Scioglimento del rapporto Clausole campione

Scioglimento del rapporto. Ai sensi dell’art. 1456, c.c., il Contratto di risolverà di diritto con contestuale interruzione del servizio e revoca del certificato emesso, nel caso in cui il Titolare sia inadempiente rispetto previsioni contenute nelle clausole di cui all'art. 3 (Responsabilità del Titolare e del Cliente); art. 4.6 (Proprietà Intellettuale), art. 8 (Obblighi del Titolare), art. 11 (Corrispettivi); nonché a quanto previsto nel Manuale Operativo ICERT-INDI- MOCA. La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra a mezzo PEC O lettera raccomandata a.r., che intende valersi della presente clausola. Il Certificatore ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto ex art. 1373, c.c., con un preavviso di 30 giorni e, conseguentemente, di revocare il certificato. In ogni caso di revoca del certificato, il servizio non potrà più essere prestato e il Contratto cesserà di produrre effetti. In tutti i casi in cui il Titolare o il Cliente siano inadempienti rispetto alle obbligazioni assunte, il Certificatore potrà sospendere l’erogazione del servizio, anche attraverso la sospensione del certificato. In particolare, in caso di mancato pagamento del corrispettivo del servizio, InfoCert avrà comunque diritto di sciogliere il Contratto con il Cliente e il Titolare in ogni momento, senza alcun preavviso e onere, e conseguentemente revocare ogni certificato emesso. In caso di recesso da parte del Titolare, il corrispettivo è comunque dovuto e, se già versato, è interamente trattenuto da InfoCert anche a titolo di corrispettivo per il recesso. In tutti i casi di risoluzione, cessazione dell’efficacia del Contratto e suo scioglimento, saranno salvi gli effetti prodotti dal Contratto fino a tale momento. Il Titolare prende atto, che in caso cessazione del Contratto, per qualsiasi causa essa avvenga, non sarà più possibile usufruire del servizio.
Scioglimento del rapporto. La qualità di associato può cessare per volontà dell’associato che esprimerà con dichiarazione di recesso da esercitare dopo 6 (sei) mesi la dichiarazione. La qualità di associato potrà essere persa per esclusione con delibera dei soci per estinzione dell’associato. In caso di ritiro di tutte le componenti o della parte datoriale o della parte di rappresentanza dei lavoratori dipendenti, l’Ente dovrà essere messo in liquidazione. PATRIMONIO- MEZZI FINANZIARI- ED ESERCIZI SOCIALI
Scioglimento del rapporto. 23.1. Ai sensi dell’art. 1456, c.c., il Contratto si risolverà di diritto con contestuale interruzione del Servizio e revoca del Certificato emesso, nel caso in cui il Titolare sia inadempiente rispetto previsioni contenute nelle clausole di cui all'art. 3 (Responsabilità del Titolare e del Cliente); art. 4.6 (Proprietà Intellettuale); art. 17 (Obblighi del Titolare); art. 20 (Corrispettivi); art. 21.3 (sull’obbligo di notifica dei casi e motivi di sospensione e revoca del Certificato); nonché a quanto previsto nel Manuale Operativo ICERT-INDI-MOCA. La risoluzione si verificherà di diritto, quando la parte interessata dichiari all’altra a mezzo PEC o lettera raccomandata a.r., che intende valersi della presente clausola.
Scioglimento del rapporto. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto con preavviso scritto motivato di almeno 30 giorni. Nel caso di recesso dall’incarico, senza preavviso, Il Committente ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico. Nel caso di recesso con preavviso il soggetto incaricato avrà diritto al compenso per l’attività svolta. Nel caso in cui la Ditta, senza giustificati motivi e senza previi accordi con Il Committente, non rispetti le condizioni stabilite dal presente disciplinare, Il Committente contesta per iscritto al soggetto incaricato le inadempienze riscontrate. Il soggetto incaricato può presentare, entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione suindicata, proprie osservazioni in merito ai fatti contestati.
Scioglimento del rapporto. Il presente contratto si risolve in caso di inadempimento alle obbligazioni del comodatario, come sopra descritte. Il comodante potrà chiedere in qualsiasi momento ( art. 2 Durata) la restituzione dei beni concessi in comodato, con un preavviso scritto di mesi 6 da trasmettere al comodatario per PEC. E’ prevista la estinzione parziale del contratto per singoli beni in caso di rottamazione. Il comodatario potrà recedere, anche parzialmente ( per singoli beni ) dal contratto di comodato. La volontà di recedere dovrà essere espressa per iscritto. La comunicazione dell’intenzione di recedere e’ fatta con PEC con preavviso di mesi 6. In tal caso, il comodante sarà obbligato a ricevere la restituzione di quanto in oggetto di recesso.
Scioglimento del rapporto. 33.1. Ai sensi dell’art. 1456, c.c., il Contratto si risolverà di diritto con contestuale interruzione del Servizio e revoca del Certificato emesso, nel caso in cui il Titolare e/o il Cliente sia inadempiente rispetto alle art. 30 (Corrispettivi); art. 31.3 (sull’obbligo di notifica dei casi e motivi di sospensione e revoca del Certificato); art. 34 (Obblighi del Cliente); nonché a quanto previsto nel Manuale Operativo ICERT-INDI- MO. La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiari all’altra a mezzo PEC o lettera raccomandata a.r., che intende valersi della presente clausola.
Scioglimento del rapporto. 42.1. Ai sensi dell’art. 1456, c.c., il Contratto si risolverà di diritto, con contestuale interruzione del Servizio e revoca del Certificato emesso, nel caso in cui il Titolare e/o il Cliente sia inadempiente rispetto alle previsioni contenute nelle clausole di cui all’art. 3 (Responsabilità del Titolare e del Cliente); art. 4.6 (Proprietà Intellettuale); art. 37 (Obblighi del Titolare e del Cliente); art. 40 (Corrispettivi) nonché a quanto raccomandata a.r., che intende valersi della presente xxxxxxxx.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).