Indennità di risoluzione del rapporto Clausole campione

Indennità di risoluzione del rapporto. All’atto della cessazione del rapporto, spetta all’agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa, secondo le misure di seguito riportate: L'indennità di risoluzione del contratto è stabilita nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante nel corso del contratto, nei seguenti limiti:
Indennità di risoluzione del rapporto. All’atto della cessazione del rapporto spetta all’agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate: - AGENTE O RAPPRESENTANTE CON OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui; 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.400,01 annui ed Euro 18.600,00 annui; 1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.600,00 annui. - AGENTE O RAPPRESENTANTE SENZA OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA: 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui; 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui; 1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui. L’indennità di cui al presente capo I) sarà riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate: - concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta. Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente nell’apposito fondo costituito presso la Fondazione Enasarco, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui al successivo articolo 14. Nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al fondo stesso ma non più spettanti all’agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui sopra. Le parti stipulanti, ferma restando l’obbligatorietà dell’accantonamento del Firr presso la Fondazione Enasarco, concordano di procedere alla costituzione di una commissione paritetica, incaricata di studiare e formulare proposte sulla trasformazione in senso previdenziale dell’indennità di cui al presente capo I. Le risultanze dei lavori della commissione paritetica saranno sottoposte alle parti stipulanti per le determinazioni di competenza entro il 30 aprile 2003.
Indennità di risoluzione del rapporto. 5. All’atto della cessazione del rapporto spetta all’agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate: AGENTE O RAPPRESENTANTE CON OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui; 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.400,01 annui ed Euro 18.600,00 annui; 1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.600,00 annui AGENTE O RAPPRESENTANTE SENZA OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA: 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui; 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui; 1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui.
Indennità di risoluzione del rapporto. All’atto della cessazione del rapporto spetta all’agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate: AGENTE O RAPPRESENTANTE CON OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA - 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui; - 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.400,01 annui ed Euro 18.600,00 annui; - 1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.600,00 annui.
Indennità di risoluzione del rapporto. E’ accantonata annualmente nel fondo costituito presso la Fondazione Enasarco: Agente o rappresentante monomandatario 4% sulla quota di provvigioni fino a euro 12.400 annui; 2% sulla quota di provvigioni superiore a euro 12.400 e fino ad euro 18.600 annui; 1% sulla quota di provvigioni eccedente euro 18.600 annui. Agente o rappresentante plurimandatario 4% sulla quota di provvigioni fino a euro 6.200 annui; 2% sulla quota di provvigioni superiore a euro 6.200 e fino ad euro 9.300 annui; 1% sulla quota di provvigioni eccedente euro 9.300 annui. L'indennità è riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante giustificata da una delle seguenti fattispecie: ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente, concorrenza sleale, violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta. I valori massimi annui sopra indicati si applicano sulle provvigioni maturate dal 1° gennaio 2002 in poi; per i periodi precedenti trovano applicazione i massimali stabiliti dagli accordi economici collettivi vigenti negli anni di riferimento.
Indennità di risoluzione del rapporto. All’atto della cessazione del rapporto, spetta all’agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazio- ne stessa, secondo le misure di seguito riportate. L’indennità di risoluzione del contratto è stabilita nella misura del 3% dell’ammonta- re delle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante nel corso del contratto, nei se- guenti limiti: 70.000 (settantamila) di provvigioni annue, L. 4.000.000 (quattromilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercita- re in esclusiva i limiti di L. 2.500.000 e di L. 4.000.000 sono elevati rispettivamente a L. 3.000.000 (tremilioni) e L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila); L. 6.000.000 (seimilioni) e L. 8.000.000 (ottomilioni); 6.000.000 (seimilioni) e L. 9.000.000 (novemilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impe- gnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 6.000.000 (seimilioni) e di L. 9.000.000 (novemi- lioni) sono elevati rispettivamente a L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciotto- milioni); 18.000.000 sono elevati, rispettivamente a L. 24.000.000 (ventiquattromilioni) e L. 36.000.000 (trentaseimilioni). Agli effetti del versamento obbligatorio della indennità di risoluzione rapporto presso il fondo FIRR della Fondazione ENASARCO saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio. I versa- menti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) previsti nel presente capo I sono riassunti nel- le tabelle A, B, C, D, ed E, annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento per facilitare i relativi calcoli. Da tale indennità deve detrarsi quanto l’agente o rappresentante abbia diritto di ottene- re per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal presente Accordo. Le somme di cui sopra verranno obbligatoriamente versate anno per anno nell’apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme re- golamentari allegate al presente accordo; nel medesimo regolamento saranno altresì det- tate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventual- mente già accantonati al Fondo stesso, ma non più spettanti all’agente per il verificarsi dell’ipotesi di decadenza di cui al comma precedente.. Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al fondo FIRR della Fonda- zione ENAS...
Indennità di risoluzione del rapporto. Pur essendo teoricamente scontato il diritto alle indennità anche in capo ai promotori, si ritiene utile inserire questa clausola, essendo spesso ignorato, nei fatti, tale diritto sia dalle Agenzie che dai promotori stessi Utente 13/11/2019 15:20 In caso di scioglimento del rapporto, sempre che ricorrano i presupposti previsti dall’Accordo Economico Collettivo tra AIE e ANARPE per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica del 21/07/1988, successivamente rinnovato il 27/11/2017, il Promotore avrà diritto alle indennità di cui agli artt. 4 e 5 ivi disciplinate.

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