Indennizzo Clausole campione

Indennizzo. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Indennizzo. Lei accetta di indennizzare, difendere e manlevare noi, da e contro qualsiasi reclamo, responsabilità, danni, perdite e spese, relative alla sua violazione di questi termini e condizioni, e le leggi applicabili, compresi i diritti di proprietà intellettuale e diritti di privacy. Ci rimborserà prontamente per i nostri danni, perdite, costi e spese relativi a o derivanti da tali reclami.
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Ricovero e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. L’Indennizzo di cui al precedente comma non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione a tutti i Contratti che siano pendenti tra l’Assicurato e la Contraente alla data del Sinistro e per la durata dello stesso, il massimale mensile di Euro 2.000,00 come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
Indennizzo. La somma dovuta dalla Compagnia Assicuratrice, in base ad una Copertura prevista dalle polizze, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Indennizzo. L'indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere in base alla Copertura per caso di Disoccupazione, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale e di interessi, dovuta dall'Assicurato all’’ente erogante del Mutuo del prestito secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto di Mutuo ove sono stati determinate le quote capitale e le quote interessi sia fissi che variabili,aumentata del 15% a titolo di rimborso spese indirette. L'Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro e in relazione al Contratto di Mutuo stipulato tra l'Assicurato e l’ente erogante del Mutuo e per la durata delle stesso massimale mensile di euro 2.000,00. In caso di Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato solo se sia trascorso il periodo di carenza pari a 90 giorni e il Periodo di Franchigia Assoluta consecutivi pari a 60 giorni di Disoccupazione. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare è di 12 indennizzi mensili per ciascun Sinistro e di 36 Indennizzi mensili per l'intera durata della copertura assicurativa. Si conviene che Beneficiario dell'Indennizzo per il caso di Disoccupazione è l’Assicurato , il quale utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il debito residuo del Contratto di Mutuo dovuto dall’Assicurato.
Indennizzo. 1. Per ciò che concerne gli edifici, i beni d’uso e gli impianti aziendali (art. 6, punti 1.1 e 1.2): 1.1 se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’art. 6, 1.1.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.1.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro (danno a valore a nuovo), tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato che gli stessi avevano immediatamente prima dello stesso. 1.1.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il valore corrente della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore corrente. 1.1.4 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente, il limite massimo del rimborso è il valore venale. 1.2 Se è convenuta l’assicurazione del valore corrente ai sensi dell’art. 6, 1.2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato che gli stessi avevano nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore corrente e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 1.2.3 Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il bene interessato dallo stesso si era svalutato in modo permanente (punto 1.1.4), il limite massimo del rimborso è il valore venale. 1.3 Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’art. 6, 1.3.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 1.3.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, decurtate proporzionalmente al rapporto che intercorre tra il valore di mercato e il valore a nuovo, tuttavia entro il limite massimo del valore assicurato immediatamente prima del sinistro. 2. Per merci e provviste (art.6, punto 1.3) 2.1 in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore assicurato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro; 2.2 in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sin...
Indennizzo. In caso di mancata risoluzione di qualsiasi tipo di segnalazione (remota o in sede) e/o di risoluzione oltre la tempistica prevista da SLA contrattuali, il cliente ha diritto a richiedere un indennizzo, pari al canone di 1 mese del servizio sottoscritto.
Indennizzo. La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.
Indennizzo. L’Indennizzo che l’Impresa di Assicurazione è obbligata a corrispondere all’Assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Copertura, consiste nel pagamento, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo comma, di una somma pari alla rata mensile, comprensiva di capitale ed interessi, secondo il piano di ammortamento definito dal Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. . La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Assicurato come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
Indennizzo. La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.