Libertà sindacale Clausole campione

Libertà sindacale. L'appartenenza o la non appartenenza ad un'associazione del personale non può comportare alcuno svantaggio per i dipendenti da parte del datore di lavoro.
Libertà sindacale. 2 La libertà sindacale è garantita.
Libertà sindacale. Articolo 1
Libertà sindacale. È garantita ai lavoratori la completa libertà sindacale. A tutti i lavoratori sottoposti al presente contratto sarà trattenuto integralmente il contributo professionale nazionale e cantonale. I datori di lavoro non facenti parte dell’Associazione padronale dovranno depositare alla Commissione Paritetica una somma di garanzia da CHF 10’000.- a CHF 20’000.- che la Commissione stabilità a seconda dell’importanza dell’azienda. La ditta verserà pure la somma di CHF 2’000.- ogni anno quale tassa come azienda firmataria, oltre alla somma annuale di CHF 400.- per ogni lavoratore occupato nei suoi laboratori. Nell’assunzione di lavoratori, i datori di lavoro daranno la preferenza agli aderenti dei sindacati firmatari del presente contratto. In caso di controversie, le pretese del singolo lavoratore derivanti dal rapporto di lavoro vanno deferite al tribunale civile competente. L’incasso del contributo professionale nazionale è effettuato dalla Commissione Paritetica in nome e per conto della Commissione Paritetica nazionale. Ogni lavoratore sottoposto al CCL versa un contributo professionale regionale di CHF 10.- mensili trattenuto dal datore di lavoro e versato alla Commissione Paritetica secondo le modalità indicate da quest’ultima.
Libertà sindacale. È garantita ai lavoratori la completa libertà sindacale. A tutti i lavoratori sottoposti al presente contratto sarà trattenuto integralmente il contri- buto professionale nazionale e cantonale. I datori di lavoro non facenti parte dell'Associazione Padronale dovran- no depositare alla Commissione Paritetica una somma di garanzia da fr. 5'000.- a fr. 10'000.- che la Commissione Paritetica stabilirà a seconda dell'importanza dell'azienda. La ditta verserà pure la somma di fr. 1'550.- ogni anno quale tassa come azienda firmataria, oltre alla somma annua- le di fr. 320.- per ogni lavoratore occupato nei suoi laboratori. Nell'assunzione di lavoratori, i datori di lavoro daranno la preferenza agli aderenti dei sindacati firmatari del presente contratto. In caso di controversie, le pretese del singolo lavoratore derivanti dal rapporto di lavoro vanno deferite al tribunale civile competente. L'incasso del contributo professionale nazionale è effettuato dalla C.P.C. in nome e per conto della Commissione Paritetica Nazionale.
Libertà sindacale. Articolo 62

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).