agli articoli 26 e delle loro organizzazioni sulla conduzione dell’impresa, anche attraverso i suoi istituti essenziali (diritti di informazione/consultazione, partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori negli organi societari (partecipazione decisionale), partecipazione economico-finanziaria dei dipendenti). Per quanto concerne la situazione italiana, le forme assunte dalla partecipazione sono quelle proprie dell’informazione, della consultazione, degli obblighi a trattare. In Italia, i diritti di partecipazione - nella forma di procedure di informazione/consultazione (anche a livello di informazione preventiva delle decisioni che il datore di lavoro intende assumere) - condizionano i poteri imprenditoriali con riguardo a delle ipotesi particolari, quali i licenziamentiseguenti del Codice Civile.

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Italia. L’informazione La regolazione del conflitto “industriale” è rimessa al Giudice del lavoro, che osserva, nel suo operato, una serie di principi fissati dalla nostra Costituzione e “interpretati” dalla Corte costituzionale. La Corte ha dato così regola al conflitto tra valori e principi in cui si esprime il rapporto individuale di lavoro. Per il diritto sindacale i Giudici costituzionali hanno individuato nel primo comma dell’art. 39 Cost. (“L'organizzazione sindacale è libera”), l’ingrediente necessario per amalgamare il complesso delle fonti in modo da rendere il diritto sindacale, che è tuttora un “diritto senza norme”, un diritto “senza lacune”. Già prima dell’entrata in vigore della Costituzione e, poi, rimasto inattuato l’art. 39 Cost., è stata la consultazione giurisprudenza ordinaria, sensibile all’esigenza di una composizione pacifica del conflitto, a riconoscere e legittimare le prime manifestazioni dell’autonomia sindacale. Il contratto collettivo è stato, cioè, ricondotto all’autonomia privata e, in assenza di una legge sindacale, regolato dalle disposizioni del Codice civile sul contratto in generale e, quindi dal diritto comune. La Corte costituzionale ha condiviso l’esigenza di una forma di composizione pacifica del conflitto e ha accolto l’impostazione dei rappresentanti giudici ordinari. Ha anch’essa considerato, cioè, che i contratti collettivi di diritto comune sono veri e propri atti di autonomia privata. Atti di autonomia privata perché un “rilievo primario”, rispetto ai commi successivi deve essere assegnato al primo comma dell’art. 39 Cost. e, quindi, alla libertà dell’organizzazione sindacale. Sancita l’immediata efficacia precettiva di quel principio, la Corte ha dovuto, però, amalgamarlo con gli altri e, in particolare, con la tradizionale regola del conflitto: la legge. Ha dovuto quindi individuare l’area di competenza di quest’ultima rispetto a quella dell’autonomia sindacale. Le dosi sono state misurate muovendo dall’inevitabile precisazione che l’art. 39 Cost, non contiene “una riserva, normativa o contrattuale, in favore dei lavoratori rappresenta uno sindacati per il regolamento dei quattro rapporti di lavoro”. Ciò perché diverse disposizioni costituzionali (artt. 3, 36 e 37) consentono, ma insieme impongono, al legislatore di emanare norme che incidono sui rapporti di lavoro. Quindi fino a quando l’art. 39 Cost. non sarà attuato, pilastri” istituzionali non si può, ne si deve, ipotizzare conflitto fra attività normativa dei sindacati e attività legislativa”. Tuttavia, fedele al compito di amalgamare le varie fonti, la Corte non ha esitato a definire l’ambito in cui la legge può limitare la libertà delle relazioni industriali europee: sindacati forti scelte sindacali. Ha escluso quindi fosse “consentito al legislatore ordinario di cancellare o di contraddire ad arbitrio la libertà sindacale e gli esiti contrattuali di esse. Le limitazioni legali all’autonomia sindacale sono giustificabili solo in presenza di situazioni eccezionali e a salvaguardia di superiori interessi generali e, comunque, con relativamente stabili forme carattere di riconoscimento pubblico; gradi elevati transitorietà. Con riferimento al diritto di solidarietà economico/normativa fondata su pratiche diffuse sciopero, si rimanda al paragrafo successivo. È stato sostenuto (e sopra richiamato) che la Corte ha dato regola al conflitto tra valori e principi in cui si esprime il rapporto individuale di coordinamento/centralizzazione a livello lavoro. Il combinato disposto dell’art. 1 e del secondo comma dell’art. 3 della Cost., prefigura un modello di settore/categoria; generalizzata attività società nel quale il valore del lavoro è fondamentale. Tuttavia quel modello prevede anche la libertà di partecipazione impresa (art. 41 Cost.). Accettato il metodo capitalistico, la produzione di ricchezza costituisce presupposto necessario della realizzazione dei rappresentanti dei lavoratori mediante strumenti fini sociali dello Stato. L’impresa quindi è anch’essa un valore costituzionale. Questi sono quindi i termini dell’antitesi moderna, caratterizzata dall’ineliminabile conflitto tra gli interessi di informazione, consultazione o anche codeterminazione; forme diverse di concertazione tripartita chi lavora e di “patti sociali” nazionali9chi detiene i mezzi di produzione. Nell’ordinamento italiano il contenuto dei diritti Definiti i termini dell’antitesi, la Corte si è presa cura di partecipazione non è definito da una fattispecie legaleassicurarne la convivenza, per quanto l’art. 46 della nostra Costituzione preveda il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione dell’impresa; attraverso la nozione è pertanto frutto di una comparazione delle esperienze applicative più avanzate e dell’indirizzo dato dalla Direttiva europea 94/45/CE tecnica del 22 settembre 1994, riguardante “l’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie”. La “partecipazione dei lavoratori” consiste nelle varie modalità con le quali si realizza l’influenza dei lavoratori e delle loro organizzazioni sulla conduzione dell’impresa, anche attraverso i suoi istituti essenziali (diritti di informazione/consultazione, partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori negli organi societari (partecipazione decisionale), partecipazione economico-finanziaria dei dipendenti). Per quanto concerne la situazione italiana, le forme assunte dalla partecipazione sono quelle proprie dell’informazione, della consultazione, degli obblighi a trattare. In Italia, i diritti di partecipazione - nella forma di procedure di informazione/consultazione (anche a livello di informazione preventiva delle decisioni che il datore di lavoro intende assumere) - condizionano i poteri imprenditoriali con riguardo a delle ipotesi particolari, quali i licenziamentibilanciamento12.

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Italia. L’informazione L’Offerta di Scambio, la Consent Solicitation, il presente Information Memorandum o qualsiasi altro documento riguardante l’Offerta di Scambio o la Consent Solicitation non sono stati né saranno soggetti alla procedura di autorizzazione della Commissione Nazionale per le Società e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori rappresenta uno dei quattro “pilastri” istituzionali Borsa ("CONSOB"). L’Offerta di ▇▇▇▇▇▇▇ viene promossa in Italia in regime di esenzione ai sensi del combinato disposto dell’articolo 101-bis, comma 3-bis, del D. Lgs. 58/1998, e degli articoli 34-ter, comma 1, lettera e) e 35-bis, comma 4, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificati. Inoltre, gli Obbligazionisti o i Titolari Effettivi delle relazioni industriali europee: sindacati forti Obbligazioni Esistenti ubicati o residenti in Italia possono presentare le Istruzioni di Scambio o le Istruzioni relative alla Consent, secondo i casi, attraverso i soggetti abilitati (ad esempio, società d’investimento, banche o intermediari finanziari abilitati a svolgere tali attività nella Repubblica Italiana ai sensi del D. Lgs. 58/1998, del Regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007come successivamente modificato, e con relativamente stabili forme del D. Lgs. 385 del 1 settembre 1993 come successivamente modificato) ove abbiano confermato (i) di riconoscimento pubblico; gradi elevati di solidarietà economico/normativa fondata su pratiche diffuse di coordinamento/centralizzazione a livello di settore/categoria; generalizzata attività di partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori mediante strumenti di informazione, consultazione non avere ricevuto offerte o anche codeterminazione; forme diverse di concertazione tripartita sollecitazioni d’investimento e di “patti sociali” nazionali9. Nell’ordinamento italiano il contenuto dei diritti non essere stati oggetto di partecipazione non è definito da una fattispecie legale, per quanto l’art. 46 della nostra Costituzione preveda il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione dell’impresa; la nozione è pertanto frutto di una comparazione delle esperienze applicative più avanzate e dell’indirizzo dato dalla Direttiva europea 94/45/CE del 22 settembre 1994, riguardante “l’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo alcuna attività promozionale o di una procedura per l’informazione marketing da parte dell’Emittente, dei Dealer Manager, dei Fiscal Agent o dell’Exchange and Tabulation Agent in relazione all’Offerta di Scambio o alla Consent Solicitation; (ii) di avere ricevuto la documentazione riguardante l’Offerta di Scambio e/o la Consent Solicitation a seguito di loro richiesta o iniziativa; e (iii) che non distribuiranno né renderanno disponibile nemmeno in parte la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi documentazione ricevuta in relazione all’Offerta di imprese di dimensioni comunitarie”. La “partecipazione dei lavoratori” consiste nelle varie modalità con le quali si realizza l’influenza dei lavoratori e delle loro organizzazioni sulla conduzione dell’impresa, anche attraverso i suoi istituti essenziali (diritti di informazione/consultazione, partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori negli organi societari (partecipazione decisionale), partecipazione economico-finanziaria dei dipendenti). Per quanto concerne la situazione italiana, le forme assunte dalla partecipazione sono quelle proprie dell’informazione, della consultazione, degli obblighi a trattare. In Italia, i diritti di partecipazione - nella forma di procedure di informazione/consultazione (anche a livello di informazione preventiva delle decisioni che il datore di lavoro intende assumere) - condizionano i poteri imprenditoriali con riguardo a delle ipotesi particolari, quali i licenziamentiScambio o alla Consent Solicitation.

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Sources: Information Memorandum

Italia. L’informazione 1.1 I rifiuti derivanti dalle attività oggetto del Contratto e la consultazione affidate all’Appaltatore, devono essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti nonché di tutto quanto previsto nel Contratto 1.2 L'Appaltatore, in qualità di produttore di rifiuti, è responsabile di tutte le attività connesse alla gestione dei rappresentanti rifiuti e dei lavoratori rappresenta uno materiali di risulta prodotti durante l'esecuzione dei quattro “pilastri” istituzionali delle relazioni industriali europee: sindacati forti lavori, compresi quelli da imballaggio, che dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente. In particolare, sono a carico dell’Appaltatore gli obblighi di legge relativi alla corretta gestione di eventuali depositi temporanei, nonché quelli relativi alla corretta compilazione e con relativamente stabili forme conservazione dei documenti ambientali. I rifiuti prodotti dall'Appaltatore dovranno essere conferiti dal medesimo, , a propria cura e spese , a soggetti autorizzati allo svolgimento di riconoscimento pubblico; gradi elevati di solidarietà economico/normativa fondata su pratiche diffuse di coordinamento/centralizzazione a livello di settore/categoria; generalizzata attività di partecipazione recupero o, ove ciò non sia possibile, a soggetti autorizzati allo smaltimento di rifiuti. 1.3 All'Appaltatore è fatto divieto di costituire depositi temporanei di rifiuti nelle aree di cantiere in cui si svolge l'attività oggetto del Contratto, salvo che espressa previsione contrattuale lo consenta . Laddove il deposito temporaneo sia consentito, i rifiuti prodotti dall'Appaltatore, per attività svolte all'interno di siti Enel, potranno essere depositati esclusivamente nelle aree assegnate da Enel e gestiti nel rispetto delle disposizioni normative previste per il deposito temporaneo dei rappresentanti rifiuti. 1.4 L’Appaltatore, per lo svolgimento delle attività relative alla gestione dei lavoratori mediante strumenti rifiuti, deve: a) essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. n. 152/2006 e, ove previsto, essere iscritto nelle "White List" istituite presso le Prefetture; b) fornire a Enel a. copia dell'attestato di informazioneiscrizione all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali, consultazione o anche codeterminazione; forme diverse di concertazione tripartita e di “patti sociali” nazionali9. Nell’ordinamento italiano il contenuto unitamente alla copia delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento, entro le relative scadenze, dei diritti di partecipazione non è definito da una fattispecie legaleannuali; c) Conferire i rifiuti prodotti a soggetti autorizzati al recupero e/o allo smaltimento degli stessi ; d) fornire a Enel copia della propria autorizzazione al recupero o allo smaltimento, per quanto l’art. 46 della nostra Costituzione preveda il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione dell’impresa; la nozione è pertanto frutto di una comparazione delle esperienze applicative più avanzate e dell’indirizzo dato dalla Direttiva europea 94/45/CE del 22 settembre 1994, riguardante “l’istituzione laddove sia titolare di un Comitato Aziendale Europeo impianto di recupero o smaltimento di cui intenda avvalersi per il conferimento dei rifiuti prodotti nel corso della propria attività; e) fornire a Enel, qualora le attività di recupero o smaltimento siano svolte da impianti di proprietà di terzi, ,l'elenco degli impianti a cui potranno essere conferiti i rifiuti prodotti durante l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, allegando copia delle relative autorizzazioni; f) comunicare tempestivamente a Enel ogni aggiornamento o modifica degli atti di iscrizione all’Albo, fornendo la documentazione aggiornata, nonché ogni decisione delle autorità competenti che comporti limitazioni o revoche ad essi relative; consegnare ad Enel, prima dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi dichiarazione di imprese conferma della validità ed efficacia delle suddette autorizzazioni/iscrizioni nella quale dovrà essere specificato, tra l'altro, che non sono intervenuti, né sono in corso, provvedimenti di dimensioni comunitarie”. La “partecipazione dei lavoratori” consiste nelle varie modalità con le quali si realizza l’influenza dei lavoratori e revoca o sospensione da parte delle loro organizzazioni sulla conduzione dell’impresa, anche attraverso i suoi istituti essenziali (diritti di informazione/consultazione, partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori negli organi societari (partecipazione decisionale), partecipazione economico-finanziaria dei dipendenti). Per quanto concerne la situazione italiana, le forme assunte dalla partecipazione sono quelle proprie dell’informazione, della consultazione, degli obblighi a trattare. In Italia, i diritti di partecipazione - nella forma di procedure di informazione/consultazione (anche a livello di informazione preventiva delle decisioni che il datore di lavoro intende assumere) - condizionano i poteri imprenditoriali con riguardo a delle ipotesi particolari, quali i licenziamentiAutorità competenti.

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Sources: Health, Safety, and Environment Conditions