Concorrenza sleale Clausole campione

Concorrenza sleale. Qualora un Soggetto candidato partecipi alla presente gara all’interno di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese non può parteciparvi anche in forma singola o facente parte di altro Raggruppamento. Il mancato rispetto di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara del soggetto candidato che ha presentato l’offerta in forma singola oltre che all’interno del raggruppamento temporaneo, mentre rimane valida l’offerta presentata dal raggruppamento temporaneo. Nel caso in cui una medesima ditta partecipi contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei l’esclusione si estende ad entrambi i raggruppamenti. Analoghe disposizioni si applicano in caso di offerte presentate da consorzi. Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che di fatto costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono trasmessi all’Autorità che vigila sulla libera concorrenza. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Concorrenza sleale. Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei d’imprese che di fatto costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. Nell’eventualità ricorra tale ultima fattispecie, i relativi atti sono trasmessi all’Autorità che vigila sulla libera concorrenza. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero esista un intreccio di partecipazioni o di organi amministrativi che lascino sussistere la teorica possibilità di reciproca conoscenza dei contenuti delle offerte.
Concorrenza sleale. Non è ammesso che una Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che partecipi singolarmente a R.T.I, o Consorzi diversi, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. Per i consorzi si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Sono esclusi dalla gara i R.T.I. che di fatto costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti saranno trasmessi all’Autorità che vigila sulla libera concorrenza. L’Azienda si riserva di agire in giudizio per il risarcimento dei danni in tutti i casi in cui gli atti di concorrenza sleale pregiudichino i suoi interessi.
Concorrenza sleale. La difficile situazione economica rende particolarmente arduo affrontare il sempre più dilagante fenomeno di concorrenza sleale, posto in essere sia da operatori abusivi che operano al di fuori della normativa sul lavoro e fiscale, con un ricorso sistematico al lavoro sommerso, sia attraverso un massiccio ricorso ad una subfornitura "distorta" al di sotto dei costi minimi del lavoro e della equa remunerazione del rischio di impresa, nonché al distacco irregolare. Concorrenza sleale che, peraltro, oltre a danneggiare le aziende che operano correttamente sul mercato, incide sulla qualità del prodotto, a discapito dello stesso concetto di "Made in Italy" che ne potrebbe risultare irrimediabilmente danneggiato. Sono Creatività, Cultura d'impresa, etica e legalità, gli ingredienti che rappresentano il vero lusso del Made in Italy. Questo fenomeno, dopo anni spesi a indirizzare l'economia verso un modus operandi di convivenza civile e correttezza professionale che oggi si è consolidata nella maggior parte degli operatori economici italiani, mina alla base questa convinzione. È, quindi, indispensabile porre in essere un'attività di vigilanza con la previsione di correttivi efficaci, a pretesa del rispetto della normativa lavoristica e fiscale e sull'applicazione dei contratti di subfornitura, perseguendo al contempo politiche che consolidino ed accrescano la competitività del settore, garantendo una legale concorrenza tra le aziende. In quest'ottica deve inoltre essere rilanciato il valore strategico della filiera, come un modello di produzione sostenibile nel mondo, tenendo conto della sua prevalente occupazione femminile e affrontando il tema del ricambio generazionale. Il permanere in Italia di una filiera integra fa sì che la capacità creativa italiana si coniughi con un sistema produttivo basato su qualità dei processi, dei materiali, dei dettagli. Questo significa ridisegnare i rapporti all’interno della catena di fornitura, specialmente fra committenza e subfornitura, costruendo un "rating di valore" che non sia la sommatoria di indici economici e finanziari, ma integrato da elementi di sostenibilità economica, sociale, etica ed ambientale e basare su questo, la premialità di accesso ai contratti di appalto; una premialità che sia incentivazione a rispettare "il buon lavoro". Inoltre, si evidenzia il progetto per l'«Etichettatura parlante» - riconosciuto ufficialmente dai Consiglio Nazionale Anticontraffazione - che, a conferma della bontà e dell'efficacia...
Concorrenza sleale. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le imprese consorziate alle quali è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di tale divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. Nel caso in cui una medesima Impresa partecipi contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei l’esclusione si estende ad entrambi i raggruppamenti. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che, trovandosi in una delle situazioni di controllo di cui all’ art. 2359 del codice civile, abbiano formulato offerta in modo non autonomo.
Concorrenza sleale. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi dell’ordinamento giuridico, così come integrati dalle norme del Codice Deontologico.
Concorrenza sleale. Comportamenti da cui si evince una concorrenza sleale:
Concorrenza sleale. (ART. 233)
Concorrenza sleale. 13.1 Alla AP è fatto espresso divieto di sottrarre alla SLI clienti o Business Partner attuali e futuri, concedendo sconti individuali e/o sconti migliori per gli stessi prodotti. Qualora la AP cerchi di sottrarre acquirenti o segnalatori alla SLI, quest’ultima ha il diritto di recedere dal rapporto contrattuale senza preavviso. La AP riconosce ed accetta che SLI possa accogliere come AP anche altre aziende, che offrano gli stessi prodotti dei concorrenti già esistenti della AP, e che, a seconda del margine riconosciuto, i prezzi di tali prodotti possano essere diversi ed anche più convenienti di quelli della AP. La SLI può inoltre offrire nel SANUSSTORE anche i propri prodotti, pur risultando questi del tutto o in parte simili a quelli della AP.
Concorrenza sleale caso Dolciarno Srl‌ Un atto di atto di concorrenza sleale, può essere compiuto sia dall’affiliato che dall’affiliante, nel caso utilizzato come esempio, sarà l’affiliante a commettere un illecito. L’impresa Dolciarno Srl stipula un contratto di franchising con la società affiliante Milano Wedding e la società Conti Confetteria, licenziante del marchio Conti a Milano Wedding. Nel contratto, le parti avevano inserito delle limitazioni che imponevano all’affiliato Dolciarno i prezzi di vendita dei prodotti Conti, il vincolo di non poter svolgere nessuna attività promozionale, che comportasse la rivendita a prezzi ridotti e un vincolo di approvvigionamento esclusivo presso Milano Wedding; l’affiliante però vendeva i medesimi prodotti anche ad una catena di supermercati che li distribuiva a prezzi notevolmente inferiori, andando così a creare dei canali di distribuzione concorrenziali e violando la clausola di esclusiva territoriale a favore dell’affiliato, secondo cui Milano Wedding non avrebbe dovuto aprire altri punti vendita o stipulare contratti di franchising nella regione Toscana per la durata del contratto. L’affiliato, di fronte all’inadempimento della clausola di esclusiva, pertanto promosse un procedimento cautelare contro Milano Wedding e Conti Confetteria, chiedendo che l’utilizzo diretto o attraverso altri canali di vendita dei prodotti a marchio Conti, nella regione Toscana fosse inibito; dall’altra parte l’affiliante difese la propria posizione, non rilevando la violazione della clausola, poiché si trattava di vendita all’ingrosso e non dell’apertura di un nuovo negozio o della stipula di altri contratti di affiliazione commerciale, rigettando la domanda. Dolciarno per tutta la durata del contratto, ha rispettato tutte le limitazioni contratte con l’affiliante, mantenendo i prezzi stabiliti, fornendosi unicamente dalla società Milano Wedding, non svolgendo alcuna attività di promozione o di sconto dei prodotti, per assicurare gli standards qualitativi propri dell’affiliante. Nonostante ciò, i prodotti Conti Confetteria furono venduti presso la grande distribuzione a prezzi minori, e furono anche oggetto di sconti, il tutto venne documentato da Xxxxxxxxx deciso a dimostrare l’illecito commesso. Il 28 gennaio 2014, dopo un’udienza, il giudice stabilì che, alla luce dei fatti, la condotta dell’affiliante non si può collegare ad un atto di concorrenza sleale, dal momento che la clausola di esclusiva interessa solamente la vendita al dettaglio, ma è ...