Concertazione Clausole campione

Concertazione. I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie: - affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; - articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione; - criteri generali di valutazione dell'attività dei dirigenti di cui all’art 25, comma 5; - articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze; - condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale. • La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.
Concertazione. 1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell’informazione di cui alla lett. A) del presente articolo, dai soggetti e nelle materie sottoindicate:
Concertazione. 1. La concertazione avviene sui criteri generali relativi alle seguenti materie:
Concertazione. 1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all’articolo 40, ricevuta l’informazione, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si effettua sui criteri generali nelle seguenti materie:
Concertazione. I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie: - articolazione dell'orario di servizio; - verifica periodica della produttività delle strutture operative; - definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro. - andamento dei processi occupazionali; La concertazione è, altresì, prevista per l’attuazione del sistema classificatorio in ordine alla definizione dei criteri e modalità di : − svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie, art. 16 ; − valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni, art. 20 ; − conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione periodica, art. 21; − dei sistemi di valutazione permanente di cui all’art. 35 , comma 2; • La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.
Concertazione. 1. La concertazione consiste in una modalità di confronto tra le parti, che può concludersi con una intesa (che non ha natura contrattuale) oppure con posizioni diverse e a seguito delle quali ciascun soggetto riacquista la propria autonomia di azione.
Concertazione. 1. Il testo dell’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituto dal seguente:
Concertazione. 1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art.7, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si effettua per le materie previste dall’art.16, comma 2, del CCNL. stipulato il 31.3.1999 e per le seguenti materie:
Concertazione. 1. I soggetti sindacali di cui all’articolo 7 ricevuta l’informazione di cui all’articolo 13, comma 1, possono, mediante richiesta scritta indirizzata al Direttore Generale, attivare la concertazione sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e sulla qualità dell’ambiente di lavoro.
Concertazione. 0.Xx relazione all’art.6 della Parte prima, la concertazione si svolge nelle seguenti materie e con i soggetti sottoindicati: