Cumulabilità Clausole campione

Cumulabilità. Le garanzie prestate in forza della polizza di cui al presente regolamento sono indipendenti da qualsiasi altra assicurazione. In particolare, è escluso il diritto di rivalsa dell'impresa assicuratrice, nel caso di indennizzo dovuto da parte di terzi all'agente o rappresentante assicurato.
Cumulabilità. L’iniziativa commerciale a favore di RETE PROFESSIONI TECNICHE non è cumulabile con altre promozioni. Dovrà essere verificata presso la rete FCA la cumulabilità delle strutture finanziarie promozionate.
Cumulabilità. L’iniziativa commerciale a favore dei soggetti iscritti/aderenti a CLIENTE, non è cumulabile con altre promozioni. Dovrà essere verificata presso la rete FCA Italy la cumulabilità delle strutture finanziarie promozionate.
Cumulabilità. Per i mesi nei quali al lavoratore spetta il trattamento ordinario di disoccupazione, l' indennità regio- nale è corrisposta ad integrazione dello stesso e nella differenza tra disoccupazione ordinaria e misura massima (£ 1.250.000) dell'indennità regionale.
Cumulabilità. Ciascun dipendente può essere destinatario di un solo istituto tra quelli indicati nel presente accordo dall’articolo 3 al 5, ad eccezione delle indennità per particolari posizioni previste da disposizioni normative, di cui alle lett. a), b), c), d), dell’articolo 4. L’incumulabilità deve intendersi su base mensile. Le indennità per radiazioni ionizzanti e per centralinisti non vedenti sono cumulabili con una sola delle altre indennità e comunque non fra loro.
Cumulabilità. L’iniziativa commerciale a favore dei soggetti iscritti/aderenti a Rete Professioni Tecniche, non è cumulabile con altre promozioni. Dovrà essere verificata presso la rete FCA Italy la cumulabilità delle strutture finanziarie promozionate.
Cumulabilità. L’iniziativa commerciale a favore dei professionisti iscritti Confesercenti non è cumulabile con altre promozioni. Dovrà essere verificata presso la rete FCA la cumulabilità delle strutture finanziarie promozionate.
Cumulabilità. I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando, essendo al tasso massimo previsto dal Reg. UE n.1305/2013 e dal PSR Toscana 2014-2022, non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d’imposta, Pro- grammi Operativi ai sensi dell’OCM, ecc.), quando riferite alle stesse voci di spesa. Il mancato rispetto di tale condizione porta all’esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimen - ti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, mag - giorati degli interessi.
Cumulabilità. L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri che prevedono riduzioni di aliquote contributive ed è invece cumulabile con gli incentivi di natura economica quale l’incentivo di cui all’art. 13 della Legge 68/1999 sui disabili e l’incentivo spettante a chi assume un lavoratore in Naspi (art. 2 Legge 92/2012) pari al 20 % della naspi ancora da erogare. Per espressa previsione normativa l’incentivo in questione è cumulabile con l’Incentivo Occupazione Mezzogiorno e Occupazione Neet per la parte residuale e fino al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro.
Cumulabilità. L’iniziativa commerciale a favore dei professionisti iscritti Confagricoltura non è cumulabile con altre promozioni. Dovrà essere verificata presso la rete FCA la cumulabilità delle strutture finanziarie promozionate.