Indennità suppletiva di clientela Clausole campione

Indennità suppletiva di clientela. Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’Agente o Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all’Agente o Rappresentante, in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull’am- montare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell’agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto. Per gli affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989 l’indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente2:
Indennità suppletiva di clientela. All'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall'agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote: − 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme maturate; − 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni); − ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni). Il trattamento di cui al presente capo Il non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all'agente o rappresentante le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti a invalidità permanente e totale; dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO o invalidità; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS o invalidità ed in caso di cessazione dell’attività, come previsto dall’art 1 comma 490 della legge n.147 del 27/12/2013 e successive modificazioni, sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno. Il trattamento di cui al presente capo Il sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine. Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori, l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità suppletiva di clientela, nel limite del 65%.
Indennità suppletiva di clientela. Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'Agente o Rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto. Per gli affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente: 2
Indennità suppletiva di clientela. All’atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà cor- risposta direttamente dalla ditta preponente all’agente o rappresentante, in aggiunta all’in- dennità di risoluzione del rapporto (FIRR), di cui al precedente capo I, un’indennità supple- tiva di clientela, da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall’agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote: Il trattamento di cui al presente capo II non è dovuto se il contratto si scioglie per un fat- to imputabile all’agente o rappresentante. Non si considerano fatti imputabili all’agente o rappresentante le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti ad invalidità permanente e totale; dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS; sempreché i citati eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno. Il trattamento di cui al presente capo II sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine. Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a priva- ti consumatori, l’ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene pre- so in considerazione ai fini del calcolo dell’indennità suppletiva di clientela, nel limite del 65%.
Indennità suppletiva di clientela. L’indennità suppletiva di clientela è esclusa ai fini IVA ex art. 2, co. 3 lett. A) D.P.R. 633/1972, vista la natura risarcitoria dell’indennizzo, non essendo in alcun modo correlata ad una prestazione di servizio e di conseguenza fuori del campo di applicazione dell’IVA per mancanza del requisito oggettivo Da un punto di vista della imposizione diretta, invece, la ditta mandante dovrà operare la ritenuta di acconto Irpef del 20% da versare al concessionario della riscossione, trattandosi di reddito soggetto a tassazione separata ( art. 16 TUIR ) nel caso di ditta individuale o società di persone. Non dovrà operarsi alcuna ritenuta nel caso di percipiente in forma giuridica di società di capitali, considerando tale reddito come reddito di impresa. Anche in questo caso, vista la natura risarcitoria dell’indennità, non viene applicata l’IVA (art. 2, co. 3 lett. A) D. P. R. 633/1972). Per le ditte individuali e le società di persone essa costituisce reddito soggetto a tassazione separata e quindi occorrerà operare la ritenuta di acconto Irpef del 20%. Per le società di capitale invece l’indennità di mancato preavviso costituisce reddito di impresa e quindi non dovrà essere operata nessuna ritenuta. Tale indennità è esclusa ai fini IVA ex art. 2, co. 3, lettera A), 0. P. R: 633/1972. Per le ditte individuali e le società di persone la ditta mandante dovrà operare la ritenuta in acconto del 20%, trattandosi di reddito soggetto a tassazione separata, mentre per le società di capitale non dovrà essere operata alcuna ritenuta, trattandosi di reddito di impresa.
Indennità suppletiva di clientela. 3) Indennità meritocratica. Vediamole inordine. Viene versata dalle aziende mandati nel fondo FIRR istituito presso l’Enasarco ed è calcolata in una percentuale sugli importi percepiti dall’agente in costanza di rapporto. E’ comunemente chiamata FIRR dal nome stesso del fondo presso cui viene accantonata. L’indennità è ispirata ad un principio di equità ed è corrisposta a prescindere da un apporto di clientela o da uno sviluppo degli affari con i clienti esistenti.
Indennità suppletiva di clientela. Anche questa componente è calcolata in percentuale sulle somme percepite dall’agente nel corso del rapporto. E’ corrisposta direttamente dalla preponente al termine del contratto e spetta all’agente, come l’indennità di risoluzione del rapporto, anche nei casi in cui non vi sia un apporto di clientela o uno sviluppo del volume degli affari con i clienti esistenti. Non è dovuta solamente se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all’agente come ad esempio per sue dimissioni. L’ultima componente in cui si articolano le indennità di fine rapporto previste dalla disciplina collettiva viene definita “meritocratica”. L’indennità meritocratica è strettamente collegata all’incremento di clientela e il suo ammontare varia in funzione di due fattori: il primo è dato dall’incremento dei guadagni iniziali e finali dell’agente o, a seconda degli accordi, dall’incremento di fatturato iniziale e finale raggiunto dalla mandante nella zona di operatività dell’agente. Il secondo elemento è rappresentato da un’aliquota percentuale che aumenta in funzione dell’incremento delle vendite e della durata del rapporto. Il codice civile non prevede un sistema composito di indennità di fine rapporto ma un'unica indennità che viene prevista dall'articolo 1751 che, dopo l'intervento del legislatore comunitario ha il seguente contenuto. “All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agen...
Indennità suppletiva di clientela. A) all'atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto, di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque dovute all'agente o rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote: Euro 60.000,00 di provvigioni);

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  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • SERVIZIO CLIENTI Il servizio di assistenza a disposizione dei Clienti (riferimenti sui Fogli Informativi delle Carte). Consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Titolare. Tramite il Servizio Clienti il Titolare può ricevere assistenza per domande, richieste di aiuto, notifiche di anomalie o questioni riguardanti la Carta, anche in merito alla sicurezza.

  • Obblighi del Cliente 17.1 Fermo restando ogni altro obbligo imposto dalla normativa vigente o dal Contratto, il Cliente si obbliga a: a) utilizzare i Servizi e gli Apparati eventualmente forniti in esecuzione del Contratto in conformità a tutte le leggi e regolamenti vigenti, ivi incluse le disposizioni a tutela del diritto d’autore, della proprietà intellettuale, della proprietà industriale, della riservatezza dei dati personali, dei diritti della personalità, della sicurezza e dell’integrità delle reti e dei sistemi informatici, e a non porre in essere attività contrarie a norma imperative, all’ordine pubblico e al buon costume e, in genere, alle leggi e regolamenti applicabili; b) fare un utilizzo personale dei Servizi e/o Apparati e pertanto non rivenderli, in tutto o in parte, e consentirne l’utilizzo ad eventuali terzi esclusivamente se da lui stesso autorizzati, e, in ogni caso, in conformità a quanto stabilito alla precedente lettera a), sotto la propria esclusiva responsabilità; c) qualora i Servizi prevedano l’utilizzo di password e/o codici di identificazione, a preservarne con la massima attenzione e diligenza la segretezza e la confidenzialità e a comunicarne tempestivamente e comunque per iscritto l'eventuale smarrimento, furto o perdita; d) effettuare periodicamente e a proprie spese, il salvataggio dei dati, manlevando l'Operatore da ogni responsabilità per eventuali perdite, danneggiamenti e indisponibilità degli stessi, salvo il caso in cui il servizio di back-up sia incluso tra i Servizi acquistati; e) utilizzare, per l’erogazione dei Servizi, unicamente gli Apparati forniti dall’Operatore o, comunque, sistemi di accesso, linee, cavi o altre apparecchiature compatibili, omologate e/o autorizzate e debitamente installate, in ottemperanza alla normativa vigente. f) comunicare, ove richiesto, le caratteristiche tecniche dei propri apparati al fine di consentire una verifica di compatibilità con il sistema di rete dell'Operatore; g) osservare le indicazioni e le istruzioni dell'Operatore per l'utilizzo dei Servizi e degli Apparati; h) non effettuare direttamente o tramite terzi, senza autorizzazione dell’Operatore, interventi sulle modalità di utilizzo dei Servizi; i) comunicare per iscritto ogni cambiamento dei propri dati identificativi ivi compresi i dati riguardanti il domicilio fiscale e/o la residenza e/o altro indirizzo rilevante ai fini dell’esecuzione del presente contratto e/o ai fini della fatturazione; 17.2 Il Cliente è tenuto a tenere indenne l’Operatore da ogni perdita, danno, responsabilità, costo, onere o spesa, incluse le spese legali, derivanti dalle violazioni di cui all’art. 17.1 o da azioni, pretese o eccezioni fatte valere da terzi, in relazione a inadempimenti e/o violazioni del Contratto, utilizzi abusivi e/o illeciti dei Servizi, o comunque atti sotto la responsabilità del Cliente. 17.3 Il Cliente sarà responsabile nei confronti di Orakom srl in relazione all’adempimento delle norme in tema di prevenzione sugli infortuni sul lavoro, di sicurezza e di prevenzione incendi nonchè delle norme tecniche per l’espletamento della propria attività e pertanto garantisce al personale Orakom srl che accederà ai locali del Cliente l’esistenza di idonee misure di sicurezza.

  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

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  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all’art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, che abbiano ricevuto il presente invito da parte dell'Amministrazione appaltante. Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013. Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altre Imprese, ai sensi dell’art. 36, comma 2 della L.p. 26/93. L’Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell’ambito del Raggruppamento. I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti. I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell’Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010. Le Imprese invitate singolarmente ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente invito, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. In luogo della produzione da parte di ciascuna impresa raggruppata della predetta Dichiarazione di partecipazione, può essere prodotta un’unica dichiarazione di partecipazione cumulativa avente i contenuti di cui al paragrafo 4.1, sottoscritta digitalmente da tutte le imprese componenti il raggruppamento. Ai sensi dell’art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. Nel caso di GEIE dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. Ai sensi dell’art. 36 comma 6 della L.p. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all’art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio e in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico che si trova nella situazione di distorsione della concorrenza derivante dal suo precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive. Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. I divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

  • QUALI DATI RACCOGLIAMO Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati