Indennità “meritocratica” Clausole campione

Indennità “meritocratica”. In aggiunta a quanto disposto al capo I (Indennità di risoluzione del rapporto) ed al capo II (Indennità suppletiva di clientela) le parti stipulanti il presente accordo prevedono la corresponsione di una indennità meritocratica nel solo caso in cui l’importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell’articolo 1751 Codice Civile, e ricorrano le condizioni per cui l’agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
Indennità “meritocratica”. All’atto della cessazione del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta proponente all’agente o rappresentante, una indennità meritocratica alle condizioni indicate ai successivi commi quattro e cinque del presente capo
Indennità “meritocratica”. All’atto della cessazione del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla ditta proponente all’agente o rappresentante, una indennità meritocratica alle condizioni indicate ai successivi commi quattro e cinque del presente capo III. Tale indennità verrà erogata qualora, alla cessazione del contratto, l’agente o rappresentante abbia apportato al preponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro d’affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi. L’indennità in questione sarà determinata mediante il sistema di calcolo definito ai sensi del successivo art. 11. Il trattamento di cui al presente capo III non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all’agente o rappresentante. Non si considerano fatti imputabili all’agente o rappresentante le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti a invalidità permanente e totale; dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO o invalidità; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS o invalidità ed in caso di cessazione dell’attività, come previsto dall’art 1 comma 490 della legge n.147 del 27/12/2013 e successive modificazioni, sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno. Nel caso in cui l’indennità meritocratica (capo III) risulti pari o inferiore alla somma delle indennità di cui ai capi I e II, l’indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dalla somma dell’indennità di risoluzione del rapporto (capo I) e dall’indennità suppletiva di clientela (capo II). Ove invece l’indennità meritocratica (capo III) risulti superiore alla somma delle indennità di cui ai capi I e II, l’indennità di scioglimento del contratto sarà costituita, oltre che dalla somma delle citate indennità di cui ai capi I e II, dall’indennità meritocratica al netto della somma dell’indennità di risoluzione del rapporto (capo I) e dall’indennità suppletiva di clientela (capo II). Il trattamento di cui al presente capo III sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine.
Indennità “meritocratica”. All’atto della cessazione del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corri- sposta direttamente dalla ditta preponente all’agente o rappresentante, una indennità me- ritocratica alle condizioni indicate ai successivi commi quattro e cinque del presente ca- po III. Tale indennità verrà erogata qualora, alla cessazione del contratto, l’agente o rappre- sentante abbia apportato al preponente un sensibile incremento della clientela e/o del gi- ro d’affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, so- stanziali vantaggi. L’indennità in questione sarà determinata mediante il sistema di calcolo definito ai sensi del successivo articolo 11. Il trattamento di cui al presente capo III non è dovuto se il contratto si scioglie per un fat- to imputabile all’agente o rappresentante. Non si considerano fatti imputabili all’agente o rappresentante le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti ad invalidità permanente e totale; dovute ad infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata ENASARCO; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS; sempreché i citati eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno. Nel caso in cui l’indennità meritocratica (capo III) risulti pari o inferiore alla somma delle in- dennità di cui al capo I e II, l’indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unica- mente dalla somma dell’indennità di risoluzione del rapporto (capo I) e dall’indennità sup- pletiva di clientela (capo II). Ove invece l’indennità meritocratica (capo III) risulti superiore alla somma delle indennità di cui al capo I e II l’indennità di scioglimento del contratto sarà costituita, oltre che dalla somma delle ci- tate indennità di cui al capo I e II, dall’indennità meritocratica al netto della somma dell’indennità di risoluzione del rapporto (capo I) e dell’indennità suppletiva di clientela (capo II). Il trattamento di cui al presente capo III sarà riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine. Gli importi previsti al capo I e al capo II del presente articolo verranno riconosciuti all’agen- te o rappresentante, anche nel caso in cui eccedano l’ammontare massimo stabilito dal ter- zo comma dell’articolo 1751 Codice Civile. In tale fattispecie l’indennità di scioglimen...

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