Dirigenti sindacali Clausole campione

Dirigenti sindacali. Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
Dirigenti sindacali. A decorrere dal 1° gennaio 1980 agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
Dirigenti sindacali. 1. I componenti dei consigli o comitati direttivi nazionali, regionali e/o territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, hanno diritto a permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni.
Dirigenti sindacali. 1) Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
Dirigenti sindacali. ART. 23 (Permessi retribuiti R.S.A. o C.d.A.) ART. 24 (R.S.U.)
Dirigenti sindacali. Per i dirigenti sindacali delle XX.XX. firmatarie il presente CCNL, componenti di consigli, comitati direttivi o assemblee generali, sono a disposizione 100 ore di permessi retribuiti su base annua. Tali ore di permesso non sono assorbibili con le ore previste per le RSA e RSU di cui ai punti che precedono. I dirigenti sindacali sono individuati dalle XX.XX. stipulanti il presente CCNL tra i lavoratori in somministrazione che abbiano un periodo di anzianità nel settore di almeno 3 mesi. Le XX.XX. nazionali, regionali e/o territoriali stipulanti invieranno la comunicazione alle ApL interessate, alla associazione datoriale firmataria, il nominativo dei propri dirigenti sindacali.
Dirigenti sindacali. I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno, nel limite complessivo di giorni 5 (cinque) per ciascun dipendente, di permessi retribuiti con un massimo di 40 ore annue. I permessi verranno usufruiti quando l'assenza venga espressamente richiesta per iscritto, con almeno 2 (due) giorni di anticipo, dalle organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori.
Dirigenti sindacali. Art. 7 Leitende Gewerkschaftsfunktionäre‌ (15.3 Abkommen 19.6.87) (15.3 Abkommen 19.6.87)
Dirigenti sindacali. Per i dirigenti sindacali delle XX.XX. firmatarie il presente CCNL, componenti di consigli, comitati direttivi o assemblee generali, sono a disposizione 100 ore di permessi retribuiti su base annua. Tali ore di permesso non sono assorbibili con le ore previste per le RSA e RSU di cui ai punti che precedono. I dirigenti sindacali sono individuati dalle XX.XX. stipulanti il presente CCNL tra i lavoratori in somministrazione che abbiano un periodo di anzianità nel settore di almeno 3 mesi. Le XX.XX. nazionali, regionali e/o territoriali stipulanti invieranno la comunicazione alle ApL interessate, all’associazione datoriale firmataria, il nominativo dei propri dirigenti sindacali.
Dirigenti sindacali. 1. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 sono dirigenti sindacali: