Indennità di fine rapporto Clausole campione

Indennità di fine rapporto. All’atto della risoluzione del contratto sarà corrisposta dalla ditta all’agente o rappre- sentante una indennità secondo le disposizioni del seguente art. 13. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo art. 13 è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell’art. 1751 c.c.
Indennità di fine rapporto. Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all’art. 1751 c.c., anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto at- tiene alla determinazione in concreto della misura dell’indennità in caso di cessazio- ne del rapporto. A tal fine si conviene che l’indennità in caso di cessazione del rapporto sarà compo- sta da tre emolumenti: - il primo, denominato “Indennità di risoluzione del rapporto”, viene ricono- sciuto all’agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al cri- terio dell’equità; - il secondo, denominato “Indennità suppletiva di clientela”, sarà riconosciuto ed erogato all’agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successi- vo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non ne- cessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell’art. 1751, I comma, c.c.; - il terzo, denominato “Indennità meritocratica” risponde ai criteri indicati dall’art. 1751 c.c., relativamente alla sola parte in cui prevede come presup- posto per l’erogazione l’aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l’acquisizione di nuovi clienti. Fatta eccezione che per il primo emolumento (indennità di risoluzione del rappor- to), le altre componenti dell’indennità di cui al presente articolo non saranno rico- nosciute nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivate da una fattispecie di ritenzione indebita di somme di spettanza della pre- ponente1. L’indennità in caso di cessazione del rapporto, di cui ai successivi capi II e III sarà computata sulle provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per le qua- li è sorto il diritto al pagamento in favore dell’agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della chiusura del rapporto. In caso di decesso dell’agente o rappresentante, l’indennità stessa sarà corrisposta agli eredi. L’indennità di risoluzione del rapporto è dovuta anche in caso di invalidità perma- nente e totale dell’agente o rappresentante, originata sia da infortunio, sia da malattia.
Indennità di fine rapporto. Sull’indennità di fine rapporto, clausola 7.4 Parte II - Condizioni Generali, è stata prevista l’applicazione dell’accordo economico collettivo che sicuramente risulta es- sere uno strumento utile per determinare l’indennità. Si segnala che fuori dai paesi membri dell’Unione Europea, dove le leggi nazionali prevedono l’indennità di fine rapporto in determinati casi, nei paesi extra-comunitari non sempre viene ricono- sciuta agli agenti l’indennità di fine rapporto. Pertanto si consiglia di valutare tale clausola anche alla luce del paese dell’Agente. Si è ritenuto di non inserire la clausola che prevede un obbligo di non concorrenza post-contrattuale, poiché generalmente tale previsione è accompagnata dall’obbligo di remunerazione. Ovviamente laddove le parti vogliano prevedere tale clausola di non concorrenza post-contrattuale, potranno inserirla con l’avvertenza di stabilire una remunerazione. S-1 Nome e indirizzo del Fabbricante/Nom et adresse du Fabricant con sede in/ dont le in persona del legale rappresentante Sig./dont le représentant légal est M. (in seguito denominato "il Fabbricante"/ dénommé par la suite "le Fabricant") siège est à S-2 Nome e indirizzo dell’Agente/ Nom et adresse de l'Agent con sede in/ dont le siège est à in persona del legale rappresentante Sig./dont le représentant légal est M. *in caso l’agente sia una società/si l’agent est une société (in seguito denominato "l’Agente"/ dénommé par la suite "l'Agent") S-5 Clienti contrattuali/Clients Contractuels * inserire eventualmente tipologia di clienti/indiquer eventuellemnt la typologie des clients S-6 Provvigione dell’Agente/Commission de l'Agent * in percentuale o ammontare fisso/en pourcentage ou montant fix
Indennità di fine rapporto. La norma più importante della disciplina è quella relativa al diritto dell’agente di percepire un’indennità al termine del rapporto contrattuale. Tale indennità è prevista nell’art. 89b del codice commerciale tedesco che è identico all’art. 1751 del codice civile italiano. Anche in Germania spetta all’agente un’indennitá fino all’importo massimo di una provvigione annuale, che ha lo scopo di bilanciare i vantaggi che l’impresa trae dai nuovi clienti acquisiti dall’agente. Poiché tale materia è stata introdotta in Germania nel 1989 la giurisprudenza ha ormai definito più precisamente il contenuto di tale diritto. Risulta che l’indennità media sia più alta rispetto a quella determinata dai giudici italiani. Occorre tuttavia rilevare che anche la contrattualistica tedesca prevede diverse possibilità per limitare l’eventuale importo da corrispondere a titolo di indennità. È consigliabile, per es., di inserire nel contratto di agenzia stesso l’elenco dei clienti con cui l’impresa è già in contatto ed il cui fatturato non verrà successivamente preso in considerazione ai fini del calcolo dell’indennità. La scelta tra il diritto tedesco e quello italiano richiede una valutazione dettagliata dei vantaggi e degli svantaggi collegati ai due sistemi ed a una decisione strategica all’inizio del rapporto. Stipulando il contratto di agenzia, in base alle norme del diritto italiano, potrebbe anche essere concordata la competenza del foro italiano, e questo costringerebbe l’agente a riavviare in Italia un’eventuale procedura giudiziaria. Questo non impedirebbe per altro di stipulare contratti di compravendita con gli acquirenti in base alle norme di diritto tedesco per i quali sia competente il giudice tedesco sfruttando così i termini più brevi per un eventuale recupero giudiziale dei crediti e la possibilità di accordare un patto di riservato dominio.
Indennità di fine rapporto. Va notato innanzitutto che la legge tedesca non conosce generalmente un trattamento di fine rapporto come la liquidazione italiana (TFR). Né la legge né i contratti collettivi conferiscono al lavoratore dipendente il diritto di richiedere un’indennità alla fine del rapporto contrattuale. Unica eccezione è la legge per la tutela contro il licenziamento (Kündigungsschutzgesetz), che prevede dal 01.01.2004, in caso di licenziamento, un’indennità di un mezzo stipendio mensile lordo per ogni anno di rapporto contrattuale. Il diritto all’indennità presuppone che:
Indennità di fine rapporto. Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all’art. 1751 Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi. Particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell’indennità in caso di cessazione del rapporto. A tal fine si conviene che l’indennità in caso di cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti: - il primo, denominato Indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all’agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell’equità; - il secondo, denominato Indennità suppletiva di clientela, sarà riconosciuto ed erogato all’agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo
Indennità di fine rapporto. 11.1. Resta espressamente convenuto sin d'ora tra le Parti che alla cessazione, per qualunque causa, del presente Contratto, il Procacciatore non avrà diritto ad alcun compenso, risarcimento, indennità o simili.
Indennità di fine rapporto. 1. All'atto della risoluzione del contratto a tempo indeterminato sarà corrisposta dalla ditta all'agente o rappresentante una indennità secondo le disposizioni dei seguenti artt. 12 - 13.
Indennità di fine rapporto. 1. Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art.1751 Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi. particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto. 2.A tal fine si conviene che l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti: - il primo, denominato «indennità di risoluzione del rapporto», viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità; - il secondo, denominato «indennità suppletiva di clientela», sarà riconosciuto ed erogato all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751, I comma, Codice Civile; - il terzo, denominato «indennità meritocratica» risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 del Codice Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti.
Indennità di fine rapporto. Il datore di lavoro può provvedere anche al conguaglio delle quote di indennità di anzianità accantonate relative alle retribuzioni non più dovute a seguito di riduzione dell'orario di lavoro da porre a carico della Cassa integrazione guadagni. A tal fine deve indicare il relativo importo per mezzo dell'apposito codice "L042", previsto come causale per l'elemento «CausaleACredito».